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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/10/2024, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 17.07.2024 iscritta al n. 228/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
31.10.2024
d a
in persona del l.r.p.t.; Parte_1
in persona del l.r.p.t., Parte_2
OGGETTO: entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Hernandez del foro di Roma e Giampiero Maffi del foro di Brescia, quest'ultimo categoria e qualifica domiciliatario giusta delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Mattiozzi CP_1
del foro di Bergamo, domiciliataria giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o - 2 -
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Gianfranco Ceci del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 745 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Delle ricorrenti appellanti:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati
Come da memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 745/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il
Tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento del ricorso presentato da nei confronti di del CP_1 Parte_2
e della società quest'ultima ai sensi Parte_1 Controparte_2
dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel 5° livello del CCNL Autotrasporti, Merci e
Logistica Cooperative Facchinaggio dal 20.08.2017 al 30.06.2018;
ha poi accertato l'illegittimità delle trattenute sulla retribuzione operate dalla in virtù della delibera del Parte_2
28.06.2017; per l'effetto, ha condannato le parti resistenti al pagamento, in solido, della somma di € 4.310,11 a titolo di differenze retributive per il corretto inquadramento contrattuale e di € 1.739,02 a titolo di restituzione delle trattenute illegittime, oltre al pagamento - 3 -
delle spese di lite.
Sulla base del testimoniale di causa, il giudice ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del lavoratore di attività di picking e l'uso del carrello elettrico, cd. papalino, considerato mezzo complesso nel settore, e ha riconosciuto il diritto del lavoratore a vedersi inquadrato nel 5° livello del CCNL logistica in luogo del 6° J
assegnato in contratto.
Ha, infine, accertato l'illegittimità delle trattenute operate da sulla retribuzione limitatamente alla Parte_2
delibera del 28.06.2017, ritenuta non applicabile in quanto antecedente al rapporto di lavoro e non richiamata nella lettera di assunzione;
ha ritenuto legittime, invece, le trattenute applicate in forza della successiva delibera del 27.4.2018 in presenza di documentazione (spedizione con racc. all'indirizzo del lavoratore)
attestante che l'avviso di convocazione era pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente con conseguente applicazione da parte del giudice del principio di cui all'art. 1335 c.c. e decadenza del ricorrente dall'azione di annullamento, essendo decorso il termine per l'impugnazione (in virtù della regola generale dell'annullabilità delle delibere ex art. 2377 c.c.).
Ha respinto, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti richiamando l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro anche nei rapporti di lavoro soggetti all'applicazione dell'art. 18 Statuto lav. come modificato dalla l. n. - 4 -
92/2012.
In ultimo, il giudice ha dichiarato il diritto della committente ad essere manlevata dal per le somme Controparte_2 Parte_1
che la stessa veniva condannata a pagare al ricorrente sia ex art. 29
cit. che ai sensi dell'impegno assunto dal con l'art. 16 del Parte_1
contratto di appalto.
Avverso la decisione, e il Parte_2
hanno proposto appello sulla base di plurimi motivi Parte_1
contestando in toto la decisione di primo grado e chiedendone la totale riforma.
Il lavoratore si è tempestivamente costituito in giudizio resistendo all'appello e chiedendone il rigetto in quanto infondato,
con conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita anche la società che ha Controparte_2
domandato l'accoglimento del gravame insistendo, in ogni caso, per l'operatività della clausola di manleva contenuta nel contratto di appalto stipulato con il . Parte_1
L'udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto è pacifico che la società e il Controparte_2 Parte_1
hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto lo
[...] - 5 -
svolgimento di servizi di logistica presso i depositi di CI (BG)
e di NO (MI) (v. doc. n. 4 fascicolo di primo grado di CP_2
.
[...]
Il ha poi affidato alla cooperativa Parte_1 Parte_2
l'esecuzione dell'appalto.
L'odierno appellato è stato assunto a tempo pieno dalla in data 30.08.2017 con mansioni di Parte_2
addetto alla movimentazione di merci e con inquadramento nel livello
6 Junior del CCNL applicato dalla società ed è incontestato che egli è
sempre stato addetto allo svolgimento dei servizi di logistica nello stabilimento di NO gestito da Controparte_2
::::::
Con il primo motivo del gravame le appellanti contestano l'inquadramento riconosciuto nella sentenza (5° livello) ritenendo corretto il livello 6 Junior attribuito nel contratto di lavoro.
In particolare, rilevano che, per quanto emerso dall'istruttoria orale svolta in primo grado e per quanto affermato dalle stesse resistenti, il ricorrente aveva svolto esclusivamente le mansioni di pickerista ossia di movimentazione manuale delle merci e caricamento delle stesse sul transpallet senza svolgere attività di carico e scarico della merce;
affermano che l'attività di picking è
un'attività semplice che, come tale, rientra nel livello 6° J e che il carrello utilizzato dal ricorrente era un mezzo semplice volto a consentire lo spostamento soltanto orizzontale sul pavimento della merce;
osservano che, oltretutto, l'uso di tale mezzo da parte del - 6 -
lavoratore era limitato rispetto al tempo di lavoro e che, in generale,
l'uso del transpallet non è qualificante per il pickerista.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento per quanto di seguito.
Sulla base dell'istruttoria orale e per quanto riconosciuto dalle stesse appellanti deve ritenersi provato che l'appellato sin dall'assunzione ha svolto attività di cd. picking (ossia attività di preparazione delle merci oggetto degli ordini in entrata e in uscita dal magazzino) impiegando il carrello elettrico cd. papalino.
Tanto hanno riferito in maniera concorde i colleghi di lavoro ed, in particolare, il teste che ha lavorato con l'appellato a Tes_1
NO (“mi ricordo del ricorrente l'ho visto a NO, faceva il
picking, usava il transpallet elettrico, si tratta del mezzo di cui alla
foto 7 a mi si mostra. L'ho sempre visto usare questo mezzo, anch'io
facevo il suo stesso lavoro di picking, ovvero la preparazione degli
ordini, si prelevava la merce per formare il bancale.”); il teste che ha lavorato nell'appalto di NO dal 2009 al Testimone_2
2019, ha confermato le stesse circostanze anch'egli riconoscendo nella fotografia prodotta dal ricorrente il mezzo elettrico impiegato da quest'ultimo nello svolgimento dell'attività lavorativa (“mi ricordo
del ricorrente faceva il preparatore, ovvero picking, prelievo merce
per la composizione del bancale… come mezzo usava il papalino che
è elettrico si tratta di quello nella foto 7 a che mi si mostra”;); le stesse mansioni e l'utilizzo del cd. papalino sono stati confermati,
infine, dal teste e collega del ricorrente . Parte_3 - 7 -
Tale essendo il contenuto delle deposizioni dei testimoni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, vista la linearità, logicità
e concordanza delle loro dichiarazioni sui fatti che qui rilevano (né
dubbi sull'attendibilità dei testimoni ascoltati sono stati sollevati dalle parti appellanti per il fatto che hanno riferito di avere avuto un contenzioso con alcune parti del giudizio), deve ritenersi accertato che le mansioni svolte dall'appellato consistessero in quelle di picking svolte anche con l'utilizzo del c.d. papalino che, come già
affermato in altri precedenti di questa Corte territoriale, è un mezzo di limitata complessità costituito da una specie di carrello (“trattore”)
con uomo a bordo, munito di forche e poco più grande del transpallet e che consentiva di sollevare le merci da terra solo per qualche centimetro.
Tanto appurato, lo svolgimento di attività di picking mediante l'utilizzo di un carrello con uomo a bordo su pedana, capace di sollevare i carichi da terra per qualche centimetro, senza affiancamento da parte di altri, si ritiene inquadrabile nel 5° livello del CCNL di riferimento, come correttamente statuito dal giudice di primo grado (e come già affermato da questa stessa Corte territoriale in altri analoghi precedenti).
Appartengono, infatti, a questo livello “i lavoratori che
svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste
adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla
base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano
responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del - 8 -
proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di
movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di
mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono
normale capacità esecutiva”.
Tra i profili esemplificativi sono menzionate le “attività di
addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo
anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli
elettrici; … attività di preparazione degli ordini (Picking) con
conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati
(casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura …”.
Appartengono all'inferiore 6° livello, “i lavoratori che
svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze
professionali” e che “non comportano responsabilità e autonomia”.
In particolare, sempre secondo la declaratoria del livello,
“appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla
movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra i profili professionali esemplificativi del livello, vi sono quello dell'operaio addetto alle “attività manuali di scarico-carico
merci – facchino”, quello dell'addetto al “recupero di contenitori ed
attrezzature di imballaggio”, quello dell'addetto a “comuni lavori di
pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici”.
Appartengono, invece, al livello inferiore 6°J, ove l'appellato è
stato inquadrato, “i lavoratori che svolgono attività semplici” e “in
particolare, i lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che
necessitano di un periodo di addestramento pratico”. Questi - 9 -
lavoratori, sempre secondo la declaratoria del livello, “se apprendisti
saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti
saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Nelle mansioni di picking svolte dall'appellato con l'utilizzo del “papalino” ricorrono certamente tutte le caratteristiche qualificanti individuate dalla declaratoria sopra riportata del 5° livello, e cioè il possesso di adeguate conoscenze professionali (implicite nella guida di un mezzo elettrico elevatore con uomo a bordo), lo svolgimento delle mansioni senza l'ausilio di altri e dunque con responsabilità e autonomia esecutiva, l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di
limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
In tale ultima categoria di mezzi rientra ragionevolmente il c.d.
“papalino”, che, seppur meno complesso dei carrelli elevatori con conducente seduto e capacità di sollevamento ad un'altezza superiore rispetto a quella di pochi centimetri da terra (mezzi la cui conduzione
è prevista dai livelli di inquadramento superiori, come ad esempio i
“mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la
patente di guida prevista per le aree pubbliche” del livello 4°J, i
“carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q” del livello 4°, ed i
“carrelli elevatori di portata superiore a 30 q” del livello 3°), appare un mezzo di sollevamento comunque più complesso dei mezzi di
sollevamento semplici cui fa riferimento l'inferiore 6° livello.
Ed infatti, l'utilizzo del “papalino” implica il possesso delle capacità necessarie per la conduzione di un mezzo semovente con uomo a bordo, mentre invece il carrello di sollevamento semplice cui - 10 -
si riferisce il 6° livello, non può che essere un carrello a mano, che si movimenta manualmente, necessariamente più semplice dei transpallet, elettrici e manuali, atteso che questi ultimi sono presi espressamente in considerazione nel superiore 5° livello.
Non solo (e questa considerazione è decisiva per quanto attiene al corretto inquadramento delle mansioni in questione), tra i profili professionali esemplificati nel 5° livello vi è anche quello dell'operaio addetto all'“attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi
prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc.) e di
reggettatura”, e ciò a prescindere dal tipo di mezzi di sollevamento utilizzati, per cui anche soltanto lo svolgimento delle mansioni di picking (indipendentemente dal tipo di mezzo di sollevamento utilizzato, se utilizzato), mansioni che l'appellato, come visto sino ad ora, ha pacificamente espletato, fonda il diritto all'inquadramento nel livello medesimo.
Ed invero, una volta accertato lo svolgimento delle mansioni espressamente enucleate nello specifico profilo professionale proprio del livello che interessa, diventa secondario verificare anche la ricorrenza dei requisiti generali previsti dalla declaratoria del livello medesimo, dovendo ritenersi, salva prova contraria, che le parti stipulanti nell'inserire uno specifico profilo professionale nel livello di riferimento abbiano già operato a monte una valutazione della presenza nelle mansioni del suddetto profilo professionale di tutte le caratteristiche proprie del livello cui il profilo afferisce. - 11 -
In altri termini, laddove la medesima contrattazione collettiva individua come appartenenti ad un determinato livello di inquadramento specifiche mansioni o specifici profili professionali,
evidentemente lo fa avendo già valutato le relative mansioni come dotate di tutte quelle caratteristiche che sono esposte e che sono richieste dalla declaratoria generale del livello;
con la conseguenza che una volta che risulti provato lo svolgimento delle mansioni specifiche del profilo professionale incluso tra i profili esemplificativi di uno specifico livello di inquadramento, non è
necessaria anche la dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello medesimo, appunto perché, giova ripeterlo, le parti sociali hanno già
effettuato, in sede di redazione e di stipulazione del CCNL, un vaglio in ordine al fatto che chi svolge le mansioni dello specifico profilo professionale sussunto nel livello di riferimento, sia in possesso di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello medesimo (salva ovviamente la prova contraria che tuttavia è a carico del datore di lavoro).
La prova delle caratteristiche generali delle mansioni,
previste dalla declaratoria del livello di riferimento, serve semmai quando le mansioni in concreto non rientrano in nessuno dei profili professionali esemplificati nel livello o vi rientrano in parte, perché
in questo caso la prova di dette caratteristiche giustifica ed è
indispensabile per ricondurre le mansioni al livello medesimo (non rientrando le mansioni concretamente svolte, in tutto o in parte, in - 12 -
nessuno degli specifici profili professionali con riferimento ai quali le parti sociali hanno già stabilito, a monte, la sussistenza di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello).
Concludendo in punto, deve dunque confermarsi che le mansioni di picking e anche l'uso del mezzo di sollevamento c.d.
papalino nello svolgimento di queste mansioni rientrino entrambi nel
5° livello del CCNL, come già statuito nella sentenza appellata.
Il primo motivo, dunque, va respinto in quanto infondato.
***
Con il secondo motivo, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute risultanti dalle buste paga sulla base della delibera del
28.06.2017 antecedente al momento dell'ingresso del lavoratore nella cooperativa.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, nella domanda di associazione alla cooperativa del lavoratore, prodotta in primo grado dalle Parte_2
odierne appellate, risulta inserita la dichiarazione del lavoratore con cui egli dà atto di aver ricevuto, oltre allo statuto e al regolamento,
anche la delibera del 28 giugno 2017 con cui erano state disposte modalità di ripianamento delle perdite della cooperativa, con l'espressa dichiarazione di averne preso visione e di averne compreso i contenuti.
Tale dichiarazione del lavoratore, invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, non integra una clausola vessatoria - 13 -
nulla in quanto priva della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; ed infatti, la giurisprudenza costante di legittimità ritiene che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie sussiste solo quando lo schema sia stato predisposto per servire a una serie indeterminata di contratti e non nell'ipotesi di adesione del nuovo socio a una società già costituita.
Inoltre, la rinuncia a una parte della retribuzione in forza della delibera sociale di approvazione dello stato di crisi non rientra nell'elenco delle ipotesi per le quali è necessaria la doppia sottoscrizione di cui al secondo comma dell'art. 1341 c.c., che, come noto, sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
Così stando le cose, la sentenza laddove ha affermato che nessuna delibera antecedente all'assunzione era stata richiamata e conosciuta dal ricorrente non è corretta;
al contrario, vi è evidenza documentale della conoscenza al momento dell'adesione alla cooperativa da parte del lavoratore della delibera del 28 giugno 2017
che, non essendo mai stata impugnata, deve ritenersi allo stesso opponibile con conseguente legittimità delle trattenute applicate in virtù di detta delibera.
La sentenza, dunque, necessita di essere riformata nel capo in cui ha disposto la condanna delle odierne appellanti in solido con alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro CP_2
1.739,02 a titolo di trattenute illegittime.
***
Con il terzo motivo le appellanti censurano il capo della - 14 -
decisione che ha visto respinta l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado.
Insistono nell'affermare che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 18 Statuto Lavoratori dalla legge n. 92/2012 il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa resta assistito dalla garanzia di stabilità e dalla tutela reale con il conseguente decorso della prescrizione in costanza di rapporto.
Sul punto non può che convenirsi con il giudice di prime cure che ha ritenuto che il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre anche per il socio lavoratore di cooperativa dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Non vi è motivo, infatti, per non applicare nel caso di specie il principio da ultimo espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,
sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav.,
sent. n. 26246 del 6 settembre 2022).
Né, in senso contrario, rileva la pronuncia della Suprema
Corte richiamata dalle appellanti (Cass. n. 27783 del 2022) la quale nel citare, a sua volta, Cass. n.17989 del 2018, si riferisce a ipotesi di - 15 -
rapporti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della legge n.92/2012, che, come noto, ha inciso profondamente sulla struttura dell'articolo 18 l. n. 300/1970 prevedendo una serie diversificata di tutele contro il licenziamento illegittimo dei datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, alla quale ha fatto seguito il citato d.lgs. n. 23 del 2015, applicabile ai rapporti di lavoro instaurati successivamente alla sua entrata in vigore a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.
In definitiva, considerato che tra la cessazione del rapporto di lavoro e la notifica del ricorso di primo grado è decorso un periodo di tempo inferiore a cinque anni, il credito per differenze retributive dell'appellato non risulta prescritto.
***
Vanno confermate, infine, in difetto di impugnativa, sia la condanna di quale committente, a corrispondere le Controparte_2
somme dovute al lavoratore (da intendersi, ovviamente, nella misura ridotta derivante dall'accoglimento parziale dell'appello) in solido con la datrice di lavoro e il Parte_2 Parte_1
sia l'accertamento del diritto di ad essere tenuta
[...] CP_2
indenne da parte di delle somme eventualmente Parte_1
pagate in esecuzione della presente decisione.
La riforma parziale della sentenza rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che,
tenuto conto dell'esito complessivo della vertenza che ha visto il lavoratore soccombente sulla richiesta di restituzione delle trattenute, - 16 -
si ritiene giustificato compensare per 1/3, con condanna delle controparti, in solido tra loro, a rifondere al medesimo la restante parte nella misura liquidata in dispositivo per ciascun grado.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 745/2024 del Tribunale
di Bergamo sezione lavoro, dichiara l'insussistenza del diritto del ricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 1.739,02 per trattenute illegittime;
conferma, nel resto, il ricorso;
2) compensa le spese di lite per 1/3 e condanna Parte_1
e in solido al
[...] Parte_2 Controparte_2
pagamento in favore di dei restanti 2/3 nella misura di € CP_1
1.700,00 oltre accessori di legge per spese del primo grado e di €
1300,00 oltre accessori per spese del presente grado di giudizi.
Brescia, 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 17.07.2024 iscritta al n. 228/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
31.10.2024
d a
in persona del l.r.p.t.; Parte_1
in persona del l.r.p.t., Parte_2
OGGETTO: entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Hernandez del foro di Roma e Giampiero Maffi del foro di Brescia, quest'ultimo categoria e qualifica domiciliatario giusta delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Mattiozzi CP_1
del foro di Bergamo, domiciliataria giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o - 2 -
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Gianfranco Ceci del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 745 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Delle ricorrenti appellanti:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati
Come da memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 745/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il
Tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento del ricorso presentato da nei confronti di del CP_1 Parte_2
e della società quest'ultima ai sensi Parte_1 Controparte_2
dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel 5° livello del CCNL Autotrasporti, Merci e
Logistica Cooperative Facchinaggio dal 20.08.2017 al 30.06.2018;
ha poi accertato l'illegittimità delle trattenute sulla retribuzione operate dalla in virtù della delibera del Parte_2
28.06.2017; per l'effetto, ha condannato le parti resistenti al pagamento, in solido, della somma di € 4.310,11 a titolo di differenze retributive per il corretto inquadramento contrattuale e di € 1.739,02 a titolo di restituzione delle trattenute illegittime, oltre al pagamento - 3 -
delle spese di lite.
Sulla base del testimoniale di causa, il giudice ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del lavoratore di attività di picking e l'uso del carrello elettrico, cd. papalino, considerato mezzo complesso nel settore, e ha riconosciuto il diritto del lavoratore a vedersi inquadrato nel 5° livello del CCNL logistica in luogo del 6° J
assegnato in contratto.
Ha, infine, accertato l'illegittimità delle trattenute operate da sulla retribuzione limitatamente alla Parte_2
delibera del 28.06.2017, ritenuta non applicabile in quanto antecedente al rapporto di lavoro e non richiamata nella lettera di assunzione;
ha ritenuto legittime, invece, le trattenute applicate in forza della successiva delibera del 27.4.2018 in presenza di documentazione (spedizione con racc. all'indirizzo del lavoratore)
attestante che l'avviso di convocazione era pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente con conseguente applicazione da parte del giudice del principio di cui all'art. 1335 c.c. e decadenza del ricorrente dall'azione di annullamento, essendo decorso il termine per l'impugnazione (in virtù della regola generale dell'annullabilità delle delibere ex art. 2377 c.c.).
Ha respinto, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti richiamando l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro anche nei rapporti di lavoro soggetti all'applicazione dell'art. 18 Statuto lav. come modificato dalla l. n. - 4 -
92/2012.
In ultimo, il giudice ha dichiarato il diritto della committente ad essere manlevata dal per le somme Controparte_2 Parte_1
che la stessa veniva condannata a pagare al ricorrente sia ex art. 29
cit. che ai sensi dell'impegno assunto dal con l'art. 16 del Parte_1
contratto di appalto.
Avverso la decisione, e il Parte_2
hanno proposto appello sulla base di plurimi motivi Parte_1
contestando in toto la decisione di primo grado e chiedendone la totale riforma.
Il lavoratore si è tempestivamente costituito in giudizio resistendo all'appello e chiedendone il rigetto in quanto infondato,
con conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita anche la società che ha Controparte_2
domandato l'accoglimento del gravame insistendo, in ogni caso, per l'operatività della clausola di manleva contenuta nel contratto di appalto stipulato con il . Parte_1
L'udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto è pacifico che la società e il Controparte_2 Parte_1
hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto lo
[...] - 5 -
svolgimento di servizi di logistica presso i depositi di CI (BG)
e di NO (MI) (v. doc. n. 4 fascicolo di primo grado di CP_2
.
[...]
Il ha poi affidato alla cooperativa Parte_1 Parte_2
l'esecuzione dell'appalto.
L'odierno appellato è stato assunto a tempo pieno dalla in data 30.08.2017 con mansioni di Parte_2
addetto alla movimentazione di merci e con inquadramento nel livello
6 Junior del CCNL applicato dalla società ed è incontestato che egli è
sempre stato addetto allo svolgimento dei servizi di logistica nello stabilimento di NO gestito da Controparte_2
::::::
Con il primo motivo del gravame le appellanti contestano l'inquadramento riconosciuto nella sentenza (5° livello) ritenendo corretto il livello 6 Junior attribuito nel contratto di lavoro.
In particolare, rilevano che, per quanto emerso dall'istruttoria orale svolta in primo grado e per quanto affermato dalle stesse resistenti, il ricorrente aveva svolto esclusivamente le mansioni di pickerista ossia di movimentazione manuale delle merci e caricamento delle stesse sul transpallet senza svolgere attività di carico e scarico della merce;
affermano che l'attività di picking è
un'attività semplice che, come tale, rientra nel livello 6° J e che il carrello utilizzato dal ricorrente era un mezzo semplice volto a consentire lo spostamento soltanto orizzontale sul pavimento della merce;
osservano che, oltretutto, l'uso di tale mezzo da parte del - 6 -
lavoratore era limitato rispetto al tempo di lavoro e che, in generale,
l'uso del transpallet non è qualificante per il pickerista.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento per quanto di seguito.
Sulla base dell'istruttoria orale e per quanto riconosciuto dalle stesse appellanti deve ritenersi provato che l'appellato sin dall'assunzione ha svolto attività di cd. picking (ossia attività di preparazione delle merci oggetto degli ordini in entrata e in uscita dal magazzino) impiegando il carrello elettrico cd. papalino.
Tanto hanno riferito in maniera concorde i colleghi di lavoro ed, in particolare, il teste che ha lavorato con l'appellato a Tes_1
NO (“mi ricordo del ricorrente l'ho visto a NO, faceva il
picking, usava il transpallet elettrico, si tratta del mezzo di cui alla
foto 7 a mi si mostra. L'ho sempre visto usare questo mezzo, anch'io
facevo il suo stesso lavoro di picking, ovvero la preparazione degli
ordini, si prelevava la merce per formare il bancale.”); il teste che ha lavorato nell'appalto di NO dal 2009 al Testimone_2
2019, ha confermato le stesse circostanze anch'egli riconoscendo nella fotografia prodotta dal ricorrente il mezzo elettrico impiegato da quest'ultimo nello svolgimento dell'attività lavorativa (“mi ricordo
del ricorrente faceva il preparatore, ovvero picking, prelievo merce
per la composizione del bancale… come mezzo usava il papalino che
è elettrico si tratta di quello nella foto 7 a che mi si mostra”;); le stesse mansioni e l'utilizzo del cd. papalino sono stati confermati,
infine, dal teste e collega del ricorrente . Parte_3 - 7 -
Tale essendo il contenuto delle deposizioni dei testimoni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, vista la linearità, logicità
e concordanza delle loro dichiarazioni sui fatti che qui rilevano (né
dubbi sull'attendibilità dei testimoni ascoltati sono stati sollevati dalle parti appellanti per il fatto che hanno riferito di avere avuto un contenzioso con alcune parti del giudizio), deve ritenersi accertato che le mansioni svolte dall'appellato consistessero in quelle di picking svolte anche con l'utilizzo del c.d. papalino che, come già
affermato in altri precedenti di questa Corte territoriale, è un mezzo di limitata complessità costituito da una specie di carrello (“trattore”)
con uomo a bordo, munito di forche e poco più grande del transpallet e che consentiva di sollevare le merci da terra solo per qualche centimetro.
Tanto appurato, lo svolgimento di attività di picking mediante l'utilizzo di un carrello con uomo a bordo su pedana, capace di sollevare i carichi da terra per qualche centimetro, senza affiancamento da parte di altri, si ritiene inquadrabile nel 5° livello del CCNL di riferimento, come correttamente statuito dal giudice di primo grado (e come già affermato da questa stessa Corte territoriale in altri analoghi precedenti).
Appartengono, infatti, a questo livello “i lavoratori che
svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste
adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla
base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano
responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del - 8 -
proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di
movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di
mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono
normale capacità esecutiva”.
Tra i profili esemplificativi sono menzionate le “attività di
addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo
anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli
elettrici; … attività di preparazione degli ordini (Picking) con
conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati
(casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura …”.
Appartengono all'inferiore 6° livello, “i lavoratori che
svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze
professionali” e che “non comportano responsabilità e autonomia”.
In particolare, sempre secondo la declaratoria del livello,
“appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla
movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra i profili professionali esemplificativi del livello, vi sono quello dell'operaio addetto alle “attività manuali di scarico-carico
merci – facchino”, quello dell'addetto al “recupero di contenitori ed
attrezzature di imballaggio”, quello dell'addetto a “comuni lavori di
pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici”.
Appartengono, invece, al livello inferiore 6°J, ove l'appellato è
stato inquadrato, “i lavoratori che svolgono attività semplici” e “in
particolare, i lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che
necessitano di un periodo di addestramento pratico”. Questi - 9 -
lavoratori, sempre secondo la declaratoria del livello, “se apprendisti
saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti
saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Nelle mansioni di picking svolte dall'appellato con l'utilizzo del “papalino” ricorrono certamente tutte le caratteristiche qualificanti individuate dalla declaratoria sopra riportata del 5° livello, e cioè il possesso di adeguate conoscenze professionali (implicite nella guida di un mezzo elettrico elevatore con uomo a bordo), lo svolgimento delle mansioni senza l'ausilio di altri e dunque con responsabilità e autonomia esecutiva, l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di
limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
In tale ultima categoria di mezzi rientra ragionevolmente il c.d.
“papalino”, che, seppur meno complesso dei carrelli elevatori con conducente seduto e capacità di sollevamento ad un'altezza superiore rispetto a quella di pochi centimetri da terra (mezzi la cui conduzione
è prevista dai livelli di inquadramento superiori, come ad esempio i
“mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la
patente di guida prevista per le aree pubbliche” del livello 4°J, i
“carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q” del livello 4°, ed i
“carrelli elevatori di portata superiore a 30 q” del livello 3°), appare un mezzo di sollevamento comunque più complesso dei mezzi di
sollevamento semplici cui fa riferimento l'inferiore 6° livello.
Ed infatti, l'utilizzo del “papalino” implica il possesso delle capacità necessarie per la conduzione di un mezzo semovente con uomo a bordo, mentre invece il carrello di sollevamento semplice cui - 10 -
si riferisce il 6° livello, non può che essere un carrello a mano, che si movimenta manualmente, necessariamente più semplice dei transpallet, elettrici e manuali, atteso che questi ultimi sono presi espressamente in considerazione nel superiore 5° livello.
Non solo (e questa considerazione è decisiva per quanto attiene al corretto inquadramento delle mansioni in questione), tra i profili professionali esemplificati nel 5° livello vi è anche quello dell'operaio addetto all'“attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi
prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc.) e di
reggettatura”, e ciò a prescindere dal tipo di mezzi di sollevamento utilizzati, per cui anche soltanto lo svolgimento delle mansioni di picking (indipendentemente dal tipo di mezzo di sollevamento utilizzato, se utilizzato), mansioni che l'appellato, come visto sino ad ora, ha pacificamente espletato, fonda il diritto all'inquadramento nel livello medesimo.
Ed invero, una volta accertato lo svolgimento delle mansioni espressamente enucleate nello specifico profilo professionale proprio del livello che interessa, diventa secondario verificare anche la ricorrenza dei requisiti generali previsti dalla declaratoria del livello medesimo, dovendo ritenersi, salva prova contraria, che le parti stipulanti nell'inserire uno specifico profilo professionale nel livello di riferimento abbiano già operato a monte una valutazione della presenza nelle mansioni del suddetto profilo professionale di tutte le caratteristiche proprie del livello cui il profilo afferisce. - 11 -
In altri termini, laddove la medesima contrattazione collettiva individua come appartenenti ad un determinato livello di inquadramento specifiche mansioni o specifici profili professionali,
evidentemente lo fa avendo già valutato le relative mansioni come dotate di tutte quelle caratteristiche che sono esposte e che sono richieste dalla declaratoria generale del livello;
con la conseguenza che una volta che risulti provato lo svolgimento delle mansioni specifiche del profilo professionale incluso tra i profili esemplificativi di uno specifico livello di inquadramento, non è
necessaria anche la dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello medesimo, appunto perché, giova ripeterlo, le parti sociali hanno già
effettuato, in sede di redazione e di stipulazione del CCNL, un vaglio in ordine al fatto che chi svolge le mansioni dello specifico profilo professionale sussunto nel livello di riferimento, sia in possesso di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello medesimo (salva ovviamente la prova contraria che tuttavia è a carico del datore di lavoro).
La prova delle caratteristiche generali delle mansioni,
previste dalla declaratoria del livello di riferimento, serve semmai quando le mansioni in concreto non rientrano in nessuno dei profili professionali esemplificati nel livello o vi rientrano in parte, perché
in questo caso la prova di dette caratteristiche giustifica ed è
indispensabile per ricondurre le mansioni al livello medesimo (non rientrando le mansioni concretamente svolte, in tutto o in parte, in - 12 -
nessuno degli specifici profili professionali con riferimento ai quali le parti sociali hanno già stabilito, a monte, la sussistenza di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello).
Concludendo in punto, deve dunque confermarsi che le mansioni di picking e anche l'uso del mezzo di sollevamento c.d.
papalino nello svolgimento di queste mansioni rientrino entrambi nel
5° livello del CCNL, come già statuito nella sentenza appellata.
Il primo motivo, dunque, va respinto in quanto infondato.
***
Con il secondo motivo, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute risultanti dalle buste paga sulla base della delibera del
28.06.2017 antecedente al momento dell'ingresso del lavoratore nella cooperativa.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, nella domanda di associazione alla cooperativa del lavoratore, prodotta in primo grado dalle Parte_2
odierne appellate, risulta inserita la dichiarazione del lavoratore con cui egli dà atto di aver ricevuto, oltre allo statuto e al regolamento,
anche la delibera del 28 giugno 2017 con cui erano state disposte modalità di ripianamento delle perdite della cooperativa, con l'espressa dichiarazione di averne preso visione e di averne compreso i contenuti.
Tale dichiarazione del lavoratore, invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, non integra una clausola vessatoria - 13 -
nulla in quanto priva della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; ed infatti, la giurisprudenza costante di legittimità ritiene che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie sussiste solo quando lo schema sia stato predisposto per servire a una serie indeterminata di contratti e non nell'ipotesi di adesione del nuovo socio a una società già costituita.
Inoltre, la rinuncia a una parte della retribuzione in forza della delibera sociale di approvazione dello stato di crisi non rientra nell'elenco delle ipotesi per le quali è necessaria la doppia sottoscrizione di cui al secondo comma dell'art. 1341 c.c., che, come noto, sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
Così stando le cose, la sentenza laddove ha affermato che nessuna delibera antecedente all'assunzione era stata richiamata e conosciuta dal ricorrente non è corretta;
al contrario, vi è evidenza documentale della conoscenza al momento dell'adesione alla cooperativa da parte del lavoratore della delibera del 28 giugno 2017
che, non essendo mai stata impugnata, deve ritenersi allo stesso opponibile con conseguente legittimità delle trattenute applicate in virtù di detta delibera.
La sentenza, dunque, necessita di essere riformata nel capo in cui ha disposto la condanna delle odierne appellanti in solido con alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro CP_2
1.739,02 a titolo di trattenute illegittime.
***
Con il terzo motivo le appellanti censurano il capo della - 14 -
decisione che ha visto respinta l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado.
Insistono nell'affermare che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 18 Statuto Lavoratori dalla legge n. 92/2012 il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa resta assistito dalla garanzia di stabilità e dalla tutela reale con il conseguente decorso della prescrizione in costanza di rapporto.
Sul punto non può che convenirsi con il giudice di prime cure che ha ritenuto che il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre anche per il socio lavoratore di cooperativa dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Non vi è motivo, infatti, per non applicare nel caso di specie il principio da ultimo espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,
sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav.,
sent. n. 26246 del 6 settembre 2022).
Né, in senso contrario, rileva la pronuncia della Suprema
Corte richiamata dalle appellanti (Cass. n. 27783 del 2022) la quale nel citare, a sua volta, Cass. n.17989 del 2018, si riferisce a ipotesi di - 15 -
rapporti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della legge n.92/2012, che, come noto, ha inciso profondamente sulla struttura dell'articolo 18 l. n. 300/1970 prevedendo una serie diversificata di tutele contro il licenziamento illegittimo dei datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, alla quale ha fatto seguito il citato d.lgs. n. 23 del 2015, applicabile ai rapporti di lavoro instaurati successivamente alla sua entrata in vigore a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.
In definitiva, considerato che tra la cessazione del rapporto di lavoro e la notifica del ricorso di primo grado è decorso un periodo di tempo inferiore a cinque anni, il credito per differenze retributive dell'appellato non risulta prescritto.
***
Vanno confermate, infine, in difetto di impugnativa, sia la condanna di quale committente, a corrispondere le Controparte_2
somme dovute al lavoratore (da intendersi, ovviamente, nella misura ridotta derivante dall'accoglimento parziale dell'appello) in solido con la datrice di lavoro e il Parte_2 Parte_1
sia l'accertamento del diritto di ad essere tenuta
[...] CP_2
indenne da parte di delle somme eventualmente Parte_1
pagate in esecuzione della presente decisione.
La riforma parziale della sentenza rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, che,
tenuto conto dell'esito complessivo della vertenza che ha visto il lavoratore soccombente sulla richiesta di restituzione delle trattenute, - 16 -
si ritiene giustificato compensare per 1/3, con condanna delle controparti, in solido tra loro, a rifondere al medesimo la restante parte nella misura liquidata in dispositivo per ciascun grado.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 745/2024 del Tribunale
di Bergamo sezione lavoro, dichiara l'insussistenza del diritto del ricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 1.739,02 per trattenute illegittime;
conferma, nel resto, il ricorso;
2) compensa le spese di lite per 1/3 e condanna Parte_1
e in solido al
[...] Parte_2 Controparte_2
pagamento in favore di dei restanti 2/3 nella misura di € CP_1
1.700,00 oltre accessori di legge per spese del primo grado e di €
1300,00 oltre accessori per spese del presente grado di giudizi.
Brescia, 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)