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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 486/22 e iniziato con ricorso depositato in data 28/02/22 da , con avv.ti E. BLASETTI e M. PASTORE Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv. A. COSLOVICH Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente Controparte_1
2. Disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e Parte_2 Persona_1 Persona_2 confermando il provvedimento provvisorio, attribuendole il potere di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale anche con riferimento a tutte le decisioni più importanti da assumere nell'interesse dei minori, anche in ordine all'educazione, alla scuola, allo sport, alla sanità e in ogni rapporto amministrativo, come già da ordinanza di data
11.01.2024,
3. Porre a carico del resistente quale contributo per il mantenimento dei due figli, una somma mensile di Controparte_1 euro 250,00 per ciascun figlio (totali euro 500,00 mensili) rivalutabili annualmente ex indici ISTAT e da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ciascun mese. Porre a carico del signor il 50% delle spese Parte_2 Controparte_1 straordinarie per i figli, come da vigente Protocollo del Tribunale di Trieste,
4. Disporre che l'Assegno Unico sia corrisposto interamente alla madre , Parte_2
5. Disporre che i figli siano fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%,
6. Autorizzare il rilascio – rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la ricorrente e anche per i figli minori,
pagina 1 di 7 7. Condannare il resistente al pagamento delle spese tutte del giudizio, spese forfettarie 15%, oneri Controparte_1 previdenziali e fiscali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere i mezzi di prova di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. della ricorrente di data
19.04.2023 e 18.05.2023.
Respingere ogni richiesta istruttoria del resistente.
Conclusioni del resistente:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito a carico del sig. CP_1
• Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre;
• Disporre un assegno di mantenimento dei figli minori a carico del sig. nella misura di euro 200 a testa, o in quella CP_1 diversa minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie purché previamente accordate e documentate;
• Garantire il diritto di visita padre-figli con cadenza settimanale e con modalità da previamente accordarsi tra padre e madre;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
– premesso di aver contratto matrimonio con in data 12/12/12, in Trieste, Parte_2 Controparte_1 da cui sono nati i figli , il 9/06/2010, e , il 27/01/2016 -, ha adito questo Tribunale per sentir R_ Per_2 pronunciare la separazione giudiziale con addebito al marito, affido condiviso dei minori e loro collocamento presso la madre, salve le visite paterne, con obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di € 150 mensili per ciascuno, oltre rivalutazione annuale e 50% delle spese straordinarie come da locale
Protocollo, assegni familiari a favore della madre.
Nel costituirsi in giudizio, il non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato la CP_1 fondatezza degli assunti avversari e formulato richieste di segno diverso, instando a sua volta per l'addebito alla moglie e per un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sentiti i coniugi ed il figlio minore , rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, il giudice R_ designato dal Presidente del Tribunale ha così provveduto in via provvisoria in data 28/06/22: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone che i due figli minori e siano affidati in modo condiviso a R_ Per_2 entrambi i genitori e collocati presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli con sé, salvi diversi accordi e compatibilmente con esigenze e desideri degli stessi, a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, dalle
9:00 alle 19:30, e un pomeriggio infrasettimanale;
il minore seguirà un percorso psicologico, presso R_ il Consultorio o tramite psicologo di comune fiducia delle parti. Il sig. verserà un contributo al CP_1 mantenimento dei figli, nella misura di € 100,00 per ciascuno, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo dd. 18/05/15; importi rivedibili non appena il resistente avrà consolidato la propria posizione lavorativa”.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore designato, quest'ultimo ha disposto la presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale “al solo fine di garantire il coordinamento dei competenti servizi R_ pagina 2 di 7 specialistici dell'ASUGI o del Burlo Garofolo per assicurare al minore il percorso di sostegno psicologico disposto”, e quindi ha conferito incarico al Consultorio familiare per supporto alla coppia genitoriale, dichiarando inammissibile istanza del resistente di modifica dei provvedimenti presidenziali e concedendo i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c..
Successivamente, il Giudice, preso atto dell'assunzione nell'ottobre 2022 del come autista presso CP_1
Umana s.p.a., ha aumentato il contributo di mantenimento da lui dovuto al maggior importo di € 225 mensili per ciascun figlio, ha rinnovato l'incarico ad ASUGI e Consultorio, respinto le richieste di prova per interpello e testi, ritenute superflue ed irrilevanti, nonché ha ordinato esibizioni documentali, in particolare, ordinando il deposito delle buste paga degli ultimi 6 mesi dapprima al resistente e poi al datore di lavoro UMANA S.p.A..
Previo nuovo ascolto del minore, il Giudice così ha motivato e provveduto all'udienza dd. 11/01/24: “ritenuto che il comportamento tenuto dal resistente, alla luce delle dichiarazioni rese dal minore, dai messaggi audio inviati al medesimo di cui alle note di deposito del 4/12/2023 e 6/12/2023 di parte ricorrente, da quanto anche in parte rappresentato dal servizio sociale nella nota del 14/11/2023, nonché da ultimo dal comportamento manifestamente ritorsivo tenuto dal padre nei confronti del minore , che gli ha revocato Persona_3
l'autorizzazione all'uscita scolastica in autonomia, superata solo dal provvedimento giurisdizionale del
12/12/2023; ritenuto pertanto che l'affidamento dei figli anche al padre stia arrecando loro pregiudizio, in via provvisoria, a modifica del regime attualmente in essere (ord. presidenziale del 28/6/2022, modificata sul solo versante economico dal provvedimento del g.i. reso all'udienza del 20/6/2023); affida e Persona_3 in via esclusiva alla madre , attribuendole il potere di esercitare in Persona_2 Parte_2 autonomia la responsabilità genitoriale anche con riferimento a tutte le decisioni più importanti da assumere nell'interesse dei minori, anche in ordine all'educazione, alla scuola, allo sport, alla sanità e in ogni rapporto amministrativo. In punto visite e contatti, considerato il desiderio espresso dal minore e Persona_3 dalla stessa madre oggi presente di non inibirli, e ritenuto che allo stato il resistente non sarebbe collaborativo rispetto ad un percorso di monitoraggio da parte del servizio sociale, rimette le visite tra il padre e i figli al previo accordo del padre con la madre, che terrà conto del desiderio dei minori. Inoltre, su istanza dell'avv.
Pastore, viste le buste paga del resistente depositate dalla ricorrente il 4/12/2023, da cui si evince un reddito netto di di circa 1.450 euro al mese, ben superiore ai 1000 dichiarati dal medesimo Controparte_1 all'udienza del 20/6/2023, aumenta il contributo ordinario a carico di a 225 euro a figlio da Controparte_1 pagare in forma tracciabile entro il giorno 16 di ciascun mese, oltre alle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto tra il tribunale di Trieste e l'Ordine degli avvocati di Trieste il 18/5/2015”.
A seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, si è costituito, con comparsa depositata l'11/06/24,
l'avv. Alberto Coslovich, il quale ha reiterato analoghe difese e richieste.
Infine, previo deposito delle relazioni dei Servizi sociali e di ASUGI, il nuovo G.I. designato (a seguito di variazione tabellare) ha acquisito le definitive conclusioni delle parti e, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
pagina 3 di 7 Ciò posto, può senz'altro pronunciarsi la separazione personale, richiesta da entrambi i coniugi e senz'altro giustificata dall'evidente sopravvenuto venir meno della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Quanto alla domanda di addebito già reciprocamente svolta, ma poi in realtà non più coltivata dal resistente, va previamente ricordato il noto e consolidato principio secondo cui presupposto necessario e imprescindibile per la pronuncia ex art. 151 c.c. è la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali ascritto all'altro coniuge e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza che si
è venuta a creare;
in altri termini, il giudice non potrà limitarsi a riscontrare l'esistenza di una qualche violazione dei detti doveri, bensì dovrà accertare che proprio detta violazione - evidentemente anche per la sua obiettiva gravità - abbia causato il naufragio dell'unione coniugale (così, ex multis, Cass. civ. sez. I 28/09/01 n. 12130: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza…”). E' ovvio poi che sarà altresì necessario compiere una analisi globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi nel loro reciproco interferire e condizionarsi (v. ad es. Cass. 279/00).
Nella specie, possono dirsi sufficientemente provate, alla luce delle complessive evidenze processuali, le numerose e reiterate condotte aggressive e di violenza morale e fisica addebitate al marito. A parte il racconto credibile e coerente della stessa , hanno parlato – e non solo per conoscenza meramente de relato - di Parte_2 offese, minacce, botte, rotture di oggetti e lanci di sedie, eccessi di rabbia e di gelosia, di un generale clima di tensione e paura, i genitori della ricorrente e , sentiti a s.i.t. dalla Polizia Parte_3 Parte_4
Giudiziaria (sulla libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova, cfr. Cass. n. 12577/2014, 18131/2004,
12763/2000; v. anche Cass. 10825/16, 840/15, 569/15, 4652/11, 5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, che ammette l'utilizzo anche delle “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.”). Il clima di violenza è stato altresì riferito dal figlio in entrambe le occasioni in cui è stato ascoltato, in sede presidenziale e dinanzi al G.I.. Inoltre, il R_ [...] aveva lasciato senza preavviso la casa coniugale in data 1/01/22. CP_1
Per contro, il resistente non ha seriamente smentito l'assunto, né ha offerto alcuna prova (peraltro non rinnovando più alcuna istanza istruttoria nella fase conclusiva del processo) delle asserite infedeltà della moglie;
il solo definirsi “single” su facebook o l'eventuale (ove provato) prelievo di denaro dal conto comune non bastebbero poi ad integrare gravi violazione dei doveri coniugali, laddove l'abbandono del tetto coniugale di cui pure si sarebbe resa responsabile la moglie (dopo l'1/01/22) così veniva da lei giustificato nel messaggio in atti:
“ sono dovuta scappare di casa… perché tu mi maltrattavi” (doc. 3 conv.). CP_1
Un tanto basta, a parere del Collegio, a giustificare l'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
pagina 4 di 7 In punto gestione dei due figli minori, premesso quanto già esposto in precedenza, non oggetto di apprezzabili contestazioni, anche le relazioni in atti dei Servizi sociali e di Asugi dd. 26/05/23 e 14/11/23 appaiono eloquenti circa instabilità, scarsa affidabilità e collaborazione paterne, pregiudizievoli altresì per il benessere psico-fisico dei figli.
Tra l'altro - a parte il sottrarsi agli appuntamenti, o addirittura il negarsi alle richieste del figlio , R_ addirittura incolpando quest'ultimo, o l'innegabile vittimismo e l'incapacità di mettersi in discussione -, riferiva il minore “episodi di forte contrasto con il padre”, in quanto “quando si incontrano il sig. CP_1 continuerebbe a coinvolgerlo nella conflittualità con la madre, raccontando di vari episodi di litigi e rivolgendo alla madre parole offensive”. Inoltre, i Servizi rilevavano, quanto al figlio minore , purtroppo diabetico, Per_2 che il padre “non avrebbe mai completato il corso di formazione sulla gestione dell'apparecchio di controllo della glicemia, organizzato dal Burlo”.
E' poi emerso, come già anticipato, che il padre aveva inviato, il giorno precedente all'audizione di R_
(fissata per il 7/12/23), un messaggio vocale via whatsapp del seguente tenore: “ti sei fatto la croce nera con me… sono disposto a farti cambiare il cognome per me sei morto ti do la mia parola su quella di mia mamma che vi distruggerò tutti”. Il minore confermava tanto le minacce quanto le violenze.
Ed ancora, con disdicevole atteggiamento ritorsivo, il si rifiutava di aderire alla richiesta della CP_1 [...]
di firmare l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola da parte del figlio (ormai Parte_5 R_
13enne), e solo l'intervento del Giudice rimuoveva l'ostacolo.
Non ha invece trovato alcun riscontro l'accusa di ostruzionismo materno mossa dal resistente, il quale piuttosto si è mostrato con i Servizi rinunciatario e poco collaborativo o disponibile.
Tutto quanto sopra evidenziato, da un verso, va confermato l'affido esclusivo alla madre, trovando giustificazione in tutte le circostanze sopra evidenziate la deroga alla regola della condivisione, dall'altro verso, non appare possibile regolare le visite paterne prescindendo dal previo accordo con la madre, come del resto richiesto in finali conclusioni dallo stesso resistente, salvo che lo stesso non si attivi presso i Servizi per promuovere un diverso assetto, più ampio e libero;
ovvia altresì la necessaria compatibilità con le esigenze degli stessi figli (in proposito, cfr. Cass. n. 27207/2019, 11170/2019, 2881/23, nonché n. 21969/24, circa il diritto del minore di essere ascoltato e rispettato nelle sue decisioni, e la necessità di valutarne con grande attenzione la situazione psicologica, piuttosto che limitarsi a garantire meccanicamente il diritto di visita del genitore, che invero non può prevalere sull'interesse superiore e preminente ex art. 337 ter c.c. del primo, anche in ordine al proprio benessere psicologico e stabilità emotiva;
la volontà del minore, infatti, non va considerata quale capriccio, trattandosi non già di oggetto passivo delle decisioni dei genitori o del giudice, bensì di soggetto titolare di diritti, tra cui quello di esprimere la propria volontà sulle questioni che lo riguardano;
il principio è fondato non solo nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ma anche nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
Venendo quindi al piano economico, la moglie nulla ha chiesto per sé e il marito non ha più insistito nella iniziale richiesta di un assegno in proprio favore (comunque non spettante, anche in ragione dell'addebito).
pagina 5 di 7 E' poi nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati, di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02, 6197/05, 4765/02 11025/97, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
Tutto ciò premesso, passando ad esaminare le rispettive situazioni reddituali ed economiche dei coniugi, siccome desumibili dagli atti, si rileva quanto segue.
- La è lavoratrice dipendente, con stipendio di circa € 1.000 mensili (dai modelli C.U. in atti si Parte_2 evincono entrate lorde annue per il 2020 e il 2019 di € 12.800 e 14.050); nel marzo 2023, riferiva di essere in congedo straordinario (ex L. 104/1992), per assistere il figlio minore (cui era stata diagnosticato il Per_2 diabete), con relativa contrazione del reddito, che però non ha più documentato, né risulta che tale regime perduri tuttora. La ricorrente abita in alloggio Ater con canone agevolato (di cui non è noto l'importo) e percepisce circa 600 euro mensili per assegno di invalidità del figlio (tali circostanze sono state dedotte Per_2 dal resistente e non contestate).
- il è stato assunto nell'ottobre 2022 come autista presso Umana s.p.a. con stipendio di circa € 1450- CP_1
1500 mensili;
ha riferito (e documentato) di essere gravato da canone di locazione di € 3960 annui.
Ciò posto, visti i tempi di compresenza coi figli (scarsi quelli paterni), nonché valutando rispettive capacità economiche ed oneri dei genitori, si ritiene congruo confermare l'assegno già indicato in € 225 mensili per figlio;
ciò non senza considerare l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico alla madre, cui vanno aggiunti – come già da originarie statuizioni presidenziali - Istat annuale e 50% delle spese straordinarie come da locale
Protocollo.
Infine, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidati ex D.M. 55/14 e 247/22, valori medi, leggermente ridotti al ribasso per la fase istruttoria, di spessore modesto
P.Q.M.
Pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi e con addebito a Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio ivi trascritto al n. 86-1/2012 bis); dispone che:
pagina 6 di 7 i figli e sono affidati in via esclusiva alla madre, presso la quale vengono collocati in via R_ Per_2 prevalente;
il padre potrà/dovrà vedere e tenere con sé i figli almeno una volta alla settimana, con modalità da previamente concordarsi con la madre, salvi diversi accordi e compatibilmente con le esigenze dei minori;
il sig. contribuirà al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 225 per ciascuno, annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo;
assegno unico al 100% alla madre.
Nulla osta al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e per i minori.
Condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 6.800, oltre spese gen. 15% ed
IVA e CAP di legge.
Trieste, così deciso il 14/05/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 486/22 e iniziato con ricorso depositato in data 28/02/22 da , con avv.ti E. BLASETTI e M. PASTORE Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv. A. COSLOVICH Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente Controparte_1
2. Disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e Parte_2 Persona_1 Persona_2 confermando il provvedimento provvisorio, attribuendole il potere di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale anche con riferimento a tutte le decisioni più importanti da assumere nell'interesse dei minori, anche in ordine all'educazione, alla scuola, allo sport, alla sanità e in ogni rapporto amministrativo, come già da ordinanza di data
11.01.2024,
3. Porre a carico del resistente quale contributo per il mantenimento dei due figli, una somma mensile di Controparte_1 euro 250,00 per ciascun figlio (totali euro 500,00 mensili) rivalutabili annualmente ex indici ISTAT e da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ciascun mese. Porre a carico del signor il 50% delle spese Parte_2 Controparte_1 straordinarie per i figli, come da vigente Protocollo del Tribunale di Trieste,
4. Disporre che l'Assegno Unico sia corrisposto interamente alla madre , Parte_2
5. Disporre che i figli siano fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%,
6. Autorizzare il rilascio – rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la ricorrente e anche per i figli minori,
pagina 1 di 7 7. Condannare il resistente al pagamento delle spese tutte del giudizio, spese forfettarie 15%, oneri Controparte_1 previdenziali e fiscali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere i mezzi di prova di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. della ricorrente di data
19.04.2023 e 18.05.2023.
Respingere ogni richiesta istruttoria del resistente.
Conclusioni del resistente:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito a carico del sig. CP_1
• Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre;
• Disporre un assegno di mantenimento dei figli minori a carico del sig. nella misura di euro 200 a testa, o in quella CP_1 diversa minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie purché previamente accordate e documentate;
• Garantire il diritto di visita padre-figli con cadenza settimanale e con modalità da previamente accordarsi tra padre e madre;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
– premesso di aver contratto matrimonio con in data 12/12/12, in Trieste, Parte_2 Controparte_1 da cui sono nati i figli , il 9/06/2010, e , il 27/01/2016 -, ha adito questo Tribunale per sentir R_ Per_2 pronunciare la separazione giudiziale con addebito al marito, affido condiviso dei minori e loro collocamento presso la madre, salve le visite paterne, con obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di € 150 mensili per ciascuno, oltre rivalutazione annuale e 50% delle spese straordinarie come da locale
Protocollo, assegni familiari a favore della madre.
Nel costituirsi in giudizio, il non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato la CP_1 fondatezza degli assunti avversari e formulato richieste di segno diverso, instando a sua volta per l'addebito alla moglie e per un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sentiti i coniugi ed il figlio minore , rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, il giudice R_ designato dal Presidente del Tribunale ha così provveduto in via provvisoria in data 28/06/22: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Dispone che i due figli minori e siano affidati in modo condiviso a R_ Per_2 entrambi i genitori e collocati presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli con sé, salvi diversi accordi e compatibilmente con esigenze e desideri degli stessi, a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, dalle
9:00 alle 19:30, e un pomeriggio infrasettimanale;
il minore seguirà un percorso psicologico, presso R_ il Consultorio o tramite psicologo di comune fiducia delle parti. Il sig. verserà un contributo al CP_1 mantenimento dei figli, nella misura di € 100,00 per ciascuno, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo dd. 18/05/15; importi rivedibili non appena il resistente avrà consolidato la propria posizione lavorativa”.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore designato, quest'ultimo ha disposto la presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale “al solo fine di garantire il coordinamento dei competenti servizi R_ pagina 2 di 7 specialistici dell'ASUGI o del Burlo Garofolo per assicurare al minore il percorso di sostegno psicologico disposto”, e quindi ha conferito incarico al Consultorio familiare per supporto alla coppia genitoriale, dichiarando inammissibile istanza del resistente di modifica dei provvedimenti presidenziali e concedendo i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c..
Successivamente, il Giudice, preso atto dell'assunzione nell'ottobre 2022 del come autista presso CP_1
Umana s.p.a., ha aumentato il contributo di mantenimento da lui dovuto al maggior importo di € 225 mensili per ciascun figlio, ha rinnovato l'incarico ad ASUGI e Consultorio, respinto le richieste di prova per interpello e testi, ritenute superflue ed irrilevanti, nonché ha ordinato esibizioni documentali, in particolare, ordinando il deposito delle buste paga degli ultimi 6 mesi dapprima al resistente e poi al datore di lavoro UMANA S.p.A..
Previo nuovo ascolto del minore, il Giudice così ha motivato e provveduto all'udienza dd. 11/01/24: “ritenuto che il comportamento tenuto dal resistente, alla luce delle dichiarazioni rese dal minore, dai messaggi audio inviati al medesimo di cui alle note di deposito del 4/12/2023 e 6/12/2023 di parte ricorrente, da quanto anche in parte rappresentato dal servizio sociale nella nota del 14/11/2023, nonché da ultimo dal comportamento manifestamente ritorsivo tenuto dal padre nei confronti del minore , che gli ha revocato Persona_3
l'autorizzazione all'uscita scolastica in autonomia, superata solo dal provvedimento giurisdizionale del
12/12/2023; ritenuto pertanto che l'affidamento dei figli anche al padre stia arrecando loro pregiudizio, in via provvisoria, a modifica del regime attualmente in essere (ord. presidenziale del 28/6/2022, modificata sul solo versante economico dal provvedimento del g.i. reso all'udienza del 20/6/2023); affida e Persona_3 in via esclusiva alla madre , attribuendole il potere di esercitare in Persona_2 Parte_2 autonomia la responsabilità genitoriale anche con riferimento a tutte le decisioni più importanti da assumere nell'interesse dei minori, anche in ordine all'educazione, alla scuola, allo sport, alla sanità e in ogni rapporto amministrativo. In punto visite e contatti, considerato il desiderio espresso dal minore e Persona_3 dalla stessa madre oggi presente di non inibirli, e ritenuto che allo stato il resistente non sarebbe collaborativo rispetto ad un percorso di monitoraggio da parte del servizio sociale, rimette le visite tra il padre e i figli al previo accordo del padre con la madre, che terrà conto del desiderio dei minori. Inoltre, su istanza dell'avv.
Pastore, viste le buste paga del resistente depositate dalla ricorrente il 4/12/2023, da cui si evince un reddito netto di di circa 1.450 euro al mese, ben superiore ai 1000 dichiarati dal medesimo Controparte_1 all'udienza del 20/6/2023, aumenta il contributo ordinario a carico di a 225 euro a figlio da Controparte_1 pagare in forma tracciabile entro il giorno 16 di ciascun mese, oltre alle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto tra il tribunale di Trieste e l'Ordine degli avvocati di Trieste il 18/5/2015”.
A seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, si è costituito, con comparsa depositata l'11/06/24,
l'avv. Alberto Coslovich, il quale ha reiterato analoghe difese e richieste.
Infine, previo deposito delle relazioni dei Servizi sociali e di ASUGI, il nuovo G.I. designato (a seguito di variazione tabellare) ha acquisito le definitive conclusioni delle parti e, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
pagina 3 di 7 Ciò posto, può senz'altro pronunciarsi la separazione personale, richiesta da entrambi i coniugi e senz'altro giustificata dall'evidente sopravvenuto venir meno della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Quanto alla domanda di addebito già reciprocamente svolta, ma poi in realtà non più coltivata dal resistente, va previamente ricordato il noto e consolidato principio secondo cui presupposto necessario e imprescindibile per la pronuncia ex art. 151 c.c. è la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali ascritto all'altro coniuge e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza che si
è venuta a creare;
in altri termini, il giudice non potrà limitarsi a riscontrare l'esistenza di una qualche violazione dei detti doveri, bensì dovrà accertare che proprio detta violazione - evidentemente anche per la sua obiettiva gravità - abbia causato il naufragio dell'unione coniugale (così, ex multis, Cass. civ. sez. I 28/09/01 n. 12130: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza…”). E' ovvio poi che sarà altresì necessario compiere una analisi globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi nel loro reciproco interferire e condizionarsi (v. ad es. Cass. 279/00).
Nella specie, possono dirsi sufficientemente provate, alla luce delle complessive evidenze processuali, le numerose e reiterate condotte aggressive e di violenza morale e fisica addebitate al marito. A parte il racconto credibile e coerente della stessa , hanno parlato – e non solo per conoscenza meramente de relato - di Parte_2 offese, minacce, botte, rotture di oggetti e lanci di sedie, eccessi di rabbia e di gelosia, di un generale clima di tensione e paura, i genitori della ricorrente e , sentiti a s.i.t. dalla Polizia Parte_3 Parte_4
Giudiziaria (sulla libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova, cfr. Cass. n. 12577/2014, 18131/2004,
12763/2000; v. anche Cass. 10825/16, 840/15, 569/15, 4652/11, 5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, che ammette l'utilizzo anche delle “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.”). Il clima di violenza è stato altresì riferito dal figlio in entrambe le occasioni in cui è stato ascoltato, in sede presidenziale e dinanzi al G.I.. Inoltre, il R_ [...] aveva lasciato senza preavviso la casa coniugale in data 1/01/22. CP_1
Per contro, il resistente non ha seriamente smentito l'assunto, né ha offerto alcuna prova (peraltro non rinnovando più alcuna istanza istruttoria nella fase conclusiva del processo) delle asserite infedeltà della moglie;
il solo definirsi “single” su facebook o l'eventuale (ove provato) prelievo di denaro dal conto comune non bastebbero poi ad integrare gravi violazione dei doveri coniugali, laddove l'abbandono del tetto coniugale di cui pure si sarebbe resa responsabile la moglie (dopo l'1/01/22) così veniva da lei giustificato nel messaggio in atti:
“ sono dovuta scappare di casa… perché tu mi maltrattavi” (doc. 3 conv.). CP_1
Un tanto basta, a parere del Collegio, a giustificare l'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
pagina 4 di 7 In punto gestione dei due figli minori, premesso quanto già esposto in precedenza, non oggetto di apprezzabili contestazioni, anche le relazioni in atti dei Servizi sociali e di Asugi dd. 26/05/23 e 14/11/23 appaiono eloquenti circa instabilità, scarsa affidabilità e collaborazione paterne, pregiudizievoli altresì per il benessere psico-fisico dei figli.
Tra l'altro - a parte il sottrarsi agli appuntamenti, o addirittura il negarsi alle richieste del figlio , R_ addirittura incolpando quest'ultimo, o l'innegabile vittimismo e l'incapacità di mettersi in discussione -, riferiva il minore “episodi di forte contrasto con il padre”, in quanto “quando si incontrano il sig. CP_1 continuerebbe a coinvolgerlo nella conflittualità con la madre, raccontando di vari episodi di litigi e rivolgendo alla madre parole offensive”. Inoltre, i Servizi rilevavano, quanto al figlio minore , purtroppo diabetico, Per_2 che il padre “non avrebbe mai completato il corso di formazione sulla gestione dell'apparecchio di controllo della glicemia, organizzato dal Burlo”.
E' poi emerso, come già anticipato, che il padre aveva inviato, il giorno precedente all'audizione di R_
(fissata per il 7/12/23), un messaggio vocale via whatsapp del seguente tenore: “ti sei fatto la croce nera con me… sono disposto a farti cambiare il cognome per me sei morto ti do la mia parola su quella di mia mamma che vi distruggerò tutti”. Il minore confermava tanto le minacce quanto le violenze.
Ed ancora, con disdicevole atteggiamento ritorsivo, il si rifiutava di aderire alla richiesta della CP_1 [...]
di firmare l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola da parte del figlio (ormai Parte_5 R_
13enne), e solo l'intervento del Giudice rimuoveva l'ostacolo.
Non ha invece trovato alcun riscontro l'accusa di ostruzionismo materno mossa dal resistente, il quale piuttosto si è mostrato con i Servizi rinunciatario e poco collaborativo o disponibile.
Tutto quanto sopra evidenziato, da un verso, va confermato l'affido esclusivo alla madre, trovando giustificazione in tutte le circostanze sopra evidenziate la deroga alla regola della condivisione, dall'altro verso, non appare possibile regolare le visite paterne prescindendo dal previo accordo con la madre, come del resto richiesto in finali conclusioni dallo stesso resistente, salvo che lo stesso non si attivi presso i Servizi per promuovere un diverso assetto, più ampio e libero;
ovvia altresì la necessaria compatibilità con le esigenze degli stessi figli (in proposito, cfr. Cass. n. 27207/2019, 11170/2019, 2881/23, nonché n. 21969/24, circa il diritto del minore di essere ascoltato e rispettato nelle sue decisioni, e la necessità di valutarne con grande attenzione la situazione psicologica, piuttosto che limitarsi a garantire meccanicamente il diritto di visita del genitore, che invero non può prevalere sull'interesse superiore e preminente ex art. 337 ter c.c. del primo, anche in ordine al proprio benessere psicologico e stabilità emotiva;
la volontà del minore, infatti, non va considerata quale capriccio, trattandosi non già di oggetto passivo delle decisioni dei genitori o del giudice, bensì di soggetto titolare di diritti, tra cui quello di esprimere la propria volontà sulle questioni che lo riguardano;
il principio è fondato non solo nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ma anche nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
Venendo quindi al piano economico, la moglie nulla ha chiesto per sé e il marito non ha più insistito nella iniziale richiesta di un assegno in proprio favore (comunque non spettante, anche in ragione dell'addebito).
pagina 5 di 7 E' poi nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati, di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02, 6197/05, 4765/02 11025/97, nonché 2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico-sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
Tutto ciò premesso, passando ad esaminare le rispettive situazioni reddituali ed economiche dei coniugi, siccome desumibili dagli atti, si rileva quanto segue.
- La è lavoratrice dipendente, con stipendio di circa € 1.000 mensili (dai modelli C.U. in atti si Parte_2 evincono entrate lorde annue per il 2020 e il 2019 di € 12.800 e 14.050); nel marzo 2023, riferiva di essere in congedo straordinario (ex L. 104/1992), per assistere il figlio minore (cui era stata diagnosticato il Per_2 diabete), con relativa contrazione del reddito, che però non ha più documentato, né risulta che tale regime perduri tuttora. La ricorrente abita in alloggio Ater con canone agevolato (di cui non è noto l'importo) e percepisce circa 600 euro mensili per assegno di invalidità del figlio (tali circostanze sono state dedotte Per_2 dal resistente e non contestate).
- il è stato assunto nell'ottobre 2022 come autista presso Umana s.p.a. con stipendio di circa € 1450- CP_1
1500 mensili;
ha riferito (e documentato) di essere gravato da canone di locazione di € 3960 annui.
Ciò posto, visti i tempi di compresenza coi figli (scarsi quelli paterni), nonché valutando rispettive capacità economiche ed oneri dei genitori, si ritiene congruo confermare l'assegno già indicato in € 225 mensili per figlio;
ciò non senza considerare l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico alla madre, cui vanno aggiunti – come già da originarie statuizioni presidenziali - Istat annuale e 50% delle spese straordinarie come da locale
Protocollo.
Infine, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidati ex D.M. 55/14 e 247/22, valori medi, leggermente ridotti al ribasso per la fase istruttoria, di spessore modesto
P.Q.M.
Pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi e con addebito a Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio ivi trascritto al n. 86-1/2012 bis); dispone che:
pagina 6 di 7 i figli e sono affidati in via esclusiva alla madre, presso la quale vengono collocati in via R_ Per_2 prevalente;
il padre potrà/dovrà vedere e tenere con sé i figli almeno una volta alla settimana, con modalità da previamente concordarsi con la madre, salvi diversi accordi e compatibilmente con le esigenze dei minori;
il sig. contribuirà al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 225 per ciascuno, annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo;
assegno unico al 100% alla madre.
Nulla osta al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e per i minori.
Condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 6.800, oltre spese gen. 15% ed
IVA e CAP di legge.
Trieste, così deciso il 14/05/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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