Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 6164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 6164/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino via San Pio V, n. 20 presso lo studio dell'avv. Roberto
CARAPELLE che lo rappresenta e difende per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
c o n t r o
(C.F. ) in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Emilia
CONROTTO e dall'avv. Roberta PELLERINO in forza di procura generale alle liti del per procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr.
Notaio in Roma ed elettivamente domiciliato ex lege Persona_1 nell'Ufficio legale Distrettuale di Torino via Arcivescovado, n. 9
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: TFS
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi in proprio favore, in quanto antistatario.
Per l' : dichiararsi cessata la materia del contendere;
chiede CP_1 compensarsi fra le parti le spese di lite;
in subordine, si rimette in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
l' ha liquidato in favore del ricorrente la prestazione oggetto della CP_1
1
domanda (TFS), riconoscendone esplicitamente la fondatezza, seppure in misura parzialmente inferiore a quanto domandato, nel complessivo importo netto di € 59.474,36 come indicato all'odierna udienza dal difensore di parte ricorrente: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
2. In virtù del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la domanda è stata accolta, ma per importo inferiore a quanto richiesto, avuto riguardo, in particolare, al quantum della retribuzione pensionabile, da considerarsi in misura inferiore a quella calcolata dal ricorrente e conformemente alle indicazioni dell' e considerato, inoltre, l'importo CP_1 dell'onere di riscatto, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
i restanti due terzi delle spese di lite vengono poste a carico dell' , risultato prevalentemente soccombente e tenuto CP_1 con che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
3. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore (compreso nello scaglione fra € 52.000,01 ed € 260.000,00), e della complessità della controversia, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022, con il richiesto aumento del
30% ex art. 1 comma 4 bis D.M. n. 55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali e con la distrazione in favore dell'avv. Carapelle, antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura di un terzo.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta alla refusione in CP_1 favore della parte ricorrente dei restanti due terzi delle spese processuali che liquida, per tale quota, già compreso l'aumento ex art. 1 comma 4 bis
D.M. n. 55/2014, in € 5.720,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfetario spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge ed oltre
2 RGL n. 6164/2024
ai due terzi del contributo unificato pagato, spese da distrarsi in favore dell'avv. Carapelle che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Torino, lì 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo AUDISIO
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