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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
Parte_1
[...]
, in persona del legale rappr.te p.t. (C. F. ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di nei Parte_1
cui uffici, siti in , Via Libertà n. 174 è domiciliata. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Cf Controparte_1 [...]
, in proprio e n.q. di titolare della Sicil Scavi C.F._1
Demolizioni e Calcestruzzi di NA AN PI , elett.te P.IVA_2
1 domiciliata in Piazza Armerina, Via Torquato Tasso, 35, presso lo studio dell'avv. Gianna Lo Fermo dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti, sostitutive dell'udienza .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. sia in proprio che n.q. di legale rapp.te e titolare CP_1
della “Sicil scavi Demolizioni e Calcestruzzi di NA AN”, si rivolgeva la Tribunale di Caltanissetta al fine di fare dichiarare la nullità dell'ordinanza n. 02/2015 del 04/11/2015, prot. 37448 del
05/11/2015, emessa dall'
[...]
CO
di con cui veniva
[...] Parte_1
comminata la sanzione amministrativa di € 20.710,00, e la sanzione accessoria ex art 29 LRS n. 127/80 di esclusione per il periodo di dieci anni del diritto al rilascio e alla titolarità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di cave in tutto il territorio della ON
. Gli agenti accertatori stabilivano che 1)l'attività realizzata CP_2
dal sig. fosse attività di cava abusiva e fosse sussumibile all'art CP_1
2 di materiale lapideo superficiale di un fondo agricolo adibito a vigneto;
b)il prelievo dei massi era avvenuto senza alcuno scavo e senza alcun avanzamento in profondità poiché il detto materiale era depositato in accumulo sulla superficie del terreno, come da foto prodotte in ricorso. c)che ciò aveva fatto poiché la società Agr.
Montepozzè srl, che svolge attività vitivinicola aveva necessità di asportare il pietrame posto in accumulo sul proprio fondo proveniente da precedenti spietramenti delle particelle circostanti per rendere coltivabili le particelle 105/106 foglio 261 Comune di Piazza
Armerina ed in virtù di regolare contratto. Autorizzava il a CP_1
prelevare i massi. d)che i massi furono utilizzati per realizzare un vespaio a copertura delle fondamenta di un capannone da realizzarsi con regolare concessione;
e)che gli stessi agenti accertatori hanno constatato la compatibilità del litotipo dei massi utilizzati nel vespaio a protezione delle fondamenta del capannone succitato con quelli ancora presenti sui luoghi della f)che la quantità Controparte_3
dei massi prelevati dal sito in contestazione erano inferiori a 6000 mc posto che la costruzione è stata realizzata anche attraverso l'acquisto di massi da altro sito;
con la conseguenza che l'attività di cava è da escludersi in ragione della modesta quantità di materiale movimentato ed in quanto destinata al miglioramento del fondo. g)che la attività di cava presuppone una coltivazione dei terreni che non sussiste nel caso di specie avendo il spostato il materiale al sol fine di CP_1
migliorare il fondo e renderlo coltivabile;
h)in conclusione il CP_1
non ha effettuato lo scavo ma prelevato i massi posti in accumulo per cui a dire dello stesso non sussisterebbe violazione dell'art 1 comma 3
LRS 127/82; i)che la motivazione del provvedimento è viziata in quanto redatta per relationem sulla base dei verbali degli agenti da cui
3 non emerge la motivazione della irrogazione delle sanzioni;
J)che sussiste in capo al ricorrente buona fede ex art 3 L. 689/81 come causa di esclusione della responsabilità.
Si costituiva in giudizio l CO
,
[...] CO
, , chiedendo il rigetto
[...] Parte_1
delle domande di controparte.
Con sentenza n. 56/2021, resa nel procedimento RG 1669/2015 dal
Tribunale di Enna, in data 02/02/2021, pubblicata il 08/02/2021, veniva dichiarava la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. 02/2015 del
04.11.2015, Prot. n. 37448 del 05.11.2015 emessa dall' Parte_1
[...]
di CO
, condannando questo ultimo, al pagamento in favore del Parte_1
ricorrente, sia in proprio che n.q. alle spese CP_1
processuali, liquidate in euro 2.738,00 per compensi, IVA, CPA, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed esborsi come per legge.
§§§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato l
[...]
Parte_1 [...]
di , Parte_1 Parte_1 Parte_1
proponeva appello, per i motivi di seguito esposti, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Enna, - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza;
- Nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto respingere integralmente le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
4 dalla parte odierna appellata in quanto nel merito infondate. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.… ”.
Si costituiva in giudizio sia in proprio che n.q. di CP_1
titolare della Soc. Sicil Scavi e Demolizioni e Calcestruzzi di CP_1
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...nel merito
[...]
respingere, per le ragioni sopra esposte, siccome infondato, l'appello proposto dall'
[...]
Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
confermando la sentenza impugnata, n. 56/2021 resa dal Tribunale
Civile di Enna, all'esito del procedimento n. 1669/2015 R.G., il
02/02/2021 - depositata in data 08/02/2021, in ogni suo capo e punto.
- con vittorie di spese, competenze ed onorari del grado. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo l'appellante, ai sensi dell'art 434 c.1, n. 1,
c.p.c. dichiara che oggetto dell'appello è la riforma integrale della intera sentenza impugnata e deduce che l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure deriva da una erronea ricostruzione del fatto.
In particolare, l'appellante censura la sentenza per violazione di legge sub specie dell'art 156 c.p.c.
Segnatamente, deduce la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Enna, mentre nel dispositivo ha dichiarato la nullità della ordinanza ingiunzione, nella motivazione
5 ha asserito che il ricorso deve essere accolto alla stregua di motivazioni che comporterebbero la mera annullabilità dell'atto impugnato.
Secondo l'appellante, quindi, la sentenza sarebbe nulla in quanto vi sarebbe un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione e non sarebbe possibile individuare in concreto quale è il comando contenuto nella sentenza al fine di orientare l'azione amministrativa anche per il futuro.
La prima censura è infondata.
Va premesso che dall'esame del fascicolo di prime cure risulta che la sentenza di prime cure è stata letta e depositata alla stessa udienza del 27/04/2021 e, dunque, il dispositivo e la motivazione della sentenza ben possono reciprocamente integrarsi.
Non si pone, in tal modo, in concreto, il tema di un possibile radicale contrasto fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione successivamente depositata, nel senso che la seconda enuncerebbe principi di segno opposto rispetto al contenuto del dispositivo.
Seppure il Giudice di prime cure ha utilizzato nel dispositivo il termine “nullità” anziché quello “annullabilità”, detto termine non è da intendersi in senso tecnico-giuridico, ma come espressione della caducazione dell'atto amministrativo per contrasto con una norma imperativa, per come illustrato dal primo decidente in motivazione.
In tal modo l'annullabilità e la nullità dell'atto amministrativo
(l'ordinanza-ingiunzione opposta) possono essere ricondotte a un effetto sostanzialmente equivalente nel caso concreto e cioè alla
6 eliminazione dell'atto amministrativo dal mondo giuridico per violazione dell'indicata norma di legge.
La motivazione della sentenza, oggetto di impugnazione, chiarisce la
“ratio decidendi” che consiste nella ritenuta illegittimità sostanziale dell'ordinanza ingiunzione opposta per carenza dei suoi presupposti normativi.
La discordanza terminologica tra motivazione e dispositivo non comporta, nella specie, contraddittorietà insanabile, in quanto il contenuto della decisione risulta chiaro, univoco e coerente nella sua sostanza, per il dirimente argomento che la lettura della motivazione e del dispositivo sono stati contestuali.
Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione di legge sub specie dell'art. 2697 c.c. e dell'art 18 della L. 689/81.
Sostiene l'appellante che dal verbale di accertamento redatto dai funzionari, dalla consultazione della documentazione fotografica eseguita nel corso del sopralluogo, e dal contenuto del verbale medesimo, è provato che il prelievo dei c.d. “massi” non sia avvenuto esclusivamente da cumuli preesistenti e depositati sulla superficie del terreno, come dichiarato dal testimone e da controparte, ma che ha anche riguardato i c.d. “massi interrati” come emerge dalla visione dei luoghi al momento del sopralluogo, che avrebbe presentato recenti ed evidenti segni di scavo.
L'area presentava a detta dell'appellante, alla stregua del verbale di ispezione, due tipologie di scavo e precisamente:
• nella parte sommitale, quella sfruttata per la produzione di blocchi calcarei, l'attività di estrazione è stata attuata utilizzando quello che in
Arte Mineraria è indicato come metodo di coltivazione cosiddetto “per sezionamento di trovanti”, definito anche “spietramento”;
7 • nella parte inferiore, invece, gli scavi eseguiti a carico di una formazione calcarenitica, avrebbero determinato l'avanzamento di due fronti già esistenti;
detti lavori di coltivazione, eseguiti con la metodologia “a gradone unico” utilizzata per lo sfruttamento dei giacimenti stratiformi poco coerenti, hanno prodotto calcarenite sciolta.
Parte del materiale estratto, proveniente dalle lavorazioni anzidette, a dire dei verbalizzanti, non sarebbe stato presente sui luoghi di estrazione e sarebbe stato utilizzato in c/da “OR di Pietra” del
Comune di Piazza Armerina (EN), per la realizzazione di un vespaio a protezione delle fondazioni di un capannone in costruzione;
quindi, sarebbe a dire dell'appellante di tutta evidenza la natura e la finalità dell'attività abusiva di cava realizzata.
Con il terzo motivo di appello è dedotta la violazione di legge, sub specie errata applicazione dell'art. 9 della LRS 127/80.
Secondo l'appellante le considerazioni relative all'allontanamento del materiale calcareo, proveniente esclusivamente da cumuli preesistenti, rappresentate dalla difesa dell'odierna società appellata, sarebbero ininfluenti in tema di valutazione della natura dei lavori eseguiti, dal momento che, in ogni caso, l'alienazione del materiale dal sito non sarebbe stata autorizzata, costituendo in tal modo attività abusiva di cava per violazione dell'art. 9 della L.R.S. 127/80.
L'interpretazione letterale della detta norma porterebbe a concludere che essa ha ad oggetto le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, cosicché la contestazione effettuata, relativa all'attività “abusiva di cava, per violazione dell'art. 9 della
LRS n. 127/80” dovrebbe essere intesa unicamente quale attività abusiva di cava, perché esercitata senza autorizzazione.
8 Continua l'appellante che il contratto in atti, stipulato e presentato come un'autorizzazione al prelievo di materiale, non avrebbe alcuna valenza giuridica, se non tra le parti firmatarie, in quanto lo stesso non risulterebbe registrato;
inoltre, il medesimo contratto, non potrebbe sostituire l'autorizzazione al prelievo ed alla successiva alienazione del materiale, prevista dalla normativa vigente (art. 9 della L.R.S.
127/80).
Con il quarto motivo di appello è dedotta la violazione di legge, sub specie dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Enna sarebbe incorso in un grave errore di motivazione laddove, a giustificazione dei lavori effettuati, ha aderito alla tesi difensiva dell'odierna parte appellata.
Quest'ultima ha sostenuto che lo “spietramento” sarebbe stato necessario per la necessità di “spianare” l'area in questione, al fine di poter utilizzare meglio per fini agricoli l'area in questione e che la fattispecie integrerebbe una ipotesi di c.d. riutilizzo del materiale asportato da un fondo a destinazione agricola, non soggetta a concessione, autorizzazione o comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 37/1985. CO
Il secondo, terzo e quarto motivo di appello, essendo tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Le censure sono complessivamente fondate.
Osserva la Corte che nel processo verbale di accertamento i funzionari tecnici dell' e servizi P.U., Dip. Regionale Parte_1
dell'energia- distretto minerario di , unitamente a Parte_1
personale del distaccamento forestale di Piazza Armerina e della
Guardia di Finanza, attestano che sull'area sottoposta a sequestro, con
9 provvedimento della Procura della Repubblica di Enna n. 2527/2015
RGNR del 20/06/2015, “al momento del sopralluogo non erano presenti sui luoghi, né mezzi meccanici, né persone”.
L'area in argomento, secondo i verbalizzanti, presentava due tipologie di scavo recenti: nella parte sommitale era stato effettuato uno spietramento ed una parte dei massi estratti, prevalentemente di notevoli dimensioni, si trovava ancora sui luoghi;
mentre, nella parte inferiore, gli scavi recenti accertati, oltre al c.d. spietramento nel piazzale di base, aveva interessato due fronti già esistenti causandone il relativo avanzamento.
Successivamente i verbalizzanti si portavano in contrada “OR di
Pietra al fine di accertare quanto esposto dal e cioè che i CP_5
materiali da scavo, provenienti dalla c/da Badonetto, sarebbero stati depositati in detta prima contrada presso la società ivi CP_6
rinvenivano la presenza del n.q. che dichiarava che il materiale CP_1
estratto in loc. Bodronetto, era stato utilizzato per la formazione di un vespaio a protezione delle fondazioni di un capannone in costruzione in virtù di concessione edilizia.
La Corte osserva che l'attività di cava non si ricava dalle foto prodotte in atti, a seguito dell'effettuato sopralluogo o dal contenuto del rapporto dei verbalizzanti, dal momento che non è dato percepire dalle stesse foto e dal rapporto se l'attività sia stata solo quella di togliere pietre dal fondo e non anche di estrarle dal suolo, mancando elementi certi atti a dimostrare in modo inequivocabile che parte ricorrente abbia effettuato, per il tramite della ditta Sicil Scavi
Demolizioni e calcestruzzi di attività di tipo CP_1
estrattivo.
10 L'attività di cava, invece, si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il quale titolare della ditta esecutrice dei CP_1
lavori di rimozione delle pietre (Sicil Scavi Demolizioni e calcestruzzi di ), dichiara (cfr. dichiarazione che la società gestita CP_1
dal effettua alla ARPA Sicilia di Enna), di avere CP_1
rimosso del materiale dal fondo agricolo in contrada Bodonetto foglio
161 part 105 e 106 in Piazza Armerina, per destinarlo a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi, con destinazione c/da OR di ET in Piazza Armerina. CP_6
Rileva la Corte che la rimozione e l'allontanamento da un sito di materiale calcareo da cumuli preesistenti configura un'attività abusiva di cava, ai sensi dell'art 9 della L.R. 127/1980, laddove attività avvenga in assenza di autorizzazione ed al di fuori del piano regionale delle attività estrattive.
Recita l'art 9 della sopracitata legge che: “L'esercizio delle attività delle cave è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale nel rispetto del Piano regionale delle attività estrattive”.
Anche la asportazione di materiale da cumuli esistenti, se questi derivano da precedenti attività di escavazione o se assimilabili a materiale di cava (es calcare), costituisce attività estrattiva.
Infatti il concetto di “coltivazione” di cava non si limita allo scavo diretto nel terreno (scavo peraltro non provato dalla P.A.), ma comprende pure l'asportazione di materiali lapidei già presenti sul fondo se destinati alla vendita, trasformazione o riutilizzo fuori sito.
Nel caso in cui sia accertata, come nella specie, l'asportazione di materiale lapideo o il suo riutilizzo fuori dal sito, e non già il suo collocamento nel medesimo sito, senza autorizzazione, oppure se il
11 sito non è incluso nel piano delle attività estrattive (PRAE), oppure se viene comunque rimosso o trasportato materiale (terra, sabbia, pietra, ecc.), si configura una attività abusiva che comporta sanzioni amministrative (e penali nei casi più gravi).
In conclusione, per integrare l'illecito amministrativo contestato è sufficiente l'estrazione o la movimentazione di materiale da un sito non autorizzato. Ciò detto, non vi è dubbio che il quale CP_1
titolare della ditta esecutrice dei lavori, sia pienamente responsabile dell'illecito.
La responsabilità per l'illecito amministrativo può anche ricadere su altri soggetti, quali il proprietario del fondo, se consta che egli ha autorizzato o tollerato il trasporto, che non ha chiaramente specificato e controllato la destinazione finale del materiale, oppure laddove non vi sia un contratto o un documento che dimostri la volontà di reimpiego interno del materiale (ad esempio per stradelle o lavori agricoli).
Nel caso di specie, dal contratto di prestazione d'opera tra il committente privato e l'impresa, stipulato tra la società appellata e la ditta di cui era titolare il in data 11/05/2015, nulla emerge CP_1
circa il fine di reimpiego del materiale nel medesimo fondo, ma solo che “il prestatore si impegna a fornire nei tempi concordati un'opera che presenti le seguenti caratteristiche rimozione pietre nel terreno agricolo individuato catastalmente alla part 105-106 del foglio 261 agro di Piazza Armerina, adoperando a tale scopo i mezzi appresso specificati: escavatore meccanico, pala-meccanica autocarro.”.
Le considerazioni relative all'allontanamento del materiale, se proveniente da cumuli sopra il terreno o da estrazione, risultano ininfluenti, atteso che, trattandosi di un'attività di trasporto di
12 materiale pietroso da un sito ad un altro senza la relativa autorizzazione, tanto basta per integrare l'attività abusiva di cava, in violazione dell'art. 9 della legge n. 127/1980. CP_2 CP_2
In conclusione, l'appello proposto da l'
[...]
, Parte_1 [...]
, merita di essere Parte_1
accolto e la sentenza impugnata va riformata, con rigetto dell'opposizione proposta dal in proprio e n.q. di CP_1
titolare della Sicil Scavi Demolizioni e Calcestruzzi di NA AN
e conferma, per l'effetto, dell'Ordinanza ingiunzione n. 02/2015 del
04/11/2015 prot. 37448 del 05/11/2015 emessa dall
[...]
Parte_1 [...]
, . Parte_1 Parte_1
Con il quinto motivo è dedotta violazione di legge, sub specie dell'art. 92 c.p.c.
Il motivo di gravame rimane assorbito in quanto le spese processuali, per il caso di accoglimento dell'impugnazione, devono essere comunque rideterminate per il doppio grado di giudizio avendo riguardo al complessivo esito finale della lite.
Ciò posto, la Corte ritiene che, in ragione della complessità della materia trattata e della presenza di questioni giuridiche controverse, sussistano i giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Non sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato, in ragione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
13 la Corte definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G.
176/2021, in riforma della sentenza n. 56/2021 emessa dal Tribunale di Enna, sez. civile, pubblicata in data 08/02/2021, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in proprio e n.q. CP_1
di titolare della Sicil Scavi Demolizioni e Calcestruzzi di AN
NA e conferma, per l'effetto, l'Ordinanza ingiunzione n.
02/2015 del 04/11/2015 prot. 37448 del 05/11/2015 emessa dall Parte_1
[...]
;
[...]
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 22/05/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dr. Gaetano M. Amoruso Dr. Roberto Rezzonico
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 della LRS 127/80 per non avere presentato un progetto alla autorità amministrativa competente ex art 186 D.lvo 152/2006. b)che la medesima attività non fosse da annoverare tra quelle escluse nell'ambito di applicazione della LRS 127/80 ed elencate all'art 1 comma 3 della predetta legge.
Il ricorrente riteneva illegittima la predetta ordinanza sulla scorta dei seguenti motivi: a)il aveva effettuato attività di mera rimozione CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
Parte_1
[...]
, in persona del legale rappr.te p.t. (C. F. ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di nei Parte_1
cui uffici, siti in , Via Libertà n. 174 è domiciliata. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Cf Controparte_1 [...]
, in proprio e n.q. di titolare della Sicil Scavi C.F._1
Demolizioni e Calcestruzzi di NA AN PI , elett.te P.IVA_2
1 domiciliata in Piazza Armerina, Via Torquato Tasso, 35, presso lo studio dell'avv. Gianna Lo Fermo dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti, sostitutive dell'udienza .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. sia in proprio che n.q. di legale rapp.te e titolare CP_1
della “Sicil scavi Demolizioni e Calcestruzzi di NA AN”, si rivolgeva la Tribunale di Caltanissetta al fine di fare dichiarare la nullità dell'ordinanza n. 02/2015 del 04/11/2015, prot. 37448 del
05/11/2015, emessa dall'
[...]
CO
di con cui veniva
[...] Parte_1
comminata la sanzione amministrativa di € 20.710,00, e la sanzione accessoria ex art 29 LRS n. 127/80 di esclusione per il periodo di dieci anni del diritto al rilascio e alla titolarità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di cave in tutto il territorio della ON
. Gli agenti accertatori stabilivano che 1)l'attività realizzata CP_2
dal sig. fosse attività di cava abusiva e fosse sussumibile all'art CP_1
2 di materiale lapideo superficiale di un fondo agricolo adibito a vigneto;
b)il prelievo dei massi era avvenuto senza alcuno scavo e senza alcun avanzamento in profondità poiché il detto materiale era depositato in accumulo sulla superficie del terreno, come da foto prodotte in ricorso. c)che ciò aveva fatto poiché la società Agr.
Montepozzè srl, che svolge attività vitivinicola aveva necessità di asportare il pietrame posto in accumulo sul proprio fondo proveniente da precedenti spietramenti delle particelle circostanti per rendere coltivabili le particelle 105/106 foglio 261 Comune di Piazza
Armerina ed in virtù di regolare contratto. Autorizzava il a CP_1
prelevare i massi. d)che i massi furono utilizzati per realizzare un vespaio a copertura delle fondamenta di un capannone da realizzarsi con regolare concessione;
e)che gli stessi agenti accertatori hanno constatato la compatibilità del litotipo dei massi utilizzati nel vespaio a protezione delle fondamenta del capannone succitato con quelli ancora presenti sui luoghi della f)che la quantità Controparte_3
dei massi prelevati dal sito in contestazione erano inferiori a 6000 mc posto che la costruzione è stata realizzata anche attraverso l'acquisto di massi da altro sito;
con la conseguenza che l'attività di cava è da escludersi in ragione della modesta quantità di materiale movimentato ed in quanto destinata al miglioramento del fondo. g)che la attività di cava presuppone una coltivazione dei terreni che non sussiste nel caso di specie avendo il spostato il materiale al sol fine di CP_1
migliorare il fondo e renderlo coltivabile;
h)in conclusione il CP_1
non ha effettuato lo scavo ma prelevato i massi posti in accumulo per cui a dire dello stesso non sussisterebbe violazione dell'art 1 comma 3
LRS 127/82; i)che la motivazione del provvedimento è viziata in quanto redatta per relationem sulla base dei verbali degli agenti da cui
3 non emerge la motivazione della irrogazione delle sanzioni;
J)che sussiste in capo al ricorrente buona fede ex art 3 L. 689/81 come causa di esclusione della responsabilità.
Si costituiva in giudizio l CO
,
[...] CO
, , chiedendo il rigetto
[...] Parte_1
delle domande di controparte.
Con sentenza n. 56/2021, resa nel procedimento RG 1669/2015 dal
Tribunale di Enna, in data 02/02/2021, pubblicata il 08/02/2021, veniva dichiarava la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. 02/2015 del
04.11.2015, Prot. n. 37448 del 05.11.2015 emessa dall' Parte_1
[...]
di CO
, condannando questo ultimo, al pagamento in favore del Parte_1
ricorrente, sia in proprio che n.q. alle spese CP_1
processuali, liquidate in euro 2.738,00 per compensi, IVA, CPA, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed esborsi come per legge.
§§§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato l
[...]
Parte_1 [...]
di , Parte_1 Parte_1 Parte_1
proponeva appello, per i motivi di seguito esposti, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Enna, - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza;
- Nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto respingere integralmente le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
4 dalla parte odierna appellata in quanto nel merito infondate. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.… ”.
Si costituiva in giudizio sia in proprio che n.q. di CP_1
titolare della Soc. Sicil Scavi e Demolizioni e Calcestruzzi di CP_1
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...nel merito
[...]
respingere, per le ragioni sopra esposte, siccome infondato, l'appello proposto dall'
[...]
Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
confermando la sentenza impugnata, n. 56/2021 resa dal Tribunale
Civile di Enna, all'esito del procedimento n. 1669/2015 R.G., il
02/02/2021 - depositata in data 08/02/2021, in ogni suo capo e punto.
- con vittorie di spese, competenze ed onorari del grado. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo l'appellante, ai sensi dell'art 434 c.1, n. 1,
c.p.c. dichiara che oggetto dell'appello è la riforma integrale della intera sentenza impugnata e deduce che l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure deriva da una erronea ricostruzione del fatto.
In particolare, l'appellante censura la sentenza per violazione di legge sub specie dell'art 156 c.p.c.
Segnatamente, deduce la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Enna, mentre nel dispositivo ha dichiarato la nullità della ordinanza ingiunzione, nella motivazione
5 ha asserito che il ricorso deve essere accolto alla stregua di motivazioni che comporterebbero la mera annullabilità dell'atto impugnato.
Secondo l'appellante, quindi, la sentenza sarebbe nulla in quanto vi sarebbe un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione e non sarebbe possibile individuare in concreto quale è il comando contenuto nella sentenza al fine di orientare l'azione amministrativa anche per il futuro.
La prima censura è infondata.
Va premesso che dall'esame del fascicolo di prime cure risulta che la sentenza di prime cure è stata letta e depositata alla stessa udienza del 27/04/2021 e, dunque, il dispositivo e la motivazione della sentenza ben possono reciprocamente integrarsi.
Non si pone, in tal modo, in concreto, il tema di un possibile radicale contrasto fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione successivamente depositata, nel senso che la seconda enuncerebbe principi di segno opposto rispetto al contenuto del dispositivo.
Seppure il Giudice di prime cure ha utilizzato nel dispositivo il termine “nullità” anziché quello “annullabilità”, detto termine non è da intendersi in senso tecnico-giuridico, ma come espressione della caducazione dell'atto amministrativo per contrasto con una norma imperativa, per come illustrato dal primo decidente in motivazione.
In tal modo l'annullabilità e la nullità dell'atto amministrativo
(l'ordinanza-ingiunzione opposta) possono essere ricondotte a un effetto sostanzialmente equivalente nel caso concreto e cioè alla
6 eliminazione dell'atto amministrativo dal mondo giuridico per violazione dell'indicata norma di legge.
La motivazione della sentenza, oggetto di impugnazione, chiarisce la
“ratio decidendi” che consiste nella ritenuta illegittimità sostanziale dell'ordinanza ingiunzione opposta per carenza dei suoi presupposti normativi.
La discordanza terminologica tra motivazione e dispositivo non comporta, nella specie, contraddittorietà insanabile, in quanto il contenuto della decisione risulta chiaro, univoco e coerente nella sua sostanza, per il dirimente argomento che la lettura della motivazione e del dispositivo sono stati contestuali.
Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione di legge sub specie dell'art. 2697 c.c. e dell'art 18 della L. 689/81.
Sostiene l'appellante che dal verbale di accertamento redatto dai funzionari, dalla consultazione della documentazione fotografica eseguita nel corso del sopralluogo, e dal contenuto del verbale medesimo, è provato che il prelievo dei c.d. “massi” non sia avvenuto esclusivamente da cumuli preesistenti e depositati sulla superficie del terreno, come dichiarato dal testimone e da controparte, ma che ha anche riguardato i c.d. “massi interrati” come emerge dalla visione dei luoghi al momento del sopralluogo, che avrebbe presentato recenti ed evidenti segni di scavo.
L'area presentava a detta dell'appellante, alla stregua del verbale di ispezione, due tipologie di scavo e precisamente:
• nella parte sommitale, quella sfruttata per la produzione di blocchi calcarei, l'attività di estrazione è stata attuata utilizzando quello che in
Arte Mineraria è indicato come metodo di coltivazione cosiddetto “per sezionamento di trovanti”, definito anche “spietramento”;
7 • nella parte inferiore, invece, gli scavi eseguiti a carico di una formazione calcarenitica, avrebbero determinato l'avanzamento di due fronti già esistenti;
detti lavori di coltivazione, eseguiti con la metodologia “a gradone unico” utilizzata per lo sfruttamento dei giacimenti stratiformi poco coerenti, hanno prodotto calcarenite sciolta.
Parte del materiale estratto, proveniente dalle lavorazioni anzidette, a dire dei verbalizzanti, non sarebbe stato presente sui luoghi di estrazione e sarebbe stato utilizzato in c/da “OR di Pietra” del
Comune di Piazza Armerina (EN), per la realizzazione di un vespaio a protezione delle fondazioni di un capannone in costruzione;
quindi, sarebbe a dire dell'appellante di tutta evidenza la natura e la finalità dell'attività abusiva di cava realizzata.
Con il terzo motivo di appello è dedotta la violazione di legge, sub specie errata applicazione dell'art. 9 della LRS 127/80.
Secondo l'appellante le considerazioni relative all'allontanamento del materiale calcareo, proveniente esclusivamente da cumuli preesistenti, rappresentate dalla difesa dell'odierna società appellata, sarebbero ininfluenti in tema di valutazione della natura dei lavori eseguiti, dal momento che, in ogni caso, l'alienazione del materiale dal sito non sarebbe stata autorizzata, costituendo in tal modo attività abusiva di cava per violazione dell'art. 9 della L.R.S. 127/80.
L'interpretazione letterale della detta norma porterebbe a concludere che essa ha ad oggetto le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, cosicché la contestazione effettuata, relativa all'attività “abusiva di cava, per violazione dell'art. 9 della
LRS n. 127/80” dovrebbe essere intesa unicamente quale attività abusiva di cava, perché esercitata senza autorizzazione.
8 Continua l'appellante che il contratto in atti, stipulato e presentato come un'autorizzazione al prelievo di materiale, non avrebbe alcuna valenza giuridica, se non tra le parti firmatarie, in quanto lo stesso non risulterebbe registrato;
inoltre, il medesimo contratto, non potrebbe sostituire l'autorizzazione al prelievo ed alla successiva alienazione del materiale, prevista dalla normativa vigente (art. 9 della L.R.S.
127/80).
Con il quarto motivo di appello è dedotta la violazione di legge, sub specie dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Enna sarebbe incorso in un grave errore di motivazione laddove, a giustificazione dei lavori effettuati, ha aderito alla tesi difensiva dell'odierna parte appellata.
Quest'ultima ha sostenuto che lo “spietramento” sarebbe stato necessario per la necessità di “spianare” l'area in questione, al fine di poter utilizzare meglio per fini agricoli l'area in questione e che la fattispecie integrerebbe una ipotesi di c.d. riutilizzo del materiale asportato da un fondo a destinazione agricola, non soggetta a concessione, autorizzazione o comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 37/1985. CO
Il secondo, terzo e quarto motivo di appello, essendo tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Le censure sono complessivamente fondate.
Osserva la Corte che nel processo verbale di accertamento i funzionari tecnici dell' e servizi P.U., Dip. Regionale Parte_1
dell'energia- distretto minerario di , unitamente a Parte_1
personale del distaccamento forestale di Piazza Armerina e della
Guardia di Finanza, attestano che sull'area sottoposta a sequestro, con
9 provvedimento della Procura della Repubblica di Enna n. 2527/2015
RGNR del 20/06/2015, “al momento del sopralluogo non erano presenti sui luoghi, né mezzi meccanici, né persone”.
L'area in argomento, secondo i verbalizzanti, presentava due tipologie di scavo recenti: nella parte sommitale era stato effettuato uno spietramento ed una parte dei massi estratti, prevalentemente di notevoli dimensioni, si trovava ancora sui luoghi;
mentre, nella parte inferiore, gli scavi recenti accertati, oltre al c.d. spietramento nel piazzale di base, aveva interessato due fronti già esistenti causandone il relativo avanzamento.
Successivamente i verbalizzanti si portavano in contrada “OR di
Pietra al fine di accertare quanto esposto dal e cioè che i CP_5
materiali da scavo, provenienti dalla c/da Badonetto, sarebbero stati depositati in detta prima contrada presso la società ivi CP_6
rinvenivano la presenza del n.q. che dichiarava che il materiale CP_1
estratto in loc. Bodronetto, era stato utilizzato per la formazione di un vespaio a protezione delle fondazioni di un capannone in costruzione in virtù di concessione edilizia.
La Corte osserva che l'attività di cava non si ricava dalle foto prodotte in atti, a seguito dell'effettuato sopralluogo o dal contenuto del rapporto dei verbalizzanti, dal momento che non è dato percepire dalle stesse foto e dal rapporto se l'attività sia stata solo quella di togliere pietre dal fondo e non anche di estrarle dal suolo, mancando elementi certi atti a dimostrare in modo inequivocabile che parte ricorrente abbia effettuato, per il tramite della ditta Sicil Scavi
Demolizioni e calcestruzzi di attività di tipo CP_1
estrattivo.
10 L'attività di cava, invece, si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il quale titolare della ditta esecutrice dei CP_1
lavori di rimozione delle pietre (Sicil Scavi Demolizioni e calcestruzzi di ), dichiara (cfr. dichiarazione che la società gestita CP_1
dal effettua alla ARPA Sicilia di Enna), di avere CP_1
rimosso del materiale dal fondo agricolo in contrada Bodonetto foglio
161 part 105 e 106 in Piazza Armerina, per destinarlo a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi, con destinazione c/da OR di ET in Piazza Armerina. CP_6
Rileva la Corte che la rimozione e l'allontanamento da un sito di materiale calcareo da cumuli preesistenti configura un'attività abusiva di cava, ai sensi dell'art 9 della L.R. 127/1980, laddove attività avvenga in assenza di autorizzazione ed al di fuori del piano regionale delle attività estrattive.
Recita l'art 9 della sopracitata legge che: “L'esercizio delle attività delle cave è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale nel rispetto del Piano regionale delle attività estrattive”.
Anche la asportazione di materiale da cumuli esistenti, se questi derivano da precedenti attività di escavazione o se assimilabili a materiale di cava (es calcare), costituisce attività estrattiva.
Infatti il concetto di “coltivazione” di cava non si limita allo scavo diretto nel terreno (scavo peraltro non provato dalla P.A.), ma comprende pure l'asportazione di materiali lapidei già presenti sul fondo se destinati alla vendita, trasformazione o riutilizzo fuori sito.
Nel caso in cui sia accertata, come nella specie, l'asportazione di materiale lapideo o il suo riutilizzo fuori dal sito, e non già il suo collocamento nel medesimo sito, senza autorizzazione, oppure se il
11 sito non è incluso nel piano delle attività estrattive (PRAE), oppure se viene comunque rimosso o trasportato materiale (terra, sabbia, pietra, ecc.), si configura una attività abusiva che comporta sanzioni amministrative (e penali nei casi più gravi).
In conclusione, per integrare l'illecito amministrativo contestato è sufficiente l'estrazione o la movimentazione di materiale da un sito non autorizzato. Ciò detto, non vi è dubbio che il quale CP_1
titolare della ditta esecutrice dei lavori, sia pienamente responsabile dell'illecito.
La responsabilità per l'illecito amministrativo può anche ricadere su altri soggetti, quali il proprietario del fondo, se consta che egli ha autorizzato o tollerato il trasporto, che non ha chiaramente specificato e controllato la destinazione finale del materiale, oppure laddove non vi sia un contratto o un documento che dimostri la volontà di reimpiego interno del materiale (ad esempio per stradelle o lavori agricoli).
Nel caso di specie, dal contratto di prestazione d'opera tra il committente privato e l'impresa, stipulato tra la società appellata e la ditta di cui era titolare il in data 11/05/2015, nulla emerge CP_1
circa il fine di reimpiego del materiale nel medesimo fondo, ma solo che “il prestatore si impegna a fornire nei tempi concordati un'opera che presenti le seguenti caratteristiche rimozione pietre nel terreno agricolo individuato catastalmente alla part 105-106 del foglio 261 agro di Piazza Armerina, adoperando a tale scopo i mezzi appresso specificati: escavatore meccanico, pala-meccanica autocarro.”.
Le considerazioni relative all'allontanamento del materiale, se proveniente da cumuli sopra il terreno o da estrazione, risultano ininfluenti, atteso che, trattandosi di un'attività di trasporto di
12 materiale pietroso da un sito ad un altro senza la relativa autorizzazione, tanto basta per integrare l'attività abusiva di cava, in violazione dell'art. 9 della legge n. 127/1980. CP_2 CP_2
In conclusione, l'appello proposto da l'
[...]
, Parte_1 [...]
, merita di essere Parte_1
accolto e la sentenza impugnata va riformata, con rigetto dell'opposizione proposta dal in proprio e n.q. di CP_1
titolare della Sicil Scavi Demolizioni e Calcestruzzi di NA AN
e conferma, per l'effetto, dell'Ordinanza ingiunzione n. 02/2015 del
04/11/2015 prot. 37448 del 05/11/2015 emessa dall
[...]
Parte_1 [...]
, . Parte_1 Parte_1
Con il quinto motivo è dedotta violazione di legge, sub specie dell'art. 92 c.p.c.
Il motivo di gravame rimane assorbito in quanto le spese processuali, per il caso di accoglimento dell'impugnazione, devono essere comunque rideterminate per il doppio grado di giudizio avendo riguardo al complessivo esito finale della lite.
Ciò posto, la Corte ritiene che, in ragione della complessità della materia trattata e della presenza di questioni giuridiche controverse, sussistano i giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Non sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato, in ragione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
13 la Corte definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G.
176/2021, in riforma della sentenza n. 56/2021 emessa dal Tribunale di Enna, sez. civile, pubblicata in data 08/02/2021, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in proprio e n.q. CP_1
di titolare della Sicil Scavi Demolizioni e Calcestruzzi di AN
NA e conferma, per l'effetto, l'Ordinanza ingiunzione n.
02/2015 del 04/11/2015 prot. 37448 del 05/11/2015 emessa dall Parte_1
[...]
;
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2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 22/05/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dr. Gaetano M. Amoruso Dr. Roberto Rezzonico
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 della LRS 127/80 per non avere presentato un progetto alla autorità amministrativa competente ex art 186 D.lvo 152/2006. b)che la medesima attività non fosse da annoverare tra quelle escluse nell'ambito di applicazione della LRS 127/80 ed elencate all'art 1 comma 3 della predetta legge.
Il ricorrente riteneva illegittima la predetta ordinanza sulla scorta dei seguenti motivi: a)il aveva effettuato attività di mera rimozione CP_1