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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1915/2024 promossa con atto di citazione in appello
DA
AETERIA COMPANY S.R.L., con sede in Como, via Valleggio n. 2 bis (Cod. fisc. e P.Iva
03505770135), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. HU HO, elettivamente domiciliata in Bergamo, alla via Zambianchi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Merlo (C.F.:
[...]).
APPELLANTE
CONTRO
AK COMPANY SA, OA OM SA con sede in 6830 Chiasso (Svizzera) Corso Gottardo 74, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (IVA: CHE-208.900.262) rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania De Michele (c.f. [...]) del Foro di Milano e Micol Ruta (c.f.
[...]) del Foro di Verona, pec: stefania.demichele@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via San Vittore al Teatro 1/3.
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per AETERIA COMPANY S.R.L. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraris reiectis:
In via preliminare: riunire il presente procedimento a quelli aventi ad oggetto l'impugnazione delle sentenze n.533/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4675/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il
24 maggio 2024; della sentenza n.535/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4700/2019, pubblicata il
10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024.
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.534/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione
Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4699/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024 revocare il decreto ingiuntivo n.1649/2019
(RG.3336/2019) emesso dal Tribunale di Como ed accertare e dichiarare che ET OM srl, sulla base della legge applicabile alla fattispecie nulla deve a OA OM Sa in ragione delle obbligazioni nascenti dal contratto titolato scrittura privato del 10.11.2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico la ctu volta ad accertare alla luce dei documenti in atti il valore dell'attività espletata dall'opposta in esecuzione del contratto del 10.06.2016 sub doc. 3 e la congruità dell'attività concretamente prestata con quanto versato dall'opponente”
Per AK COMPANY SA “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- IN VIA CAUTELARE, previa revoca del decreto emesso inaudita altera parte, respingere l'avverso ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 24.09. 2024 per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRELIMINARE, stante la inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, per le ragioni esposte in narrativa, previa fissazione dell'udienza ex art. 350 bis
c.p.c., confermare la sentenza n. 534/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO, respingere l'appello e le domande ivi formulate da ET, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pagina 2 di 12 534/2024 (RG n. 4699/2019) emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare le avverse istanze istruttorie, poiché irrilevanti, del tutto generiche e meramente esplorative. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato ad AK OM SA (di qui in poi solo “OA”) in data 08.10.2019,
ET OM s.r.l. (di qui in poi solo “ET”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
1649/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €36.000,00 oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 2018 – 4E a titolo di corrispettivo dovuto per i servizi resi a suo favore da AK come pattuiti nel contratto sottoscritto il 10.11.2016.
ET sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una idonea prova scritta dell'esistenza del credito, come richiesto dall'art. 634 II comma cpc, avendo l'opposta prodotto la sola copia semplice della fattura;
eccepiva, altresì, l'inesistenza del credito medesimo in quanto la fattura oggetto del giudizio era già stata saldata;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva a titolo risarcitorio la condanna di OA al pagamento dell'importo di €74.000,00 relativo al canone di locazione pagato per un immobile sito in Legnano, Via Saronnese 12, che, stante l'inadempimento della opposta alle proprie obbligazioni, si sarebbe reso inutilizzabile.
Si costituiva regolarmente in giudizio la OA che chiedeva il rigetto di ogni domanda e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza sia in fatto che in diritto di quanto sostento dalla opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di testimoni e, all'esito, il Tribunale di
Como con la sentenza n. 534/2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
1649/2019.
Il primo giudice riteneva che OA avesse dato idonea prova della sussistenza del credito, avendo dimostrato di aver correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto:”…Ciò risulta dalla copiosa documentazione prodotta dall'opposta ( doc. 1 a 18 da 19 a 101 da 103 a 113 opposta) e dall'assunzione delle prove testimoniali. In particolare, i testimoni Cristina Passoni, Francesca
Bertani e Alessandro Ravaglia hanno confermato che l'opposta OA veniva incaricata da ET
(tramite CC società amministrata sempre dal sig. HO di ET) per sviluppare tre progetti uno di hamburgeria pesce definito Lobster BBQ, uno di ristorante di pesce con ambientazione Galeone
pagina 3 di 12 definito Fish e una pasticceria definita Bakery…”.Viceversa, non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento e, parimenti, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale di ET poiché il contratto di locazione per il quale erano stati chiesti i danni, era stato stipulato tra l'Immobiliare PI di PI EL & C. e la società Cee OM S.r.l., soggetti del tutto estranei al rapporto in causa.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, e contestuale istanza ex artt. 283 c.p.c., ET impugnava la predetta sentenza sulla base dei quattro motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo: - in via preliminare la riunione del presente giudizio con quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.
535/2024 (procedimento iscritto al ruolo della Corte con il n.r.g. 1912/20204) e della sentenza n.
533/2024 (procedimento iscritto al ruolo della Corte al n.r.g. 1913/2024) sempre pronunciate dal
Tribunale di Como tra le stesse parti, -la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito,
l'integrale riforma. Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. reiterava l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata dal Collegio per le ragioni di cui all'ordinanza in atti del 15.07.2024. Con ulteriore ricorso ex art. 351 c.p.c. l'appellante riproponeva la richiesta di sospensiva che veniva accolta, inaudita altera parte in via provvisoria, con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2024 che veniva poi revocato con la successiva ordinanza collegiale del 24.10.2024.
A sua volta OA nel costituirsi (sia in relazione alla seconda inibitoria che nel merito) chiedeva l'integrale rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 28.11.2024, le parti insistevano nelle domande, eccezioni ed istanze tutte;
il consigliere istruttore, non disponeva la riunione delle cause poiché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c. trattandosi di appelli proposti avverso tre pronunce che avevano definito tre opposizioni a D.I. relative a tre diversi contratti e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisavano come da rispettivi atti, ed il Consigliere rinviava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
27.02.2025, poi, rinviata d'ufficio al 6.03.2025. A tale udienza, i difensori discutevano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello ET ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva perché il contratto con la OA era stato sottoscritto dalla società CC AT DT e non era intervenuta alcuna cessione dello stesso a suo favore. Il D.I. era stato chiesto nei suoi confronti solo perché il precedente difensore della CC AT, nel rispondere ai solleciti di pagamento aveva pagina 4 di 12 testualmente affermato:”…rispondo a nome e per conto della mia assistita CC AT DT alla vostra comunicazione del 25/02/2019 per evidenziare che la società ET OM è subentrata fin dal 2017 nel contratto di appalto sottoscritto con OA...”.
Al contrario, la cessione non era mai avvenuta come dimostrato: -.dal fatto che sino alla ricezione della predetta comunicazione dell'avv.to Bosatra del 7/03/2019, OA ignorava che la propria controparte contrattuale fosse mutata a seguito di una cessione;
-dal fatto che la cessione era sì stata prevista nel contratto alla clausola 9.4. che stabiliva che: “Ogni cessione del presente contratto, che l'una o l'altra parte intenda effettuare, sarà valida se non previo apposito consenso scritto dell'altra parte”, tuttavia, non era intervenuto alcun accordo scritto, né alcuna notifica ai sensi dell'art. 1407 c.c., pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante.
Con il secondo motivo di appello TA ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 281 /1995 per non avere il Tribunale verificato d'ufficio i presupposti della legge Svizzera applicabili alla presente controversia, sui quali cui fondare la propria decisione. L'art. 12 delle pattuizioni prevedeva, infatti, che “il contratto sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale” e quindi, poiché la disapplicazione da parte del giudice nazionale della legge convenzionalmente scelta dalle parti è consentita solo nel caso in cui sussista incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, ed essendo evidente che con tale espressa pattuizione le parti avevano convenzionalmente scelto che venisse obbligatoriamente applicata la legge Svizzera, il Tribunale ha errato nel momento in cui non ha compiuto tale accertamento, basandosi soltanto sulla legge italiana.
Con il terzo motivo di appello ET si lamenta del fatto che il Tribunale abbia completamente ignorato l'eccezione che aveva sollevato, sulla assenza di idonea prova scritta per la emissione del
Decreto Ingiuntivo, requisito questo necessario ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. Sottolinea, infatti che: “E' principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui una fattura commerciale rappresenta idonea prova scritta all'emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica ovvero se ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (cft Cass.civ. 8549/2008). A tal fine non è quindi sufficiente la mera produzione di una copia semplice della fattura, essendo, viceversa, necessario che la stessa sia estratta in forma autentica dalle scritture contabili di cui il notaio attesta la regolare tenuta ai sensi dell'art 634 II comma c.p.c” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). La OA si era limitata a produrre la fattura non accompagnata dall'estratto autentico notarile, il decreto ingiuntivo in sede di opposizione andava, quindi, necessariamente revocato non ricorrendo i presupposti di legge per la sua emissione.
pagina 5 di 12 Con il quarto motivo di appello (per mero errore materiale nuovamente indicato come terzo alla pag.
11 dell'atto di citazione) ET sostiene che vi sia stata una disattenta lettura della documentazione versata in atti, e una errata e incompleta valutazione delle prove orali raccolte da parte del Tribunale che, se correttamente vagliate, avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta. Evidenzia in particolare che la consulenza era stata divise per quattro macroaree di attività e precisamente: A)
Direzione, coordinamento e organizzazione (Global Project) da svolgersi unitamente alla definizione delle strategie e degli obiettivi indicati dalla committente, come meglio specificati nel contratto;
B)
Direzione coordinamento dell'area food come dettagliati nel contratto;
C) Direzione coordinamento dell'area legale come da indicazioni contrattuali;
D) Direzione coordinamento dell'area IT come da specifiche contrattuali. Le prestazioni richieste erano in realtà state eseguite solo in parte e certamente non in misura tale da giustificare la richiesta di versamento integrale del prezzo, anche perchè “ai sensi dell'art.
3.3 del contratto “le attività del fornitore dovranno essere svolte in accordo con la committente e di volta in volta specificamente approvate da quest'ultima” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15) e l'appellata non aveva fornito adeguata prova né dello svolgimento di tutte le attività dedotte in contratto, né della previa approvazione da parte di ET. Infatti i documenti di OA
“trattasi di files contenti tabelle excel, immagini di locali e planimetrie” erano stati prodotti senza alcuna lettera accompagnatoria o attestazione di consegna che ne dimostri perlomeno la loro conoscenza in capo ad ET. Allo stesso modo, anche le prove orali non avevano sufficientemente dimostrato l'esistenza del credito e lo svolgimento dell'attività da parte di OA. Come dichiarato dalla teste Passoni il progetto Bakery non si è mai concluso, ne era stato approvato da CC nella persona del sig. HO;
- il progetto Cocoa, la cui idea base (concept) era già stata elaborata da OA per altro cliente,
è una evoluzione del progetto Bakery elaborata successivamente alla interruzione di quel progetto e, pertanto, era già stato integralmente remunerato con quanto corrisposto dell'appellante in forza di altro contratto di pari data, oggetto del giudizio RG 4675/2019 conclusosi con la sentenza n.533/2024.
Anche per il progetto Fish valgono le medesime considerazioni (inizialmente previsto con ambientazione Galeone dei pirati e poi divenuto progetto Sailing già remunerato in forza della medesima pronuncia). Quindi, in ossequio al principio dell'onere della prova, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non sufficientemente provato il credito ingiunto.
Infine, con solo con la memoria difensiva finale, la difesa di ET ha, poi, tardivamente proposto un quinto motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe, parimenti, erroneamente valutato le risultanze probatorie con riferimento ai pagamenti che aveva già effettuato nel corso del rapporto con OA e la loro imputazione. A tal proposito evidenzia che ha versato complessivamente per i tre contratti da cui sono scaturite le tre cause di opposizioni a D.I. per le quali aveva chiesto la pagina 6 di 12 riunione la somma di €118.000,00 di cui solo €81.500,00 sono stati riconosciuti da OA ma devono essere aggiunti €36.500,00 come da bonifico del 31.03.2017 di €11.500,00 che si riferiscono al presente giudizio. Pertanto, a fronte di un debito complessivo di €167.500,00 derivante dai tre contratti in essere (€ 63.000,00 per il primo contratto di cui al giudizio 1912/2024, €68.00,00 per il secondo contratto di cui al giudizio rg 1913/2024 e €36.000 per il terzo, di cui al presente giudizio rg
1915/2024), il Tribunale avrebbe comunque dovuto procedere alla corretta imputazione delle somme versate e determinare conseguentemente il reale ammontare del credito residuo di OA.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Non può, infatti, essere accolto il primo motivo.
E' documentale il fatto che sia stato stipulato tra CC AT DT e OA un contratto “di consulenza”, a cui si possono applicare le norme in tema di appalto ex art. 1655 ss. c.c. (negozio datato
10.11.2016 e ceduto successivamente a ET, società riconducibile alla medesima compagine sociale e management di CC AT) avente ad oggetto l'attività di creazione di format e lo sviluppo di una rete commerciale contraddistinta da marchi, mediante l'apertura di nuovi punti vendita a gestione diretta, ovvero in affiliazione commerciale, nel territorio italiano ed estero. Veniva fissata in un periodo minimo di due anni la durata del contratto a partire dalla sottoscrizione, e pattuito un compenso su base annua a scalare, secondo i parametri di cui al punto 5.2 sulla base dei fatturati e dei corrispettivi al netto dell'iva realizzati dai punti vendita, fermo restando un minimo annuo obbligatorio a favore di
OA pari ad €36.000,00.
E', altrettanto, pacifico che in primo grado con l'atto di citazione in opposizione ET allegava e deduceva che:”… RE, tramite una società CC AT DT, dalla stessa controllata, volendo sviluppare marchi nell'ambito del “food” si rivolgeva alla OA Sa società dichiaratasi esperta nel settore per l' attività di consulenza commerciale informatica ed amministrativa aziendale e marketing in favore di aziende nel settore retail;
Di conseguenza le parti, dopo che la RE aveva presentato alla odierna opposta il proprio progetto imprenditoriale, chiedeva alla OA, viste le vantate competenze di quest'ultima, la consulenza per la realizzazione di quanto progettato e quindi in data
10/11/16 sottoscrivevano la Scrittura Privata in atti… Contrariamente agli accordi intercorsi, la OA nei mesi successivi non espletava alcuna attività ma solo organizzava incontri fra le parti “per meglio studiare” il progetto….di contro invece la RE versava alla odierna opposta quanto contrattualmente pattuito ossia la somma di € 36.541,00 come risulta dai bonifici effettuati in data
27/3/17 e 31/3/17. (Doc.4-5) … a dimostrazione che nessun credito vanta l'odierna opposta nei
pagina 7 di 12 confronti della RE srl.. ”. Quindi, l'appellante riconosceva a tutti gli effetti di avere trattato con
OA e riconosceva di essere subentrata al posto di CC AT nel rapporto contrattuale di cui si discute, tant'è che precisava poi di aver effettuato dei pagamenti in ragione di €36.541,00 e lamentava l'inadempimento della appellata.
E allora, se è vero che la Cassazione a sezioni unite con la pronuncia n.2951/2016 ha affermato il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio, e nel caso di specie ET sostiene di non essere passivamente legittimata, perché, non è subentrata nel contratto non essendovi stata una valida cessione, è anche vero che nella stessa pronuncia la Corte ha precisato che tale principio deve ritenersi mitigato dal contrario principio secondo cui la relativa eccezione è destinata a soccombere ogni qualvolta il convenuto abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità medesima e/o comunque il difetto di titolarità non emerga dagli atti del processo (Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016). La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Pertanto, il motivo è inammissibile in quanto violativo del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.; d'altra parte la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare come “il divieto di nova sancito dall'articolo 345 del Cpc per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9211/2022).
Inoltre, la stessa ET, nel corso del giudizio di primo grado, impostava la propria strategia difensiva affermando di aver già proceduto al saldo della fattura: “di contro invece la RE versava alla odierna opposta quanto contrattualmente pattuito ossia la somma di € 36.541,00 come risulta dai bonifici effettuati in data 27/3/17 e 31/3/17. (Doc.4-5) …o a dimostrazione che nessun credito vanta
l'odierna opposta nei confronti della RE srl.. confermando quindi di essere stata parte del rapporto obbligatorio.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
pagina 8 di 12 Il contratto alla clausola n. 12 prevedeva che lo stesso “sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale”. In sede di opposizione la difesa di ET non invocava davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 14 l. n. 298/1995 l'applicazione della legge Svizzera e neppure OA, nel cui interesse era stata pattuita, chiedeva il rispetto di tale clausola.
Come giustamente sottolineato dalla diesa della appellata, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la rilevabilità di ufficio della legge applicabile presuppone che il caso dedotto in giudizio presenti oggettivamente un qualche collegamento con un ordinamento diverso da quello italiano, quale la diversa nazionalità delle parti, la loro residenza, il fatto che il contratto sia stato concluso all'estero, che altrove siano sorte o debbano eseguirsi le obbligazioni, e così via. Qualora invece la fattispecie sia interamente soggetta al diritto italiano e l'applicazione dell'ordinamento straniero sia frutto solo di una libera scelta delle parti, contenuta in una specifica clausola contrattuale […] la questione della legge applicabile diviene oggetto di un'eccezione soggetta ai medesimi principi che valgono con riguardo ad ogni altra clausola pattizia, i cui effetti debbono essere dedotti e allegati dalla parte che vi abbia interesse, non potendo il giudice far valere d'ufficio e di sua iniziativa i dettagli di accordi stipulati dalle parti nel loro privato interesse, qualora le parti medesime non dimostrino il loro concreto e attuale interesse ad avvalersene. È indubbio, quindi, che l'eccezione dovesse essere sollevata dalla parte interessata”. (Cass. Civ., Sez. III, n. 27547/2014). Nel caso di specie, entrambe le parti hanno tacitamente rinunciato alla richiesta di applicazione della legge Svizzera, e la parte soccombente cioè ET non può, quindi, per ciò solo chiedere per la prima volta in questa sede l'applicazione della legge straniera, anche perché la parte che ne richieda l'applicazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo le clausole o i fatti da cui derivi il collegamento della controversia con un diverso ordinamento, ma anche il contenuto della normativa richiamata e la dimostrazione che essa disciplina la materia in termini diversi dalle corrispondenti norme dell'ordinamento italiano.
Indicazione questa che è del tutto mancata, non avendo la difesa di ET minimamente indicato tali presupposti, fatto questo che ulteriormente dimostra la contraddittorietà della sua difesa. Va, inoltre, ribadito il principio per cui le eccezioni “debbano essere proposte in termini ragionevoli […], e soprattutto compatibili con i principi di sollecita definizione del processo, nel rispetto del contradditorio e dell'altrui diritto di difesa”.
Il terzo motivo deve essere parimenti rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto, la OA in sede di ricorso monitorio ha rispettato i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633-634 c.p.c. Oltre alla fattura ha, infatti, prodotto il contratto di consulenza (cioè la fonte negoziale del credito doc. n. 1, appellata, fascicolo monitorio) che individua pagina 9 di 12 accanto alle prestazioni dovute anche l'ammontare del corrispettivo pattuito dalle parti, , pertanto, è stata data idonea prova scritta sulla liquidità ed esigibilità del credito.
Non può essere accolto neppure il quarto motivo.
Sul punto va ricordato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (Cass. Civ., S.U., N. 13533/2001).
Come già sottolineato dalla stessa appellante In base all'art.
3.2 della stipula le attività da svolgersi era suddivise nel seguente modo: A) Direzione, coordinamento e organizzazione (Global Project) da svolgersi unitamente alla definizione delle strategie e degli obiettivi indicati dalla committente: - definizione del Concept Idea;
- definizione degli obiettivi aziendali;
- definizione del Format;
- definizione della formula;
- definizione del conto economico previsionale;
- promozione e sviluppo del marchio;
- definizione dell'impianto del manuale operativo;
B) Direzione coordinamento dell'area food: - il Fornitore dirigerà e coordinerà la risorsa incaricata nella redazione delle ricette e nella loro ingegnerizzazione;
- ingegnerizzazione dei processi;
- Food cost e distinte basi;
C) Direzione coordinamento dell'area legale: - definizione dei quadri normativi di riferimento;
-
Assistenza e supporto con gli Enti locali per le problematiche amministrative ed autorizzative;
D) Direzione coordinamento dell'area IT: - progetto flussi;
- definizione dei prodotti software ed hardware;
- gestione delle anagrafiche;
- coordinamento dei sistemi di controllo del labour e del food cost;
- manuali operativi;
- coordinamento dei sistemi statistici, analisi di gestione per il controllo della rete commerciale e dei singoli punti vendita.
Ebbene, pare evidente che tale attività sia stata svolta facendo riferimento alla documentazione prodotta
(docc. n. 1-18; 19-101; 103-113): non solo da tale documentazione risulta evidente che OA si sia impegnata nello sviluppo di progetti in favore di ET, ma vi è di più: durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non è presente alcun tipo di contestazione, da parte dell'appellante, circa inadempimenti imputabili all'appellata, ciò è un chiaro indice di come nel corso del rapporto obbligatorio ET abbia ritenuto soddisfacente da un punto di vista qualitativo e quantitativo la pagina 10 di 12 prestazione di OA. Inoltre, il fatto che non vi sia una formale approvazione da parte di ET è del tutto inconferente dato che il contratto non richiede una approvazione scritta e comunque la sottoscrizione, all'art. 3.3., prevede espressamente che l'elencazione delle attività suindicate siano, per l'appunto, “indicate a titolo indicativo e non esaustivo”.
L'esecuzione delle prestazioni da parte di OA è confermata altresì dall'escussione dei testi, infatti, come anche sottolineato dal Tribunale “i testimoni Cristina Passoni , Francesca Bertani e Alessandro
Ravaglia hanno confermato che l'opposta OA veniva incaricata da ET (tramite CC società amministrata sempre dal sig. HO di ET) per sviluppare tre progetti uno di hamburgeria pesce definito Lobster BBQ, uno di ristorante di pesce con ambientazione Galeone definito Fish e una pasticceria definita Bakery” (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
In ultima istanza va messo in rilievo come le prospettazioni dell'appellante, lungo tutto l'atto di citazione in appello, si rivelino tardive ed affette da manifesta illogicità: infatti con il primo motivo di appello, come suindicato, ET denuncia di non essere stata parte del rapporto sostanziale con OA stante la presunta mancata cessione del contratto (e comunque trattasi di un aspetto mai eccepito in primo grado), subito dopo, però, come testé osservato, asserisce che “Dalle prove orali raccolte e dalla documentazione versata in atti richiamata dallo stesso Tribunale emerge evidente che le prestazioni oggetto del contratto sono state eseguite solo in parte e certamente non in misura tale da giustificare la richiesta di versamento integrale del prezzo” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14), lamentandosi quindi di non aver fruito di tutte le prestazioni dedotte in contratto;
ebbene, delle due l'una: o si contesta il fatto di non essere stati parte del rapporto negoziale con la controparte, e quindi nulla è dovuto e nulla può essere preteso nei confronti della controparte stessa, o ci si duole del fatto di non aver goduto di tutte le prestazioni pattuite nel negozio. Risulta ictu oculi stridente la discrasia tra il negare di essere parte di un rapporto contrattuale ed il ritenere contemporaneamente che da quello stesso rapporto contrattuale, di cui si nega di essere stati parte, non si sia goduto di tutte le prestazioni ivi dedotte (a ciò si aggiunga pure che nel corso del primo grado di giudizio l'appellante riteneva addirittura di aver già provveduto al pagamento del corrispettivo).
Infine, non può essere esaminato il quinto motivo – da considerarsi inammissibile- perché, è stato introdotto tardivamente, solo con la nota conclusionale di cui all'art. 350 bis terzo comma c.p.c. dovendosi richiamare il principio statuito dalla Cassazione secondo cui la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (e, quindi, nel caso di specie la predetta memoria) ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione pagina 11 di 12 dell'art. 112 cod. proc. civ. (vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 Cass., 5 agosto
2005, n. 16582; Cass., 29 luglio 2002, n. 11175).
In ragione di tutto quanto suesposto l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 26.001,00 e € 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AETERIA COMPANY S.R.L. contro AK COMPANY SA, avvero la sentenza n.534/2024 del
Tribunale di Como, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna ET OM S.r.l. a rifondere, in favore di OA OM SA, le spese di lite che si liquidano in € 6.946,00 oltre IVA (se dovuta), spese forfettarie al 15 % e CPA;
3. Dà atto della sussistenza, a carico di ET OM S.r.l., dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 6.03.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1915/2024 promossa con atto di citazione in appello
DA
AETERIA COMPANY S.R.L., con sede in Como, via Valleggio n. 2 bis (Cod. fisc. e P.Iva
03505770135), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. HU HO, elettivamente domiciliata in Bergamo, alla via Zambianchi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Merlo (C.F.:
[...]).
APPELLANTE
CONTRO
AK COMPANY SA, OA OM SA con sede in 6830 Chiasso (Svizzera) Corso Gottardo 74, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (IVA: CHE-208.900.262) rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania De Michele (c.f. [...]) del Foro di Milano e Micol Ruta (c.f.
[...]) del Foro di Verona, pec: stefania.demichele@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via San Vittore al Teatro 1/3.
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per AETERIA COMPANY S.R.L. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraris reiectis:
In via preliminare: riunire il presente procedimento a quelli aventi ad oggetto l'impugnazione delle sentenze n.533/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4675/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il
24 maggio 2024; della sentenza n.535/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4700/2019, pubblicata il
10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024.
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.534/2024, resa inter partes, dal Tribunale di Como, Sezione
Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n. 4699/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024 revocare il decreto ingiuntivo n.1649/2019
(RG.3336/2019) emesso dal Tribunale di Como ed accertare e dichiarare che ET OM srl, sulla base della legge applicabile alla fattispecie nulla deve a OA OM Sa in ragione delle obbligazioni nascenti dal contratto titolato scrittura privato del 10.11.2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico la ctu volta ad accertare alla luce dei documenti in atti il valore dell'attività espletata dall'opposta in esecuzione del contratto del 10.06.2016 sub doc. 3 e la congruità dell'attività concretamente prestata con quanto versato dall'opponente”
Per AK COMPANY SA “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- IN VIA CAUTELARE, previa revoca del decreto emesso inaudita altera parte, respingere l'avverso ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 24.09. 2024 per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRELIMINARE, stante la inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, per le ragioni esposte in narrativa, previa fissazione dell'udienza ex art. 350 bis
c.p.c., confermare la sentenza n. 534/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO, respingere l'appello e le domande ivi formulate da ET, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pagina 2 di 12 534/2024 (RG n. 4699/2019) emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare le avverse istanze istruttorie, poiché irrilevanti, del tutto generiche e meramente esplorative. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato ad AK OM SA (di qui in poi solo “OA”) in data 08.10.2019,
ET OM s.r.l. (di qui in poi solo “ET”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
1649/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €36.000,00 oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 2018 – 4E a titolo di corrispettivo dovuto per i servizi resi a suo favore da AK come pattuiti nel contratto sottoscritto il 10.11.2016.
ET sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una idonea prova scritta dell'esistenza del credito, come richiesto dall'art. 634 II comma cpc, avendo l'opposta prodotto la sola copia semplice della fattura;
eccepiva, altresì, l'inesistenza del credito medesimo in quanto la fattura oggetto del giudizio era già stata saldata;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva a titolo risarcitorio la condanna di OA al pagamento dell'importo di €74.000,00 relativo al canone di locazione pagato per un immobile sito in Legnano, Via Saronnese 12, che, stante l'inadempimento della opposta alle proprie obbligazioni, si sarebbe reso inutilizzabile.
Si costituiva regolarmente in giudizio la OA che chiedeva il rigetto di ogni domanda e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza sia in fatto che in diritto di quanto sostento dalla opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di testimoni e, all'esito, il Tribunale di
Como con la sentenza n. 534/2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
1649/2019.
Il primo giudice riteneva che OA avesse dato idonea prova della sussistenza del credito, avendo dimostrato di aver correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto:”…Ciò risulta dalla copiosa documentazione prodotta dall'opposta ( doc. 1 a 18 da 19 a 101 da 103 a 113 opposta) e dall'assunzione delle prove testimoniali. In particolare, i testimoni Cristina Passoni, Francesca
Bertani e Alessandro Ravaglia hanno confermato che l'opposta OA veniva incaricata da ET
(tramite CC società amministrata sempre dal sig. HO di ET) per sviluppare tre progetti uno di hamburgeria pesce definito Lobster BBQ, uno di ristorante di pesce con ambientazione Galeone
pagina 3 di 12 definito Fish e una pasticceria definita Bakery…”.Viceversa, non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento e, parimenti, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale di ET poiché il contratto di locazione per il quale erano stati chiesti i danni, era stato stipulato tra l'Immobiliare PI di PI EL & C. e la società Cee OM S.r.l., soggetti del tutto estranei al rapporto in causa.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, e contestuale istanza ex artt. 283 c.p.c., ET impugnava la predetta sentenza sulla base dei quattro motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo: - in via preliminare la riunione del presente giudizio con quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.
535/2024 (procedimento iscritto al ruolo della Corte con il n.r.g. 1912/20204) e della sentenza n.
533/2024 (procedimento iscritto al ruolo della Corte al n.r.g. 1913/2024) sempre pronunciate dal
Tribunale di Como tra le stesse parti, -la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito,
l'integrale riforma. Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. reiterava l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata dal Collegio per le ragioni di cui all'ordinanza in atti del 15.07.2024. Con ulteriore ricorso ex art. 351 c.p.c. l'appellante riproponeva la richiesta di sospensiva che veniva accolta, inaudita altera parte in via provvisoria, con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2024 che veniva poi revocato con la successiva ordinanza collegiale del 24.10.2024.
A sua volta OA nel costituirsi (sia in relazione alla seconda inibitoria che nel merito) chiedeva l'integrale rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 28.11.2024, le parti insistevano nelle domande, eccezioni ed istanze tutte;
il consigliere istruttore, non disponeva la riunione delle cause poiché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c. trattandosi di appelli proposti avverso tre pronunce che avevano definito tre opposizioni a D.I. relative a tre diversi contratti e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisavano come da rispettivi atti, ed il Consigliere rinviava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
27.02.2025, poi, rinviata d'ufficio al 6.03.2025. A tale udienza, i difensori discutevano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello ET ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva perché il contratto con la OA era stato sottoscritto dalla società CC AT DT e non era intervenuta alcuna cessione dello stesso a suo favore. Il D.I. era stato chiesto nei suoi confronti solo perché il precedente difensore della CC AT, nel rispondere ai solleciti di pagamento aveva pagina 4 di 12 testualmente affermato:”…rispondo a nome e per conto della mia assistita CC AT DT alla vostra comunicazione del 25/02/2019 per evidenziare che la società ET OM è subentrata fin dal 2017 nel contratto di appalto sottoscritto con OA...”.
Al contrario, la cessione non era mai avvenuta come dimostrato: -.dal fatto che sino alla ricezione della predetta comunicazione dell'avv.to Bosatra del 7/03/2019, OA ignorava che la propria controparte contrattuale fosse mutata a seguito di una cessione;
-dal fatto che la cessione era sì stata prevista nel contratto alla clausola 9.4. che stabiliva che: “Ogni cessione del presente contratto, che l'una o l'altra parte intenda effettuare, sarà valida se non previo apposito consenso scritto dell'altra parte”, tuttavia, non era intervenuto alcun accordo scritto, né alcuna notifica ai sensi dell'art. 1407 c.c., pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante.
Con il secondo motivo di appello TA ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 281 /1995 per non avere il Tribunale verificato d'ufficio i presupposti della legge Svizzera applicabili alla presente controversia, sui quali cui fondare la propria decisione. L'art. 12 delle pattuizioni prevedeva, infatti, che “il contratto sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale” e quindi, poiché la disapplicazione da parte del giudice nazionale della legge convenzionalmente scelta dalle parti è consentita solo nel caso in cui sussista incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, ed essendo evidente che con tale espressa pattuizione le parti avevano convenzionalmente scelto che venisse obbligatoriamente applicata la legge Svizzera, il Tribunale ha errato nel momento in cui non ha compiuto tale accertamento, basandosi soltanto sulla legge italiana.
Con il terzo motivo di appello ET si lamenta del fatto che il Tribunale abbia completamente ignorato l'eccezione che aveva sollevato, sulla assenza di idonea prova scritta per la emissione del
Decreto Ingiuntivo, requisito questo necessario ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. Sottolinea, infatti che: “E' principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui una fattura commerciale rappresenta idonea prova scritta all'emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica ovvero se ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (cft Cass.civ. 8549/2008). A tal fine non è quindi sufficiente la mera produzione di una copia semplice della fattura, essendo, viceversa, necessario che la stessa sia estratta in forma autentica dalle scritture contabili di cui il notaio attesta la regolare tenuta ai sensi dell'art 634 II comma c.p.c” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). La OA si era limitata a produrre la fattura non accompagnata dall'estratto autentico notarile, il decreto ingiuntivo in sede di opposizione andava, quindi, necessariamente revocato non ricorrendo i presupposti di legge per la sua emissione.
pagina 5 di 12 Con il quarto motivo di appello (per mero errore materiale nuovamente indicato come terzo alla pag.
11 dell'atto di citazione) ET sostiene che vi sia stata una disattenta lettura della documentazione versata in atti, e una errata e incompleta valutazione delle prove orali raccolte da parte del Tribunale che, se correttamente vagliate, avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta. Evidenzia in particolare che la consulenza era stata divise per quattro macroaree di attività e precisamente: A)
Direzione, coordinamento e organizzazione (Global Project) da svolgersi unitamente alla definizione delle strategie e degli obiettivi indicati dalla committente, come meglio specificati nel contratto;
B)
Direzione coordinamento dell'area food come dettagliati nel contratto;
C) Direzione coordinamento dell'area legale come da indicazioni contrattuali;
D) Direzione coordinamento dell'area IT come da specifiche contrattuali. Le prestazioni richieste erano in realtà state eseguite solo in parte e certamente non in misura tale da giustificare la richiesta di versamento integrale del prezzo, anche perchè “ai sensi dell'art.
3.3 del contratto “le attività del fornitore dovranno essere svolte in accordo con la committente e di volta in volta specificamente approvate da quest'ultima” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15) e l'appellata non aveva fornito adeguata prova né dello svolgimento di tutte le attività dedotte in contratto, né della previa approvazione da parte di ET. Infatti i documenti di OA
“trattasi di files contenti tabelle excel, immagini di locali e planimetrie” erano stati prodotti senza alcuna lettera accompagnatoria o attestazione di consegna che ne dimostri perlomeno la loro conoscenza in capo ad ET. Allo stesso modo, anche le prove orali non avevano sufficientemente dimostrato l'esistenza del credito e lo svolgimento dell'attività da parte di OA. Come dichiarato dalla teste Passoni il progetto Bakery non si è mai concluso, ne era stato approvato da CC nella persona del sig. HO;
- il progetto Cocoa, la cui idea base (concept) era già stata elaborata da OA per altro cliente,
è una evoluzione del progetto Bakery elaborata successivamente alla interruzione di quel progetto e, pertanto, era già stato integralmente remunerato con quanto corrisposto dell'appellante in forza di altro contratto di pari data, oggetto del giudizio RG 4675/2019 conclusosi con la sentenza n.533/2024.
Anche per il progetto Fish valgono le medesime considerazioni (inizialmente previsto con ambientazione Galeone dei pirati e poi divenuto progetto Sailing già remunerato in forza della medesima pronuncia). Quindi, in ossequio al principio dell'onere della prova, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non sufficientemente provato il credito ingiunto.
Infine, con solo con la memoria difensiva finale, la difesa di ET ha, poi, tardivamente proposto un quinto motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe, parimenti, erroneamente valutato le risultanze probatorie con riferimento ai pagamenti che aveva già effettuato nel corso del rapporto con OA e la loro imputazione. A tal proposito evidenzia che ha versato complessivamente per i tre contratti da cui sono scaturite le tre cause di opposizioni a D.I. per le quali aveva chiesto la pagina 6 di 12 riunione la somma di €118.000,00 di cui solo €81.500,00 sono stati riconosciuti da OA ma devono essere aggiunti €36.500,00 come da bonifico del 31.03.2017 di €11.500,00 che si riferiscono al presente giudizio. Pertanto, a fronte di un debito complessivo di €167.500,00 derivante dai tre contratti in essere (€ 63.000,00 per il primo contratto di cui al giudizio 1912/2024, €68.00,00 per il secondo contratto di cui al giudizio rg 1913/2024 e €36.000 per il terzo, di cui al presente giudizio rg
1915/2024), il Tribunale avrebbe comunque dovuto procedere alla corretta imputazione delle somme versate e determinare conseguentemente il reale ammontare del credito residuo di OA.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Non può, infatti, essere accolto il primo motivo.
E' documentale il fatto che sia stato stipulato tra CC AT DT e OA un contratto “di consulenza”, a cui si possono applicare le norme in tema di appalto ex art. 1655 ss. c.c. (negozio datato
10.11.2016 e ceduto successivamente a ET, società riconducibile alla medesima compagine sociale e management di CC AT) avente ad oggetto l'attività di creazione di format e lo sviluppo di una rete commerciale contraddistinta da marchi, mediante l'apertura di nuovi punti vendita a gestione diretta, ovvero in affiliazione commerciale, nel territorio italiano ed estero. Veniva fissata in un periodo minimo di due anni la durata del contratto a partire dalla sottoscrizione, e pattuito un compenso su base annua a scalare, secondo i parametri di cui al punto 5.2 sulla base dei fatturati e dei corrispettivi al netto dell'iva realizzati dai punti vendita, fermo restando un minimo annuo obbligatorio a favore di
OA pari ad €36.000,00.
E', altrettanto, pacifico che in primo grado con l'atto di citazione in opposizione ET allegava e deduceva che:”… RE, tramite una società CC AT DT, dalla stessa controllata, volendo sviluppare marchi nell'ambito del “food” si rivolgeva alla OA Sa società dichiaratasi esperta nel settore per l' attività di consulenza commerciale informatica ed amministrativa aziendale e marketing in favore di aziende nel settore retail;
Di conseguenza le parti, dopo che la RE aveva presentato alla odierna opposta il proprio progetto imprenditoriale, chiedeva alla OA, viste le vantate competenze di quest'ultima, la consulenza per la realizzazione di quanto progettato e quindi in data
10/11/16 sottoscrivevano la Scrittura Privata in atti… Contrariamente agli accordi intercorsi, la OA nei mesi successivi non espletava alcuna attività ma solo organizzava incontri fra le parti “per meglio studiare” il progetto….di contro invece la RE versava alla odierna opposta quanto contrattualmente pattuito ossia la somma di € 36.541,00 come risulta dai bonifici effettuati in data
27/3/17 e 31/3/17. (Doc.4-5) … a dimostrazione che nessun credito vanta l'odierna opposta nei
pagina 7 di 12 confronti della RE srl.. ”. Quindi, l'appellante riconosceva a tutti gli effetti di avere trattato con
OA e riconosceva di essere subentrata al posto di CC AT nel rapporto contrattuale di cui si discute, tant'è che precisava poi di aver effettuato dei pagamenti in ragione di €36.541,00 e lamentava l'inadempimento della appellata.
E allora, se è vero che la Cassazione a sezioni unite con la pronuncia n.2951/2016 ha affermato il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio, e nel caso di specie ET sostiene di non essere passivamente legittimata, perché, non è subentrata nel contratto non essendovi stata una valida cessione, è anche vero che nella stessa pronuncia la Corte ha precisato che tale principio deve ritenersi mitigato dal contrario principio secondo cui la relativa eccezione è destinata a soccombere ogni qualvolta il convenuto abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità medesima e/o comunque il difetto di titolarità non emerga dagli atti del processo (Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016). La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Pertanto, il motivo è inammissibile in quanto violativo del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.; d'altra parte la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare come “il divieto di nova sancito dall'articolo 345 del Cpc per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9211/2022).
Inoltre, la stessa ET, nel corso del giudizio di primo grado, impostava la propria strategia difensiva affermando di aver già proceduto al saldo della fattura: “di contro invece la RE versava alla odierna opposta quanto contrattualmente pattuito ossia la somma di € 36.541,00 come risulta dai bonifici effettuati in data 27/3/17 e 31/3/17. (Doc.4-5) …o a dimostrazione che nessun credito vanta
l'odierna opposta nei confronti della RE srl.. confermando quindi di essere stata parte del rapporto obbligatorio.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
pagina 8 di 12 Il contratto alla clausola n. 12 prevedeva che lo stesso “sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale”. In sede di opposizione la difesa di ET non invocava davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 14 l. n. 298/1995 l'applicazione della legge Svizzera e neppure OA, nel cui interesse era stata pattuita, chiedeva il rispetto di tale clausola.
Come giustamente sottolineato dalla diesa della appellata, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la rilevabilità di ufficio della legge applicabile presuppone che il caso dedotto in giudizio presenti oggettivamente un qualche collegamento con un ordinamento diverso da quello italiano, quale la diversa nazionalità delle parti, la loro residenza, il fatto che il contratto sia stato concluso all'estero, che altrove siano sorte o debbano eseguirsi le obbligazioni, e così via. Qualora invece la fattispecie sia interamente soggetta al diritto italiano e l'applicazione dell'ordinamento straniero sia frutto solo di una libera scelta delle parti, contenuta in una specifica clausola contrattuale […] la questione della legge applicabile diviene oggetto di un'eccezione soggetta ai medesimi principi che valgono con riguardo ad ogni altra clausola pattizia, i cui effetti debbono essere dedotti e allegati dalla parte che vi abbia interesse, non potendo il giudice far valere d'ufficio e di sua iniziativa i dettagli di accordi stipulati dalle parti nel loro privato interesse, qualora le parti medesime non dimostrino il loro concreto e attuale interesse ad avvalersene. È indubbio, quindi, che l'eccezione dovesse essere sollevata dalla parte interessata”. (Cass. Civ., Sez. III, n. 27547/2014). Nel caso di specie, entrambe le parti hanno tacitamente rinunciato alla richiesta di applicazione della legge Svizzera, e la parte soccombente cioè ET non può, quindi, per ciò solo chiedere per la prima volta in questa sede l'applicazione della legge straniera, anche perché la parte che ne richieda l'applicazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo le clausole o i fatti da cui derivi il collegamento della controversia con un diverso ordinamento, ma anche il contenuto della normativa richiamata e la dimostrazione che essa disciplina la materia in termini diversi dalle corrispondenti norme dell'ordinamento italiano.
Indicazione questa che è del tutto mancata, non avendo la difesa di ET minimamente indicato tali presupposti, fatto questo che ulteriormente dimostra la contraddittorietà della sua difesa. Va, inoltre, ribadito il principio per cui le eccezioni “debbano essere proposte in termini ragionevoli […], e soprattutto compatibili con i principi di sollecita definizione del processo, nel rispetto del contradditorio e dell'altrui diritto di difesa”.
Il terzo motivo deve essere parimenti rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto, la OA in sede di ricorso monitorio ha rispettato i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633-634 c.p.c. Oltre alla fattura ha, infatti, prodotto il contratto di consulenza (cioè la fonte negoziale del credito doc. n. 1, appellata, fascicolo monitorio) che individua pagina 9 di 12 accanto alle prestazioni dovute anche l'ammontare del corrispettivo pattuito dalle parti, , pertanto, è stata data idonea prova scritta sulla liquidità ed esigibilità del credito.
Non può essere accolto neppure il quarto motivo.
Sul punto va ricordato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (Cass. Civ., S.U., N. 13533/2001).
Come già sottolineato dalla stessa appellante In base all'art.
3.2 della stipula le attività da svolgersi era suddivise nel seguente modo: A) Direzione, coordinamento e organizzazione (Global Project) da svolgersi unitamente alla definizione delle strategie e degli obiettivi indicati dalla committente: - definizione del Concept Idea;
- definizione degli obiettivi aziendali;
- definizione del Format;
- definizione della formula;
- definizione del conto economico previsionale;
- promozione e sviluppo del marchio;
- definizione dell'impianto del manuale operativo;
B) Direzione coordinamento dell'area food: - il Fornitore dirigerà e coordinerà la risorsa incaricata nella redazione delle ricette e nella loro ingegnerizzazione;
- ingegnerizzazione dei processi;
- Food cost e distinte basi;
C) Direzione coordinamento dell'area legale: - definizione dei quadri normativi di riferimento;
-
Assistenza e supporto con gli Enti locali per le problematiche amministrative ed autorizzative;
D) Direzione coordinamento dell'area IT: - progetto flussi;
- definizione dei prodotti software ed hardware;
- gestione delle anagrafiche;
- coordinamento dei sistemi di controllo del labour e del food cost;
- manuali operativi;
- coordinamento dei sistemi statistici, analisi di gestione per il controllo della rete commerciale e dei singoli punti vendita.
Ebbene, pare evidente che tale attività sia stata svolta facendo riferimento alla documentazione prodotta
(docc. n. 1-18; 19-101; 103-113): non solo da tale documentazione risulta evidente che OA si sia impegnata nello sviluppo di progetti in favore di ET, ma vi è di più: durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non è presente alcun tipo di contestazione, da parte dell'appellante, circa inadempimenti imputabili all'appellata, ciò è un chiaro indice di come nel corso del rapporto obbligatorio ET abbia ritenuto soddisfacente da un punto di vista qualitativo e quantitativo la pagina 10 di 12 prestazione di OA. Inoltre, il fatto che non vi sia una formale approvazione da parte di ET è del tutto inconferente dato che il contratto non richiede una approvazione scritta e comunque la sottoscrizione, all'art. 3.3., prevede espressamente che l'elencazione delle attività suindicate siano, per l'appunto, “indicate a titolo indicativo e non esaustivo”.
L'esecuzione delle prestazioni da parte di OA è confermata altresì dall'escussione dei testi, infatti, come anche sottolineato dal Tribunale “i testimoni Cristina Passoni , Francesca Bertani e Alessandro
Ravaglia hanno confermato che l'opposta OA veniva incaricata da ET (tramite CC società amministrata sempre dal sig. HO di ET) per sviluppare tre progetti uno di hamburgeria pesce definito Lobster BBQ, uno di ristorante di pesce con ambientazione Galeone definito Fish e una pasticceria definita Bakery” (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
In ultima istanza va messo in rilievo come le prospettazioni dell'appellante, lungo tutto l'atto di citazione in appello, si rivelino tardive ed affette da manifesta illogicità: infatti con il primo motivo di appello, come suindicato, ET denuncia di non essere stata parte del rapporto sostanziale con OA stante la presunta mancata cessione del contratto (e comunque trattasi di un aspetto mai eccepito in primo grado), subito dopo, però, come testé osservato, asserisce che “Dalle prove orali raccolte e dalla documentazione versata in atti richiamata dallo stesso Tribunale emerge evidente che le prestazioni oggetto del contratto sono state eseguite solo in parte e certamente non in misura tale da giustificare la richiesta di versamento integrale del prezzo” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14), lamentandosi quindi di non aver fruito di tutte le prestazioni dedotte in contratto;
ebbene, delle due l'una: o si contesta il fatto di non essere stati parte del rapporto negoziale con la controparte, e quindi nulla è dovuto e nulla può essere preteso nei confronti della controparte stessa, o ci si duole del fatto di non aver goduto di tutte le prestazioni pattuite nel negozio. Risulta ictu oculi stridente la discrasia tra il negare di essere parte di un rapporto contrattuale ed il ritenere contemporaneamente che da quello stesso rapporto contrattuale, di cui si nega di essere stati parte, non si sia goduto di tutte le prestazioni ivi dedotte (a ciò si aggiunga pure che nel corso del primo grado di giudizio l'appellante riteneva addirittura di aver già provveduto al pagamento del corrispettivo).
Infine, non può essere esaminato il quinto motivo – da considerarsi inammissibile- perché, è stato introdotto tardivamente, solo con la nota conclusionale di cui all'art. 350 bis terzo comma c.p.c. dovendosi richiamare il principio statuito dalla Cassazione secondo cui la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (e, quindi, nel caso di specie la predetta memoria) ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione pagina 11 di 12 dell'art. 112 cod. proc. civ. (vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 Cass., 5 agosto
2005, n. 16582; Cass., 29 luglio 2002, n. 11175).
In ragione di tutto quanto suesposto l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 26.001,00 e € 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AETERIA COMPANY S.R.L. contro AK COMPANY SA, avvero la sentenza n.534/2024 del
Tribunale di Como, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna ET OM S.r.l. a rifondere, in favore di OA OM SA, le spese di lite che si liquidano in € 6.946,00 oltre IVA (se dovuta), spese forfettarie al 15 % e CPA;
3. Dà atto della sussistenza, a carico di ET OM S.r.l., dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 6.03.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
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