Articolo 10 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 gennaio 1970
Art. 10.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1966, numero 526 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della - citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 3.327.505.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970