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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Caudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1794 del 2022 R. G., promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Campus ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Muroni 5/C,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Palitta ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via Roma 76
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 28.2.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note di udienza, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.2022 , premesso che in data 5.8.1979 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Alà dei sardi con che dall'unione era nato Controparte_1 il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, che, con sentenza in data Per_1
5.10.1999 il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, riferiva che da allora erano trascorsi oltre tre anni senza che si fosse ricostituita la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, per cui chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale in data 15.3.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli affetti civili del matrimonio e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.2.2025 sulle conclusioni di cui alle note in atti.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, l'oggetto della presente decisione è limitato alla domanda avanzata congiuntamente dalle parti, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Il Collegio, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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