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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Marcella Celesti Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.1164/2022 R.G. promosso
DA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo;
Appellante
CONTRO
ONroparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellato
); ONroparte_2 P.IVA_3
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2336/2022 del 17 giugno 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ONroparte_3
[...] annullava l'avviso di addebito n. 59420190007437920000, con
[...]
il quale l' le aveva intimato il pagamento di € 714.707,64, a titolo di omissioni CP_1
contributive e oneri accessori, per i periodi da maggio 2014 a gennaio 2018; dichiarava però sussistente il credito oggetto di causa limitatamente all'importo di
€ 253.521,92 e condannava la società opponente al pagamento della somma così rideterminata in favore dell' CP_1
Preliminarmente, il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società per la riscossione e la tardività delle censure attinenti a presunti vizi formali del verbale di accertamento sotteso all'avviso di addebito opposto, che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avrebbero dovuto essere proposti nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito stesso.
Precisava poi che, con il menzionato verbale ispettivo, erano stati contestati alla società opponente: l'omessa quantificazione e registrazione nel LUL del lavoro supplementare e straordinario prestato dai lavoratori;
il lavoro irregolare della dipendente nel periodo dal 3 luglio 2016 all'8 gennaio 2018; la Parte_2
mancata retribuzione dei lavoratori in applicazione del Ccnl di categoria “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”, avendo la applicato il diverso Ccnl “per Pt_1
i dipendenti ed i soci delle Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e
Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche, Lavori Edili Ausiliari” sottoscritto dalle organizzazioni UNCI, ANPIT-SA Terziario, FAILMS
SA Edili e il corrispondente Ccnl UNCI ONroparte_4
Confsal/Fesica sino al 2015.
Premesso che incombeva sull'ente previdenziale l'onere di provare la fondatezza della pretesa contributiva, il giudice, quanto alla posizione di – Parte_2
socia della cooperativa –alla luce delle generiche risposte fornite dalla stessa agli ispettori e in assenza di ulteriori elementi di prova, escludeva che fosse stato dimostrato il presupposto dell'addebito contributivo, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato.
2 Riteneva, di contro, fondata la pretesa dell' di rideterminare l'imponibile CP_1
contributivo sulla scorta del Ccnl per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
Chiarito che l' aveva fondato il proprio assunto non tanto in ONroparte_5
ragione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto considerato applicabile nel caso di specie, quanto sulla maggiore adeguatezza dello stesso in relazione al settore merceologico e alle mansioni espletate dai lavoratori, il decidente constatava che l'art. 1 del d.l. n. 338/1989 - nel prevedere che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non potesse essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da “[…] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale” - presupponeva necessariamente che si trattasse del Ccnl applicabile alla categoria dei lavoratori in considerazione delle mansioni svolte.
Evidenziava che, con precipuo riferimento alle società cooperative, il legislatore, con la legge n. 142/2001, all'art. 3 comma 1, aveva previsto che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente doveva essere proporzionato alla quantità
e alla qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, fissando in tal modo un vincolo in riferimento al minimo retributivo.
Incontestato e, in ogni caso, documentalmente provato che le mansioni dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo erano quelle di addetti alle pulizie, confermava la correttezza dell'operato dell' quanto al riferimento al Ccnl per i dipendenti CP_1
da imprese industriali esercenti servizi di pulizia. Richiamava quindi le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, il quale aveva accertato che: “il CCNL per i soci delle cooperative invocato dalla società opponente (v. doc. 11 in ricorso) prevede: inferiori valori retributivi;
tredici mensilità annue;
quota oraria di maggiorazione delle ore di lavoro supplementare nella misura del 15% (entro il 25% dell'orario ordinario) ovvero del 20% (oltre il 25% dell'orario ordinario); mentre invece il
3 CCNL per i dipendenti da imprese industriali esercenti servizi di pulizia applicato in sede ispettiva (v. docc. 6 e 7 in memoria difensiva prevede: valori CP_1
retributivi di poco superiori;
quattordici mensilità annue;
quota oraria di maggiorazione delle ore di lavoro supplementare nella superiore misura del 28%”.
Il Tribunale condivideva poi l'elaborato peritale anche in ordine all'accertamento del maggior orario di lavoro, avendo il CTU chiarito che:
“All'esito dell'esame di 6338 cedolini paga registrati nel LUL in atti per il periodo da giugno 2014 a gennaio 2018 e del ricalcolo delle paghe mensili dei lavoratori indicati nel "Prospetto regolarizzazione contributiva" (allegato al VUAN), nonché per i 43 lavoratori indicati a pag. 5 del VUAN …, sono stati accertati i seguenti inferiori debiti contributivi della società opponente (comprensivi di sanzioni ed oneri di riscossione) rispetto agli importi richiesti con l'avviso di addebito opposto, in base alla duplice ipotesi indicata in mandato di espletare: - nella ipotesi di applicazione del CCNL imprese industriali servizi di pulizia, i debiti della società opponente risultano di complessivi euro 261.127,58 di cui: euro 154.350,57 per contributi;
euro 99.171,35 per sanzioni ed euro 7.605.66 per oneri di riscossione"
( mentre nella ipotesi di applicazione del CCNL soci cooperative settore terziario
e servizi. i debiti della società opponente risultano di complessivi euro 32.573.80 di cui: euro 19.418,46 per contributi: euro 12.206.59 per sanzioni ed euro 948.75 per oneri di riscossione)”.
Poneva infine a carico di parte opponente il pagamento della metà delle spese di lite nei confronti dell' e compensava la rimanente metà. Compensava CP_1
integralmente le spese nei riguardi della società per la riscossione. appellava la sentenza con atto depositato il ONroparte_6
14.12.2022. L resisteva al gravame. CP_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l avesse applicato, in sede ispettiva, il Ccnl “servizi CP_1
di pulizia industriali” non già perché stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, ma in applicazione del “criterio mansionistico” e, quindi, sulla scorta del settore merceologico e delle mansioni espletate dai soci lavoratori e, per avere, di conseguenza, confermato la legittimità della rideterminazione dell'imponibile contributivo operata dall' alla luce del CP_1
predetto Ccnl.
Assume che il giudice di primo grado avrebbe travisato il contenuto del verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito opposto e le difese spiegate in giudizio dall'ente previdenziale, nonché il significato della disposizione di cui all'art. 1 del d.l.
n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989, sì come interpretata autenticamente dall'art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995.
Premesso che gli ispettori avevano contestato la mancata retribuzione dei lavoratori
“in applicazione del Ccnl di categoria per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”, secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte” (cfr. pag. 6 verbale ispettivo), l'inciso
“secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte” doveva essere interpretato nel senso che, stabilita l'applicabilità del Ccnl stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, doveva tenersi conto dei livelli retributivi previsti per le mansioni svolte dai lavoratori interessati.
Aggiunge che il giudice avrebbe, in ogni caso, erroneamente ritenuto che i Ccnl
e non disciplinassero i rapporti di lavoro dei CP_7 ONroparte_8
dipendenti addetti alle pulizie. ONesta tale statuizione, richiamando l'art.1 del primo dei predetti di Ccnl (UNCI-CONFSAL), che, nel determinare il campo di applicazione delle relative previsioni, stabilisce: “Il presente ONratto Collettivo
Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale,
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere
5 dalle Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività: […] 2. pulizia: civili, industriali, domiciliari, ospedalieri, pulitori, netturbini, spazzacamini;
3. servizi di sanificazione ambientale: derattizzazione, disinfestazione e disinfezione”;
l'art. 127 del Ccnl UNCI-SA rubricato “ambito di applicazione” a sua volta prevede: il “presente CCNL si applica esemplificativamente alle Associazioni,
Cooperative e loro Consorzi che operano nei seguenti settori: […] 17. Servizi di pulizie”.
Ciò posto, evidenzia che, sulla base della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995 (“L'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”) in ipotesi di pluralità di contratti collettivi disciplinanti la medesima categoria, come nella specie, in applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989,
l'ambito dell'indagine del giudice doveva riguardare esclusivamente la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115,
116 e 416 c.p.c., nonché 2697 c.c., per avere il tribunale reputato che l' avesse CP_1
ampiamente argomentato “anche in riferimento alla rappresentatività comparativa tra i due Ccnl”.
Ribadisce, anzitutto, che l' nulla avrebbe tempestivamente e specificamente CP_1
allegato e, conseguentemente, provato circa la presunta maggiore rappresentatività delle OO.SS. firmatarie del Ccnl assunto a parametro di riferimento, sebbene essa stessa appellante, nel corso del giudizio di primo grado, avesse per un verso lamentato la mancanza di motivazioni in ordine all'applicazione di un diverso Ccnl
6 e, per altro, ampiamente dedotto, allegando idonea documentazione a supporto, circa la rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl adottato.
Sostiene che soltanto con le note depositate per l'udienza del 12.11.2021
l' aveva argomentato sul punto, senza tuttavia fornire prova a riguardo. CP_1
Eccepisce l'inammissibilità di dette note difensive depositate in violazione del termine all'uopo concesso dal giudice di primo grado e, in ogni caso, la decadenza dell' dal formulare difese ed effettuare produzioni che, ai sensi dell'art. 416 CP_1
c.p.c., avrebbero dovuto essere formulate e prodotte con la memoria di costituzione.
1.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'improprio richiamo alle previsioni di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 142/2001.
Deduce che la norma de qua non fissa un “minimale retributivo” parallelo al
“minimale contributivo” di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/1989, prevedendo piuttosto un minimale retributivo proporzionato alla quantità e alla qualità di lavoro prestato e non inferiore a quanto stabilito dal Ccnl di settore, intendendo come tale il contratto scelto dal datore di lavoro. Sostiene che tale assunto sarebbe confermato dall'interpretazione letterale delle norme in questione e precisa che l'art. 3 della legge n. 142/2001, contrariamente all'art. 1 del d.l. n. 338/1989, non fa alcun riferimento alla maggiore rappresentatività delle OO.SS. firmatarie.
1.4. Con il quarto motivo d'appello, lamenta l'errata applicazione al caso di specie dell'art. 617 c.p.c.
Posto che con il ricorso introduttivo del giudizio sono stati denunziati vizi formali attinenti al verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito opposto e, nello specifico, la nullità dello stesso per violazione dell'art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981 e per evidente carenza di elementi essenziali, l'appellante deduce che si tratta di rilievi avverso un atto sprovvisto di efficacia esecutiva per i quali, quindi, non possono valere le preclusioni previste dall'art. 617 c.p.c. Insiste quindi nelle suddette eccezioni e nella declaratoria di nullità del verbale ispettivo.
1.5. Con il quinto motivo, impugna la sentenza per l'errata valutazione della posizione processuale di Premesso che ONroparte_9
7 l'opposizione era stata proposta soltanto nei confronti dell' e di e CP_1 CP_10
che la notifica nei confronti dell'ente riscossore aveva valore di mera litis denuntiatio, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiararne l'estromissione dal giudizio e non il difetto di legittimazione passiva.
1.6. Infine, chiede condannarsi l' appellato al pagamento delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio.
2.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Con il verbale ispettivo sul quale è fondato l'avviso di addebito opposto, l' CP_1
ha contestato alla cooperativa appellante di non avere “retribuito i lavoratori, in applicazione del CCNL di categoria “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”, secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte”, chiarendo di avere provveduto “Per quanto sopra descritto…, per la quantificazione dei contributi dovuti, alla determinazione dell'imponibile contributivo, nella misura stabilita dall'articolo 1 del Decreto Legge 9 ottobre 1989 n°338 e successive modificazioni
e convertito in Legge 7 dicembre 1989 n°389, prendendo a riferimento il CCNL per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, come dettagliatamente descritto nell'allegato
<> che costituisce parte integrante ed essenziale del presente Verbale di Accertamento ”.
Il chiaro ed espresso riferimento all'art. 1 legge 389/1989 rende esplicito il richiamo al CCNL per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione quale contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, dovendo il datore di lavoro in presenza di più contratti collettivi per lo stesso settore merceologico (e per le mansioni svolte dai dipendenti) commisurare i contributi previdenziali sulla base del principio del cd. “minimale contributivo”, ovvero assumendo quale base imponibile le retribuzioni minime previste dal CCNL di categoria che, all'esito di
8 una valutazione comparativa, risulti quello stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L'art. 1 d.l. 338/1989, convertito nella l. 389/1989, infatti, prevede: La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
La norma è stata autenticamente interpretata dalla l. 549/1995 (art. 2 comma 25)
“nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria".
La questione controversa nel presente giudizio, quindi, attiene non già all'individuazione del contratto maggiormente rispondente al settore merceologico e alle mansioni espletate dai lavoratori, ma, appunto, all'individuazione del contratto collettivo di categoria concluso dalle associazioni maggiormente rappresentative per il settore di attività della società appellata, contratto che viene individuato dall' CP_1
in quello stipulato “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione” sottoscritto dalla
[...]
ONroparte_11
,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
ON
, mentre la società appellante ha applicato ONroparte_16
il diverso contratto “per i dipendenti ed i soci delle Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche, CP_18
Edili Ausiliari” sottoscritto dalle organizzazioni UNCI, ANPIT-SA Terziario,
SA Edili a decorrere dal 2015 e del ONroparte_19
corrispondente CCNL sino al 2015. ONroparte_20
9 2.2. E' parzialmente fondato anche quanto affermato nel secondo motivo di appello, posto che grava indubbiamente sull'ente previdenziale l'onere di provare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto cui ritiene vada parametrato il minimale contributivo. Soltanto con le note del 28.10.2021
l' ha prodotto documentazione a supporto dell'assunto della maggiore CP_1
rappresentatività delle organizzazioni stipulanti il contratto “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione” (la nota del Ministero del Lavoro del 24.5.2021, avente ad oggetto rappresentatività nazionale delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori;
il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22.11.2013, con il quale è stato revocato ad ogni effetto il riconoscimento di UNCI quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).
La produzione tardiva, tuttavia, oltre a essere inammissibile, non è idonea a dimostrare la tesi dell' , in quanto la nota del Ministero del Lavoro del 24.5.2021 CP_1
non può valere per il precedente periodo oggetto di causa (l'avviso di addebito opposto riguarda periodi contributivi compresi tra maggio 2014 e maggio 2018), mentre il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22.11.2013 è stato annullato con la sentenza del TAR n. 8199 del 25.7.2014, emessa su ricorso di UNCI.
La maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti il CCNL per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, però, risulta provata già dalla produzione di parte opponente (docc. 12 e 13 allegati al ricorso introduttivo): il decreto del Ministero del lavoro del 4.7.2014 e il DPCM del 14.11.2027. Nel primo, avente ad oggetto la costituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro “composta, fra l'altro, da dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e da dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
10 dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, valutato il grado di rappresentatività sul piano nazionale di dette organizzazioni secondo i consolidati criteri di valutazione (1) consistenza numerica degli associati delle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
4) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive) e prendendo
ON in esame per i lavoratori dipendenti, tra le altre organizzazioni, , , e CP_15 CP_16
SA CONFSAL e per i datori di lavoro del “Movimento cooperativo”, tra le altre,
LEGACOOP e UNCI, il Ministero ha poi indicato, sulla base CP_11
di una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, per i datori di lavoro solo le prime due, escludendo UNCI. Inoltre, dato non trascurabile al fine della valutazione comparativa della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il
ON numero di componenti nominati da , e , complessivamente di 10 è CP_15 CP_16
notevolmente superiore rispetto a quelli designati da SA e CONFSAL, complessivamente 4.
Dello stesso tenore, anche il secondo documento prodotto, nel quale, al fine di procedere alla ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell' CP_1
utilizzando i medesimi criteri per effettuare il giudizio comparativo di rappresentatività e prendendo in esame, tra le altre, le sopra indicate organizzazioni sindacali dal lato dei lavoratori e dal lato dei datori di lavoro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha poi nominato, tra i componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato (e dello spettacolo), 7 soggetti espressione di ON
, e e solo 2 espressione di SA e CONFSAL, mentre in CP_15 CP_16
rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato ha indicato una componente designata congiuntamente da LEGACOOP e nessuna CP_11 CP_13
designazione, invece, di UNCI.
11 2.3. Deve quindi concludersi, sulla base degli atti di causa, che, pur essendo le organizzazioni stipulanti dei due CCNL rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, risulta dimostrata però la maggiore rappresentatività delle organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto indicato dall quale contratto leader per il settore CP_1
merceologico nel quale opera la Cooperativa appellante, cui deve farsi riferimento per individuare il minimale contributivo dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori. La sentenza pertanto, nel merito, deve essere confermata, anche se con motivazione parzialmente diversa, restando assorbito il terzo motivo di gravame.
2.4. Il quarto motivo di impugnazione è inammissibile. Essendo stati qualificati i motivi di opposizione relativi ai vizi formali del verbale ispettivo quali opposizione agli atti esecutivi, la relativa statuizione, a prescindere da ogni considerazione sul merito, non può essere oggetto di appello, ai sensi dell'art. 618
c.p.c., dovendo invece essere oggetto di impugnazione in cassazione.
Va richiamato al riguardo il principio consolidato secondo cui “La identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” (Cass. n. 18230/2023).
2.5. La censura di cui al quinto motivo di appello, infine, è priva di pregio.
Premesso che non vi è prova della notifica del presente gravame all'ente riscossore, non costituito, è lo stesso appellante che afferma di aver provveduto alla notifica allo stesso del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, anche se con l'asserito scopo di mera litis denuntiatio. Pertanto, tenuto anche conto della
12 compensazione delle spese processuali nei confronti di statuizione della cui CP_21
correttezza la stessa parte appellante dà atto, il motivo risulta inammissibile e infondato e ogni esame sulla doglianza superfluo.
2.6. Il rigetto dell'appello comporta, per il principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' , CP_1
liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
€ 52.001,00 a € 260.000,00).
A norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, il rigetto determina anche il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' , CP_1
liquidate in € 7.200,00 oltre spese generali (15%).
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Marcella Celesti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Marcella Celesti Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.1164/2022 R.G. promosso
DA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo;
Appellante
CONTRO
ONroparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellato
); ONroparte_2 P.IVA_3
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2336/2022 del 17 giugno 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ONroparte_3
[...] annullava l'avviso di addebito n. 59420190007437920000, con
[...]
il quale l' le aveva intimato il pagamento di € 714.707,64, a titolo di omissioni CP_1
contributive e oneri accessori, per i periodi da maggio 2014 a gennaio 2018; dichiarava però sussistente il credito oggetto di causa limitatamente all'importo di
€ 253.521,92 e condannava la società opponente al pagamento della somma così rideterminata in favore dell' CP_1
Preliminarmente, il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società per la riscossione e la tardività delle censure attinenti a presunti vizi formali del verbale di accertamento sotteso all'avviso di addebito opposto, che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avrebbero dovuto essere proposti nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito stesso.
Precisava poi che, con il menzionato verbale ispettivo, erano stati contestati alla società opponente: l'omessa quantificazione e registrazione nel LUL del lavoro supplementare e straordinario prestato dai lavoratori;
il lavoro irregolare della dipendente nel periodo dal 3 luglio 2016 all'8 gennaio 2018; la Parte_2
mancata retribuzione dei lavoratori in applicazione del Ccnl di categoria “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”, avendo la applicato il diverso Ccnl “per Pt_1
i dipendenti ed i soci delle Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e
Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche, Lavori Edili Ausiliari” sottoscritto dalle organizzazioni UNCI, ANPIT-SA Terziario, FAILMS
SA Edili e il corrispondente Ccnl UNCI ONroparte_4
Confsal/Fesica sino al 2015.
Premesso che incombeva sull'ente previdenziale l'onere di provare la fondatezza della pretesa contributiva, il giudice, quanto alla posizione di – Parte_2
socia della cooperativa –alla luce delle generiche risposte fornite dalla stessa agli ispettori e in assenza di ulteriori elementi di prova, escludeva che fosse stato dimostrato il presupposto dell'addebito contributivo, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato.
2 Riteneva, di contro, fondata la pretesa dell' di rideterminare l'imponibile CP_1
contributivo sulla scorta del Ccnl per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
Chiarito che l' aveva fondato il proprio assunto non tanto in ONroparte_5
ragione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto considerato applicabile nel caso di specie, quanto sulla maggiore adeguatezza dello stesso in relazione al settore merceologico e alle mansioni espletate dai lavoratori, il decidente constatava che l'art. 1 del d.l. n. 338/1989 - nel prevedere che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non potesse essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da “[…] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale” - presupponeva necessariamente che si trattasse del Ccnl applicabile alla categoria dei lavoratori in considerazione delle mansioni svolte.
Evidenziava che, con precipuo riferimento alle società cooperative, il legislatore, con la legge n. 142/2001, all'art. 3 comma 1, aveva previsto che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente doveva essere proporzionato alla quantità
e alla qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, fissando in tal modo un vincolo in riferimento al minimo retributivo.
Incontestato e, in ogni caso, documentalmente provato che le mansioni dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo erano quelle di addetti alle pulizie, confermava la correttezza dell'operato dell' quanto al riferimento al Ccnl per i dipendenti CP_1
da imprese industriali esercenti servizi di pulizia. Richiamava quindi le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, il quale aveva accertato che: “il CCNL per i soci delle cooperative invocato dalla società opponente (v. doc. 11 in ricorso) prevede: inferiori valori retributivi;
tredici mensilità annue;
quota oraria di maggiorazione delle ore di lavoro supplementare nella misura del 15% (entro il 25% dell'orario ordinario) ovvero del 20% (oltre il 25% dell'orario ordinario); mentre invece il
3 CCNL per i dipendenti da imprese industriali esercenti servizi di pulizia applicato in sede ispettiva (v. docc. 6 e 7 in memoria difensiva prevede: valori CP_1
retributivi di poco superiori;
quattordici mensilità annue;
quota oraria di maggiorazione delle ore di lavoro supplementare nella superiore misura del 28%”.
Il Tribunale condivideva poi l'elaborato peritale anche in ordine all'accertamento del maggior orario di lavoro, avendo il CTU chiarito che:
“All'esito dell'esame di 6338 cedolini paga registrati nel LUL in atti per il periodo da giugno 2014 a gennaio 2018 e del ricalcolo delle paghe mensili dei lavoratori indicati nel "Prospetto regolarizzazione contributiva" (allegato al VUAN), nonché per i 43 lavoratori indicati a pag. 5 del VUAN …, sono stati accertati i seguenti inferiori debiti contributivi della società opponente (comprensivi di sanzioni ed oneri di riscossione) rispetto agli importi richiesti con l'avviso di addebito opposto, in base alla duplice ipotesi indicata in mandato di espletare: - nella ipotesi di applicazione del CCNL imprese industriali servizi di pulizia, i debiti della società opponente risultano di complessivi euro 261.127,58 di cui: euro 154.350,57 per contributi;
euro 99.171,35 per sanzioni ed euro 7.605.66 per oneri di riscossione"
( mentre nella ipotesi di applicazione del CCNL soci cooperative settore terziario
e servizi. i debiti della società opponente risultano di complessivi euro 32.573.80 di cui: euro 19.418,46 per contributi: euro 12.206.59 per sanzioni ed euro 948.75 per oneri di riscossione)”.
Poneva infine a carico di parte opponente il pagamento della metà delle spese di lite nei confronti dell' e compensava la rimanente metà. Compensava CP_1
integralmente le spese nei riguardi della società per la riscossione. appellava la sentenza con atto depositato il ONroparte_6
14.12.2022. L resisteva al gravame. CP_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l avesse applicato, in sede ispettiva, il Ccnl “servizi CP_1
di pulizia industriali” non già perché stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, ma in applicazione del “criterio mansionistico” e, quindi, sulla scorta del settore merceologico e delle mansioni espletate dai soci lavoratori e, per avere, di conseguenza, confermato la legittimità della rideterminazione dell'imponibile contributivo operata dall' alla luce del CP_1
predetto Ccnl.
Assume che il giudice di primo grado avrebbe travisato il contenuto del verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito opposto e le difese spiegate in giudizio dall'ente previdenziale, nonché il significato della disposizione di cui all'art. 1 del d.l.
n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989, sì come interpretata autenticamente dall'art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995.
Premesso che gli ispettori avevano contestato la mancata retribuzione dei lavoratori
“in applicazione del Ccnl di categoria per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”, secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte” (cfr. pag. 6 verbale ispettivo), l'inciso
“secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte” doveva essere interpretato nel senso che, stabilita l'applicabilità del Ccnl stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, doveva tenersi conto dei livelli retributivi previsti per le mansioni svolte dai lavoratori interessati.
Aggiunge che il giudice avrebbe, in ogni caso, erroneamente ritenuto che i Ccnl
e non disciplinassero i rapporti di lavoro dei CP_7 ONroparte_8
dipendenti addetti alle pulizie. ONesta tale statuizione, richiamando l'art.1 del primo dei predetti di Ccnl (UNCI-CONFSAL), che, nel determinare il campo di applicazione delle relative previsioni, stabilisce: “Il presente ONratto Collettivo
Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale,
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere
5 dalle Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività: […] 2. pulizia: civili, industriali, domiciliari, ospedalieri, pulitori, netturbini, spazzacamini;
3. servizi di sanificazione ambientale: derattizzazione, disinfestazione e disinfezione”;
l'art. 127 del Ccnl UNCI-SA rubricato “ambito di applicazione” a sua volta prevede: il “presente CCNL si applica esemplificativamente alle Associazioni,
Cooperative e loro Consorzi che operano nei seguenti settori: […] 17. Servizi di pulizie”.
Ciò posto, evidenzia che, sulla base della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995 (“L'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”) in ipotesi di pluralità di contratti collettivi disciplinanti la medesima categoria, come nella specie, in applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989,
l'ambito dell'indagine del giudice doveva riguardare esclusivamente la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115,
116 e 416 c.p.c., nonché 2697 c.c., per avere il tribunale reputato che l' avesse CP_1
ampiamente argomentato “anche in riferimento alla rappresentatività comparativa tra i due Ccnl”.
Ribadisce, anzitutto, che l' nulla avrebbe tempestivamente e specificamente CP_1
allegato e, conseguentemente, provato circa la presunta maggiore rappresentatività delle OO.SS. firmatarie del Ccnl assunto a parametro di riferimento, sebbene essa stessa appellante, nel corso del giudizio di primo grado, avesse per un verso lamentato la mancanza di motivazioni in ordine all'applicazione di un diverso Ccnl
6 e, per altro, ampiamente dedotto, allegando idonea documentazione a supporto, circa la rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl adottato.
Sostiene che soltanto con le note depositate per l'udienza del 12.11.2021
l' aveva argomentato sul punto, senza tuttavia fornire prova a riguardo. CP_1
Eccepisce l'inammissibilità di dette note difensive depositate in violazione del termine all'uopo concesso dal giudice di primo grado e, in ogni caso, la decadenza dell' dal formulare difese ed effettuare produzioni che, ai sensi dell'art. 416 CP_1
c.p.c., avrebbero dovuto essere formulate e prodotte con la memoria di costituzione.
1.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'improprio richiamo alle previsioni di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 142/2001.
Deduce che la norma de qua non fissa un “minimale retributivo” parallelo al
“minimale contributivo” di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/1989, prevedendo piuttosto un minimale retributivo proporzionato alla quantità e alla qualità di lavoro prestato e non inferiore a quanto stabilito dal Ccnl di settore, intendendo come tale il contratto scelto dal datore di lavoro. Sostiene che tale assunto sarebbe confermato dall'interpretazione letterale delle norme in questione e precisa che l'art. 3 della legge n. 142/2001, contrariamente all'art. 1 del d.l. n. 338/1989, non fa alcun riferimento alla maggiore rappresentatività delle OO.SS. firmatarie.
1.4. Con il quarto motivo d'appello, lamenta l'errata applicazione al caso di specie dell'art. 617 c.p.c.
Posto che con il ricorso introduttivo del giudizio sono stati denunziati vizi formali attinenti al verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito opposto e, nello specifico, la nullità dello stesso per violazione dell'art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981 e per evidente carenza di elementi essenziali, l'appellante deduce che si tratta di rilievi avverso un atto sprovvisto di efficacia esecutiva per i quali, quindi, non possono valere le preclusioni previste dall'art. 617 c.p.c. Insiste quindi nelle suddette eccezioni e nella declaratoria di nullità del verbale ispettivo.
1.5. Con il quinto motivo, impugna la sentenza per l'errata valutazione della posizione processuale di Premesso che ONroparte_9
7 l'opposizione era stata proposta soltanto nei confronti dell' e di e CP_1 CP_10
che la notifica nei confronti dell'ente riscossore aveva valore di mera litis denuntiatio, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiararne l'estromissione dal giudizio e non il difetto di legittimazione passiva.
1.6. Infine, chiede condannarsi l' appellato al pagamento delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio.
2.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Con il verbale ispettivo sul quale è fondato l'avviso di addebito opposto, l' CP_1
ha contestato alla cooperativa appellante di non avere “retribuito i lavoratori, in applicazione del CCNL di categoria “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”, secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte”, chiarendo di avere provveduto “Per quanto sopra descritto…, per la quantificazione dei contributi dovuti, alla determinazione dell'imponibile contributivo, nella misura stabilita dall'articolo 1 del Decreto Legge 9 ottobre 1989 n°338 e successive modificazioni
e convertito in Legge 7 dicembre 1989 n°389, prendendo a riferimento il CCNL per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, come dettagliatamente descritto nell'allegato
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Il chiaro ed espresso riferimento all'art. 1 legge 389/1989 rende esplicito il richiamo al CCNL per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione quale contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, dovendo il datore di lavoro in presenza di più contratti collettivi per lo stesso settore merceologico (e per le mansioni svolte dai dipendenti) commisurare i contributi previdenziali sulla base del principio del cd. “minimale contributivo”, ovvero assumendo quale base imponibile le retribuzioni minime previste dal CCNL di categoria che, all'esito di
8 una valutazione comparativa, risulti quello stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L'art. 1 d.l. 338/1989, convertito nella l. 389/1989, infatti, prevede: La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
La norma è stata autenticamente interpretata dalla l. 549/1995 (art. 2 comma 25)
“nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria".
La questione controversa nel presente giudizio, quindi, attiene non già all'individuazione del contratto maggiormente rispondente al settore merceologico e alle mansioni espletate dai lavoratori, ma, appunto, all'individuazione del contratto collettivo di categoria concluso dalle associazioni maggiormente rappresentative per il settore di attività della società appellata, contratto che viene individuato dall' CP_1
in quello stipulato “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione” sottoscritto dalla
[...]
ONroparte_11
,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
ON
, mentre la società appellante ha applicato ONroparte_16
il diverso contratto “per i dipendenti ed i soci delle Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche, CP_18
Edili Ausiliari” sottoscritto dalle organizzazioni UNCI, ANPIT-SA Terziario,
SA Edili a decorrere dal 2015 e del ONroparte_19
corrispondente CCNL sino al 2015. ONroparte_20
9 2.2. E' parzialmente fondato anche quanto affermato nel secondo motivo di appello, posto che grava indubbiamente sull'ente previdenziale l'onere di provare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto cui ritiene vada parametrato il minimale contributivo. Soltanto con le note del 28.10.2021
l' ha prodotto documentazione a supporto dell'assunto della maggiore CP_1
rappresentatività delle organizzazioni stipulanti il contratto “per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione” (la nota del Ministero del Lavoro del 24.5.2021, avente ad oggetto rappresentatività nazionale delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori;
il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22.11.2013, con il quale è stato revocato ad ogni effetto il riconoscimento di UNCI quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).
La produzione tardiva, tuttavia, oltre a essere inammissibile, non è idonea a dimostrare la tesi dell' , in quanto la nota del Ministero del Lavoro del 24.5.2021 CP_1
non può valere per il precedente periodo oggetto di causa (l'avviso di addebito opposto riguarda periodi contributivi compresi tra maggio 2014 e maggio 2018), mentre il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22.11.2013 è stato annullato con la sentenza del TAR n. 8199 del 25.7.2014, emessa su ricorso di UNCI.
La maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti il CCNL per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, però, risulta provata già dalla produzione di parte opponente (docc. 12 e 13 allegati al ricorso introduttivo): il decreto del Ministero del lavoro del 4.7.2014 e il DPCM del 14.11.2027. Nel primo, avente ad oggetto la costituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro “composta, fra l'altro, da dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e da dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
10 dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, valutato il grado di rappresentatività sul piano nazionale di dette organizzazioni secondo i consolidati criteri di valutazione (1) consistenza numerica degli associati delle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
4) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive) e prendendo
ON in esame per i lavoratori dipendenti, tra le altre organizzazioni, , , e CP_15 CP_16
SA CONFSAL e per i datori di lavoro del “Movimento cooperativo”, tra le altre,
LEGACOOP e UNCI, il Ministero ha poi indicato, sulla base CP_11
di una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, per i datori di lavoro solo le prime due, escludendo UNCI. Inoltre, dato non trascurabile al fine della valutazione comparativa della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il
ON numero di componenti nominati da , e , complessivamente di 10 è CP_15 CP_16
notevolmente superiore rispetto a quelli designati da SA e CONFSAL, complessivamente 4.
Dello stesso tenore, anche il secondo documento prodotto, nel quale, al fine di procedere alla ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell' CP_1
utilizzando i medesimi criteri per effettuare il giudizio comparativo di rappresentatività e prendendo in esame, tra le altre, le sopra indicate organizzazioni sindacali dal lato dei lavoratori e dal lato dei datori di lavoro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha poi nominato, tra i componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato (e dello spettacolo), 7 soggetti espressione di ON
, e e solo 2 espressione di SA e CONFSAL, mentre in CP_15 CP_16
rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato ha indicato una componente designata congiuntamente da LEGACOOP e nessuna CP_11 CP_13
designazione, invece, di UNCI.
11 2.3. Deve quindi concludersi, sulla base degli atti di causa, che, pur essendo le organizzazioni stipulanti dei due CCNL rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, risulta dimostrata però la maggiore rappresentatività delle organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto indicato dall quale contratto leader per il settore CP_1
merceologico nel quale opera la Cooperativa appellante, cui deve farsi riferimento per individuare il minimale contributivo dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori. La sentenza pertanto, nel merito, deve essere confermata, anche se con motivazione parzialmente diversa, restando assorbito il terzo motivo di gravame.
2.4. Il quarto motivo di impugnazione è inammissibile. Essendo stati qualificati i motivi di opposizione relativi ai vizi formali del verbale ispettivo quali opposizione agli atti esecutivi, la relativa statuizione, a prescindere da ogni considerazione sul merito, non può essere oggetto di appello, ai sensi dell'art. 618
c.p.c., dovendo invece essere oggetto di impugnazione in cassazione.
Va richiamato al riguardo il principio consolidato secondo cui “La identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” (Cass. n. 18230/2023).
2.5. La censura di cui al quinto motivo di appello, infine, è priva di pregio.
Premesso che non vi è prova della notifica del presente gravame all'ente riscossore, non costituito, è lo stesso appellante che afferma di aver provveduto alla notifica allo stesso del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, anche se con l'asserito scopo di mera litis denuntiatio. Pertanto, tenuto anche conto della
12 compensazione delle spese processuali nei confronti di statuizione della cui CP_21
correttezza la stessa parte appellante dà atto, il motivo risulta inammissibile e infondato e ogni esame sulla doglianza superfluo.
2.6. Il rigetto dell'appello comporta, per il principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' , CP_1
liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
€ 52.001,00 a € 260.000,00).
A norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, il rigetto determina anche il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' , CP_1
liquidate in € 7.200,00 oltre spese generali (15%).
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Marcella Celesti
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