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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1305 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per Parte_1 procura generale alle liti per atto notaio (Rep. n. 9643, Racc. n. Persona_1
4447) del 8.9.2022, dall'avvocato Francesco Forte, con il quale elettivamente domicilia in Roma, in via Calderon della Barca n. 87, presso l'Ufficio legale della società.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo della lite di primo grado, dall'avvocato Roberto Sarra , con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4434/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, III sezione lavoro e pubblicata in data 3.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come
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da verbale di udienza del 16.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da dipendente di Controparte_1 [...]
(d'ora in poi ed inquadrato nel livello 3° Controparte_2 Parte_1
CCNL Federambiente, ha così statuito: «accerta che il ricorrente a far data dal
2.11.2019 ha diritto ad essere inquadrato nel livello professionale 4° posizione parametrale B (Area Impianti e laboratori) del CCNL dei servizi ambientali Parte_ (Federambiente) e dispone che provveda al relativo inquadramento;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti». interpone appello contro questa decisione, della quale postula Parte_1
l'erroneità sia nella parte in cui ha ricostruito le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e sia nella parte in cui ha ritenuto che queste ultime fossero riconducibili alla declaratoria del livello 4B CCNL Federambiente. Illustrate le ragioni di ritenuta erroneità della decisone, chiede la riforma della decisione impugnata, nel senso della reiezione dell'originario ricorso. resiste all'impugnazione, che chiede respingersi, Controparte_1 argomentando sull'infondatezza delle singole censure e invocando giurisprudenza di merito e di legittimità a lui favorevole.
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 16.10.2025, la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. La sentenza gravata ha accolto la domanda di superiore inquadramento del lavoratore sulla base di una motivazione il cui nucleo essenziale è sintetizzato nei §§ 4.b e 4.c dello stesso provvedimento impugnato.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: «4.b. Dalla lettura delle declaratorie sopra riportate, emerge che il livello superiore si caratterizza per il necessario possesso di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite e per
l'autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate
(con i connessi profili di responsabilità); inoltre ciò che contraddistingue un operaio di
4° livello rispetto ad un operaio di 3° livello, è la circostanza che presso gli impianti di smaltimento e le piattaforme ecologiche, oltre ad effettuare le attività di pesatura e di
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verifica della corrispondenza dei rifiuti rispetto alla tipologia ammessa nell'impianto, svolga anche l'attività di registrazione del carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e modulistica previsti dalla normativa in vigore.
4.c. Quest'ultima attività, come già chiarito, risulta sicuramente essere stata svolta dal presso l'impianto di Ponte CP_1
Malnome, posto che tutti i testimoni hanno riferito che il ricorrente provvedeva non solo
a compilare e riempire il FIR su cui indicava gli elementi variabili - data, orario, targa, nominativo autista e pesatura del mezzo - ma soprattutto provvedeva a sottoscriverlo, con assunzione di responsabilità».
2.1. La ricognizione operata dal primo giudice delle rispettive declaratorie contrattuali - ed in particolar modo del tratto differenziale tra l'inferiore 4° livello ed il superiore 3° livello – è condivisibile, perché conforme all'insegnamento del giudice di legittimità (Cass.
7.2.2024 n. 3521, alle cui motivazioni la Corte rinvia, senza ulteriori superflue considerazioni), sicché esso si sottrae alle censure che le rivolge e non ha quindi pregio la tesi (prospettata in entrambi i Parte_1 motivi di censura) per cui solo la tenuta del Registro di carico e scarico, e non anche la compilazione del FIR o del Modello 81, sarebbe propria del superiore livello rivendicato.
2.2. Le residue censure sono interconnesse e debbono essere congiuntamente esaminate. addebita alla decisione gravata: (I) di non aver considerato Parte_1
l'inattendibilità dei testi e - che si assumono non Testimone_1 Testimone_2 disinteressati all'esito della lite, avendo costoro promosso identico giudizio contro – e, per contro, di non aver valutato le (in tesi) opposte Parte_1 dichiarazioni dei testimoni ed;
(II) di Testimone_3 Testimone_4 non essersi avveduta che si limitava soltanto «alla trascrizione Controparte_1 dei dati attinenti alla data, all'ora della pesata ed alla quantità effettiva di rifiuti trasportata (peso netto) risultante dalla pesata effettuata» – dati, assume l'appellante, ben diversi da quelli richiesti dall'art. 193 d.lgs. 152/2006 – e che egli non assumeva la responsabilità di quanto da lui sottoscritto.
2.2.1. La prima contestazione non ha pregio, perché non si confronta con la motivazione appellata, dalla quale appare prescindere, in quanto non si avvede che il Tribunale si è criticamente posto il dubbio sulla credibilità dei
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dichiaranti e (cfr. pag. 5 della sentenza appellata, laddove si Tes_1 Tes_2 legge che «tali deposizioni, benché rese da soggetti aventi o che hanno avuto un analogo contenzioso – e quindi da vagliare con particolare rigore critico - appaiono del tutto credibili») e lo ha risolto nel senso dell'attendibilità, sulla base di una considerazione espressa, ossia che le loro parole erano «confermate dai testi di parte resistente» e di una che si esplicita nel prosieguo della motivazione, laddove si legge che «parte dell'attività svolta dal come sopra riferita dai CP_1 testimoni, ed in particolare la sottoscrizione dei FIR trova piena conferma nella documentazione dallo stesso depositata in atti».
Tale articolata motivazione non è sottoposta a censura dal motivo di appello in esame, perché le doglianze dell'appellante si limitano alla mera riproposizione di quell'elemento di criticità (l'essere parti di giudizi contro la datrice di lavoro) già valutato e ritenuto insufficiente dal Tribunale, senza però sottoporre a critica le affermazioni del primo giudice circa l'avvenuta conferma delle parole dei testimoni e da parte di altri ed ulteriori elementi istruttori Tes_1 Tes_2 acquisiti al giudizio.
Le considerazioni del Tribunale, d'altra parte, sono condivisibili, poiché, diversamente da quanto appare opinare l'appellante, tutti i testimoni hanno concordemente riferito che l'attuale appellato provvedeva alla compilazione ed alla sottoscrizione del Modello FIR e del Modello 81, anzi proprio i testimoni invocati dall'appellante confermano l'affermazione della sentenza gravata per cui l'originario ricorrente doveva «prendere dall'apposita cartellina il modello FIR corretto (formulario di identificazione dei rifiuti) che è un documento in 4 copie autocopianti (vi sono circa una decina di modelli FIR, in parte precompilati, a cui corrispondono i diversi codici CER sopra indicati e i diversi mittenti, destinatari), mentre più raramente è lo stesso autista che già porta con sé il mod. FIR in parte precompilato»; tanto risulta, infatti, dalle parole di , Testimone_4 che così si esprime: «l'addetto pesa ha a sua disposizione tutta una serie di moduli Fir prestampati che contengono le informazioni fisse (tipo nominativo dell'impianto di destinazione, trasportatore, codice rifiuto, l'operazione di trattamento). L'operatore deve scegliere il modulo giusto nelle varie cartelline che ha a disposizione e compila le parti variabili ovvero la data e l'ora del Pag. 4 a 7
trasporto, la targa del mezzo e del rimorchio e il peso (netto lordo e tara), il nominativo dell'autista».
2.2.2. Ugulamente non hanno pregio le residue contestazioni dell'impugnante.
I Modelli FIR sottoscritti dall'appellato (cfr. doc. 9 fasc. I CP_3 recano tutte le indicazioni prescritte dall'art. 193, comma 1 d.lgs. 152/2006.
La circostanza per cui detta modulistica (ivi compreso il c.d. Modello 81, che ne è un equivalente utilizzato per i mezzi era in parte precompilata Parte_1
è irrilevante ai fini della valutazione del contenuto di professionalità richiesto dalle mansioni espletate, posto che al lavoratore, come ritenuto dal primo giudice e come riferito dal teste , competeva pur sempre di individuare, Tes_4 tra i tanti modelli a disposizione, quello da utilizzare nel caso concreto, così compiendo un'attività non dissimile, dal punto di vista della complessità e della professionalità richiesta, dalla compilazione manuale del modello stesso, con apposizione dei dati di cui all'art. 193, comma 1 d.lgs. 502/2006 (nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario).
La sottoscrizione di tale modulistica, pacificamente effettuata dal lavoratore
(cfr. anche le dichiarazioni dei testi citati ad istanza di laddove hanno Parte_1 confermato che l'addetto alla pesa firmava il FIR), implica necessariamente responsabilità personale, quanto meno nei confronti del datore di lavoro, della veridicità e della correttezza dei dati in essa indicati, sol che si rifletta che, come rettamente osserva l'appellato, la redazione del FIR con dati incompleti o inesatti comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 10.000,00 (art. 258, comma 4 d.lgs. 205/20006), sicché, per quanto
[...] avesse organizzato un sistema di supervisione interno al fine di evitare di Pt_1 incorrere in detto illecito, appare difficile supporre che l'eventuale irrogazione di siffatta sanzione non potesse coinvolgere, quanto meno in caso di errori ripetuti e non meramente sporadici o veniali, la responsabilità disciplinare del dipendente, in ipotesi autore della compilazione incompleta od errata sfuggita al controllo datoriale. Pag. 5 a 7
D'altra parte, diversamente da quanto opina la datrice di lavoro, la responsabilità di per la correttezza e completezza dei dati Controparte_1 riportati nella modulistica, è positivamente affermata dall'espletata istruttoria, perché il teste , pur cercando di accreditare l'opposta tesi datoriale, ha Tes_4 pur tuttavia riconosciuto che, in caso di errori, l'addetto alla pesa «viene sollecitato a una maggiore attenzione», il che equivale a dire che il lavoratore errante è quanto meno rimproverato verbalmente dalla datrice di lavoro.
Tanto è sufficiente ai fini dell'inquadramento nel 4 livello CCNL
Federambiente, che si limita a richiedere lo svolgimento di «attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia, per poi ricomprendervi l'addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche «che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore», senza alcun riferimento ad un'assunzione di responsabilità diversa ed ulteriore rispetto al mero coretto svolgimento dei propri compiti lavorativi.
3. L'appello è dunque interamente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e
CPA come per legge, da distrarsi;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del Pag. 6 a 7
contributo unificato se dovuto.
Roma, il 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dr. Vito Riccardo Cervelli
La Presidente dr.ssa Vittoria Di Sario
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