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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/10/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2382/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Salvatore, come da mandato in Parte_1 atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gravili, come da mandato in atti; CP_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il contraevano matrimonio in data 28.05.2004, e dalla loro unione non nascevano Pt_1 CP_1 figli;
la loro separazione veniva dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza resa in data 20.04.2020 R.G. n. 6379/2016. All'udienza del 23.09.2025 le parti manifestavano la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, veniva immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Spese compensate, in considerazione dell'esito concordato del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 28.05.2004 in Lecce (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 108 Parte II Serie A Anno 2004, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 8.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2382/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Salvatore, come da mandato in Parte_1 atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gravili, come da mandato in atti; CP_1
- RESISTENTE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il contraevano matrimonio in data 28.05.2004, e dalla loro unione non nascevano Pt_1 CP_1 figli;
la loro separazione veniva dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza resa in data 20.04.2020 R.G. n. 6379/2016. All'udienza del 23.09.2025 le parti manifestavano la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, veniva immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Spese compensate, in considerazione dell'esito concordato del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 28.05.2004 in Lecce (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 108 Parte II Serie A Anno 2004, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 8.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore