Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate rispettivamente a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e ad aderire alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita' dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate rispettivamente a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e ad aderire alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita' dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.