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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
C. Sciannamblo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 17.9.2022, un infortunio per causa violenta e in occasione di lavoro in seguito al quale aveva riportato “esiti di trauma da precipitazione con lesione massiva cuffia dei rotatori e lussazione del capo lungo del bicipite spalla dx.”
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa dell'infortunio ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 22%, rassegnava le seguenti conclusioni: “1)Accertare il grado complessivo di menomazione permanente della integrità psico-fisica conseguente all'infortunio del 17/09/2022 nella misura del 22% o altra superiore al 6%; dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo previsto dalle disposizioni dell'art. 13 D. Lgs
38/2000 per il 22% o altra percentuale di menomazione permanente accertata;
2) per l'effetto Condannare l' al pagamento dell'indennizzo commisurato alla CP_1 percentuale di menomazione accertata in giudizio, nella misura di legge e oltre accessori”. Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso e la sussistenza dei presupposti per qualificarlo come lavorativo, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante.
Ebbene, il CTU nominato, ha evidenziato quanto segue: “Il sig. ha riportato Parte_1
a seguito dell'infortunio per cui è causa una rottura massiva della cuffia dei rotatori.
Risultata non soddisfacente la terapia conservativa è stato necessario eseguire il trattamento chi- rurgico. Dato il tipo di rottura non è stato possibile riparare i tendini e si è ricorso ad un intervento di trasposizione tendinea del muscolo gran dorsale che è stato inserito sul trochite con due ancorette. E' stata inoltre eseguita la tenotomia del
c.l.b.o. ed impianto di spaziatore subacromiale, palloncino riassorbibile in 12-18 mesi,che ha il compito di abbassare e centrare la testa omerale. L'intervento ed il successivo periodo riabilitativo hanno portato ad un miglioramento della sintomatologia algica, ma è residuata una perdita della motilità attiva su tutti i piani oltre che una diminuzione della forza muscolare come evidenziato dall'esame obiettivo.
La perdita dei movimenti della spalla (anchilosi) è riportata dal cod. 223 con una valutazione del 25% a destra (il è destrimane).Tenendo presente la perdita Parte_1 dei movimenti riscontrata ritengo che la valutazione dei postumi possa essere valutata al 12% con decorrenza 25.06.2023”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento. La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che l'infortunio subìto in data 17.9.2022 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari al 12 % e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
C. Sciannamblo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 17.9.2022, un infortunio per causa violenta e in occasione di lavoro in seguito al quale aveva riportato “esiti di trauma da precipitazione con lesione massiva cuffia dei rotatori e lussazione del capo lungo del bicipite spalla dx.”
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa dell'infortunio ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 22%, rassegnava le seguenti conclusioni: “1)Accertare il grado complessivo di menomazione permanente della integrità psico-fisica conseguente all'infortunio del 17/09/2022 nella misura del 22% o altra superiore al 6%; dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo previsto dalle disposizioni dell'art. 13 D. Lgs
38/2000 per il 22% o altra percentuale di menomazione permanente accertata;
2) per l'effetto Condannare l' al pagamento dell'indennizzo commisurato alla CP_1 percentuale di menomazione accertata in giudizio, nella misura di legge e oltre accessori”. Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso e la sussistenza dei presupposti per qualificarlo come lavorativo, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante.
Ebbene, il CTU nominato, ha evidenziato quanto segue: “Il sig. ha riportato Parte_1
a seguito dell'infortunio per cui è causa una rottura massiva della cuffia dei rotatori.
Risultata non soddisfacente la terapia conservativa è stato necessario eseguire il trattamento chi- rurgico. Dato il tipo di rottura non è stato possibile riparare i tendini e si è ricorso ad un intervento di trasposizione tendinea del muscolo gran dorsale che è stato inserito sul trochite con due ancorette. E' stata inoltre eseguita la tenotomia del
c.l.b.o. ed impianto di spaziatore subacromiale, palloncino riassorbibile in 12-18 mesi,che ha il compito di abbassare e centrare la testa omerale. L'intervento ed il successivo periodo riabilitativo hanno portato ad un miglioramento della sintomatologia algica, ma è residuata una perdita della motilità attiva su tutti i piani oltre che una diminuzione della forza muscolare come evidenziato dall'esame obiettivo.
La perdita dei movimenti della spalla (anchilosi) è riportata dal cod. 223 con una valutazione del 25% a destra (il è destrimane).Tenendo presente la perdita Parte_1 dei movimenti riscontrata ritengo che la valutazione dei postumi possa essere valutata al 12% con decorrenza 25.06.2023”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento. La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che l'infortunio subìto in data 17.9.2022 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari al 12 % e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere