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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8437 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 56729 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
nato in [...]S.A il 6.1.1961 (C.F. Parte_1
); nato in [...] il C.F._1 Parte_2
6.5.1937 (C.F. ); nata in [...] C.F._2 Parte_3
Salvador il 22.10.1964 (C.F. ; C.F._3 Controparte_1
Cont nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._4
[...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_4
); nata in [...] il C.F._5 Parte_5
8.9.1979 (C.F. ; nata in [...] C.F._6 Parte_6
Salvador il 1.5.1982 (C.F. ); C.F._7 Parte_7
nato in [...] il [...] (C.F. ; C.F._8 [...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_8
); nata C.F._9 CP_3 Parte_9
in El Salvador il 5.5.1951 (C.F. ); C.F._10 Parte_10
nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._11 [...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_11
; nata in [...] il [...] C.F._12 Parte_11
(C.F. ); nata in [...] C.F._13 Parte_12
Salvador il 24.10.1969 (C.F. ); C.F._14 Parte_13 nata in [...] il [...] (C.F. ). Tutti
[...] C.F._15 difesi e rappresentati dell'Avv. Francesco Nardocci;
Ricorrenti
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Controparte_4 dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dalla Sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], successivamente emigrata in El Salvador Persona_1
senza mai naturalizzarsi e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il si è costituito in giudizio, eccependo la mancata tempestiva Controparte_4 produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, pertanto, che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o infondata.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta, invero, in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163
e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che i certificati di nascita prodotti con l'atto introduttivo risultano privi di traduzione. Le relative traduzioni risultano prodotte soltanto in data 27.05.2025 in prossimità dell'udienza del
03.06.2025, in violazione delle prescrizioni richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_4
Invero tutta la documentazione istruttoria, soprattutto ove sia volta a provare lo stato civile e l'identità della persona, deve essere prodotta in lingua italiana, ovvero munita di traduzione giurata (Cass. civ. n. 10831/1994) e, ove si tratti di atto straniero, munita di legalizzazione ovvero apostillata.
Al riguardo non può attribuirsi rilievo alla deduzione del difensore in ordine ad asserite difficoltà nei depositi al momento dell'iscrizione a ruolo, in mancanza di riscontri al riguardo e tenuto conto della circostanza che le traduzioni stesse recano la data del
3.4.25, successiva all'introduzione del giudizio.
Analogamente risulta prodotto solo un certificato di battesimo dell'avo, asseritamente cittadino italiano, in lingua latina, poco chiaro e dal quale non emerge la data e il luogo di nascita del medesimo (che appare antecedente al 1865) né la sua cittadinanza.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta, con riduzione dei compensi per la fase decisoria essendosi proceduto unicamente al deposito di note di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese CP_4
di lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 05/06/2025
LA GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 56729 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
nato in [...]S.A il 6.1.1961 (C.F. Parte_1
); nato in [...] il C.F._1 Parte_2
6.5.1937 (C.F. ); nata in [...] C.F._2 Parte_3
Salvador il 22.10.1964 (C.F. ; C.F._3 Controparte_1
Cont nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._4
[...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_4
); nata in [...] il C.F._5 Parte_5
8.9.1979 (C.F. ; nata in [...] C.F._6 Parte_6
Salvador il 1.5.1982 (C.F. ); C.F._7 Parte_7
nato in [...] il [...] (C.F. ; C.F._8 [...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_8
); nata C.F._9 CP_3 Parte_9
in El Salvador il 5.5.1951 (C.F. ); C.F._10 Parte_10
nato in [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._11 [...]
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_11
; nata in [...] il [...] C.F._12 Parte_11
(C.F. ); nata in [...] C.F._13 Parte_12
Salvador il 24.10.1969 (C.F. ); C.F._14 Parte_13 nata in [...] il [...] (C.F. ). Tutti
[...] C.F._15 difesi e rappresentati dell'Avv. Francesco Nardocci;
Ricorrenti
, in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Controparte_4 dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dalla Sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], successivamente emigrata in El Salvador Persona_1
senza mai naturalizzarsi e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il si è costituito in giudizio, eccependo la mancata tempestiva Controparte_4 produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, pertanto, che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o infondata.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta, invero, in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163
e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che i certificati di nascita prodotti con l'atto introduttivo risultano privi di traduzione. Le relative traduzioni risultano prodotte soltanto in data 27.05.2025 in prossimità dell'udienza del
03.06.2025, in violazione delle prescrizioni richiamate.
Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_4
Invero tutta la documentazione istruttoria, soprattutto ove sia volta a provare lo stato civile e l'identità della persona, deve essere prodotta in lingua italiana, ovvero munita di traduzione giurata (Cass. civ. n. 10831/1994) e, ove si tratti di atto straniero, munita di legalizzazione ovvero apostillata.
Al riguardo non può attribuirsi rilievo alla deduzione del difensore in ordine ad asserite difficoltà nei depositi al momento dell'iscrizione a ruolo, in mancanza di riscontri al riguardo e tenuto conto della circostanza che le traduzioni stesse recano la data del
3.4.25, successiva all'introduzione del giudizio.
Analogamente risulta prodotto solo un certificato di battesimo dell'avo, asseritamente cittadino italiano, in lingua latina, poco chiaro e dal quale non emerge la data e il luogo di nascita del medesimo (che appare antecedente al 1865) né la sua cittadinanza.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta, con riduzione dei compensi per la fase decisoria essendosi proceduto unicamente al deposito di note di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese CP_4
di lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 05/06/2025
LA GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)