Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3752/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.10.2024 da
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PERCIVALLE NINO GIOVANNI e PERCIVALLE MARIA, e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori sito in Colli Verdi (PV), Fraz. Ruino loc. Olesi n.
1;
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MANGIAROTTI ANDREA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Broni (PV), Via Rota Candiani n. 13;
Resistente
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AN OT, in data
23/03/2002 (Atto n. 2, Parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE sulla richiesta di separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
pag. 1 di 6
2. Il figlio minore di anni 16 è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, secondo i canoni ed i criteri previsti dalla legge sull'affido condiviso: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dello stesso saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. La madre si impegna a comunicare al padre il contenuto degli avvisi scolastici, le date delle visite mediche, degli incontri scolastici e degli eventi/impegni nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche onde consentire a quest'ultimo di prendervi parte.
3. Il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_1
presso la madre con ampia libertà dello stesso di concordare di volta in volta il periodo ed il tempo da trascorrere con il padre (festività e vacanze comprese). La madre comunicherà al padre la residenza anagrafica del figlio al momento del Per_1
trasferimento nella nuova abitazione.
4. I genitori potranno tenere liberi e diretti contatti telefonici/ telematici con il minore.
5. corrisponderà, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_1
accordo, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, la somma mensile di €. 600,00, entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1
bancario sul conto corrente di Le spese straordinarie extra Controparte_1
mantenimento documentate verranno sostenute al 50% dai genitori come da vigente
Protocollo sottoscritto fra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia. Il rimborso avverrà al genitore che le ha anticipate, entro il 10 del mese successivo. Gli Assegni familiari per il figlio minore verranno percepiti dalla madre-
. Controparte_1
6. Le parti si prestano al reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o altri documenti validi per l'espatrio.
7. Nessun contributo di mantenimento è dovuto tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
8. Scioglimento della comunione della casa coniugale con autorimessa e sue pertinenze sita in Stradella (PV), Viale Resistenza, n. 6/a con intestazione al marito della quota parte pag. 2 di 6 del 50% intestata alla moglie ed accollo allo stesso del residuo mutuo in essere con la
Banca di Piacenza, come da delibera del 17.02.2025 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il trasferimento di proprietà in capo al marito verrà perfezionato con atto notarile da fissarsi a cura del sig. che si Parte_1
accollerà ogni relativa e discendente spesa anche per la cessione della quota di immobile.
Tale casa verrà adibita come abitazione di unitamente al figlio Parte_1
maggiorenne. Persona_2
9. ed il figlio minore lasceranno la casa coniugale di cui al Controparte_1 Per_1 precedente punto entro l'1 giugno 2025 trasferendosi in altra dimora il cui indirizzo sarà dalla stessa tempestivamente comunicato al marito onde garantire i contatti con il minore.
10. corrisponderà alla moglie Euro 80.000,00 a titolo di 1) Parte_1
scioglimento della comunione della casa sita in Stradella Viale Resistenza 6/a e sue pertinenze con intestazione al marito della quota parte del 50% intestata alla moglie con conseguente accollo del residuo mutuo in capo al marito e 2) liquidazione divorzile una tantum. Il versamento della predetta somma avverrà con le seguenti modalità:
- Euro 50.000,00 contestualmente alla stipula dell'atto notarile di acquisto del 50% in capo al marito e di accollo del mutuo;
- Euro 15.000,00 entro il 1 aprile 2025;
- Euro 15.000,00 subordinatamente al rilascio della casa coniugale di cui sopra libera da persone e cose che dovrà avvenire entro l'1 giugno 2025 data entro la quale dovrà avvenire il predetto pagamento.
11. All'effettivo rilascio della predetta casa tutte le utenze intestate alla moglie verranno volturate al marito.
12. pagherà il 50% di tutte le utenze sino Controparte_1 all'effettivo rilascio della casa.
13. provvederà a sua cura e spese ad asportare Controparte_1
dalla casa coniugale senza arrecare danni i seguenti arredi e corredi:
- Tende (tutte)
- Tutti i mobili dello studio
- Salotto (divano nero, tavolo e sedie, mobile parete +tv)
pag. 3 di 6 - Mobili marroni del bagno piano terra
- Lampadari e applique e faretti (tutta la casa) escluso lampadario sulla scala, 4 applique sulle scale e luce bagno piano sotterrato
- 3 Poltrone giardino +sdraio
- Fioriere e piante
- Specchi bagno piano primo e vetrine + lampadario e applique
- Asse stiro e folletto
- Quadri esclusi i due ovali ritraenti gli avi della famiglia e due Pt_1
paesaggi regalati da una parente per il matrimonio.
- Casetta giardino
- Pentole, piatti, posate, bicchieri di cucina
- Forno microonde
- Camera Per_1
- Armadi e scarpiere, cassetti camera letto matrimoniale
- Lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie
- Armadi garage e pianoforte
- Oggettistica di casa (soprammobili, tovaglie, cuscini, piumoni e vasi).
14. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni Parte_1
intesterà la vettura Mercedes Benz E 220 Tg. FN595RP a e Controparte_1 quest'ultima contestualmente intesterà la vettura BMW X3 Tg. ES896NB al figlio con conseguente risoluzione della scrittura privata datata 1 Parte_2
novembre 2024.
15. restituirà al marito contestualmente alla sottoscrizione delle Controparte_1
presenti condizioni la carta di debito n. 5375720092763142 a lei in uso ma intestata a
. Parte_1
16. Il cane Blanco di razza AS DE vivrà con il figlio nella nuova Per_1
residenza della madre che provvederà al suo mantenimento.
17. I coniugi con la sottoscrizione delle presenti condizioni si impegnano a rimettere tutte le denunce e querele reciprocamente sporte.
18. I coniugi sin da ora manifestano altresì - alle stesse condizioni di cui sopra - la volontà di sciogliere il matrimonio civile tra loro celebrato in AN OT (PV)
pag. 4 di 6 il 23/3/2002 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2 parte I anno 2002.
19. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data Parte_1
17.10.2024, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie CP_1
nonché, trascorsi i termini ex lege, la pronuncia della sentenza divorzile.
[...]
Il Collegio dà atto che le Parti, in data 19.02.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate, insistendo, altresì, per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le Parti hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III comma c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed in sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi,
pag. 5 di 6 trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in AN OT, in data 23/03/2002 Controparte_1
(Atto n. 2, Parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 14.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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