Versione
27 aprile 1980
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12 novembre 1983
12 novembre 1983
Art. 1. Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM
Fino a quando non sara' provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e' disciplinato dagli articoli seguenti.
Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e' sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvedera' alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 , ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che: "Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici e' differito al 31 dicembre 1983".
Fino a quando non sara' provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e' disciplinato dagli articoli seguenti.
Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e' sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvedera' alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 , ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che: "Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127 , per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici e' differito al 31 dicembre 1983".
Giurisprudenza • 44
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2019, n. 3913Provvedimento: […] N. 19675/2013 Udienza 8.1.2019 delle categorie dei liberi professionisti (secondo la direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980) i vari sistemi previdenziali, nell'ambito delle libere professioni, conservano una propria autonoma individualità e sono, pertanto, inconfrontabili ai sensi dell'art. 3 Cost. 10. […]Leggi di più...
- art. 2 comma 26 I. n. 335/1995·
- iscrizione cassa previdenza·
- art. 18 comma 12 I. n. 98/2011·
- art. 21 comma 5 I. n. 6/1981·
- previdenza obbligatoria·
- art. 3 comma 2 I. n. 179/1958·
- principio di comprensività·
- contributo integrativo·
- principio di solidarietà previdenziale·
- legittimità costituzionale·
- gestione separata INPS·
- duplicazione contributiva·
- sentenza Corte Costituzionale n. 108/1989