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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/05/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
10/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. GIANNETTI MARINA (c.f. ), unitamente C.F._1
all'Avv. MANZI FRANCESCO ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
, difesa dall'Avv. PAGLIA VALENTINA (c.f. P.IVA_2
; C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 794/2021 emessa dal Tribunale di
Frosinone in data 10/08/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l‟Ecc.ma Corte adita, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dei motivi di appello dedotti: -accogliere il presente appello, annullando la sentenza impugnata per le causali dell'appello medesimo e per l'effetto: a) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 774/2017 (R.G. n. 2004/2017) emesso dal Tribunale Civile di Frosinone a carico dell‟ASL di Frosinone odierna appellante, dichiarando il difetto di legittimazione passiva ovvero, in subordine, respingendo tutte le domande proposte da
[...]
Parte a socio unico nei confronti della b) disporre Controparte_2
r.g. n. 1 che l'appellata provveda alla restituzione della somma che l'appellante è stata costretta a versare in esecuzione dei predetti D.I. n. 774/2017 e sentenza n. 794/2021, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento o in subordine dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue - In via principale, nel merito rigettare le domande di parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e confermare, per l'effetto, la sentenza in questa sede impugnata;
-
In via subordinata, in caso di mancato riconoscimento del totale degli interessi di cui al
D.Lgs. 231/2002, si chiede il riconoscimento della minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa ovvero degli interessi legali, rivalutazione e maggior danno, per tutti i motivi sopra descritti. - il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre, spese generali, IVA e CAP, di tutti i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Frosinone ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
774/2017 proposta dalla sulla base, tra gli altri, del motivo relativo al Parte_3
difetto della propria legittimazione passiva posto che il credito fatto valere dall'antagonista, relativo a prestazioni sanitarie in regime di convenzione, doveva essere sodisfatto dalla Regione Lazio.
L' ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al Controparte_1
gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10/10/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Va premesso che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 774/2017 del 3-
5.6.2017, nei confronti della era relativo al “ … pagamento Parte_3 dell'importo di € 293.512,44 quale credito per interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati su una serie di fatture (meglio dettagliate in ricorso) emesse per prestazioni di radioterapia erogate in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale presso propri presidi di assistenza sanitaria, saldate oltre le scadenze di pagamento previste.”.
E' dirimente, ed assorbe tutti gli altri, il motivo di appello che reitera la difesa r.g. n. 2 imperniata sulla mancanza di titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento in capo alla tema tempestivamente posto in prime cure e disatteso dal Parte_3
tribunale.
Secondo l'impugnante essa ricadrebbe sulla Regione in forza dell'art. 1, comma
10 del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. 423/1993) secondo cui “…nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”.
Secondo l'appellata, invece, il legittimato passivo non può che individuarsi nell'unico soggetto che ha sottoscritto gli accordi contrattuali con la struttura erogatrice.
Il motivo è fondato sulla base dell'orientamento di legittimità da ultimo ribadito da Cass. Civ. sez. I, 02/05/2024, n.11720. Sul tema specifico riguardante la Regione
Lazio la S.C. ha notato : “In ordine al caso in esame, questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. 17587/2018; conf. Cass. 26959/2016; Cass. 3676/2020). Orbene, tale giurisprudenza fonda la legittimazione passiva di tali enti su leggi e relative delibere regionali, che espressamente prevedono - per ciascuna singola regione - la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni rese, nell'ambito del SSN, dalle case di cura accreditate. Nello specifico, la Regione Lazio, con la l. r. n.18/1994, ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa e deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass.24639/2016; Cass.26959/2016; Cass.
r.g. n. 3 28005/2021; Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020). In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall
[...]
va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato disposto del Parte_1
D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993,
n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c) (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 1564/2024; Cass. 3350/2024). Per la Regione Lazio il soggetto legittimato è stato individuato proprio nell Controparte_3
Part
, come sostiene l' odierna ricorrente incidentale (Cass. 3676/2020;
[...]
Part Cass. 17587/2018). Ne consegue che deve ritenersi che l' difetti, nella specie, di legittimazione passiva a fronte della domanda di pagamento del attore.”. Parte_4
Va accolta, conseguentemente, anche la domanda di restituzione di quanto corrisposto per effetto del decreto ingiuntivo non revocato dal tribunale, con interessi dalla domanda di restituzione che venne posta già nel primo grado di giudizio
(4.1.2021).
Le spese del doppio grado devono essere compensate perché sulla questione dell'obbligato al pagamento ( ), anche per via di una legislazione Parte_5
regionale di non agevole lettura, si sono registrati orientamenti opposti, tanto da costringere i creditori ad evocare in giudizio entrambi i soggetti;
solo in epoca recente si
è addivenuti ad una soluzione interpretativa stabile.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 774/2017 del tribunale di Frosinone e rigetta la domanda svolta nei confronti della Parte_3
b) condanna l' Controparte_1
alla restituzione alla di quanto corrisposto in forza del Parte_3
decreto ingiuntivo oltre interessi dalla domanda di restituzione (4.1.2021) al saldo;
c) compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 29/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4 r.g. n.
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