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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore ha pronunciato la seguente Oggetto:
retribuzione SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 11/2024 RGL
promossa
da
p.i. , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e l.r.p.t., dott. , giusta procura Parte_2
del Notaio dott.ssa del 17.11.2023 rep. Persona_1
10349/6576, con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via B. Buozzi 8,
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Bruno Bitetti, Antonella Loiacono e Domenico Perrone dello studio Massimo Malena & Associati sito in 00193 Roma (RM),
Via Ovidio 32, per mandato in calce rilasciato su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso in appello
- appellante -
1 contro
, c.f. residente a CP_1 CodiceFiscale_1
Merano (BZ), via Tellini 14, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianfranco de Bertolini e Irisa Kulja, presso il primo domiciliato a 38122 Trento (TN), via Calepina 65 – in forza di procura a margine del ricorso di primo grado di data 29.11.2022,
espressamente valida per il grado di impugnazione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 134/2023 di data 16.11.2023
- retribuzione -
Causa decisa all'udienza del 09.04.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, voglia così
provvedere:
1) In via preliminare, riformare la sentenza gravata con tutte le conseguenze di legge in ordine alla sua nullità, in accoglimento delle ragioni illustrate al par. 4 del presente appello;
2) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata in primo grado poiché infondata e,
comunque, non provata, ferma l'esclusione dell'indennità
bilinguismo;
2 3) in subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata,
limitare, comunque, l'avversa pretesa di differenze retributive per massimo 24 giorni di ferie ordinarie annue, sempreché
effettivamente godute, con esclusione del riconoscimento del diritto vantato in relazione ad ulteriori giorni di congedo ordinario eventualmente fruiti dal lavoratore nel periodo di cui è
causa nonché a giornate di ferie per ex festività soppresse e a giornate di permesso retribuito sempreché effettivamente godute;
4) in ulteriore subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, limitare, comunque, l'avversa pretesa di differenze retributive escludendo il riconoscimento del diritto vantato dal lavoratore in relazione a giornate di ferie per ex festività
soppresse e a giornate di permesso retribuito sempreché
effettivamente godute dal lavoratore nel periodo di cui è causa;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con riserva di formulare richieste istruttorie in considerazione del contegno processuale di controparte.
dei procuratori di parte appellata:
nel merito:
respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.
Compensi e spese del grado rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano
l'odierno appellato ha premesso in fatto: - di CP_1
essere dipendente della (società partecipata pubblica Pt_1
e concessionaria di parte dei servizi di autotrasporto di linea delle città di Bolzano e Merano nonché della Provincia di
Bolzano) dal 13.01.2009 con mansioni di operatore di esercizio
(conducente) a tempo pieno e indeterminato, con applicazione del CCNL autoferrotranvieri;
- di avere percepito mensilmente le indennità/maggiorazioni di bilinguismo voce 207, di presenza voce 250, per turni avvicendati voce 251 e giusto accordo aziendale 26.06.2001 voce 247; - di non avere percepito, però,
dette indennità, pro quota, per le giornate/i periodi di ferie goduti dall'aprile 2017 al dicembre 2021 per un importo complessivo di € 509,39 per 139 gg. di ferie giusto conteggio sub doc. n.
5. In diritto il ricorrente ha argomentato la spettanza di dette indennità anche nell'ambito della
“retribuzione feriale” ai sensi dell'art. 36 comma 3 Cost., dell'art. 2109 comma 2 cc e dell'art. 7 della direttiva n. CE 88/2003,
giusta l'elaborazione giurisprudenziale comunitaria, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali in linea di principio dovrebbe coincidere con la retribuzione ordinaria, come recepita dalla Corte di Cassazione nell'ordinamento interno. Ha chiesto,
quindi, l'accertamento che la retribuzione feriale deve comprendere le citate indennità, anche in corrispondenza delle festività soppresse di cui all'art. 29 del CCNL 28.11.2015 e dei
4 permessi retribuiti di cui all'art. 6 del CCNL 14.12.2004, e la condanna della resistente al pagamento della somma di €
509,39, o diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'01.02.2022 al saldo.
2. La datrice di lavoro si è costituita in giudizio Pt_1
avversando le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della domanda. Ha rilevato che l'indennità di bilinguismo era stata erogata su base mensile, a prescindere dalle ferie, con conseguente infondatezza della domanda in parte qua. In
relazione alle restanti indennità, la datrice di lavoro argomentava la loro riconducibilità all'effettiva presenza in servizio dei lavoratori e non a compensazione di un disagio nonché, in relazione a quella per turni avvicendati,
dell'estraneità dalla retribuzione ordinaria. Ha dedotto la mancanza di effetto sull'ordinamento italiano delle sentenze della CGUE e la necessità di rimettere, semmai, alla Corte di
Giustizia UE la questione dell'inclusione delle indennità oggetto di causa nella retribuzione feriale. Comunque, l'inclusione spetterebbe soltanto per quattro settimane e non per l'intero periodo feriale (e in nessun caso per i giorni in corrispondenza delle festività soppresse e per i giorni di permessi retribuiti). Ha
chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
3. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano: - ha disatteso la domanda in relazione all'indennità di bilinguismo,
già versata con importo uguale per tutti i mesi, a prescindere
5 dal godimento di ferie, e neppure compresa nell'importo di €
509,39 come da calcolo del ricorrente e oggetto della domanda di condanna di pagamento;
- ha accolto, per il resto, la domanda così disponendo: “1. accerta che la retribuzione dovuta
al ricorrente in corrispondenza dei giorni di ferie deve
comprendere ogni compenso pecuniario corrispettivo a qualsiasi
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni
assegnategli e al suo status personale e professionale, e in
particolare l'indennità di presenza - voce 250 -, l'indennità turni
avvicendati - voce 251 -, il compenso accordo aziendale
25.6.2001 - voce 247; 2. accerta che detta retribuzione spetta
anche in corrispondenza delle festività soppresse di cui all'art. 29
Acc. Naz. 28.11.2015 di categoria, e dei permessi retribuiti di cui
all'art. 6 Acc. Naz. 14.12.2004 di categoria;
e, per l'effetto,
condanna la resistente a pagare al ricorrente 509,39 euro, oltre
interessi legali dalla domanda;
3. condanna altresì la parte Pt_1
(C.F. ) a rimborsare alla parte
[...] P.IVA_1 CP_1
(C.F. le spese di lite, che si
[...] C.F._2
liquidano in € 578 per compenso, 15% di spese generali, oltre
i.v.a., c.p.a.”
4. Il Tribunale ha ritenuto, dopo avere ricordato che nel contratto collettivo nazionale del 10.5.2022 (doc. n. 2 ricorrente)
le stesse parti sociali, nel prevedere un'indennità aggiunta di €
8 per ogni giorno di ferie godute a compensazione di voci legate all'effettiva presenza, avrebbero risolto “la questione per il futuro
6 nei termini indicati dalla normativa comunitaria”: - che la normativa UE “è vincolante per il Giudice, e quindi anche le
Sentenze della CGUE lo sono”; - che le indennità in questione sono in rapporto di funzionalità con le mansioni svolte e con lo status personale o professionale ricoperto;
- che non convince la tesi della resistente secondo cui la retribuzione corrisposta alcun effetto dissuasivo poteva avere, perché “qualunque
diminuzione, anche non particolarmente significativa, della
retribuzione spettante al lavoratore nel periodo di ferie è di per sé
potenzialmente idonea a generare il suddetto effetto”; - che,
quindi, vanno riconosciute le indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni ordinarie del lavoratore e legate al suo status professionale (sentenza CGUE AM,
piloti e indennità integrativa di volo), erogate con carattere di stabilità (sentenza CGUE “Koch” in tema di provvigioni); - che l'ammontare della retribuzione da prendere a riferimento va calcolato senza tenere conto dei periodi non lavorati e non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo (sentenza CGUE “S. Hein” in tema di straordinario); - che le indennità oggetto di causa, come risulta dalla buste paga dimesse, “costituiscono quindi un
elemento assolutamente abituale, costante e stabile dello
stipendio, intimamente connesso all'attività di lavoro, legato allo
status del lavoratore, senza alcun elemento di accessorietà.”; -
che anche il calcolo proposto dal ricorrente è corretto, perché
7 “chiede le indennità negate per i giorni di ferie, mentre quello di
parte resistente prende solo le medie di quanto percepito
includendovi le giornate di ferie, spalmando i relativi importi
sull'intero anno, falsando così il calcolo.”; - che il riferimento della direttiva comunitaria ad “almeno 4 settimane di ferie
annuali retribuite” è da intendersi come fissazione solo di un tetto minimo di ferie da garantire (“La parola “almeno” significa
in quel contesto che gli stati membri possono prevedere più giorni
di ferie annue retribuite. Dal momento che uno stato decide di
farlo, non vi è motivo per trattare tali ulteriori giorni diversamente
rispetto agli altri giorni. Se la direttiva vuole “almeno” 24 giorni di
ferie retribuite, ciò non significa, e sarebbe anzi
un'interpretazione illogica, fissare un tetto massimo di 24 gg per
le garanzie europee. Il termine almeno non potrà mai fissare un
tetto massimo. In altri termini, la norma e le sentenze richiamate
vanno interpretate nel senso che vietano decurtazioni alla
retribuzione del lavoratore tali da dissuaderlo da godere delle
sue ferie annue. Su tutt'altro livello opera la disposizione per cui
tali ferie devono essere almeno pari a 24 gg. Non vi è motivo
logico giuridico per estendere la tutela del lavoratore alle sole
ferie minime previste dall'ordinamento eurounionario.”); - che,
infine, la tutela va estesa anche alle festività soppresse, che “di
fatto non sono altro che ferie, almeno per quanto rileva in questa
sede.”
5. Avverso questa decisione la ha interposto Pt_1
8 tempestivo appello, affidato a cinque motivi, così rubricati:
“1. Sull'inapplicabilità nell'ordinamento italiano delle sentenze
della Corte di Giustizia CE sulla retribuzione per ferie;
violazione
e falsa applicazione art. 36 Cost.; istanza di rimessione alla
CGUE (pagg. 7 – 9).
2. In subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
omessa valutazione del difetto di prova dell'effetto dissuasivo
(pagg. 9 – 14);
3. Violazione dell'art. 2697 c.c.: omessa allegazione e prova da
parte del lavoratore della riconducibilità delle voci retributive
indicate in ricorso ai criteri dettati dalla CGUE. Violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 36, comma 3, Cost., 2109 c.c., art.
10 D.lgs. 66/2003, 7 Dir. 2003/88 CE e 1362 cc e ss.: omessa
e/o errata interpretazione degli accordi collettivi istitutivi degli
emolumenti inclusi nella retribuzione feriale (pagg. 14 – 22);
4. Sull'errata parificazione di permessi retribuiti e festività
soppresse alle “ferie”: violazione e falsa applicazione degli artt. 6
A.N. 14.12.2004 e 29 CCNL Autoferrotranvieri 28.11.2015 (pagg.
22 – 27);
5. In estremo subordine: sull'erroneità della pronuncia impugnata
in ordine alla quantificazione effettuata ed alla mancata
limitazione dell'avversa pretesa alle 4 settimane di ferie ex art. 7
Dir. 2003/88 CE (pagg. 27 – 30).”
6. Il lavoratore ha resistito all'appello, CP_1
chiedendone il rigetto con il favore delle spese del grado.
9 7. La controversia è stata, quindi, definita con il dispositivo di sentenza in calce, di cui sé è dato lettura all'udienza del
9.04.2025, condotta su richiesta delle parti in modalità da remota con l'applicativo “Teams”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dei motivi d'appello:
1.1. Con il primo motivo la deduce che il Tribunale Pt_1
non si sarebbe avveduto dell'inapplicabilità nell'ordinamento giuslavoristico italiano dei principi espressi dalla CGUE in tema di necessaria idoneità della retribuzione feriale a non dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (sentenza
“ ” del 15.09.2011 in C-155/10) per garantire l'obiettivo Per_2
perseguito dall'art. 7 della direttiva 2003/88 dell'effettivo godimento delle ferie, “evitando che il lavoratore possa essere
dissuaso dal fruirne, rinunciandovi in ragione dell'inferiore
retribuzione percepita.” Ciò sul rilievo che né nell'ordinamento unionale né in quello inglese (al quale le sentenze “Williams” e
“Lock” – del 22.05.14 in C-539/12 – erano riferite) sarebbe stabilita “l'irrinunziabilità del diritto alle ferie annuali”, mentre in quello italiano invece sì (art. 36 Cost.). Inoltre, nel nostro ordinamento l'obbligo della parte datoriale di consentirne la fruizione, sarebbe anche rafforzato dalla sanzione amministrativa di cui all'art. 18bis del decreto legislativo n.
66/2003 nonché dalla possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza al datore di lavoro di imporre la fruizione delle
10 ferie al fine di rispettare i vincoli minimi cui l'istituto è dotato.
Nell'ordinamento italiano, cioè, “non vi è alcun rischio che il
lavoratore rinunci a fruire le ferie dato che lo stesso non può
decidere liberamente se fruirle o meno.”
1.2. Con il secondo motivo (subordinato) l'appellante deduce il difetto di prova in ordine all'effetto dissuasivo del mancato percepimento delle indennità oggetto di causa, in quanto il lavoratore avrebbe solo parzialmente depositato le buste paga e avrebbe omesso del tutto a depositare l'accordo aziendale con cui le indennità erano regolate. Inoltre, il lavoratore alcuna prova avrebbe fornito sulla reale incidenza “degli emolumenti
sulla retribuzione complessiva” per consentire un giudizio affermativo dell'effetto dissuasivo, trattandosi di un “elemento
discriminante secondo la stessa prospettazione della CGUE.” In
difetto di questa prova, che spettava al lavoratore fornire ex art. 2697 cc, il Giudice avrebbe dovuta rigettare la domanda, stante anche la pacifica ed effettiva fruizione delle ferie come emergente dai prospetti dimessi dallo stesso lavoratore in primo grado.
1.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'asseritamente errata inclusione delle tre indennità pretese dal lavoratore nel concetto elaborato dalla secondo cui gli emolumenti da CP_2
includere nella retribuzione feriale sarebbero solo quelli diretti a compensare ogni “incomodo” della prestazione lavorativa (“any
inconvenient”) e/o quelli legati allo status professionale del
11 lavoratore (qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifica professionale), non avendo la affermato un principio di CP_2
“onnicomprensività” della retribuzione feriale e/o di perfetta coincidenza con quella ordinaria. Sul punto, afferma l'appellante, il lavoratore non avrebbe provato alcunché e,
infatti, le indennità di presenza spetterebbero a tutte le figure professionali presenti in azienda, non sarebbero quindi intrinsecamente connesse con le mansioni del lavoratore ricorrente e non compenserebbero alcun specifico disagio.
L'indennità dei turni avvicendati, poi, sarebbe connessa anch'essa alla presenza in servizio e comunque di esiguo importo (€ 0,52), privo di effetto dissuasivo, e non compensativo di un disagio specifico delle mansioni svolte “posto che è insito
nell'attività dell'operatore di esercizio lavorare a rotazione nei
diversi turni predisposti dalla Società.” L'appellante conclude le deduzioni, farcite da ampie citazioni giurisprudenziali di merito,
deducendo: “Alla luce della disamina appena compiuta, quindi, è
agevole osservare come tutti gli emolumenti invocati, se
attentamente analizzati in considerazione dei noti criteri espressi
dalla Corte di Giustizia (any inconvenient e status del lavoratore),
non rispondano mai alle indicate caratteristiche e si
caratterizzano per il basso importo, inidoneo come tale a
dissuadere i lavoratori dal prendersi le ferie. Sotto tale profilo,
emerge in tutta evidenza la pretestuosità della domanda,
confermata dal semplice fatto che nel periodo per cui è causa la
12 perdita ipotetica della retribuzione non ha dissuaso i lavoratori
dal prendersi comunque le ferie. Se il Giudice di primo grado
avesse dato corretta applicazione dei principi espressi dalla
CGUE, ammesso e non concesso che possano dirsi applicabili
anche nell'ordinamento italiano, unitamente all'applicazione delle
norme generali interne sull'onere della prova, avrebbe dovuto
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda,
rigettandola.”
1.4. Con la quarta censura la critica da un lato Pt_1
l'omessa pronuncia in ordine all'inclusione delle indennità
anche con riferimento alla retribuzione dei giorni di permesso retribuito ex A.N. 2004, dall'altro un radicale difetto di motivazione in ordine sia dei giorni di congedo per le festività
soppresse, “assiomaticamente assimiliate alle ferie”, sia di quelli per permessi retribuiti. Nel merito, entrambe le categorie non sarebbero in alcun modo assimilabili alle ferie annuali, sia per la disciplina radicalmente diversa di cui alla contrattazione collettiva (che prevedrebbe anche la possibilità di monetizzazione in caso di fruizione negata per esigenze di servizio) sia per la funzione diversa di questi istituti. Inoltre, la decisione del Tribunale contrasterebbe anche con le indicazioni fornite dalla CGUE, che limiterebbe la retribuzione di matrice unionale, comunque, solo alla durata delle ferie annuali minime di quattro settimane (sentenza “Hein” del 13.12.2018 in C-
385/2017). Per i giorni di ferie aggiuntivi ritornerebbero
13 applicabili i principi dell'ordinamento interno, ispirati alla negazione del principio dell'”onnicomprensività” della base di calcolo per gli istituti indiretti (tra cui la retribuzione feriale),
all'autonomia della contrattazione collettiva e al criterio della
“sufficienza” secondo il paradigma dell'art. 36 Cost.
1.5. Infine, con la quinta censura l'appellante “in estremo
subordine” critica la mancata limitazione dell'avversa pretesa alle quattro settimane di ferie ex art. 7 della direttiva n.
2003/88 CE e, di conseguenza, l'eccessività del quantum riconosciuto, sotto il duplice profilo dell'erroneità dei criteri di calcolo proposti dal ricorrente (e condivisi dal Tribunale) e della necessaria limitazione della tutela di matrice giurisprudenziale comunitaria al periodo ivi previsto (quattro settimane = 24
giorni in ragione dell'orario lavorativo applicato, dove “le quattro
settimane includono anche il giorno di riposo essendo la
settimana lavorativa, nel settore , sviluppata sui sei Parte_3
giorni.”).
2. Il primo motivo non è fondato.
2.1. L'irrinunciabilità del diritto alle ferie retribuite, prevista nel nostro ordinamento dall'art. 36 comma 3 Cost., è riferita all'atto di rinuncia quale negozio giuridico, che non può essere compiuto dal lavoratore e, se compiuto, è invalido e non produttivo di alcun effetto.
2.2. Il divieto (tendenzialmente assoluto) di monetizzazione del minimo di ferie di quattro settimane, previsto dall'art. 7 comma
14 2 della direttiva 2003/88/CE (“Il periodo minimo di ferie annuali
retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria,
salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”), attuato nell'ordinamento italiano dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo n. 66/2003 (“Il predetto periodo minimo di quattro
settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per
ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro”) non è che la conseguenza, o “l'altra faccia”,
dell'indisponibilità del diritto al minimo di quattro settimane di ferie retribuite, che costituisce – nella giurisprudenza della
CGUE – un “principio del diritto sociale dell'Unione di particolare
importanza”, espressamente sancito non soltanto dalla direttiva citata, ma previsto all'art. 31 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cfr., ad esempio, punti 24 e
Con 25 della sentenza della CGUE del 13.01.2022 in C-514/20 “
contro ”). Controparte_4
2.3. L'invalidità dell'atto formale di rinuncia eventualmente compiuto dal lavoratore non è, peraltro, in sé misura sufficiente ad impedire che il lavoratore, per le più svariate ragioni (tra cui evidentemente anche una retribuzione feriale penalizzante),
semplicemente ometta di fruire, anche parzialmente, delle ferie minime che l'ordinamento gli vuole garantire.
2.4. La circostanza stessa che il legislatore nazionale preveda all'art. 18bis comma 3 del decreto legislativo n. 66/2003 anche una sanzione amministrativa per l'inosservanza (delle modalità
15 di fruizione del minimo di ferie retribuite di cui all'art. 10
comma 1 del citato decreto legislativo) comprova che –
nonostante il principio dell'irrinunciabilità alle ferie retribuite costituzionalmente previsto - il problema della mancata fruizione delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalle ragioni che a ciò portano, sussiste e costituisce fenomeno sociale meritevole di attenzione.
2.5. E anche il potere datoriale riconosciuto in giurisprudenza a imporre al lavoratore la fruizione delle ferie (Cass. n.
27206/2017, citata dall'appellante, in motivazione), dimostra all'evidenza soltanto che – per le più svariate ragioni – il lavoratore può essere indotto a non fruire delle ferie retribuite o a fruirne in misura ridotta.
2.6. Del resto, nell'ambito di un ordinamento giuslavoristico come quello nostro che a livello normativo non prevede una retribuzione minima specifica, né ordinaria né feriale, ma demanda la determinazione dell'ammontare e della composizione degli emolumenti retributivi alla contrattazione collettiva, disconoscendo il principio di “onnicomprensività”
della base di calcolo per gli istituti indiretti (tra cui le ferie retribuite), la mera irrinunciabilità di diritto non può ritenersi sufficiente al fine di prevenire quell'effetto dissuasivo alla piena e regolare fruizione del minimo di ferie retribuite che potenzialmente deriva da una retribuzione feriale più bassa rispetto a quella “ordinaria” o da una determinazione della
16 retribuzione feriale idonea ad incentivare il lavoratore a non fruirne o a fruirne in misura ridotta (stante anche l'indennizzabilità monetaria, comunque, prevista in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).
2.7. Del resto, la CGUE è intervenuta diverse volte,
applicando i medesimi principi delle sentenze AM e
“Lock”, censurando disposizioni normative e/o di contrattazione collettiva di ordinamenti che - come il nostro - espressamente prevedono il principio di indisponibilità del minimo di ferie retribuite previsto dalla normativa interna (cfr. sentenze CGUE
“Hein” del 13.12.2018 in C-385/2017 e del 13.01.2022 in C-
Con 514/20 “ contro ”, già Controparte_4
citate, con riferimento all'ordinamento tedesco, che nella legge federale sulle ferie - “Bundesurlaubsgesetz BUrlG” - al § 13
prevede l'indisponibilità, da parte delle parti sociali, del diritto al minimo di quattro settimane di ferie retribuite previso ai §§ 1
e 3 comma 1 della stessa legge).
2.8. Infine, la Suprema Corte ha già disatteso l'istanza di rimessione alla CGUE fondata sulla medesima argomentazione spesa dall'appellante nel presente procedimento (cfr. Cass.,
Sezione Lavoro, n. 13932/2024, in motivazione, punti 5 e 6,
sintesi dei motivi di ricorso, e – in ordine ad argomentazioni simili - Cass., Sezione Lavoro, n. 2347/2025, in motivazione punto 8).
3. Il secondo motivo, incentrato sull'asserito difetto di prova
17 dell'effetto dissuasivo della mancata erogazione delle indennità
oggetto di causa nel periodo feriale, e il terzo motivo, attinente alla riconducibilità di dette indennità “ai criteri dettati dalla
CGUE”, possono essere congiuntamente trattati.
3.1. Per ordine logico è necessario muovere dal terzo motivo.
3.2. Va premesso che la Suprema Corte, ormai in plurime pronunce, massimate e non (ex plurimis Cass., n. 13425/2019;
n. 37589/2021; n. 20216/2022; n. 2682/2024; n.
13932/2024; n. 25840/2024; n. 25850/2024; n. 2347/2025;
n. 6282/2025), ha dato seguito al formante del diritto unionale,
derivante dalla giurisprudenza della CGUE sul significato e sui limiti di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE,
affermando l'esistenza di una nozione “europea” di retribuzione feriale, secondo cui questa nel periodo delle quattro settimane di ferie annuali, per non avere quel vietato effetto “dissuasivo”,
deve essere sostanzialmente “mantenuta” nell'ammontare della retribuzione ordinariamente percepita durante i periodi lavorati.
E questa nozione è diversa da quella del diritto interno, fondata sull'art. 36 Cost. e ispirata al concetto della “sufficienza” e non
“dell'onnicomprensività” della base di calcolo degli istituti indiretti, la cui determinazione è demandata alla contrattazione collettiva (con un potere di verifica ex post di conformità ai limiti ex art. 36 Cost. attribuito all'Autorità Giudiziaria).
3.3. Si legge nelle pronunce della Corte di Cassazione
sull'argomento (citazione tratta da Cass., sentenza n.
18 13932/2024, resa nell'ampio contenzioso tra imprese ferroviarie e capitreno): “… 14. In questo senso, si è precisato, nelle
pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che
risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si
propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo
effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. ). 15. Conseguentemente, è stato ribadito che CP_4
la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie
annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come
interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo
pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione
delle mansioni e che sia correlato allo status personale e
professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in
applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione,
nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia
aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta
l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa,
ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del
contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte
in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel
caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava
19 la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 17. Atteso che, per
giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta
nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono
prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che
costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel
senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne
indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga
omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci
non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso
intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle
mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in
rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle
mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di
quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il
caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd.
indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti,
il premio scoperta irregolarità. 20. L'indennità di assenza dalla
residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio
dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non
20 avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa
Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si
è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale
la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,
19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma
continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata
alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno
o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio
dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e
dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede
formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento
funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande
collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione
professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i
periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo
di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente
dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della
continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza
sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate
le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti
e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto
continuative per tale personale mobile, correlate al disagio
intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme
collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione
21 nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità
della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un
compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente
all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo
annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le
voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono
limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di
importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva
nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente
collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni
normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero,
chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie,
deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia
paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni
lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al
quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle
autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti
esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato
affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere
calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la
retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., §
21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il
periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al
lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha
22 diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto
alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria
ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo
stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie
annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro
effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una
diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE Parte_4
cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la
normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta
interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie
retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste
da tale disposizione, non sia inferiore alla media della
retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi
di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che
“occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione
ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e
prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può
incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo
periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche
paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent.
CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da
parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente
dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un
23 lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie
annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale
prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata
raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale,
dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile
induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie
deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi
anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o
alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28.
Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo
di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto
di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato
allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021)…”.
3.4. L'appellante denuncia, in primo luogo, un mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del ricorrente per non avere prodotto in causa l'accordo aziendale del 25.6.2001,
regolante l'indennità oggetto di causa.
3.5. Vero è che parte ricorrente ha solo individuato detta indennità e non ha allegato al ricorso una copia dell'accordo.
3.6. Tuttavia, il primo Giudice al riguardo ha ritenuto di dovere esercitare il potere istruttorio ex art. 421 cpc (ordinanza
24 del 24.2.2023), ordinando alla parte datoriale l'esibizione in giudizio di copia dell'accordo. Parte resistente ha adempiuto,
producendo in giudizio copia dell'accordo (atto di deposito di data 15.03.2023) senza dolersi, nel proseguo, dell'esercizio del potere istruttorio ufficioso.
3.7. E anche nell'atto d'appello non è censurato un erroneo esercizio del potere o una violazione dell'art. 421 cpc da parte del Tribunale, per cui il lamentato difetto istruttorio è,
comunque, superato dall'acquisizione dell'accordo in conformità
all'ordine giudiziale.
3.8. Si legge nell'accordo aziendale nelle premesse l'esigenza all'epoca avvertita a livello di contrattazione collettiva nazionale
(art. 6 del CCNL 27.11.2000 e art. 8 del CCNL 25.7.1997) di raggiungere “la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario
contrattualmente vigente …. Attraverso un riesame degli accordi
che prevedono orari e/o turnazioni” e che “a livello aziendale
…ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello
nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le
compensazioni…”. Su questi presupposti le parti hanno concordato, in tema di orario di lavoro, l'aumento dell'orario di lavoro per tutto il personale “che attualmente presta 38 ore
settimanali” a 39 ore settimanali con decorrenza dall'avvio dei turni invernali 2001/2002. A tale personale veniva corrisposta una indennità nella misura di cui al secondo capoverso della parte relativa all'orario di lavoro. Al personale assunto dopo
25 marzo 2001, secondo l'accordo, veniva applicato invece l'orario settimanale di 39 ore senza riconoscimento dell'indennità di cui al secondo capoverso. Tuttavia, secondo il quinto capoverso (p.
5) “al personale appartenente all'area esercizio assunto dopo il
1°marzo 2001, trascorsi quattro anni dalla data di assunzione,
verrà riconosciuta una indennità pari a dieci minuti sulla
retribuzione minima conglobata al parametro 158 più l'indennità
di contingenza per un importo di Lire 1.874.”
3.9. E in quest'ultima categoria pacificamente rientra il ricorrente, assunto in data 13.1.2009 con la qualifica e mansioni di operaio – operatore di esercizio.
3.10. Trattasi, quindi, di una indennità erogata in connessione regolare e stabile con l'attività specifica dell'operatore di esercizio nell'ambito di un accordo collettivo aziendale con cui si è realizzato un aumento generalizzato dell'orario di lavoro di tutto il personale. È indubbio che l'indennità rientra tra quei compensi che si pongono in “rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni” nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità e che sono diretti a compensare un tipico incomodo collegato alla mansione (“any inconvenient”
nella dizione della CGUE, termine che non richiede una specificità aggravante rispetto all'”incomodo” della mansione tipica, ma che si riferisce a un “qualsiasi inconveniente” legato al lavoro, nella specie rappresentato dal monte ore settimanale aumentato della prestazione lavorativa contrattualmente
26 dovuta).
3.11. Analogo discorso vale per l'indennità di presenza,
erogata con importo fisso per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa, come tale strutturalmente connessa con lo svolgimento della mansione affidata al lavoratore. La stessa appellante deduce che trattasi di un'indennità correlata alla presenza del lavoratore sul posto di lavoro, erogata in corrispondenza dello svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto di lavoro e, quindi, rientrante nell'accezione di
“qualsiasi incomodo” (“any inconvenient”) e/o qualsiasi compenso “collegato all'esecuzione delle mansioni tipiche”
affidate al lavoratore.
3.12. L'indennità per turni avvicendati, infine, è prevista all'art. 80 del testo coordinato del CCNL (p. 5 lett. A dell'Accordo
Nazionale del 21.5.1981, e successive modifiche)
nell'ammontare di € 0,52 per ogni giornata di effettiva prestazione, riconosciuta al “personale viaggiante di macchina e
di guida e al rimanente personale che presta servizi in turni
avvicendati”.
3.13. Il decreto legislativo n. 66/2003 all'art. 1, lettera f,
definisce il “lavoro a turni” come “qualsiasi metodo di
organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei
lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di
lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo,
che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti
27 la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti
su un periodo determinato di giorni o di settimane” e alla lettera g) il “lavoratore a turni” come “qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”.
3.14. Per turni avvicendati si intende un'organizzazione del lavoro che prevede un'alternanza settimanale e mensile tra i turni mattutini, pomeridiani e notturni, che permette ai lavoratori di usufruire almeno di un giorno di riposo alla settimana, non sempre coincidente, come è intuibile, con la domenica, e che consente di mitigare gli effetti negativi (sociali,
familiari e di salute) tipici del lavoro turnario, soprattutto notturno.
3.15. Trattasi all'evidenza di un elemento caratteristico della mansione affidata all'operatore di esercizio nelle imprese autoferrotranviere, dove il lavoro è organizzato in turni avvicendati. L'indennità riconosciuta dalla contrattazione collettiva per ogni giornata effettiva di prestazione compensa però nel caso di specie anche lo specifico inconveniente della mansione di operatore di esercizio, rappresentata dalla necessità di svolgere la prestazione lavorativa in turni diversi,
anche notturni (cfr., proprio in tema di turni avvicendati,
l'inclusione nella retribuzione feriale di derivazione comunitaria confermata in Cass., n. 25850/2024, non massimata)
3.16. Risulta, quindi, infondato il terzo motivo d'appello,
essendo le tre indennità oggetto di causa tutte riconducibili ai
28 criteri applicativi dell'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE,
elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
3.17. Con riferimento al potenziale effetto dissuasivo della mancata inclusione delle dette indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale (secondo motivo d'appello), la tesi dall'appellante secondo cui tale effetto non sussisterebbe perché
– di fatto – il lavoratore ricorrente aveva usufruito regolarmente delle quattro settimane di ferie annue, è infondata: - in diritto,
perché nella giurisprudenza comunitaria ciò che rileva è l'effetto
“potenzialmente” dissuasivo di una retribuzione feriale “non
mantenuta” e/o non sostanzialmente coincidente/paragonabile con la retribuzione percepita nel periodo di prestazione effettiva del lavoro;
- in fatto, perché dal prospetto dimesso dal lavoratore sulle ferie usufruite negli anni 2017 – 2021 risulta che in due annualità (2018 e 2020) il lavoratore non ha raggiunto neppure il periodo minimo di ferie annuali riconosciute dalla direttiva (salvo il recupero nei limiti consentiti dalla normativa interna di attuazione della direttiva).
3.18. Parte appellante contesta all'appellato di non avere fornito alcuna prova sull'effetto potenzialmente dissuasivo derivante dalla mancata erogazione delle indennità di cui si discute,
sottolineando – da ultimo anche nell'udienza di discussione del
09.04.2025 – l'esiguità degli importi rispetto alla RAL
(retribuzione annuale lorda) e/o alla retribuzione mensile.
L'appellante deduce che la differenza di cui si discute in questa
29 causa è bene diversa da quella del 30% ritenuta rilevante dalla
Suprema Corte nella causa di un pilota contro la compagnia aerea AI PA (Cass., sentenza n. 20216/2022, cit.).
3.19. Si ritiene che l'incidenza dissuasiva potenziale delle differenze retributive vada apprezzata, in caso di frammentazione della retribuzione ordinaria in svariate indennità per i più disparati motivi ritenuti importanti dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva (tra cui l'esclusione di voci retributive dalla base di calcolo ad altri fini,
ad esempio per la maturazione del TFR), nel loro insieme,
potendo l'esclusione di diverse indennità, tutte riconducibili alla mansione svolta, condurre all'effetto che la normativa comunitaria intende sopprimere, se valutate congiuntamente e non anche disgiuntamente (per la relativa “esiguità”
dell'ammontare di singoli compensi retributivi).
3.20. Nel caso di specie risulta dalle buste paga e dal prospetto di calcolo (cfr. produzioni documentali del ricorrente) che per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa il lavoratore ha percepito: € 1,24 per l'indennità prevista all'accordo aziendale del 25.6.2021, punto 5; € 2,07 per l'indennità di presenza e €
0,52 per l'indennità per turni avvicendati, complessivamente l'importo di € 3,83. Risulta, poi, dai prospetti giornalieri contenuti nelle buste paga che nei mesi in cui il lavoratore non ha usufruito di giorni di ferie (o di altri giorni di assenza dal lavoro aggiuntivi a quelli di riposo settimanale) i giorni mensili
30 effettivamente lavorati ammontavano nel periodo oggetto di causa (aprile 2017 – dicembre 2021) a 22 – 24 gg., mediamente quindi a 23 gg. mensili. La somma mensile retribuita con le indennità in questione nei mesi interamente lavorati ammontava, quindi, all'incirca alla somma di € 88,09 (23 gg. X
€ 3,83).
3.21. Nell'ipotesi, quindi, che il lavoratore usufruisse delle quattro settimane di ferie retribuite consecutivamente, la differenza in busta paga ammonterebbe quantomeno alla somma di € 88,09.
3.22. Rispetto a una retribuzione lorda mensile che ammontava nei mesi interamente lavorati a mediamente € 2.200,00 /
2.300,00 (cfr. ancora le buste paga in atti), l'incidenza delle somme questionate (ca. del 3,92% sulla media di € 2.250,00)
non può che dirsi effettiva e apprezzabile alla luce della giurisprudenza comunitaria, secondo cui la retribuzione nel periodo feriale deve essere sostanzialmente “mantenuta”.
3.23. Che un importo differenziale mensile dell'ammontare di €
88,09, come nella specie, sia “apprezzabile”, trova indiretta conferma anche nella sentenza della CGUE in C-514/20 del
13.01.2022, “DS contro ”, nella Controparte_5
quale la differenza mensile oggetto di causa (mese di agosto
2017, due settimane di ferie usufruite) ammontava a € 72,32 a titolo di supplemento per ore straordinarie lavorate oltre soglia,
previsto nella contrattazione collettiva e spettante nell'ipotesi di
31 mancata fruizione delle ferie.
3.24. Con il che anche il secondo motivo d'appello va disatteso.
4. La quarta censura, attinente alla criticata parificazione di permessi retribuiti (di cui all'art. 6 dell'Accordo Nazionale del
14.12.2004, art. 44 CCNL) e delle festività soppresse (ex art. 29
dell'accordo nazionale del 28.12.2015, art. 43 CCNL) alle “ferie
retribuite”, e la quinta, relativa alla concreta quantificazione delle differenze dovute e alla “mancata limitazione dell'avversa
pretesa alle 4 settimane di ferie ex art. 7 Dir. 2003/88 CE”,
possono essere congiuntamente esaminate.
4.1. Queste critiche sono, invece, fondate nei termini che seguono.
4.2. Innanzitutto, con riferimento alla limitazione della
“nozione europea di retribuzione (feriale)” alle quattro settimane di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/ CE, la stessa Corte
di Giustizia dell'Unione ha espressamente limitato, nella sentenza “Hein” del 13.12.2018 in C-385/17, l'applicabilità
dell'interpretazione dell'art. 7 della citata direttiva alle quattro settimane di ferie retribuite ivi previste. Il diritto dell'Unione
garantisce, invero, il diritto alle ferie retribuite per almeno quattro settimane, imponendo alle legislazioni e alle “prassi”
(contrattazione collettiva) degli Stati membri di astenersi dalla disciplina di una retribuzione in questo periodo minimo che possa, direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, dissuadere il lavoratore a fruire delle ferie o di
32 fruirne in misura ridotta. Il diritto unionale, però, non si espande alle ferie ulteriori, che siano eventualmente previste nei diversi paesi membri e per diverse categorie di lavoratori, a seconda della rispettiva legislazione e/o contrattazione collettiva
(cfr., sentenza “Hein”, punti 41, 42 e 43: “41. A tale riguardo, va
sottolineato, innanzitutto, che l'articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria
prevista dalla giurisprudenza citata ai punti 32 a 34 della
presente sentenza sia concessa per tutta la durata delle ferie
annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto
nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale
retribuzione, in forza di detto articolo 7, paragrafo 1, soltanto per
la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione,
le quali sono maturate dal dipendente, come ricordato al
punto 29 della presente sentenza, soltanto per i periodi di lavoro
effettivo. 42. Poi, sebbene, come risulta dai punti 30 e 31 della
presente sentenza, la direttiva 2003/88 non osti a che le parti
sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa
nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al
miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le
modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare
i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del
16 marzo 2006, e a., C-131/04 Persona_3
e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 57). 43. A tale riguardo,
un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo
33 richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la
possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite
continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i
requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono
disciplinate da quest'ultima. …”).
4.3. Per le ferie “ulteriori” eventualmente previste, la disciplina applicabile è, quindi, quella di ciascun ordinamento statale.
4.4. E il nostro ordinamento, che vuole garantire, attraverso l'irrinunciabilità del diritto alle ferie retribuite, che i lavoratori fruiscano delle stesse, è fondato sul principio che l'ammontare della retribuzione, ordinaria e feriale, e la disciplina degli istituti retributivi anche indiretti, siano affidati alle determinazioni delle parti sociali con lo strumento della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale. La verifica giudiziale segue il canone della “sufficienza” ex art. 36 Cost. e non quello
“dell'onnicomprensività” della base di calcolo degli istituti indiretti.
4.5. La Corte di Cassazione ha già chiarito, nella sentenza n.
20216/2022, resa in tema di nullità dell'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo, laddove escludeva dal calcolo della retribuzione feriale l'indennità integrativa di volo riconosciuta nella retribuzione ordinaria al personale navigante, che la garanzia unionale è limitata al periodo di quattro settimane previsto dalla direttiva (cfr., punti 26 e ss. della motivazione: “…
26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto,
34 confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10
CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione
nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali
minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non
regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che
spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della
retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, punto Per_4
36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, punto Persona_5
39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali
sopra riportati non sono invocabili. 28. Venendo, quindi, allo
scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e
va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della
gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione
dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le
quattro settimane. 29. Questa Corte, infatti, con un orientamento
cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili
argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della
retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui
determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in
mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art.
36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci
della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non
contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale
non risponde al criterio della ma demanda alla fonte contrattuale
la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal
35 giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri
costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni
eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo
della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della
componente retributiva costituita dalla indennità di volo
integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa
consistenza della base stipendiale, non garantisca una
retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua
famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun
riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene
in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il
primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale,
mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità
avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni
eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost.,
utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità
di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette
giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata
dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è
stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto
dal Tribunale di prime cure.”).
4.6. L'art. 41 (Ferie) del CCNL Autoferrotranvieri 2018, in ciò
non modificato dal verbale di accordo di rinnovo del CCNL del
36 ricorrente di primo grado), prevede: “1. I lavoratori hanno diritto
ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della
retribuzione normale di cui al successivo articolo 67, comma 1,
nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con
anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni
lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20°
anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari
o superiore a 202 della nuova scala parametrale.
2. Ogni
settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque
giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2
(uno virgola due).”
4.7. Appare, quindi, evidente che, anche alla luce dell'incidenza, pure apprezzabile se spalmata sull'intera durata delle quattro settimane di ferie garantite dalla norma comunitaria (cfr. quanto accertato sopra sull'effetto potenzialmente dissuasivo delle indennità oggetto di causa), ma limitata se ragguagliata ai pochi giorni di ferie ulteriori riconosciute dal CCNL applicabile, l'esclusione delle tre indennità qui discusse dalla base di calcolo della retribuzione per il 25esimo rispettivamente 25esimo + 26esimo giorno delle ferie annuali, come voluta dalle parti sociali (almeno fino al verbale di rinnovo del 2022, con cui le parti sociali hanno pattuito una specifica indennità per ferie – cfr. l'accenno di cui all'impugnata sentenza), non è idonea a mettere in pericolo la
37 sufficienza e proporzionalità della retribuzione feriale nell'ottica dell'art. 36 Cost. (secondo cui la retribuzione, anche feriale,
deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa).
4.8. Con riferimento, invece, ai giorni liberi dal lavoro per festività soppresse e per permessi retribuiti, s'impongono le seguenti considerazioni.
4.9. Il primo Giudice non ha motivato in ordine all'inclusione dei giorni di permesso retribuito ex art. 44 CCNL. Il Tribunale
ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto preteso anche per i giorni delle festività soppresse, perché queste “di fatto non sono
altro che ferie, almeno per quanto rileva in questa sede.”
4.10. L'appellante si duole della mancata analisi, da parte della sentenza, della disciplina di questi istituti nella contrattazione collettiva e della mancata considerazione della diversità di funzioni delle ferie annuali nella giurisprudenza comunitaria,
da un lato, e di questi giorni di riposo ulteriori, dall'altro.
4.11. Nella giurisprudenza della CGUE le ferie annuali hanno una duplice finalità: da un lato, le ferie annuali retribuite sono dirette a consentire al lavoratore di riposarsi dall'esecuzione delle mansioni affidategli nel rapporto di lavoro e dall'altro di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione. E questa duplice finalità distingue il diritto alle ferie annuali retribuite da altri tipi di congedo aventi altri scopi (cfr., ancora, sentenza
“Hein” in C-385/17 del 13.12.2018, punti 26 e 27: “26. Per
38 quanto riguarda, in primo luogo, la durata delle ferie annuali
minime, va ricordato che la finalità del diritto alle ferie annuali
retribuite, conferito a ciascun lavoratore dall'articolo 7 della
direttiva 2003/88, è di consentire al lavoratore, da un lato, di
riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza
del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un
periodo di distensione e di ricreazione (v., in particolare, sentenze
del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 Persona_6
e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 25, nonché del 4 ottobre 2018,
Per_
, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 27). 27. Tale finalità, che
distingue il diritto alle ferie annuali retribuite da altri tipi di
congedo aventi scopi differenti, è basata sulla premessa che il
lavoratore ha effettivamente lavorato durante il periodo di
riferimento. Infatti, l'obiettivo di consentire al lavoratore di
riposarsi presuppone che tale lavoratore abbia svolto un'attività
che, per assicurare la protezione della sua sicurezza e della sua
salute prevista dalla direttiva 2003/88, giustifica il beneficio di
un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione. Pertanto, i
diritti alle ferie annuali retribuite devono, in linea di principio,
essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti
in forza del contratto di lavoro (sentenza del 4 ottobre 2018,
Per_
, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 28). … ”).
4.12. Va, quindi, analizzato se gli istituti in discussione partecipino della duplice finalità anzidetta e trovino una disciplina confacente alla natura di “ferie annuali retribuite”.
39 4.13. I permessi retribuiti di cui si discute in questa causa sono quelli disciplinati all'art. 44 del testo coordinato del CCNL
(art. 6 A.N. 14.12.2004), secondo cui “le Controparte_6
aziende riconoscono: - dal 1° gennaio 2005 un permesso
aggiuntivo annuo, dal 1° gennaio 2006 un'ulteriore giornata di
permesso annuo, al personale che si trova in entrambe le
condizioni sotto specificate: - durante l'anno solare non siano
effettuati riposi e/o giornate di non prestazione, aggiuntivi
rispetto ai 52 riposi periodici, computati al netto delle ferie, dei
permessi retribuiti nazionali, delle festività godute e delle
giornate fruite per compensare prestazioni di lavoro effettuato
eccedente l'orario normale contrattuale;
- durante l'anno solare
l'orario di lavoro, computato secondo la normativa nazionale in
vigore e al netto delle giornate sopra indicate nonché dell'orario
straordinario compensato con la maggiorazione, non sia inferiore
alle 39 ore medie settimanali.” Peraltro, questi permessi “sono
assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio e previa
richiesta del lavoratore con tre giorni di anticipo” e laddove i permessi non possono essere usufruiti per le citate esigenze di servizio entro l'anno di riferimento (di maturazione), al lavoratore interessato è corrisposta per ciascun giorno non usufruito “una quota giornaliera di retribuzione contrattuale … di
importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.”
4.14. I permessi qui in discussione, diversamente dai permessi retribuiti che godono di una particolare disciplina anche
40 normativa, sono attribuiti, quindi, soltanto ai lavoratori che nel corso dell'anno non hanno usufruito già di riposi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e il cui lavoro svolto non sia stato inferiore alle 39 ore medie settimanali. Lo scopo, quindi, è
quello di attribuire due giorni di riposo all'anno aggiuntivi a quei lavoratori che nel corso dell'anno hanno usufruito soltanto di quanto strettamente previsto a tale titolo e che hanno raggiunto mediamente l'orario settimanale delle 39 ore.
4.15. Del concetto di ferie annuali retribuite nell'elaborazione della giurisprudenza unionale l'istituto contrattuale condivide,
quindi, in chiave premiale la prima finalità (riposo), ma non anche la seconda. La funzione “di beneficiare di un periodo di
distensione e di ricreazione”, infatti, non è attribuibile a questi due giorni che sono solo diretti a compensare con un riposo aggiuntivo il lavoratore che nel corso dell'anno ha pienamente raggiunto la quantità di lavoro contrattualmente previsto.
4.16. Inoltre, l'attribuzione spetta solo a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio e, qualora la fruizione sia impedita da motivate esigenze di servizio, i due giorni sono indennizzati monetariamente. Sono caratteristiche che distinguono profondamente l'istituto in commento dalle ferie annuali retribuite e anche dal riposo settimanale,
irrinunciabili ai sensi dell'art. 36 comma 3 Cost.
4.17. Il richiamo della retribuzione feriale contenuta nella norma contrattuale per la determinazione dell'ammontare
41 dell'indennizzo monetario in caso di mancata fruizione per motivate esigenze di servizio non attribuisce all'istituto le citate finalità delle ferie annuali, trattandosi unicamente di un concordato parametro contabile.
4.18. Le cosiddette festività soppresse (cfr. art. 1 della legge n.
54/1977: “I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi
agli effetti civili: Epifania;
S. Giuseppe;
Ascensione; Corpus
Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la
celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della
festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella
prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e
4 novembre.”) sono disciplinate, invece, all'art. 43 del testo coordinato del CCNL (art. 29 A.N. 28.11.2015), secondo cui “a
decorrere dal 1° gennaio 2016, in luogo delle festività nazionali e
religiose … soppresse …, ai dipendenti delle imprese
autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso
retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal
CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus
Domini, 4 novembre (Unità Nazionale).” Anche con riferimento a queste giornate il CCNL prevede l'indennizzo monetario con una quota giornaliera di retribuzione contrattuale per ogni giorno di
“permessi o ferie di cui sopra” che “non possano essere usufruiti
entro l'anno di riferimento” a causa di esigenze di servizio.
4.19. Già la previsione contrattuale di un possibile
42 adempimento alternativo, al ricorrere delle condizioni (esigenze di servizio), cozza con la caratteristica fondamentale dell'istituto delle ferie annuali retribuite, che non sono sostituibili con una indennità finanziaria ai sensi dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e sono irrinunciabili ai sensi dell'art. 36 Cost.
4.20. Inoltre, la disciplina delle cosiddette “festività soppresse”
è demandata interamente alla contrattazione collettiva e nessuna norma di legge vieterebbe, in ipotesi, una ulteriore restrizione del numero delle giornate sostituite con “ferie o
permessi retribuiti”, aderente alle modificazioni in ambito sociale, ad esempio, in ordine al mutato sentimento religioso.
4.21. L'istituto in commento, quindi, non partecipa delle ferie annuali retribuite la caratteristica fondante dell'irrinunciabilità
e del divieto di monetizzazione e la disciplina è demandata,
senza vincoli, alla contrattazione collettiva.
4.22. Queste differenze strutturali portano a ritenere che anche questo istituto contrattuale non possa essere assimilato e trattato ugualmente al periodo minimo annuo di ferie retribuite di derivazione comunitaria e che, quindi, la determinazione della retribuzione spettante per i giorni di astensione dalla prestazione lavorativa usufruiti a titolo di “festività soppresse”
debba seguire il canone dell'art. 36 Cost. e non la regola di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE.
4.23. Il numero limitato di giorni che annualmente vengono in questione, l'adempimento alternativo contrattualmente previsto
43 e la non eccessiva incidenza delle tre indennità oggetto di causa sulla retribuzione contrattuale giornaliera, inducono a ritenere che la previsione contrattuale resista al giudizio di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost., perché non viola il diritto alla retribuzione “sufficiente” per questi pochi giorni annui di assenza dal lavoro.
4.24. Infine, l'appellante critica anche il metodo di calcolo proposto dal lavoratore per la quantificazione delle differenze retributive dovute (somma delle indennità non percepite per i giorni di ferie usufruite annualmente dall'aprile 2017 al dicembre 2021), sostenendo la correttezza del proprio prospetto di calcolo in atti (in cui la somma delle indennità corrisposte per i giorni di effettivo lavoro è spalmata sull'intero anno,
comprensivo non soltanto dei riposi settimanali, ma anche dei periodi di ferie annuali, con conseguente riduzione della somma dovuta per ogni giorno di ferie per effetto del divisore 365
utilizzato).
4.25. La critica si appalesa non sufficientemente specifica perché non si confronta con la motivazione spesa dal Tribunale
a pagina otto della sentenza (“Da un tanto discende altresì che il
calcolo di parte ricorrente è corretto, che chiede le indennità
negate per i giorni di ferie, mentre quello di parte resistente
prende solo le medie di quanto percepito includendovi le giornate
di ferie, spalmando i relativi importi sull'intero anno, falsando
così il calcolo.”).
44 4.26. A prescindere del difetto di specificità, la critica è anche infondata perché effettivamente il prospetto di calcolo predisposto dalla parte datoriale comporta una Pt_1
riduzione della somma giornaliera spettante, perché suddivide
(“spalma”) le indennità erogate in concreto al lavoratore nei periodi di effettivo lavoro sull'intero anno, comprensivo anche del periodo minimo di ferie retribuite garantite. Questo metodo di calcolo comporta effettivamente una alterazione del valore medio, per cui la motivazione del Tribunale resiste alla critica.
4.27. Tuttavia, l'accoglimento per quanto di ragione delle censure in relazione al periodo di ferie annuali retribuite (4
settimane, con distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni)
impone la seguente rideterminazione delle somme dovute. Dal
prospetto di calcolo predisposto dal lavoratore, che non è
contestato in punto numero di giorni di ferie godute e ammontare delle indennità corrisposte per giorno di effettivo lavoro, emerge che l'appellato ha usufruito nell'anno 2017 di 34
giorni di ferie, nell'anno 2018 di 21 giorni di ferie, nell'anno
2019 di 25 giorni di ferie, nell'anno 2020 di 23 giorni e nell'anno 2021 di 30 giorni (complessivamente 133 giorni e non,
come erroneamente indicato in ricorso, 139 giorni;
l'errore è
dovuto a un erroneo conteggio delle ore complessive nel prospetto di calcolo relativo all'annualità 2017, dove nella voce
“tot gg fe” è riportato il numero 40 anziché 34). La somma giornaliera dovuta per le tre indennità non è variata negli anni e
45 ammonta complessivamente a € 3,83 per die. Al lavoratore spettano, quindi, i seguenti importi: per l'anno 2017 € 91,92 (=
24 gg X € 3,83); per l'anno 2018 € 80,43 (= 21 gg X € 3,83); per l'anno 2019 € 91,92 (= 24 gg X € 3,83), per l'anno 2020 € 88,09
(= 23 gg X € 3,83) e per l'anno 2021 € 91,92 (= 24 gg X € 3,83),
complessivamente, quindi, € 444,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'01.02.2022 (come da espressa richiesta di decorrenza di cui alle conclusioni del ricorso in primo grado).
4.28. In parziale modifica dell'impugnata sentenza, l'appellante va pertanto condannata al pagamento a titolo di Pt_1
differenze retributive della ridotta somma di € 444,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'01.02.2022.
5. Sulle spese di lite:
5.1. Il parziale accoglimento dell'appello richiede una nuova decisione sull'allocazione delle spese di lite dell'intero processo.
5.2. Va tenuto conto del rigetto parziale del ricorso in primo grado in relazione all'indennità di bilinguismo, correttamente erogata dalla datrice di lavoro anche nel periodo delle ferie annuali retribuite e costituente la voce stipendiale di maggiore incidenza economica tra quelle oggetto di causa (€ 104,47
mensile). Va tenuto, poi, conto della riduzione delle spettanze al periodo minimo di ferie annuali retribuite di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE con conseguente rigetto delle pretese
46 eccedenti il periodo di quattro settimane di ferie e in relazione alle cosiddette “festività soppresse” e dei permessi retribuiti di cui agli artt. 43 e 44 del CCNL applicato.
5.3. Ai sensi degli artt. 91 e 92 cpc questo esito complessivo del giudizio giustifica una compensazione parziale delle spese di lite del doppio grado nella misura di un terzo (1/3), mentre la soccombenza prevalente dell'appellante ne impone la condanna all'appellato della rifusione di due terzi (2/3) delle spese di lite di entrambi i gradi.
5.4. La domanda di condanna al pagamento individua il valore della causa, compresa nello scaglione fino a € 1.100,00, rispetto alla quale l'accertamento dell'inclusione delle indennità oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione feriale riveste carattere strumentale.
5.5. Per il primo grado del giudizio rimane ferma la liquidazione, non censurata, compiuta dal primo Giudice (valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, per la quale è stato riconosciuto il compenso minimo, e quindi, complessivamente € 578,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per spese generali sul compenso, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste dovute per legge). Per il secondo grado, tenuto conto della media complessità delle questioni di diritto e di fatto affrontate, in applicazione del D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, si liquidano
47 all'appellato i compensi medi per cause di appello con valore fino a € 1.100,01, e quindi: € 142,00 per studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 179,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 210,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi,
€ 673,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di con ricorso in Parte_1 CP_1
appello depositato il 24.04.2024 avverso la sentenza del Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 134/2023 di data
16.11.2023,
in accoglimento parziale dell'appello e, quindi, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
accerta
il diritto del ricorrente appellato a percepire CP_1
durante i periodi di ferie annuali oggetto di causa, nei limiti di
24 giorni annui, una retribuzione comprensiva dei seguenti compensi: - indennità di presenza voce 250; - indennità turni avvicendati voce 251; - indennità/compenso 25.6.2001 CP_7
p. 5) voce 247;
condanna
48 la resistente appellata a pagare al ricorrente Parte_1
appellato a titolo di differenze retributive la CP_1
somma di € 444,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'01.02.2022 sino al saldo effettivo;
rigetta
per il resto le domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio dal ricorrente;
CP_1
dichiara
la compensazione parziale delle spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo (1/3);
condanna
la resistente appellata a rifondere al ricorrente Parte_1
appellato due terzi (2/3) delle spese del doppio CP_1
grado del giudizio che liquida, per intero (1/1): a) per il primo grado del giudizio in € 578,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 673,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 09.04.2025.
49 La Presidente
Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
50
Dott.ssa Isabella Martin
Dott. Thomas Weissteiner 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 (cfr. le produzioni degli accordi collettivi nel fascicolo del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore ha pronunciato la seguente Oggetto:
retribuzione SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 11/2024 RGL
promossa
da
p.i. , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e l.r.p.t., dott. , giusta procura Parte_2
del Notaio dott.ssa del 17.11.2023 rep. Persona_1
10349/6576, con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via B. Buozzi 8,
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Bruno Bitetti, Antonella Loiacono e Domenico Perrone dello studio Massimo Malena & Associati sito in 00193 Roma (RM),
Via Ovidio 32, per mandato in calce rilasciato su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso in appello
- appellante -
1 contro
, c.f. residente a CP_1 CodiceFiscale_1
Merano (BZ), via Tellini 14, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianfranco de Bertolini e Irisa Kulja, presso il primo domiciliato a 38122 Trento (TN), via Calepina 65 – in forza di procura a margine del ricorso di primo grado di data 29.11.2022,
espressamente valida per il grado di impugnazione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 134/2023 di data 16.11.2023
- retribuzione -
Causa decisa all'udienza del 09.04.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, voglia così
provvedere:
1) In via preliminare, riformare la sentenza gravata con tutte le conseguenze di legge in ordine alla sua nullità, in accoglimento delle ragioni illustrate al par. 4 del presente appello;
2) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata in primo grado poiché infondata e,
comunque, non provata, ferma l'esclusione dell'indennità
bilinguismo;
2 3) in subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata,
limitare, comunque, l'avversa pretesa di differenze retributive per massimo 24 giorni di ferie ordinarie annue, sempreché
effettivamente godute, con esclusione del riconoscimento del diritto vantato in relazione ad ulteriori giorni di congedo ordinario eventualmente fruiti dal lavoratore nel periodo di cui è
causa nonché a giornate di ferie per ex festività soppresse e a giornate di permesso retribuito sempreché effettivamente godute;
4) in ulteriore subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, limitare, comunque, l'avversa pretesa di differenze retributive escludendo il riconoscimento del diritto vantato dal lavoratore in relazione a giornate di ferie per ex festività
soppresse e a giornate di permesso retribuito sempreché
effettivamente godute dal lavoratore nel periodo di cui è causa;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con riserva di formulare richieste istruttorie in considerazione del contegno processuale di controparte.
dei procuratori di parte appellata:
nel merito:
respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.
Compensi e spese del grado rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano
l'odierno appellato ha premesso in fatto: - di CP_1
essere dipendente della (società partecipata pubblica Pt_1
e concessionaria di parte dei servizi di autotrasporto di linea delle città di Bolzano e Merano nonché della Provincia di
Bolzano) dal 13.01.2009 con mansioni di operatore di esercizio
(conducente) a tempo pieno e indeterminato, con applicazione del CCNL autoferrotranvieri;
- di avere percepito mensilmente le indennità/maggiorazioni di bilinguismo voce 207, di presenza voce 250, per turni avvicendati voce 251 e giusto accordo aziendale 26.06.2001 voce 247; - di non avere percepito, però,
dette indennità, pro quota, per le giornate/i periodi di ferie goduti dall'aprile 2017 al dicembre 2021 per un importo complessivo di € 509,39 per 139 gg. di ferie giusto conteggio sub doc. n.
5. In diritto il ricorrente ha argomentato la spettanza di dette indennità anche nell'ambito della
“retribuzione feriale” ai sensi dell'art. 36 comma 3 Cost., dell'art. 2109 comma 2 cc e dell'art. 7 della direttiva n. CE 88/2003,
giusta l'elaborazione giurisprudenziale comunitaria, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali in linea di principio dovrebbe coincidere con la retribuzione ordinaria, come recepita dalla Corte di Cassazione nell'ordinamento interno. Ha chiesto,
quindi, l'accertamento che la retribuzione feriale deve comprendere le citate indennità, anche in corrispondenza delle festività soppresse di cui all'art. 29 del CCNL 28.11.2015 e dei
4 permessi retribuiti di cui all'art. 6 del CCNL 14.12.2004, e la condanna della resistente al pagamento della somma di €
509,39, o diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'01.02.2022 al saldo.
2. La datrice di lavoro si è costituita in giudizio Pt_1
avversando le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della domanda. Ha rilevato che l'indennità di bilinguismo era stata erogata su base mensile, a prescindere dalle ferie, con conseguente infondatezza della domanda in parte qua. In
relazione alle restanti indennità, la datrice di lavoro argomentava la loro riconducibilità all'effettiva presenza in servizio dei lavoratori e non a compensazione di un disagio nonché, in relazione a quella per turni avvicendati,
dell'estraneità dalla retribuzione ordinaria. Ha dedotto la mancanza di effetto sull'ordinamento italiano delle sentenze della CGUE e la necessità di rimettere, semmai, alla Corte di
Giustizia UE la questione dell'inclusione delle indennità oggetto di causa nella retribuzione feriale. Comunque, l'inclusione spetterebbe soltanto per quattro settimane e non per l'intero periodo feriale (e in nessun caso per i giorni in corrispondenza delle festività soppresse e per i giorni di permessi retribuiti). Ha
chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
3. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano: - ha disatteso la domanda in relazione all'indennità di bilinguismo,
già versata con importo uguale per tutti i mesi, a prescindere
5 dal godimento di ferie, e neppure compresa nell'importo di €
509,39 come da calcolo del ricorrente e oggetto della domanda di condanna di pagamento;
- ha accolto, per il resto, la domanda così disponendo: “1. accerta che la retribuzione dovuta
al ricorrente in corrispondenza dei giorni di ferie deve
comprendere ogni compenso pecuniario corrispettivo a qualsiasi
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni
assegnategli e al suo status personale e professionale, e in
particolare l'indennità di presenza - voce 250 -, l'indennità turni
avvicendati - voce 251 -, il compenso accordo aziendale
25.6.2001 - voce 247; 2. accerta che detta retribuzione spetta
anche in corrispondenza delle festività soppresse di cui all'art. 29
Acc. Naz. 28.11.2015 di categoria, e dei permessi retribuiti di cui
all'art. 6 Acc. Naz. 14.12.2004 di categoria;
e, per l'effetto,
condanna la resistente a pagare al ricorrente 509,39 euro, oltre
interessi legali dalla domanda;
3. condanna altresì la parte Pt_1
(C.F. ) a rimborsare alla parte
[...] P.IVA_1 CP_1
(C.F. le spese di lite, che si
[...] C.F._2
liquidano in € 578 per compenso, 15% di spese generali, oltre
i.v.a., c.p.a.”
4. Il Tribunale ha ritenuto, dopo avere ricordato che nel contratto collettivo nazionale del 10.5.2022 (doc. n. 2 ricorrente)
le stesse parti sociali, nel prevedere un'indennità aggiunta di €
8 per ogni giorno di ferie godute a compensazione di voci legate all'effettiva presenza, avrebbero risolto “la questione per il futuro
6 nei termini indicati dalla normativa comunitaria”: - che la normativa UE “è vincolante per il Giudice, e quindi anche le
Sentenze della CGUE lo sono”; - che le indennità in questione sono in rapporto di funzionalità con le mansioni svolte e con lo status personale o professionale ricoperto;
- che non convince la tesi della resistente secondo cui la retribuzione corrisposta alcun effetto dissuasivo poteva avere, perché “qualunque
diminuzione, anche non particolarmente significativa, della
retribuzione spettante al lavoratore nel periodo di ferie è di per sé
potenzialmente idonea a generare il suddetto effetto”; - che,
quindi, vanno riconosciute le indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni ordinarie del lavoratore e legate al suo status professionale (sentenza CGUE AM,
piloti e indennità integrativa di volo), erogate con carattere di stabilità (sentenza CGUE “Koch” in tema di provvigioni); - che l'ammontare della retribuzione da prendere a riferimento va calcolato senza tenere conto dei periodi non lavorati e non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo (sentenza CGUE “S. Hein” in tema di straordinario); - che le indennità oggetto di causa, come risulta dalla buste paga dimesse, “costituiscono quindi un
elemento assolutamente abituale, costante e stabile dello
stipendio, intimamente connesso all'attività di lavoro, legato allo
status del lavoratore, senza alcun elemento di accessorietà.”; -
che anche il calcolo proposto dal ricorrente è corretto, perché
7 “chiede le indennità negate per i giorni di ferie, mentre quello di
parte resistente prende solo le medie di quanto percepito
includendovi le giornate di ferie, spalmando i relativi importi
sull'intero anno, falsando così il calcolo.”; - che il riferimento della direttiva comunitaria ad “almeno 4 settimane di ferie
annuali retribuite” è da intendersi come fissazione solo di un tetto minimo di ferie da garantire (“La parola “almeno” significa
in quel contesto che gli stati membri possono prevedere più giorni
di ferie annue retribuite. Dal momento che uno stato decide di
farlo, non vi è motivo per trattare tali ulteriori giorni diversamente
rispetto agli altri giorni. Se la direttiva vuole “almeno” 24 giorni di
ferie retribuite, ciò non significa, e sarebbe anzi
un'interpretazione illogica, fissare un tetto massimo di 24 gg per
le garanzie europee. Il termine almeno non potrà mai fissare un
tetto massimo. In altri termini, la norma e le sentenze richiamate
vanno interpretate nel senso che vietano decurtazioni alla
retribuzione del lavoratore tali da dissuaderlo da godere delle
sue ferie annue. Su tutt'altro livello opera la disposizione per cui
tali ferie devono essere almeno pari a 24 gg. Non vi è motivo
logico giuridico per estendere la tutela del lavoratore alle sole
ferie minime previste dall'ordinamento eurounionario.”); - che,
infine, la tutela va estesa anche alle festività soppresse, che “di
fatto non sono altro che ferie, almeno per quanto rileva in questa
sede.”
5. Avverso questa decisione la ha interposto Pt_1
8 tempestivo appello, affidato a cinque motivi, così rubricati:
“1. Sull'inapplicabilità nell'ordinamento italiano delle sentenze
della Corte di Giustizia CE sulla retribuzione per ferie;
violazione
e falsa applicazione art. 36 Cost.; istanza di rimessione alla
CGUE (pagg. 7 – 9).
2. In subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
omessa valutazione del difetto di prova dell'effetto dissuasivo
(pagg. 9 – 14);
3. Violazione dell'art. 2697 c.c.: omessa allegazione e prova da
parte del lavoratore della riconducibilità delle voci retributive
indicate in ricorso ai criteri dettati dalla CGUE. Violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 36, comma 3, Cost., 2109 c.c., art.
10 D.lgs. 66/2003, 7 Dir. 2003/88 CE e 1362 cc e ss.: omessa
e/o errata interpretazione degli accordi collettivi istitutivi degli
emolumenti inclusi nella retribuzione feriale (pagg. 14 – 22);
4. Sull'errata parificazione di permessi retribuiti e festività
soppresse alle “ferie”: violazione e falsa applicazione degli artt. 6
A.N. 14.12.2004 e 29 CCNL Autoferrotranvieri 28.11.2015 (pagg.
22 – 27);
5. In estremo subordine: sull'erroneità della pronuncia impugnata
in ordine alla quantificazione effettuata ed alla mancata
limitazione dell'avversa pretesa alle 4 settimane di ferie ex art. 7
Dir. 2003/88 CE (pagg. 27 – 30).”
6. Il lavoratore ha resistito all'appello, CP_1
chiedendone il rigetto con il favore delle spese del grado.
9 7. La controversia è stata, quindi, definita con il dispositivo di sentenza in calce, di cui sé è dato lettura all'udienza del
9.04.2025, condotta su richiesta delle parti in modalità da remota con l'applicativo “Teams”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dei motivi d'appello:
1.1. Con il primo motivo la deduce che il Tribunale Pt_1
non si sarebbe avveduto dell'inapplicabilità nell'ordinamento giuslavoristico italiano dei principi espressi dalla CGUE in tema di necessaria idoneità della retribuzione feriale a non dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (sentenza
“ ” del 15.09.2011 in C-155/10) per garantire l'obiettivo Per_2
perseguito dall'art. 7 della direttiva 2003/88 dell'effettivo godimento delle ferie, “evitando che il lavoratore possa essere
dissuaso dal fruirne, rinunciandovi in ragione dell'inferiore
retribuzione percepita.” Ciò sul rilievo che né nell'ordinamento unionale né in quello inglese (al quale le sentenze “Williams” e
“Lock” – del 22.05.14 in C-539/12 – erano riferite) sarebbe stabilita “l'irrinunziabilità del diritto alle ferie annuali”, mentre in quello italiano invece sì (art. 36 Cost.). Inoltre, nel nostro ordinamento l'obbligo della parte datoriale di consentirne la fruizione, sarebbe anche rafforzato dalla sanzione amministrativa di cui all'art. 18bis del decreto legislativo n.
66/2003 nonché dalla possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza al datore di lavoro di imporre la fruizione delle
10 ferie al fine di rispettare i vincoli minimi cui l'istituto è dotato.
Nell'ordinamento italiano, cioè, “non vi è alcun rischio che il
lavoratore rinunci a fruire le ferie dato che lo stesso non può
decidere liberamente se fruirle o meno.”
1.2. Con il secondo motivo (subordinato) l'appellante deduce il difetto di prova in ordine all'effetto dissuasivo del mancato percepimento delle indennità oggetto di causa, in quanto il lavoratore avrebbe solo parzialmente depositato le buste paga e avrebbe omesso del tutto a depositare l'accordo aziendale con cui le indennità erano regolate. Inoltre, il lavoratore alcuna prova avrebbe fornito sulla reale incidenza “degli emolumenti
sulla retribuzione complessiva” per consentire un giudizio affermativo dell'effetto dissuasivo, trattandosi di un “elemento
discriminante secondo la stessa prospettazione della CGUE.” In
difetto di questa prova, che spettava al lavoratore fornire ex art. 2697 cc, il Giudice avrebbe dovuta rigettare la domanda, stante anche la pacifica ed effettiva fruizione delle ferie come emergente dai prospetti dimessi dallo stesso lavoratore in primo grado.
1.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'asseritamente errata inclusione delle tre indennità pretese dal lavoratore nel concetto elaborato dalla secondo cui gli emolumenti da CP_2
includere nella retribuzione feriale sarebbero solo quelli diretti a compensare ogni “incomodo” della prestazione lavorativa (“any
inconvenient”) e/o quelli legati allo status professionale del
11 lavoratore (qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifica professionale), non avendo la affermato un principio di CP_2
“onnicomprensività” della retribuzione feriale e/o di perfetta coincidenza con quella ordinaria. Sul punto, afferma l'appellante, il lavoratore non avrebbe provato alcunché e,
infatti, le indennità di presenza spetterebbero a tutte le figure professionali presenti in azienda, non sarebbero quindi intrinsecamente connesse con le mansioni del lavoratore ricorrente e non compenserebbero alcun specifico disagio.
L'indennità dei turni avvicendati, poi, sarebbe connessa anch'essa alla presenza in servizio e comunque di esiguo importo (€ 0,52), privo di effetto dissuasivo, e non compensativo di un disagio specifico delle mansioni svolte “posto che è insito
nell'attività dell'operatore di esercizio lavorare a rotazione nei
diversi turni predisposti dalla Società.” L'appellante conclude le deduzioni, farcite da ampie citazioni giurisprudenziali di merito,
deducendo: “Alla luce della disamina appena compiuta, quindi, è
agevole osservare come tutti gli emolumenti invocati, se
attentamente analizzati in considerazione dei noti criteri espressi
dalla Corte di Giustizia (any inconvenient e status del lavoratore),
non rispondano mai alle indicate caratteristiche e si
caratterizzano per il basso importo, inidoneo come tale a
dissuadere i lavoratori dal prendersi le ferie. Sotto tale profilo,
emerge in tutta evidenza la pretestuosità della domanda,
confermata dal semplice fatto che nel periodo per cui è causa la
12 perdita ipotetica della retribuzione non ha dissuaso i lavoratori
dal prendersi comunque le ferie. Se il Giudice di primo grado
avesse dato corretta applicazione dei principi espressi dalla
CGUE, ammesso e non concesso che possano dirsi applicabili
anche nell'ordinamento italiano, unitamente all'applicazione delle
norme generali interne sull'onere della prova, avrebbe dovuto
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda,
rigettandola.”
1.4. Con la quarta censura la critica da un lato Pt_1
l'omessa pronuncia in ordine all'inclusione delle indennità
anche con riferimento alla retribuzione dei giorni di permesso retribuito ex A.N. 2004, dall'altro un radicale difetto di motivazione in ordine sia dei giorni di congedo per le festività
soppresse, “assiomaticamente assimiliate alle ferie”, sia di quelli per permessi retribuiti. Nel merito, entrambe le categorie non sarebbero in alcun modo assimilabili alle ferie annuali, sia per la disciplina radicalmente diversa di cui alla contrattazione collettiva (che prevedrebbe anche la possibilità di monetizzazione in caso di fruizione negata per esigenze di servizio) sia per la funzione diversa di questi istituti. Inoltre, la decisione del Tribunale contrasterebbe anche con le indicazioni fornite dalla CGUE, che limiterebbe la retribuzione di matrice unionale, comunque, solo alla durata delle ferie annuali minime di quattro settimane (sentenza “Hein” del 13.12.2018 in C-
385/2017). Per i giorni di ferie aggiuntivi ritornerebbero
13 applicabili i principi dell'ordinamento interno, ispirati alla negazione del principio dell'”onnicomprensività” della base di calcolo per gli istituti indiretti (tra cui la retribuzione feriale),
all'autonomia della contrattazione collettiva e al criterio della
“sufficienza” secondo il paradigma dell'art. 36 Cost.
1.5. Infine, con la quinta censura l'appellante “in estremo
subordine” critica la mancata limitazione dell'avversa pretesa alle quattro settimane di ferie ex art. 7 della direttiva n.
2003/88 CE e, di conseguenza, l'eccessività del quantum riconosciuto, sotto il duplice profilo dell'erroneità dei criteri di calcolo proposti dal ricorrente (e condivisi dal Tribunale) e della necessaria limitazione della tutela di matrice giurisprudenziale comunitaria al periodo ivi previsto (quattro settimane = 24
giorni in ragione dell'orario lavorativo applicato, dove “le quattro
settimane includono anche il giorno di riposo essendo la
settimana lavorativa, nel settore , sviluppata sui sei Parte_3
giorni.”).
2. Il primo motivo non è fondato.
2.1. L'irrinunciabilità del diritto alle ferie retribuite, prevista nel nostro ordinamento dall'art. 36 comma 3 Cost., è riferita all'atto di rinuncia quale negozio giuridico, che non può essere compiuto dal lavoratore e, se compiuto, è invalido e non produttivo di alcun effetto.
2.2. Il divieto (tendenzialmente assoluto) di monetizzazione del minimo di ferie di quattro settimane, previsto dall'art. 7 comma
14 2 della direttiva 2003/88/CE (“Il periodo minimo di ferie annuali
retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria,
salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”), attuato nell'ordinamento italiano dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo n. 66/2003 (“Il predetto periodo minimo di quattro
settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per
ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro”) non è che la conseguenza, o “l'altra faccia”,
dell'indisponibilità del diritto al minimo di quattro settimane di ferie retribuite, che costituisce – nella giurisprudenza della
CGUE – un “principio del diritto sociale dell'Unione di particolare
importanza”, espressamente sancito non soltanto dalla direttiva citata, ma previsto all'art. 31 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cfr., ad esempio, punti 24 e
Con 25 della sentenza della CGUE del 13.01.2022 in C-514/20 “
contro ”). Controparte_4
2.3. L'invalidità dell'atto formale di rinuncia eventualmente compiuto dal lavoratore non è, peraltro, in sé misura sufficiente ad impedire che il lavoratore, per le più svariate ragioni (tra cui evidentemente anche una retribuzione feriale penalizzante),
semplicemente ometta di fruire, anche parzialmente, delle ferie minime che l'ordinamento gli vuole garantire.
2.4. La circostanza stessa che il legislatore nazionale preveda all'art. 18bis comma 3 del decreto legislativo n. 66/2003 anche una sanzione amministrativa per l'inosservanza (delle modalità
15 di fruizione del minimo di ferie retribuite di cui all'art. 10
comma 1 del citato decreto legislativo) comprova che –
nonostante il principio dell'irrinunciabilità alle ferie retribuite costituzionalmente previsto - il problema della mancata fruizione delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalle ragioni che a ciò portano, sussiste e costituisce fenomeno sociale meritevole di attenzione.
2.5. E anche il potere datoriale riconosciuto in giurisprudenza a imporre al lavoratore la fruizione delle ferie (Cass. n.
27206/2017, citata dall'appellante, in motivazione), dimostra all'evidenza soltanto che – per le più svariate ragioni – il lavoratore può essere indotto a non fruire delle ferie retribuite o a fruirne in misura ridotta.
2.6. Del resto, nell'ambito di un ordinamento giuslavoristico come quello nostro che a livello normativo non prevede una retribuzione minima specifica, né ordinaria né feriale, ma demanda la determinazione dell'ammontare e della composizione degli emolumenti retributivi alla contrattazione collettiva, disconoscendo il principio di “onnicomprensività”
della base di calcolo per gli istituti indiretti (tra cui le ferie retribuite), la mera irrinunciabilità di diritto non può ritenersi sufficiente al fine di prevenire quell'effetto dissuasivo alla piena e regolare fruizione del minimo di ferie retribuite che potenzialmente deriva da una retribuzione feriale più bassa rispetto a quella “ordinaria” o da una determinazione della
16 retribuzione feriale idonea ad incentivare il lavoratore a non fruirne o a fruirne in misura ridotta (stante anche l'indennizzabilità monetaria, comunque, prevista in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).
2.7. Del resto, la CGUE è intervenuta diverse volte,
applicando i medesimi principi delle sentenze AM e
“Lock”, censurando disposizioni normative e/o di contrattazione collettiva di ordinamenti che - come il nostro - espressamente prevedono il principio di indisponibilità del minimo di ferie retribuite previsto dalla normativa interna (cfr. sentenze CGUE
“Hein” del 13.12.2018 in C-385/2017 e del 13.01.2022 in C-
Con 514/20 “ contro ”, già Controparte_4
citate, con riferimento all'ordinamento tedesco, che nella legge federale sulle ferie - “Bundesurlaubsgesetz BUrlG” - al § 13
prevede l'indisponibilità, da parte delle parti sociali, del diritto al minimo di quattro settimane di ferie retribuite previso ai §§ 1
e 3 comma 1 della stessa legge).
2.8. Infine, la Suprema Corte ha già disatteso l'istanza di rimessione alla CGUE fondata sulla medesima argomentazione spesa dall'appellante nel presente procedimento (cfr. Cass.,
Sezione Lavoro, n. 13932/2024, in motivazione, punti 5 e 6,
sintesi dei motivi di ricorso, e – in ordine ad argomentazioni simili - Cass., Sezione Lavoro, n. 2347/2025, in motivazione punto 8).
3. Il secondo motivo, incentrato sull'asserito difetto di prova
17 dell'effetto dissuasivo della mancata erogazione delle indennità
oggetto di causa nel periodo feriale, e il terzo motivo, attinente alla riconducibilità di dette indennità “ai criteri dettati dalla
CGUE”, possono essere congiuntamente trattati.
3.1. Per ordine logico è necessario muovere dal terzo motivo.
3.2. Va premesso che la Suprema Corte, ormai in plurime pronunce, massimate e non (ex plurimis Cass., n. 13425/2019;
n. 37589/2021; n. 20216/2022; n. 2682/2024; n.
13932/2024; n. 25840/2024; n. 25850/2024; n. 2347/2025;
n. 6282/2025), ha dato seguito al formante del diritto unionale,
derivante dalla giurisprudenza della CGUE sul significato e sui limiti di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE,
affermando l'esistenza di una nozione “europea” di retribuzione feriale, secondo cui questa nel periodo delle quattro settimane di ferie annuali, per non avere quel vietato effetto “dissuasivo”,
deve essere sostanzialmente “mantenuta” nell'ammontare della retribuzione ordinariamente percepita durante i periodi lavorati.
E questa nozione è diversa da quella del diritto interno, fondata sull'art. 36 Cost. e ispirata al concetto della “sufficienza” e non
“dell'onnicomprensività” della base di calcolo degli istituti indiretti, la cui determinazione è demandata alla contrattazione collettiva (con un potere di verifica ex post di conformità ai limiti ex art. 36 Cost. attribuito all'Autorità Giudiziaria).
3.3. Si legge nelle pronunce della Corte di Cassazione
sull'argomento (citazione tratta da Cass., sentenza n.
18 13932/2024, resa nell'ampio contenzioso tra imprese ferroviarie e capitreno): “… 14. In questo senso, si è precisato, nelle
pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che
risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si
propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo
effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. ). 15. Conseguentemente, è stato ribadito che CP_4
la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie
annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come
interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo
pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione
delle mansioni e che sia correlato allo status personale e
professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in
applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione,
nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia
aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta
l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa,
ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del
contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte
in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel
caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava
19 la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 17. Atteso che, per
giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta
nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono
prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che
costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel
senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne
indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga
omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci
non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso
intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle
mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in
rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle
mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di
quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il
caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd.
indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti,
il premio scoperta irregolarità. 20. L'indennità di assenza dalla
residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio
dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non
20 avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa
Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si
è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale
la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,
19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma
continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata
alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno
o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio
dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e
dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede
formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento
funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande
collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione
professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i
periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo
di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente
dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della
continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza
sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate
le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti
e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto
continuative per tale personale mobile, correlate al disagio
intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme
collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione
21 nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità
della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un
compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente
all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo
annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le
voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono
limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di
importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva
nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente
collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni
normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero,
chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie,
deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia
paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni
lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al
quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle
autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti
esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato
affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere
calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la
retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., §
21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il
periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al
lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha
22 diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto
alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria
ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo
stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie
annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro
effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una
diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE Parte_4
cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la
normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta
interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie
retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste
da tale disposizione, non sia inferiore alla media della
retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi
di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che
“occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione
ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e
prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può
incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo
periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche
paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent.
CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da
parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente
dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un
23 lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie
annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale
prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata
raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale,
dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile
induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie
deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi
anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o
alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28.
Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo
di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto
di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato
allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021)…”.
3.4. L'appellante denuncia, in primo luogo, un mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del ricorrente per non avere prodotto in causa l'accordo aziendale del 25.6.2001,
regolante l'indennità oggetto di causa.
3.5. Vero è che parte ricorrente ha solo individuato detta indennità e non ha allegato al ricorso una copia dell'accordo.
3.6. Tuttavia, il primo Giudice al riguardo ha ritenuto di dovere esercitare il potere istruttorio ex art. 421 cpc (ordinanza
24 del 24.2.2023), ordinando alla parte datoriale l'esibizione in giudizio di copia dell'accordo. Parte resistente ha adempiuto,
producendo in giudizio copia dell'accordo (atto di deposito di data 15.03.2023) senza dolersi, nel proseguo, dell'esercizio del potere istruttorio ufficioso.
3.7. E anche nell'atto d'appello non è censurato un erroneo esercizio del potere o una violazione dell'art. 421 cpc da parte del Tribunale, per cui il lamentato difetto istruttorio è,
comunque, superato dall'acquisizione dell'accordo in conformità
all'ordine giudiziale.
3.8. Si legge nell'accordo aziendale nelle premesse l'esigenza all'epoca avvertita a livello di contrattazione collettiva nazionale
(art. 6 del CCNL 27.11.2000 e art. 8 del CCNL 25.7.1997) di raggiungere “la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario
contrattualmente vigente …. Attraverso un riesame degli accordi
che prevedono orari e/o turnazioni” e che “a livello aziendale
…ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello
nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le
compensazioni…”. Su questi presupposti le parti hanno concordato, in tema di orario di lavoro, l'aumento dell'orario di lavoro per tutto il personale “che attualmente presta 38 ore
settimanali” a 39 ore settimanali con decorrenza dall'avvio dei turni invernali 2001/2002. A tale personale veniva corrisposta una indennità nella misura di cui al secondo capoverso della parte relativa all'orario di lavoro. Al personale assunto dopo
25 marzo 2001, secondo l'accordo, veniva applicato invece l'orario settimanale di 39 ore senza riconoscimento dell'indennità di cui al secondo capoverso. Tuttavia, secondo il quinto capoverso (p.
5) “al personale appartenente all'area esercizio assunto dopo il
1°marzo 2001, trascorsi quattro anni dalla data di assunzione,
verrà riconosciuta una indennità pari a dieci minuti sulla
retribuzione minima conglobata al parametro 158 più l'indennità
di contingenza per un importo di Lire 1.874.”
3.9. E in quest'ultima categoria pacificamente rientra il ricorrente, assunto in data 13.1.2009 con la qualifica e mansioni di operaio – operatore di esercizio.
3.10. Trattasi, quindi, di una indennità erogata in connessione regolare e stabile con l'attività specifica dell'operatore di esercizio nell'ambito di un accordo collettivo aziendale con cui si è realizzato un aumento generalizzato dell'orario di lavoro di tutto il personale. È indubbio che l'indennità rientra tra quei compensi che si pongono in “rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni” nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità e che sono diretti a compensare un tipico incomodo collegato alla mansione (“any inconvenient”
nella dizione della CGUE, termine che non richiede una specificità aggravante rispetto all'”incomodo” della mansione tipica, ma che si riferisce a un “qualsiasi inconveniente” legato al lavoro, nella specie rappresentato dal monte ore settimanale aumentato della prestazione lavorativa contrattualmente
26 dovuta).
3.11. Analogo discorso vale per l'indennità di presenza,
erogata con importo fisso per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa, come tale strutturalmente connessa con lo svolgimento della mansione affidata al lavoratore. La stessa appellante deduce che trattasi di un'indennità correlata alla presenza del lavoratore sul posto di lavoro, erogata in corrispondenza dello svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto di lavoro e, quindi, rientrante nell'accezione di
“qualsiasi incomodo” (“any inconvenient”) e/o qualsiasi compenso “collegato all'esecuzione delle mansioni tipiche”
affidate al lavoratore.
3.12. L'indennità per turni avvicendati, infine, è prevista all'art. 80 del testo coordinato del CCNL (p. 5 lett. A dell'Accordo
Nazionale del 21.5.1981, e successive modifiche)
nell'ammontare di € 0,52 per ogni giornata di effettiva prestazione, riconosciuta al “personale viaggiante di macchina e
di guida e al rimanente personale che presta servizi in turni
avvicendati”.
3.13. Il decreto legislativo n. 66/2003 all'art. 1, lettera f,
definisce il “lavoro a turni” come “qualsiasi metodo di
organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei
lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di
lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo,
che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti
27 la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti
su un periodo determinato di giorni o di settimane” e alla lettera g) il “lavoratore a turni” come “qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”.
3.14. Per turni avvicendati si intende un'organizzazione del lavoro che prevede un'alternanza settimanale e mensile tra i turni mattutini, pomeridiani e notturni, che permette ai lavoratori di usufruire almeno di un giorno di riposo alla settimana, non sempre coincidente, come è intuibile, con la domenica, e che consente di mitigare gli effetti negativi (sociali,
familiari e di salute) tipici del lavoro turnario, soprattutto notturno.
3.15. Trattasi all'evidenza di un elemento caratteristico della mansione affidata all'operatore di esercizio nelle imprese autoferrotranviere, dove il lavoro è organizzato in turni avvicendati. L'indennità riconosciuta dalla contrattazione collettiva per ogni giornata effettiva di prestazione compensa però nel caso di specie anche lo specifico inconveniente della mansione di operatore di esercizio, rappresentata dalla necessità di svolgere la prestazione lavorativa in turni diversi,
anche notturni (cfr., proprio in tema di turni avvicendati,
l'inclusione nella retribuzione feriale di derivazione comunitaria confermata in Cass., n. 25850/2024, non massimata)
3.16. Risulta, quindi, infondato il terzo motivo d'appello,
essendo le tre indennità oggetto di causa tutte riconducibili ai
28 criteri applicativi dell'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE,
elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
3.17. Con riferimento al potenziale effetto dissuasivo della mancata inclusione delle dette indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale (secondo motivo d'appello), la tesi dall'appellante secondo cui tale effetto non sussisterebbe perché
– di fatto – il lavoratore ricorrente aveva usufruito regolarmente delle quattro settimane di ferie annue, è infondata: - in diritto,
perché nella giurisprudenza comunitaria ciò che rileva è l'effetto
“potenzialmente” dissuasivo di una retribuzione feriale “non
mantenuta” e/o non sostanzialmente coincidente/paragonabile con la retribuzione percepita nel periodo di prestazione effettiva del lavoro;
- in fatto, perché dal prospetto dimesso dal lavoratore sulle ferie usufruite negli anni 2017 – 2021 risulta che in due annualità (2018 e 2020) il lavoratore non ha raggiunto neppure il periodo minimo di ferie annuali riconosciute dalla direttiva (salvo il recupero nei limiti consentiti dalla normativa interna di attuazione della direttiva).
3.18. Parte appellante contesta all'appellato di non avere fornito alcuna prova sull'effetto potenzialmente dissuasivo derivante dalla mancata erogazione delle indennità di cui si discute,
sottolineando – da ultimo anche nell'udienza di discussione del
09.04.2025 – l'esiguità degli importi rispetto alla RAL
(retribuzione annuale lorda) e/o alla retribuzione mensile.
L'appellante deduce che la differenza di cui si discute in questa
29 causa è bene diversa da quella del 30% ritenuta rilevante dalla
Suprema Corte nella causa di un pilota contro la compagnia aerea AI PA (Cass., sentenza n. 20216/2022, cit.).
3.19. Si ritiene che l'incidenza dissuasiva potenziale delle differenze retributive vada apprezzata, in caso di frammentazione della retribuzione ordinaria in svariate indennità per i più disparati motivi ritenuti importanti dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva (tra cui l'esclusione di voci retributive dalla base di calcolo ad altri fini,
ad esempio per la maturazione del TFR), nel loro insieme,
potendo l'esclusione di diverse indennità, tutte riconducibili alla mansione svolta, condurre all'effetto che la normativa comunitaria intende sopprimere, se valutate congiuntamente e non anche disgiuntamente (per la relativa “esiguità”
dell'ammontare di singoli compensi retributivi).
3.20. Nel caso di specie risulta dalle buste paga e dal prospetto di calcolo (cfr. produzioni documentali del ricorrente) che per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa il lavoratore ha percepito: € 1,24 per l'indennità prevista all'accordo aziendale del 25.6.2021, punto 5; € 2,07 per l'indennità di presenza e €
0,52 per l'indennità per turni avvicendati, complessivamente l'importo di € 3,83. Risulta, poi, dai prospetti giornalieri contenuti nelle buste paga che nei mesi in cui il lavoratore non ha usufruito di giorni di ferie (o di altri giorni di assenza dal lavoro aggiuntivi a quelli di riposo settimanale) i giorni mensili
30 effettivamente lavorati ammontavano nel periodo oggetto di causa (aprile 2017 – dicembre 2021) a 22 – 24 gg., mediamente quindi a 23 gg. mensili. La somma mensile retribuita con le indennità in questione nei mesi interamente lavorati ammontava, quindi, all'incirca alla somma di € 88,09 (23 gg. X
€ 3,83).
3.21. Nell'ipotesi, quindi, che il lavoratore usufruisse delle quattro settimane di ferie retribuite consecutivamente, la differenza in busta paga ammonterebbe quantomeno alla somma di € 88,09.
3.22. Rispetto a una retribuzione lorda mensile che ammontava nei mesi interamente lavorati a mediamente € 2.200,00 /
2.300,00 (cfr. ancora le buste paga in atti), l'incidenza delle somme questionate (ca. del 3,92% sulla media di € 2.250,00)
non può che dirsi effettiva e apprezzabile alla luce della giurisprudenza comunitaria, secondo cui la retribuzione nel periodo feriale deve essere sostanzialmente “mantenuta”.
3.23. Che un importo differenziale mensile dell'ammontare di €
88,09, come nella specie, sia “apprezzabile”, trova indiretta conferma anche nella sentenza della CGUE in C-514/20 del
13.01.2022, “DS contro ”, nella Controparte_5
quale la differenza mensile oggetto di causa (mese di agosto
2017, due settimane di ferie usufruite) ammontava a € 72,32 a titolo di supplemento per ore straordinarie lavorate oltre soglia,
previsto nella contrattazione collettiva e spettante nell'ipotesi di
31 mancata fruizione delle ferie.
3.24. Con il che anche il secondo motivo d'appello va disatteso.
4. La quarta censura, attinente alla criticata parificazione di permessi retribuiti (di cui all'art. 6 dell'Accordo Nazionale del
14.12.2004, art. 44 CCNL) e delle festività soppresse (ex art. 29
dell'accordo nazionale del 28.12.2015, art. 43 CCNL) alle “ferie
retribuite”, e la quinta, relativa alla concreta quantificazione delle differenze dovute e alla “mancata limitazione dell'avversa
pretesa alle 4 settimane di ferie ex art. 7 Dir. 2003/88 CE”,
possono essere congiuntamente esaminate.
4.1. Queste critiche sono, invece, fondate nei termini che seguono.
4.2. Innanzitutto, con riferimento alla limitazione della
“nozione europea di retribuzione (feriale)” alle quattro settimane di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/ CE, la stessa Corte
di Giustizia dell'Unione ha espressamente limitato, nella sentenza “Hein” del 13.12.2018 in C-385/17, l'applicabilità
dell'interpretazione dell'art. 7 della citata direttiva alle quattro settimane di ferie retribuite ivi previste. Il diritto dell'Unione
garantisce, invero, il diritto alle ferie retribuite per almeno quattro settimane, imponendo alle legislazioni e alle “prassi”
(contrattazione collettiva) degli Stati membri di astenersi dalla disciplina di una retribuzione in questo periodo minimo che possa, direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, dissuadere il lavoratore a fruire delle ferie o di
32 fruirne in misura ridotta. Il diritto unionale, però, non si espande alle ferie ulteriori, che siano eventualmente previste nei diversi paesi membri e per diverse categorie di lavoratori, a seconda della rispettiva legislazione e/o contrattazione collettiva
(cfr., sentenza “Hein”, punti 41, 42 e 43: “41. A tale riguardo, va
sottolineato, innanzitutto, che l'articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria
prevista dalla giurisprudenza citata ai punti 32 a 34 della
presente sentenza sia concessa per tutta la durata delle ferie
annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto
nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale
retribuzione, in forza di detto articolo 7, paragrafo 1, soltanto per
la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione,
le quali sono maturate dal dipendente, come ricordato al
punto 29 della presente sentenza, soltanto per i periodi di lavoro
effettivo. 42. Poi, sebbene, come risulta dai punti 30 e 31 della
presente sentenza, la direttiva 2003/88 non osti a che le parti
sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa
nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al
miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le
modalità di applicazione di tali norme devono, tuttavia, rispettare
i limiti derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del
16 marzo 2006, e a., C-131/04 Persona_3
e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 57). 43. A tale riguardo,
un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo
33 richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la
possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite
continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i
requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono
disciplinate da quest'ultima. …”).
4.3. Per le ferie “ulteriori” eventualmente previste, la disciplina applicabile è, quindi, quella di ciascun ordinamento statale.
4.4. E il nostro ordinamento, che vuole garantire, attraverso l'irrinunciabilità del diritto alle ferie retribuite, che i lavoratori fruiscano delle stesse, è fondato sul principio che l'ammontare della retribuzione, ordinaria e feriale, e la disciplina degli istituti retributivi anche indiretti, siano affidati alle determinazioni delle parti sociali con lo strumento della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale. La verifica giudiziale segue il canone della “sufficienza” ex art. 36 Cost. e non quello
“dell'onnicomprensività” della base di calcolo degli istituti indiretti.
4.5. La Corte di Cassazione ha già chiarito, nella sentenza n.
20216/2022, resa in tema di nullità dell'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo, laddove escludeva dal calcolo della retribuzione feriale l'indennità integrativa di volo riconosciuta nella retribuzione ordinaria al personale navigante, che la garanzia unionale è limitata al periodo di quattro settimane previsto dalla direttiva (cfr., punti 26 e ss. della motivazione: “…
26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto,
34 confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10
CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione
nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali
minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non
regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che
spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della
retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, punto Per_4
36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, punto Persona_5
39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali
sopra riportati non sono invocabili. 28. Venendo, quindi, allo
scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e
va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della
gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione
dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le
quattro settimane. 29. Questa Corte, infatti, con un orientamento
cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili
argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della
retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui
determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in
mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art.
36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci
della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non
contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale
non risponde al criterio della ma demanda alla fonte contrattuale
la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal
35 giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri
costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni
eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo
della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della
componente retributiva costituita dalla indennità di volo
integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa
consistenza della base stipendiale, non garantisca una
retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua
famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun
riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene
in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il
primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale,
mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità
avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni
eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost.,
utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità
di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette
giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata
dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è
stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto
dal Tribunale di prime cure.”).
4.6. L'art. 41 (Ferie) del CCNL Autoferrotranvieri 2018, in ciò
non modificato dal verbale di accordo di rinnovo del CCNL del
36 ricorrente di primo grado), prevede: “1. I lavoratori hanno diritto
ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della
retribuzione normale di cui al successivo articolo 67, comma 1,
nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con
anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni
lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20°
anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari
o superiore a 202 della nuova scala parametrale.
2. Ogni
settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque
giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2
(uno virgola due).”
4.7. Appare, quindi, evidente che, anche alla luce dell'incidenza, pure apprezzabile se spalmata sull'intera durata delle quattro settimane di ferie garantite dalla norma comunitaria (cfr. quanto accertato sopra sull'effetto potenzialmente dissuasivo delle indennità oggetto di causa), ma limitata se ragguagliata ai pochi giorni di ferie ulteriori riconosciute dal CCNL applicabile, l'esclusione delle tre indennità qui discusse dalla base di calcolo della retribuzione per il 25esimo rispettivamente 25esimo + 26esimo giorno delle ferie annuali, come voluta dalle parti sociali (almeno fino al verbale di rinnovo del 2022, con cui le parti sociali hanno pattuito una specifica indennità per ferie – cfr. l'accenno di cui all'impugnata sentenza), non è idonea a mettere in pericolo la
37 sufficienza e proporzionalità della retribuzione feriale nell'ottica dell'art. 36 Cost. (secondo cui la retribuzione, anche feriale,
deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa).
4.8. Con riferimento, invece, ai giorni liberi dal lavoro per festività soppresse e per permessi retribuiti, s'impongono le seguenti considerazioni.
4.9. Il primo Giudice non ha motivato in ordine all'inclusione dei giorni di permesso retribuito ex art. 44 CCNL. Il Tribunale
ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto preteso anche per i giorni delle festività soppresse, perché queste “di fatto non sono
altro che ferie, almeno per quanto rileva in questa sede.”
4.10. L'appellante si duole della mancata analisi, da parte della sentenza, della disciplina di questi istituti nella contrattazione collettiva e della mancata considerazione della diversità di funzioni delle ferie annuali nella giurisprudenza comunitaria,
da un lato, e di questi giorni di riposo ulteriori, dall'altro.
4.11. Nella giurisprudenza della CGUE le ferie annuali hanno una duplice finalità: da un lato, le ferie annuali retribuite sono dirette a consentire al lavoratore di riposarsi dall'esecuzione delle mansioni affidategli nel rapporto di lavoro e dall'altro di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione. E questa duplice finalità distingue il diritto alle ferie annuali retribuite da altri tipi di congedo aventi altri scopi (cfr., ancora, sentenza
“Hein” in C-385/17 del 13.12.2018, punti 26 e 27: “26. Per
38 quanto riguarda, in primo luogo, la durata delle ferie annuali
minime, va ricordato che la finalità del diritto alle ferie annuali
retribuite, conferito a ciascun lavoratore dall'articolo 7 della
direttiva 2003/88, è di consentire al lavoratore, da un lato, di
riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza
del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un
periodo di distensione e di ricreazione (v., in particolare, sentenze
del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 Persona_6
e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 25, nonché del 4 ottobre 2018,
Per_
, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 27). 27. Tale finalità, che
distingue il diritto alle ferie annuali retribuite da altri tipi di
congedo aventi scopi differenti, è basata sulla premessa che il
lavoratore ha effettivamente lavorato durante il periodo di
riferimento. Infatti, l'obiettivo di consentire al lavoratore di
riposarsi presuppone che tale lavoratore abbia svolto un'attività
che, per assicurare la protezione della sua sicurezza e della sua
salute prevista dalla direttiva 2003/88, giustifica il beneficio di
un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione. Pertanto, i
diritti alle ferie annuali retribuite devono, in linea di principio,
essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti
in forza del contratto di lavoro (sentenza del 4 ottobre 2018,
Per_
, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 28). … ”).
4.12. Va, quindi, analizzato se gli istituti in discussione partecipino della duplice finalità anzidetta e trovino una disciplina confacente alla natura di “ferie annuali retribuite”.
39 4.13. I permessi retribuiti di cui si discute in questa causa sono quelli disciplinati all'art. 44 del testo coordinato del CCNL
(art. 6 A.N. 14.12.2004), secondo cui “le Controparte_6
aziende riconoscono: - dal 1° gennaio 2005 un permesso
aggiuntivo annuo, dal 1° gennaio 2006 un'ulteriore giornata di
permesso annuo, al personale che si trova in entrambe le
condizioni sotto specificate: - durante l'anno solare non siano
effettuati riposi e/o giornate di non prestazione, aggiuntivi
rispetto ai 52 riposi periodici, computati al netto delle ferie, dei
permessi retribuiti nazionali, delle festività godute e delle
giornate fruite per compensare prestazioni di lavoro effettuato
eccedente l'orario normale contrattuale;
- durante l'anno solare
l'orario di lavoro, computato secondo la normativa nazionale in
vigore e al netto delle giornate sopra indicate nonché dell'orario
straordinario compensato con la maggiorazione, non sia inferiore
alle 39 ore medie settimanali.” Peraltro, questi permessi “sono
assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio e previa
richiesta del lavoratore con tre giorni di anticipo” e laddove i permessi non possono essere usufruiti per le citate esigenze di servizio entro l'anno di riferimento (di maturazione), al lavoratore interessato è corrisposta per ciascun giorno non usufruito “una quota giornaliera di retribuzione contrattuale … di
importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.”
4.14. I permessi qui in discussione, diversamente dai permessi retribuiti che godono di una particolare disciplina anche
40 normativa, sono attribuiti, quindi, soltanto ai lavoratori che nel corso dell'anno non hanno usufruito già di riposi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e il cui lavoro svolto non sia stato inferiore alle 39 ore medie settimanali. Lo scopo, quindi, è
quello di attribuire due giorni di riposo all'anno aggiuntivi a quei lavoratori che nel corso dell'anno hanno usufruito soltanto di quanto strettamente previsto a tale titolo e che hanno raggiunto mediamente l'orario settimanale delle 39 ore.
4.15. Del concetto di ferie annuali retribuite nell'elaborazione della giurisprudenza unionale l'istituto contrattuale condivide,
quindi, in chiave premiale la prima finalità (riposo), ma non anche la seconda. La funzione “di beneficiare di un periodo di
distensione e di ricreazione”, infatti, non è attribuibile a questi due giorni che sono solo diretti a compensare con un riposo aggiuntivo il lavoratore che nel corso dell'anno ha pienamente raggiunto la quantità di lavoro contrattualmente previsto.
4.16. Inoltre, l'attribuzione spetta solo a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio e, qualora la fruizione sia impedita da motivate esigenze di servizio, i due giorni sono indennizzati monetariamente. Sono caratteristiche che distinguono profondamente l'istituto in commento dalle ferie annuali retribuite e anche dal riposo settimanale,
irrinunciabili ai sensi dell'art. 36 comma 3 Cost.
4.17. Il richiamo della retribuzione feriale contenuta nella norma contrattuale per la determinazione dell'ammontare
41 dell'indennizzo monetario in caso di mancata fruizione per motivate esigenze di servizio non attribuisce all'istituto le citate finalità delle ferie annuali, trattandosi unicamente di un concordato parametro contabile.
4.18. Le cosiddette festività soppresse (cfr. art. 1 della legge n.
54/1977: “I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi
agli effetti civili: Epifania;
S. Giuseppe;
Ascensione; Corpus
Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la
celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della
festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella
prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e
4 novembre.”) sono disciplinate, invece, all'art. 43 del testo coordinato del CCNL (art. 29 A.N. 28.11.2015), secondo cui “a
decorrere dal 1° gennaio 2016, in luogo delle festività nazionali e
religiose … soppresse …, ai dipendenti delle imprese
autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso
retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal
CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus
Domini, 4 novembre (Unità Nazionale).” Anche con riferimento a queste giornate il CCNL prevede l'indennizzo monetario con una quota giornaliera di retribuzione contrattuale per ogni giorno di
“permessi o ferie di cui sopra” che “non possano essere usufruiti
entro l'anno di riferimento” a causa di esigenze di servizio.
4.19. Già la previsione contrattuale di un possibile
42 adempimento alternativo, al ricorrere delle condizioni (esigenze di servizio), cozza con la caratteristica fondamentale dell'istituto delle ferie annuali retribuite, che non sono sostituibili con una indennità finanziaria ai sensi dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e sono irrinunciabili ai sensi dell'art. 36 Cost.
4.20. Inoltre, la disciplina delle cosiddette “festività soppresse”
è demandata interamente alla contrattazione collettiva e nessuna norma di legge vieterebbe, in ipotesi, una ulteriore restrizione del numero delle giornate sostituite con “ferie o
permessi retribuiti”, aderente alle modificazioni in ambito sociale, ad esempio, in ordine al mutato sentimento religioso.
4.21. L'istituto in commento, quindi, non partecipa delle ferie annuali retribuite la caratteristica fondante dell'irrinunciabilità
e del divieto di monetizzazione e la disciplina è demandata,
senza vincoli, alla contrattazione collettiva.
4.22. Queste differenze strutturali portano a ritenere che anche questo istituto contrattuale non possa essere assimilato e trattato ugualmente al periodo minimo annuo di ferie retribuite di derivazione comunitaria e che, quindi, la determinazione della retribuzione spettante per i giorni di astensione dalla prestazione lavorativa usufruiti a titolo di “festività soppresse”
debba seguire il canone dell'art. 36 Cost. e non la regola di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE.
4.23. Il numero limitato di giorni che annualmente vengono in questione, l'adempimento alternativo contrattualmente previsto
43 e la non eccessiva incidenza delle tre indennità oggetto di causa sulla retribuzione contrattuale giornaliera, inducono a ritenere che la previsione contrattuale resista al giudizio di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost., perché non viola il diritto alla retribuzione “sufficiente” per questi pochi giorni annui di assenza dal lavoro.
4.24. Infine, l'appellante critica anche il metodo di calcolo proposto dal lavoratore per la quantificazione delle differenze retributive dovute (somma delle indennità non percepite per i giorni di ferie usufruite annualmente dall'aprile 2017 al dicembre 2021), sostenendo la correttezza del proprio prospetto di calcolo in atti (in cui la somma delle indennità corrisposte per i giorni di effettivo lavoro è spalmata sull'intero anno,
comprensivo non soltanto dei riposi settimanali, ma anche dei periodi di ferie annuali, con conseguente riduzione della somma dovuta per ogni giorno di ferie per effetto del divisore 365
utilizzato).
4.25. La critica si appalesa non sufficientemente specifica perché non si confronta con la motivazione spesa dal Tribunale
a pagina otto della sentenza (“Da un tanto discende altresì che il
calcolo di parte ricorrente è corretto, che chiede le indennità
negate per i giorni di ferie, mentre quello di parte resistente
prende solo le medie di quanto percepito includendovi le giornate
di ferie, spalmando i relativi importi sull'intero anno, falsando
così il calcolo.”).
44 4.26. A prescindere del difetto di specificità, la critica è anche infondata perché effettivamente il prospetto di calcolo predisposto dalla parte datoriale comporta una Pt_1
riduzione della somma giornaliera spettante, perché suddivide
(“spalma”) le indennità erogate in concreto al lavoratore nei periodi di effettivo lavoro sull'intero anno, comprensivo anche del periodo minimo di ferie retribuite garantite. Questo metodo di calcolo comporta effettivamente una alterazione del valore medio, per cui la motivazione del Tribunale resiste alla critica.
4.27. Tuttavia, l'accoglimento per quanto di ragione delle censure in relazione al periodo di ferie annuali retribuite (4
settimane, con distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni)
impone la seguente rideterminazione delle somme dovute. Dal
prospetto di calcolo predisposto dal lavoratore, che non è
contestato in punto numero di giorni di ferie godute e ammontare delle indennità corrisposte per giorno di effettivo lavoro, emerge che l'appellato ha usufruito nell'anno 2017 di 34
giorni di ferie, nell'anno 2018 di 21 giorni di ferie, nell'anno
2019 di 25 giorni di ferie, nell'anno 2020 di 23 giorni e nell'anno 2021 di 30 giorni (complessivamente 133 giorni e non,
come erroneamente indicato in ricorso, 139 giorni;
l'errore è
dovuto a un erroneo conteggio delle ore complessive nel prospetto di calcolo relativo all'annualità 2017, dove nella voce
“tot gg fe” è riportato il numero 40 anziché 34). La somma giornaliera dovuta per le tre indennità non è variata negli anni e
45 ammonta complessivamente a € 3,83 per die. Al lavoratore spettano, quindi, i seguenti importi: per l'anno 2017 € 91,92 (=
24 gg X € 3,83); per l'anno 2018 € 80,43 (= 21 gg X € 3,83); per l'anno 2019 € 91,92 (= 24 gg X € 3,83), per l'anno 2020 € 88,09
(= 23 gg X € 3,83) e per l'anno 2021 € 91,92 (= 24 gg X € 3,83),
complessivamente, quindi, € 444,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'01.02.2022 (come da espressa richiesta di decorrenza di cui alle conclusioni del ricorso in primo grado).
4.28. In parziale modifica dell'impugnata sentenza, l'appellante va pertanto condannata al pagamento a titolo di Pt_1
differenze retributive della ridotta somma di € 444,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'01.02.2022.
5. Sulle spese di lite:
5.1. Il parziale accoglimento dell'appello richiede una nuova decisione sull'allocazione delle spese di lite dell'intero processo.
5.2. Va tenuto conto del rigetto parziale del ricorso in primo grado in relazione all'indennità di bilinguismo, correttamente erogata dalla datrice di lavoro anche nel periodo delle ferie annuali retribuite e costituente la voce stipendiale di maggiore incidenza economica tra quelle oggetto di causa (€ 104,47
mensile). Va tenuto, poi, conto della riduzione delle spettanze al periodo minimo di ferie annuali retribuite di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE con conseguente rigetto delle pretese
46 eccedenti il periodo di quattro settimane di ferie e in relazione alle cosiddette “festività soppresse” e dei permessi retribuiti di cui agli artt. 43 e 44 del CCNL applicato.
5.3. Ai sensi degli artt. 91 e 92 cpc questo esito complessivo del giudizio giustifica una compensazione parziale delle spese di lite del doppio grado nella misura di un terzo (1/3), mentre la soccombenza prevalente dell'appellante ne impone la condanna all'appellato della rifusione di due terzi (2/3) delle spese di lite di entrambi i gradi.
5.4. La domanda di condanna al pagamento individua il valore della causa, compresa nello scaglione fino a € 1.100,00, rispetto alla quale l'accertamento dell'inclusione delle indennità oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione feriale riveste carattere strumentale.
5.5. Per il primo grado del giudizio rimane ferma la liquidazione, non censurata, compiuta dal primo Giudice (valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, per la quale è stato riconosciuto il compenso minimo, e quindi, complessivamente € 578,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per spese generali sul compenso, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste dovute per legge). Per il secondo grado, tenuto conto della media complessità delle questioni di diritto e di fatto affrontate, in applicazione del D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, si liquidano
47 all'appellato i compensi medi per cause di appello con valore fino a € 1.100,01, e quindi: € 142,00 per studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 179,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 210,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi,
€ 673,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di con ricorso in Parte_1 CP_1
appello depositato il 24.04.2024 avverso la sentenza del Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 134/2023 di data
16.11.2023,
in accoglimento parziale dell'appello e, quindi, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
accerta
il diritto del ricorrente appellato a percepire CP_1
durante i periodi di ferie annuali oggetto di causa, nei limiti di
24 giorni annui, una retribuzione comprensiva dei seguenti compensi: - indennità di presenza voce 250; - indennità turni avvicendati voce 251; - indennità/compenso 25.6.2001 CP_7
p. 5) voce 247;
condanna
48 la resistente appellata a pagare al ricorrente Parte_1
appellato a titolo di differenze retributive la CP_1
somma di € 444,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'01.02.2022 sino al saldo effettivo;
rigetta
per il resto le domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio dal ricorrente;
CP_1
dichiara
la compensazione parziale delle spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo (1/3);
condanna
la resistente appellata a rifondere al ricorrente Parte_1
appellato due terzi (2/3) delle spese del doppio CP_1
grado del giudizio che liquida, per intero (1/1): a) per il primo grado del giudizio in € 578,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 673,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 09.04.2025.
49 La Presidente
Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
50
Dott.ssa Isabella Martin
Dott. Thomas Weissteiner 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 (cfr. le produzioni degli accordi collettivi nel fascicolo del