Sentenza 17 maggio 2022
Decreto collegiale 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 17/05/2022, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00784/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, proposto da
AU PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Di Milia, Luciano Trofa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Salentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 24;
per la dichiarazione
del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza presentata a mezzo pec del 7/11/2021 a firma del difensore, mediante visione e/o estrazione copia, entro un termine non superiore a trenta giorni;
per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in luogo della parte resistente, in caso di inerzia di quest’ultima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Salentina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. L. Trofa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota PEC 7.11.2021 la ricorrente ha chiesto al Comune di Campi Salentina il rilascio di copia della seguente documentazione, relativa ad immobili siti in detto Comune, in catasto al fg. 29, p.lle 92, 93, 94 e 95, oggetto di espropriazione in favore di ASL Lecce:
1) decreto definitivo di esproprio;
2) decreto di occupazione d’urgenza;
3) decreto di occupazione definitiva;
4) decreto di asservimento;
5) dichiarazione di pubblica utilità;
6) delibera di determinazione provvisoria di indennità di esproprio con le eventuali
osservazioni da parte dell’interessato;
7) accettazione provvisoria dell’indennità da parte dell’interessato;
8) determinazione definitiva dell’indennità;
9) notifica del decreto di esproprio con l’avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui venne prevista l'esecuzione del decreto medesimo;
10) verbale di immissione in possesso;
Ad onta di tale richiesta, il civico ente non ha proceduto all’ostensione della documentazione richiesta.
Con la proposizione dell’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto dunque l’annullamento del silenzio-diniego intervenuto sulla propria istanza, con conseguente ordine al Comune di Campi Salentina al rilascio della suddetta documentazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 10.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se , indipendentemente cioè dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (C.d.S, AA.PP. nn. 5 e 6/2005).
Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr, ex plurimis : Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegata alla documentazione cui si chiede di accedere.
2.2. Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
2.3. Il punto è stato di recente ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “ L'avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull'attualità dell'interesse all'accesso; non spetta all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l'eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l'ostensione del documento ” (C.d.S, V, 27.6.2018, n. 3953).
3. Orbene, nella specie, reputa il Collegio senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, strettamente correlata alla verifica della propria posizione proprietaria.
4. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Comune di Campi Salentina di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, la seguente documentazione, relativa ad immobili siti in detto Comune, in catasto al fg. 29, p.lle 92, 93, 94 e 95 oggetto di espropriazione in favore di ASL Lecce:
a) decreto definitivo di esproprio;
b) decreto di occupazione d’urgenza;
c) decreto di occupazione definitiva;
d) decreto di asservimento;
e) dichiarazione di pubblica utilità;
f) delibera di determinazione provvisoria di indennità di esproprio con le eventuali
osservazioni da parte dell’interessato;
g) accettazione provvisoria dell’indennità da parte dell’interessato;
h) determinazione definitiva dell’indennità;
i) notifica del decreto di esproprio con l’avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui venne prevista l'esecuzione del decreto medesimo;
j) verbale di immissione in possesso.
5. Per le ragioni sopra esposte, va disposta conferma dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
6. Stante la soccombenza del Comune resistente, e l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, il Comune di Campi Salentina va condannato al pagamento, nei confronti dell’Erario, delle spese di lite dell’odierno giudizio, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Comune di Campi Salentina di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, tutta la documentazione indicata al punto n. 4 della parte motivazionale.
Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese di lite, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
Con decreto collegiale n. 988 del 16 giugno 2022, il Collegio ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 784 del 17 maggio 2022 nel senso che segue: a) al punto n. 5 della parte motivazionale, in luogo di: “Per le ragioni sopra esposte, va disposta conferma dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio”, deve leggersi e intendersi: “Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente”; b) il punto n. 6 della parte motivazionale è soppresso; c) nella parte dispositiva, in luogo di: “Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese di lite, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge”, deve leggersi e intendersi: “Condanna il Comune di Campi Salentina al pagamento, in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Lucio Di Milia e Luciano Trofa, delle spese di lite da loro sostenute, quantificate in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge”. Lecce, 16 giugno 2022 Il Funzionario Dott.ssa Mesagne Lucia