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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1737/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LO TORTO TERESA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to GIUST LORELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Aviano (PN), in data
05/06/1999, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 90/2024 pubblicata il
21/08/2024 e passata in giudicato alla medesima data di pubblicazione – R.G.
1 1737/2024 V.G. – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: nata a [...] il Persona_1
16/06/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) la casa coniugale sita in Caorle
(VE), Via della Bilancia n. 9, rimane assegnata alla signora che Pt_1
continuerà ad abitarvi con la figlia minore e con la figlia maggiorenne, Per_2
non ancora economicamente autosufficiente, . Per_1
Il signor si obbliga a sostenere direttamente l'integralità (100%) delle CP_1
spese afferenti la gestione dell'abitazione familiare (costi di manutenzione ordinaria - con la precisazione che per costi di manutenzione ordinaria dell'immobile a carico del padre debbano intendersi solo quelli relativi alla caldaia e ai pannelli solari, esclusi tutti gli altri – spese di giardiniere per la pulizia corrente, paga-menti per imposte e tributi - IMU-TARI ) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e comunque non oltre il compimento dei 24 anni da parte di . Per_2
Il signor si obbliga inoltre a sostenere l'integralità (100%) delle spese CP_1
di abbonamento telefonico per il cellulare delle figlie e , per il wi-fi e di Per_1 Per_2
abbonamento a Sky, nonché il 67% delle spese per le utenze domestiche.
La signora sosterrà il 33% delle spese per le sole utenze domestiche Pt_1
in costanza di abitazione di ambedue le figlie nella casa familiare, mentre nell'ipotesi in cui una delle figlie si traferisca a vivere altrove, le spese per le utenze domestiche saranno divise tra i ricorrenti al 50% ciascuno. L'obbligo della signora di concorrere al pagamento delle spese relative alle Pt_1
utenze domestiche nei termini suddetti è in ogni caso condizionato alla
2 permanenza della madre nell'abitazione familiare.
Le spese di straordinaria manutenzione della casa coniugale rimarranno integralmente ad esclusivo carico del signor , che si accolla altresì il CP_1
pagamento del premio annuo della polizza assicurativa riguardante l'abitazione familiare, pari ad Euro 2.131,99=, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e comunque non oltre il compimento dei 24 anni da parte di . Per_2
Il signor potrà continuare ad accedere dal giardino al locale cantina CP_1
dell'abitazione familiare, previo adeguato avviso e riparazione a sue spese della porta di ingresso.
2) i ricorrenti concordano che la figlia minore venga affidata Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre anche ai fini della residenza, domicilio e dimora abituale e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, secondo i seguenti tempi di presenza:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì
mattina quando il signor provvederà a riaccompagnare la figlia presso CP_1
l'istituto scolastico;
- un pomeriggio infrasettimanale durante la settimana in cui la minore trascorre il fine settimana con il padre e due pomeriggi infrasettimanali nella settimana successiva (ossia la settimana in cui è a casa con la madre) Per_2
dall'uscita di scuola e fino alle ore 21 quando il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. I genitori si impegnano comunque a comunicare il periodo di vacanza prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno e a fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo sarà suddiviso tra i genitori dal 24/12 al 31/12 mattina entro le ore 12.00 e dal 31/12 mattina sino al
3 06/01. Il signor a conclusione del periodo di sua spettanza provvederà CP_1
a riaccompagnare la figlia dalla madre entro le ore 20.00;
- metà delle vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua ovvero il Lunedì di Pasquetta;
- per i “ponti” scolastici secondo il principio dell'alternanza.
Resta sempre salva la facoltà dei genitori di modificare di comune accordo,
tenuto conto delle esigenze personali, scolastiche e sportive della figlia e Per_2
nel preminente interesse della minore, il regime di visita e frequentazione sic-
come dettagliato nel presente punto 2);
3) il signor si obbliga a corrispondere a far data dal deposito del CP_1
ricorso alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , l'importo mensile di Euro 1.070= ciascuna, e così in totale Euro Per_1 Per_2
2.140=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e con prima rivalutazione dopo un anno dall'udienza (in presenza o cartolare) che verrà
fissata.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie e di cui al protocollo del
Tribunale di Pordenone, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno suddivise per l'90% a carico del signor e per il restante 10% a carico CP_1
della signora Pt_1
4) i signori e concordano a che il supporto psicologico di cui Pt_1 CP_1
già usufruisce possa essere esteso a ove necessario, con impegno Per_1 Per_2
del padre a sostenerne la spesa e disponibilità da parte di entrambi i genitori a dar corso ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) il signor si obbliga a corrispondere alla moglie, previa dichiarazione CP_1
di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della signora ai sensi e per gli effetti dell'art.5 Pt_1
comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di Euro 100.000,00= (diconsi Euro
4 centomila) da versarsi a mezzo assegni circolari alla data dell'udienza (in presenza o cartolare) che verrà fissata nel procedimento di divorzio.
• ordinare al Comune di Aviano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 90/2024 pubblicata il 21/08/2024 e passata in giudicato alla medesima data di pubblicazione – R.G. 1737/2024 V.G. –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al
07 febbraio 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni. Termine successivamente differito al 04/04/2025.
Con successive note scritte depositate in data 02-03/04/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c. e con ordinanza del 04/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli
5 interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Aviano (PN), in Parte_1 Controparte_1
data 05/06/1999;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIANO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 8, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
6 dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1737/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LO TORTO TERESA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to GIUST LORELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Aviano (PN), in data
05/06/1999, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 90/2024 pubblicata il
21/08/2024 e passata in giudicato alla medesima data di pubblicazione – R.G.
1 1737/2024 V.G. – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: nata a [...] il Persona_1
16/06/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) la casa coniugale sita in Caorle
(VE), Via della Bilancia n. 9, rimane assegnata alla signora che Pt_1
continuerà ad abitarvi con la figlia minore e con la figlia maggiorenne, Per_2
non ancora economicamente autosufficiente, . Per_1
Il signor si obbliga a sostenere direttamente l'integralità (100%) delle CP_1
spese afferenti la gestione dell'abitazione familiare (costi di manutenzione ordinaria - con la precisazione che per costi di manutenzione ordinaria dell'immobile a carico del padre debbano intendersi solo quelli relativi alla caldaia e ai pannelli solari, esclusi tutti gli altri – spese di giardiniere per la pulizia corrente, paga-menti per imposte e tributi - IMU-TARI ) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e comunque non oltre il compimento dei 24 anni da parte di . Per_2
Il signor si obbliga inoltre a sostenere l'integralità (100%) delle spese CP_1
di abbonamento telefonico per il cellulare delle figlie e , per il wi-fi e di Per_1 Per_2
abbonamento a Sky, nonché il 67% delle spese per le utenze domestiche.
La signora sosterrà il 33% delle spese per le sole utenze domestiche Pt_1
in costanza di abitazione di ambedue le figlie nella casa familiare, mentre nell'ipotesi in cui una delle figlie si traferisca a vivere altrove, le spese per le utenze domestiche saranno divise tra i ricorrenti al 50% ciascuno. L'obbligo della signora di concorrere al pagamento delle spese relative alle Pt_1
utenze domestiche nei termini suddetti è in ogni caso condizionato alla
2 permanenza della madre nell'abitazione familiare.
Le spese di straordinaria manutenzione della casa coniugale rimarranno integralmente ad esclusivo carico del signor , che si accolla altresì il CP_1
pagamento del premio annuo della polizza assicurativa riguardante l'abitazione familiare, pari ad Euro 2.131,99=, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e comunque non oltre il compimento dei 24 anni da parte di . Per_2
Il signor potrà continuare ad accedere dal giardino al locale cantina CP_1
dell'abitazione familiare, previo adeguato avviso e riparazione a sue spese della porta di ingresso.
2) i ricorrenti concordano che la figlia minore venga affidata Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre anche ai fini della residenza, domicilio e dimora abituale e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, secondo i seguenti tempi di presenza:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì
mattina quando il signor provvederà a riaccompagnare la figlia presso CP_1
l'istituto scolastico;
- un pomeriggio infrasettimanale durante la settimana in cui la minore trascorre il fine settimana con il padre e due pomeriggi infrasettimanali nella settimana successiva (ossia la settimana in cui è a casa con la madre) Per_2
dall'uscita di scuola e fino alle ore 21 quando il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. I genitori si impegnano comunque a comunicare il periodo di vacanza prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno e a fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo sarà suddiviso tra i genitori dal 24/12 al 31/12 mattina entro le ore 12.00 e dal 31/12 mattina sino al
3 06/01. Il signor a conclusione del periodo di sua spettanza provvederà CP_1
a riaccompagnare la figlia dalla madre entro le ore 20.00;
- metà delle vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua ovvero il Lunedì di Pasquetta;
- per i “ponti” scolastici secondo il principio dell'alternanza.
Resta sempre salva la facoltà dei genitori di modificare di comune accordo,
tenuto conto delle esigenze personali, scolastiche e sportive della figlia e Per_2
nel preminente interesse della minore, il regime di visita e frequentazione sic-
come dettagliato nel presente punto 2);
3) il signor si obbliga a corrispondere a far data dal deposito del CP_1
ricorso alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , l'importo mensile di Euro 1.070= ciascuna, e così in totale Euro Per_1 Per_2
2.140=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e con prima rivalutazione dopo un anno dall'udienza (in presenza o cartolare) che verrà
fissata.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie e di cui al protocollo del
Tribunale di Pordenone, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno suddivise per l'90% a carico del signor e per il restante 10% a carico CP_1
della signora Pt_1
4) i signori e concordano a che il supporto psicologico di cui Pt_1 CP_1
già usufruisce possa essere esteso a ove necessario, con impegno Per_1 Per_2
del padre a sostenerne la spesa e disponibilità da parte di entrambi i genitori a dar corso ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) il signor si obbliga a corrispondere alla moglie, previa dichiarazione CP_1
di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della signora ai sensi e per gli effetti dell'art.5 Pt_1
comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di Euro 100.000,00= (diconsi Euro
4 centomila) da versarsi a mezzo assegni circolari alla data dell'udienza (in presenza o cartolare) che verrà fissata nel procedimento di divorzio.
• ordinare al Comune di Aviano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 90/2024 pubblicata il 21/08/2024 e passata in giudicato alla medesima data di pubblicazione – R.G. 1737/2024 V.G. –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al
07 febbraio 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni. Termine successivamente differito al 04/04/2025.
Con successive note scritte depositate in data 02-03/04/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c. e con ordinanza del 04/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli
5 interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Aviano (PN), in Parte_1 Controparte_1
data 05/06/1999;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIANO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 8, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
6 dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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