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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9221/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione bene immobile senza titolo;
TRA
, elettivamente domiciliata a Lecce in via dei Palumbo n. Parte_1
55, presso lo studio legale dell'Avv. Oscar Galante, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTRICE
E
; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione regolarmente notificato il 12/12/2022, Parte_1
premesso di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare sita a Squinzano in via Anime n. 74, a causa della condotta violenta tenuta verso di lei dalla sorella a carico della quale era stato iscritto innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
1 Lecce un procedimento penale per minacce e lesioni personali n. 1412/2016 R.G.N.R., definito il 21/11/2018 con sentenza contestuale di non doversi procedere per i reati ascritti perché estinti per intervenuta remissione di querela, adducendo che in occasione di detta udienza era stato sottoscritto a verbale un accordo (allegato doc. 1) in virtù del quale dal 1° gennaio 2019 si impegnava a rilasciare il Controparte_1
pianterreno della suddetta abitazione ad ella (trasferendo al piano superiore tutti i suoi beni mobili), ma di essere riuscita, tramite Ufficiale Giudiziario, ad ottenere solo la consegna delle chiavi e non ancora la materiale disponibilità dell'immobile, il cui cancelletto di ingresso in seguito veniva chiuso con un catenaccio, agiva in giudizio nei confronti della germana, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, indicati, alternativamente, nel danno emergente costituito dai canoni versati in quattro anni di locazione di altro immobile, contratto resosi necessario al fine di stabilire una residenza familiare presso cui andare a vivere con il compagno Persona_1
oppure in quello che viene definito “lucro cessante”, ovverosia nel mancato guadagno che avrebbe ricavato, ove avesse scelto di non godere direttamente del bene, ma indirettamente mediante concessione a terzi dello stesso in locazione, determinando, in ogni caso, il quantum nella somma di € 16.800,00 (€ 350,00 canone × 48 mesi), con vittoria delle spese di lite. rimaneva contumace. Controparte_1
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione di due dei testimoni ammessi
(con rinuncia degli altri), mentre la convenuta non compariva, senza giustificazione, a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
All'udienza tenutasi il 9 gennaio 2025, l'attrice precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Preliminarmente, a prescindere da ogni valutazione in merito, da un lato, al titolo giuridico fondante la legittimazione ad agire dell'attrice e, dall'altro, alla situazione di detentrice di fatto senza titolo dell'immobile sito a Squinzano in via Anime n. 74, a
2 pianterreno, in cui verserebbe la convenuta contumace, è, invero, rimasta indimostrata la sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile.
Quanto, infatti, innanzitutto, al danno da mancato godimento diretto dell'immobile, identificato in una asserita perdita economica subita in ragione della necessità di soddisfare la personale esigenza abitativa rivolgendosi al mercato locatizio, a ben vedere il contratto di locazione in atti, risalente a settembre 2016, è stato sottoscritto unicamente da , il quale ivi figura come unico conduttore, Persona_1
risultando in calce una firma di solo come garante, peraltro non Parte_1
seguita da controfirma della locatrice e non preceduta da alcuna clausola concordata con la medesima o, comunque, da alcuna dichiarazione riconducibile alla suddetta da cui dedurre un riconoscimento o accettazione successiva della qualità di parte contraente.
Pertanto, non residua alcun dubbio circa il significato del testo contrattuale.
In ordine, poi, al danno da mancato guadagno si ritiene condivisibile un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (v.
Cass., sez. III, 23 novembre 2021 n. 36251; Cass., sez. III, 25 maggio 2018 n. 13071).
Sul tema sono, recentemente, intervenute le Sezioni Unite (sentenza 15 novembre 2022
n. 33645), mediando un contrasto emerso tra Seconda e Terza Sezione e introducendo, riguardo al danno emergente, un correttivo alla tesi di cui innanzi, chiarendo che il danno risarcibile è rappresentato dalla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, quale conseguenza immediata e diretta della violazione e fissando il seguente principio di diritto: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale
3 manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Nella specie, invero, l'attrice, aderendo di fatto alla desueta tesi del c.d. danno in re ipsa, coincidente in tutto con il danno-evento e commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, non fornisce elementi circa il concreto utilizzo che avrebbe fatto del bene, limitandosi a dichiarare unilateralmente, senza alcun riscontro esterno oggettivo, di avere, comunque, maturato l'intenzione, in caso di persistente incompatibilità con la sorella, la quale avrebbe dovuto occupare il piano superiore, di locare a terzi il pianterreno di sua spettanza.
Le spese processuali, stante la soccombenza dell'attrice e la contumacia della parte vittoriosa sono irripetibili, fermo restando il separato decreto di liquidazione in favore del difensore dell'attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , contumace, ogni contraria istanza
[...] Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Lecce, 28 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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