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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2009/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2009/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Logatto;
appellante
e
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Arango; appellata
e
; Controparte_2
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 968/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.04.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, dichiarata la responsabilità in solido dell' e del Dott. per Controparte_1 Controparte_2
quanto accaduto al Sig. condannare l'Ente convenuto, in solido, Parte_1
con il Dott. al pagamento, in favore del Sig. della CP_2 Parte_1 somma di € 251.198,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
Per l' “chiede volersi respingere l'appello di controparte Controparte_1 con ogni conseguenza di legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 02.10.2012 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' ed il dott. Controparte_1 CP_2
per far accertare a loro carico la responsabilità per danni derivanti da due
[...]
interventi chirurgici di discectomia in data 21.12.2002 e 23.12.2003 eseguiti presso l'U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale “L'Annunziata” di da équipe diretta CP_1 dall'indicato chirurgo, e per l'effetto condannare gli stessi al relativo risarcimento per l'importo complessivo di euro 981.539,50, di cui euro 147.507, 50 per danno biologico, euro 150.000,00 per danno non patrimoniale ed euro 684.032,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L resisteva alla domanda. Controparte_1
Espletata la consulenza medico legale, con sentenza n. 968/2018 il Tribunale, dopo aver dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_2
per mancata instaurazione del contraddittorio, la accoglieva nei confronti
[...] dell' liquidando in favore dell'attore il danno biologico, Controparte_1
temporaneo e permanente, e le spese mediche sostenute. Rigettava, invece, la richiesta di risarcimento a titolo di contrazione dei redditi da lavoro. Osservava, al riguardo, che pur essendo stata confermata in sede peritale l'incidenza percentuale del danno biologico subito sulla capacità di lavoro specifica in ragione del 20%, non era dato procedere alla relativa liquidazione, posto che l'attore non aveva provato la misura del reddito percepito prima dei trattamenti sanitari, elemento necessario al fine di verificare e parametrare la lamentata flessione e compromissione successive;
in particolare rilevava che non figuravano in atti le dichiarazioni dei redditi di cui (in
2 citazione) si affermava la produzione né altri documenti idonei ad illustrare l'andamento ordinario dell'attività economica autonoma dell'attore. Escludeva, infine, la possibilità di fare ricorso ai criteri di liquidazione equitativa invocati in comparsa conclusionale sull'assunto della non determinabilità del reddito, atteso che tale assunto era smentito dalle puntuali indicazioni fornite nell'atto introduttivo, contestate e rimaste indimostrate, e che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e fornire ogni elemento di fatto utile alla sua quantificazione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 06.11.2018, lamentando l'ingiustizia della pronuncia laddove aveva escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. Rilevava che il giudice di prime cure, in mancanza di prova del reddito, avrebbe dovuto utilizzare il parametro del triplo della pensione sociale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 21.02.2019 l' Controparte_1
che chiedeva di rigettare integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto posto che l'appellante non aveva in alcun modo dimostrato il pregresso svolgimento di attività lavorativa.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di
, questi rimaneva contumace. Controparte_2
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa', che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute” (Cass., n. 5840/2004). Ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, occorre, quindi, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cass., n. 3290/2013; n. 4493/2011) e la prova relativa grava sul soggetto che chiede il risarcimento”.
In via generale, pertanto, l'accertamento di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, avendo il soggetto leso l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso.
Quanto, in particolare, al danno da mancato guadagno, ricollegabile a lesioni personali, esso va valutato su base prognostica e ai fini della prova il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa;
tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione,
è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e a produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (Cass., n. 22360/2023; n. 16913/12019; n. 15737/2018; n. 10499/2017).
In definitiva, la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé
4 (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999
n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. 6/6/2008
n. 15031 e più di recente Cass. 12/07/2023 n. 19922).
Ora, nella specie, se pur l'accertata invalidità permanente può essere tale da giustificare la presunzione di un danno patrimoniale, l'attore-appellante non ha comunque dimostrato lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito essendosi limitato ad allegare del tutto genericamente la sua qualità di lavoratore autonomo, né ha documentato la contrazione degli eventuali guadagni in dipendenza dell'infortunio subito, non avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi pur richiamate in citazione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' Controparte_1
Nulla va invece disposto riguardo a , rimasto contumace. Controparte_2
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 06.11.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
e di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Cosenza n. 968/2018 pubblicata il 24.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
5 c) nulla sulle spese nei riguardi di . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2009/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Logatto;
appellante
e
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Arango; appellata
e
; Controparte_2
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 968/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.04.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, dichiarata la responsabilità in solido dell' e del Dott. per Controparte_1 Controparte_2
quanto accaduto al Sig. condannare l'Ente convenuto, in solido, Parte_1
con il Dott. al pagamento, in favore del Sig. della CP_2 Parte_1 somma di € 251.198,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
Per l' “chiede volersi respingere l'appello di controparte Controparte_1 con ogni conseguenza di legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 02.10.2012 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' ed il dott. Controparte_1 CP_2
per far accertare a loro carico la responsabilità per danni derivanti da due
[...]
interventi chirurgici di discectomia in data 21.12.2002 e 23.12.2003 eseguiti presso l'U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale “L'Annunziata” di da équipe diretta CP_1 dall'indicato chirurgo, e per l'effetto condannare gli stessi al relativo risarcimento per l'importo complessivo di euro 981.539,50, di cui euro 147.507, 50 per danno biologico, euro 150.000,00 per danno non patrimoniale ed euro 684.032,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L resisteva alla domanda. Controparte_1
Espletata la consulenza medico legale, con sentenza n. 968/2018 il Tribunale, dopo aver dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_2
per mancata instaurazione del contraddittorio, la accoglieva nei confronti
[...] dell' liquidando in favore dell'attore il danno biologico, Controparte_1
temporaneo e permanente, e le spese mediche sostenute. Rigettava, invece, la richiesta di risarcimento a titolo di contrazione dei redditi da lavoro. Osservava, al riguardo, che pur essendo stata confermata in sede peritale l'incidenza percentuale del danno biologico subito sulla capacità di lavoro specifica in ragione del 20%, non era dato procedere alla relativa liquidazione, posto che l'attore non aveva provato la misura del reddito percepito prima dei trattamenti sanitari, elemento necessario al fine di verificare e parametrare la lamentata flessione e compromissione successive;
in particolare rilevava che non figuravano in atti le dichiarazioni dei redditi di cui (in
2 citazione) si affermava la produzione né altri documenti idonei ad illustrare l'andamento ordinario dell'attività economica autonoma dell'attore. Escludeva, infine, la possibilità di fare ricorso ai criteri di liquidazione equitativa invocati in comparsa conclusionale sull'assunto della non determinabilità del reddito, atteso che tale assunto era smentito dalle puntuali indicazioni fornite nell'atto introduttivo, contestate e rimaste indimostrate, e che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e fornire ogni elemento di fatto utile alla sua quantificazione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 06.11.2018, lamentando l'ingiustizia della pronuncia laddove aveva escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. Rilevava che il giudice di prime cure, in mancanza di prova del reddito, avrebbe dovuto utilizzare il parametro del triplo della pensione sociale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 21.02.2019 l' Controparte_1
che chiedeva di rigettare integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto posto che l'appellante non aveva in alcun modo dimostrato il pregresso svolgimento di attività lavorativa.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di
, questi rimaneva contumace. Controparte_2
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa', che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute” (Cass., n. 5840/2004). Ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, occorre, quindi, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cass., n. 3290/2013; n. 4493/2011) e la prova relativa grava sul soggetto che chiede il risarcimento”.
In via generale, pertanto, l'accertamento di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, avendo il soggetto leso l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso.
Quanto, in particolare, al danno da mancato guadagno, ricollegabile a lesioni personali, esso va valutato su base prognostica e ai fini della prova il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa;
tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione,
è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e a produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (Cass., n. 22360/2023; n. 16913/12019; n. 15737/2018; n. 10499/2017).
In definitiva, la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé
4 (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999
n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. 6/6/2008
n. 15031 e più di recente Cass. 12/07/2023 n. 19922).
Ora, nella specie, se pur l'accertata invalidità permanente può essere tale da giustificare la presunzione di un danno patrimoniale, l'attore-appellante non ha comunque dimostrato lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito essendosi limitato ad allegare del tutto genericamente la sua qualità di lavoratore autonomo, né ha documentato la contrazione degli eventuali guadagni in dipendenza dell'infortunio subito, non avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi pur richiamate in citazione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' Controparte_1
Nulla va invece disposto riguardo a , rimasto contumace. Controparte_2
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 06.11.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
e di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Cosenza n. 968/2018 pubblicata il 24.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
5 c) nulla sulle spese nei riguardi di . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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