Articolo 52 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 51Articolo 53
Versione
31 ottobre 1971
Art. 52.

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilita' e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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