Articolo 9 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
Articolo 8Articolo 10
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15 maggio 1962
Art. 9.
I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 .
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneita' preveduta dall' articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645 .
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962
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