Versione
15 maggio 1962
15 maggio 1962
Art. 9.
I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 .
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneita' preveduta dall' articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645 .
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.
I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 .
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneita' preveduta dall' articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645 .
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.
Commentari • 5
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2090 del 25https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2090 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 15813/2016 promosso da: Nuova Circe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 119, presso lo studio dell'avv. Giulio Andrea Galvani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Dino Lucchetti, in virtù di …
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Giurisprudenza • 286
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 25/07/2013, n. 1978Provvedimento: […] della deliberazione dell'assemblea consortile del C.I.M.E.P. (consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare) n. 27 del 31.3.2009, avente ad oggetto la “ proroga biennale del vigente piano di zona consortile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 167/1962 ”, nonché per la condanna dell'Ente resistente al risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato. […] 1°) violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 9 della legge 167/1962; eccesso di potere;Leggi di più...
- annullamento delibera consortile·
- proroga piano di zona consortile·
- violazione art. 7 e 11 legge 241/1990·
- compensazione spese processuali·
- violazione art. 9 legge 167/1962·
- rinuncia al ricorso·
- violazione art. 3 legge 241/1990·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso