Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6429/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la se- guente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6429/20 R.Gen.Aff.Cont., deci- sa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ci- tazione del primo grado di giudizio, dall'Avv. Sabato Tufano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pompei (NA) alla via Piave n.32,
Parte_2
CONTRO
- già la - (C.F. e P.I.: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti Benedetto La Peruta e Maria Rosaria La Peruta, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA) – Loc. Bosco Fangone c/o Interporto
Campano,
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3409/2020 vertente in procedura di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note depositate dalle parti ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
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1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1 convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di ora Controparte_3 al fine di chiedere l'accertamento Controparte_1 dell'insussistenza e della infondatezza delle pretesa creditoria, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio per essere competente il Giudice di pa- ce di Torre Annunziata e/o il Giudice di pace di AN .
1.1 Resistette all'opposizione ora Controparte_2 Controparte_1
[...]
1.3 Con sentenza n. 3409/20 il Giudice di Pace di Nola, accolse l'eccezione sol- levata dall'opponente compensando le spese del giudizio.
2. Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello la società Pt_1
denunciando, con un unico motivo di appello, la violazione degli artt. 91 e
[...]
92 c.p.c. da parte del Giudice di Pace di Nola, che con sentenza n. 3409/20, pur accogliendo l'opposizione per essere il Giudice di Pace di Nola incompetente per territorio aveva compensato le spese di lite.
2.1 Con comparsa di costituzione si è costituita Controparte_1
- già la la quale, in via preliminare ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria delle competenze e spese di lite del presente giu- dizio.
3. Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, in assenza di atti- vità istruttoria, veniva rinviata per esigenze di ruolo per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, è stata rinviata per ex art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Va preliminarmente dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del prov- vedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e, per altro verso, le modifi- che richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cu- re ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso, prospettando conse- guentemente la propria ricostruzione fattuale.
2. Con un unico motivo di critica, l'appellante deduce l'erroneità del Giudice di prime cure laddove ha compensato le spese di lite, sul rilievo che lo stesso aven-
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do accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dallo stesso, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese non ravvisandosi motivi per la compensazione delle spese.
La doglianza è priva di pregio. Infatti, ciò che l'appellante non mette in evidenzia è che l'opposta/odierna appellata, all'udienza per la precisazione delle conclusio- ni, aveva aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'adesione all'eccezione di incompeten- za territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'e- sclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conse- guentemente, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi da- vanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una del- le parti sulla questione decisa, presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame (cfr. Cass. civ.n. 25180 dell'8/11/2013; Cass. civ. n. 6106 del 20/3/2006,
Cass. Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022).
Si ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento e non al precedente richiamato nell'atto di appello dall'appellante – cfr Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n.
9035 – che enuncia il principio della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del de- creto ingiuntivo per incompetenza del giudice sulla base di una clausola com- promissoria, anche in caso di adesione all'eccezione di incompetenza. Tale pro- nuncia, invero, affronta il problema solo dal punto di vista degli art. 91 e 92
c.p.c., non anche dall'angolo prospettico dell'art. 38 c.p.c., che impone al giudice di non pronunciarsi sulla competenza e conseguentemente sulle spese qualora vi sia adesione all'eccezione di incompetenza, disposizione, quest'ultima, che pre- vale sulle prime in ragione della specialità che la caratterizza.
Pertanto, anche se la “compensazione delle spese” effettuata dal giudice di prime cure deve ritenersi espressione utilizzata in senso non tecnico e più precisamente dovendosi intendere quale mancata statuizione sulle spese in virtù di quanto di- sposto dall'art 38 cpc, cionondimeno deve darsi atto del corretto contenuto della decisione che non ha statuito sulle spese di lite.
È opportuno, inoltre, sottolineare che è irrilevante il fatto che il Giudice di pace abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, sia perché il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti (qual è quello di cui qui si tratta) ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza. La sostanza della decisione prevale infatti sulla forma adottata, e ben può l'art. 38, 2 comma
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cod. proc. civ. trovare applicazione, pur se l'incompetenza sia dichiarata con provvedimento che assuma la forma della sentenza, anziché quella dell'ordinan- za.
Inoltre, va osservato che la forma della sentenza è anche quella che più si attaglia alla specificità del procedimento concreto, introdotto in forma di opposizione a decreto ingiuntivo.
In effetti, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto ade- risca all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, si deter- mina una peculiare situazione processuale che richiede il coordinamento tra due principi: da un lato, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 38, comma 2, c.p.c. comporta l'esclusione del potere del giudice di decidere sulla competenza e sulle spese processuali della fase svoltasi dinanzi a lui;
dall'altro, il giudice dell'opposizione deve comunque pronunciarsi con sentenza e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 1346/2020). In tale contesto, la me- ra adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza non configura una soc- combenza in senso tecnico, poiché viene meno il potere decisorio del giudice sul- la questione di competenza per effetto dell'accordo delle parti. La mancata pro- nuncia sulle spese processuali trova giustificazione nella particolare natura della vicenda processuale, caratterizzata dall'adesione spontanea dell'opposto all'ecce- zione di incompetenza, che determina una situazione di convergenza delle posi- zioni delle parti sulla questione pregiudiziale, pur nell'ambito di un provvedimen- to che deve essere espresso e non implicito, nonchè necessariamente assumere la forma della sentenza, per disporre la revoca del decreto ingiuntivo (Cass.
6106/2006; 1346/2020). Tale soluzione realizza un equilibrato contemperamento tra l'automatismo previsto dall'art. 38, comma 2, c.p.c. e le peculiarità del proce- dimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la pronuncia sull'incompe- tenza non può prescindere dalla revoca del provvedimento monitorio.
Si consideri, poi, che “la legge [non] impone termini perentori per prestare l'ade- sione: essenziale è che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provvede, e che tale accordo sia posto a fondamento della decisione”
(Cass. Civ. n. 25180/2013).
Chiarito il quadro dei principi applicabili alla fattispecie in esame, se ne deve concludere che il giudicante li abbia ben applicati nella fattispecie concreta dove la compensazione è giustificata dal comportamento processuale dell'appellato che ha aderito all'eccezione di incompetenza.
Da tutto ciò, pertanto, scaturisce il rigetto dell'appello.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa
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appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, spese liquidate co- me in dispositivo, determinate in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100.00 e 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria.
3.1. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al
30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugna- ta;
;
2) condanna l'appellante unipersonale a rifondere in favore di Parte_1 [...]
- già la - in persona del legale Controparte_4 Controparte_2 rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il 10/6/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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