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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1127/24 R.G.;
promossa da:
(CF ); Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Todesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 45;
appellante;
contro
:
CF ); Controparte_1 C.F._1
(CF ); Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Pagnin ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, P.zza Pontelandolfo n. 92-94;
appellati;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 3 gennaio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Riformare la sentenza nr. 40 del 03/01/2024, pubblicata in data 03/01/2024, e per l'effetto così statuire: In via principale: accertare e dichiarare che tutte le domande svolte dai condomini e nel procedimento nr. Controparte_1 Controparte_2
5995/2021 R.G. Tribunale di Vicenza, ed in particolare quelle che hanno visto l'accoglimento nella sentenza n. 40/2024 risultano infondate in fatto ed in diritto, ritenendo l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 dell'assemblea condominiale del 14/06/2021 pienamente valida e legittima in ogni sua parte. Condannare gli appellati alla rifusione delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CPA) del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“Respingersi le domande tutte dell'appellante e confermarsi la sentenza appellata;
spese, diritti, onorari di secondo grado rifusi, con 12,50% su diritti ed onorari ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I sigg.ri e , quali condomini del Controparte_1 Controparte_2 in Vicenza, hanno convenuto il Condominio stesso Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza per chiedere l'annullamento delle delibere assembleari assunte nella riunione del 14.6.2021. Sostenevano che a carico degli attori nel consuntivo del 2020 erano state addebitate spese non dovute e precisamente euro 315 per comunicazioni straordinarie, una tassa consortile di euro 101,06, il compenso della commercialista Bertazzoli ed il compenso dell'avv. Deducevano inoltre che nel preventivo del 2021, erano Persona_1 state inserite a carico degli attori voci non giustificate ed eccessive e nei relativi riparti, erano stati nuovamente addebitati pesanti arretrati la cui debenza era sub judice.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la Parte_1 conferma delle delibere impugnate.
Il Tribunale accoglieva le doglianze di parte attrice con riferimento a tre delle quattro voci di spesa contestate e riteneva generiche quelle concernenti il preventivo del 2021, condannando il a rimborsare agli attori la Parte_1 metà delle spese legali, compensata l'altra metà.
2. Contro la sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Vicenza il ha Parte_1 interposto appello, affidato ai seguenti quattro motivi di impugnazione:
“1) Denuncia l'error in iudicando del Tribunale berico laddove non ha adeguatamente valutato il doc. 1 e quindi ha considerato fondata la contestazione della spesa per comunicazioni straordinarie per euro 315;
2) Per aver il Tribunale berico non adeguatamente valutato il doc. 8 prodotto dal;
Parte_1
3) Per aver errato il Tribunale berico nel considerare il compenso all'Avv. indicato nel consuntivo 2020, quale spesa per attività dalla stessa Per_1 svolta nella causa n. 5470/2020, alla quale non sarebbero stati tenuti anche i condomini e CP_1 CP_2
4) Violazione dell'art. 91 e 92 cpc, erronea applicazione del DM 37/2018 del 27.8.2018 sulla quantificazione delle spese di lite per aver il Tribunale errato nel non aver considerato il rigetto delle molteplici domande avanzate dagli odierni appellati e per non aver tenuto conto del comportamento processuale assunto dagli stessi”.
In sostanza parte appellante ritiene legittima la spesa per comunicazioni straordinarie per euro 315, ritenendola debitamente provata dal doc. 1 di parte convenuta in primo grado;
sostiene altresì che la tassa di euro 101,06 sarebbe provata dal doc. 8 di parte convenuta;
inoltre, le spese legali dell'Avv. Per_1 non sarebbero state poste anche a carico della parte attrice;
infine, contesta la liquidazione delle spese, non avendo il Tribunale considerato il rigetto di numerose domande degli attori e il loro comportamento processuale.
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese in entrambi i gradi del giudizio.
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto non dovute le spese per euro 315 deliberate dall'assemblea come onorari integrativi dell'amministratore. Tali onorari, trattandosi di corrispondenza connessa all'attività di amministrazione nel caso di specie, non competono all'amministratore (Cass 3596/2003).
5. Il secondo motivo di appello deve essere accolto.
Il Doc. 8 di parte convenuta in primo grado dettaglia l'elenco degli immobili soggetti al contributo, nonché i proprietari tenuti al pagamento e tra essi i sigg.ri e sicchè la voce tassa consortile presente nel bilancio 2020 è CP_1 CP_2 stata correttamente addebitata agli odierni appellati.
6. Il terzo motivo di appello deve essere accolto.
Le spese legali dell'Avv. riconosciute e confermate dall'assemblea Per_1 riguardano solamente i condomini e nel riparto CP_3 Controparte_4 delle spese del bilancio consuntivo 2020 e non sono state addebitate agli appellati, sicchè questi ultimi non avevano interesse all'impugnazione della delibera.
7. Quanto al regolamento delle spese processuali, rilevato che tre delle quattro contestazioni formulate dagli attori con riferimento al consuntivo 2020 sono risultate infondate, e quelle afferenti al preventivo 2021 sono state ritenute generiche dal giudice di prime cure con statuizione che non è stata censurata
,e dunque gli stessi risultano prevalentemente soccombenti, ricorrono i presupposti per compensare in ragione della metà le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e per porre la quota residua, che si liquida come in dispositivo, a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto respinge l'impugnazione proposta contro la delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2020 adottata dall'assemblea condominiale del in data 14/06/2021 Parte_1 Parte_1 ad eccezione dell'imputazione delle spese per euro 315 deliberate dall'assemblea come onorari integrativi dell'amministratore, che non sono dovute. Compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano per l'intero in €4.500,00, e condanna gli appellati a rifondere all'appellante la restante metà, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano per l'intero in €4.500,00, e condanna gli appellati a rifondere all'appellante la restante metà, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, come
Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1127/24 R.G.;
promossa da:
(CF ); Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Todesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 45;
appellante;
contro
:
CF ); Controparte_1 C.F._1
(CF ); Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Pagnin ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, P.zza Pontelandolfo n. 92-94;
appellati;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 3 gennaio 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Riformare la sentenza nr. 40 del 03/01/2024, pubblicata in data 03/01/2024, e per l'effetto così statuire: In via principale: accertare e dichiarare che tutte le domande svolte dai condomini e nel procedimento nr. Controparte_1 Controparte_2
5995/2021 R.G. Tribunale di Vicenza, ed in particolare quelle che hanno visto l'accoglimento nella sentenza n. 40/2024 risultano infondate in fatto ed in diritto, ritenendo l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 dell'assemblea condominiale del 14/06/2021 pienamente valida e legittima in ogni sua parte. Condannare gli appellati alla rifusione delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CPA) del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“Respingersi le domande tutte dell'appellante e confermarsi la sentenza appellata;
spese, diritti, onorari di secondo grado rifusi, con 12,50% su diritti ed onorari ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I sigg.ri e , quali condomini del Controparte_1 Controparte_2 in Vicenza, hanno convenuto il Condominio stesso Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza per chiedere l'annullamento delle delibere assembleari assunte nella riunione del 14.6.2021. Sostenevano che a carico degli attori nel consuntivo del 2020 erano state addebitate spese non dovute e precisamente euro 315 per comunicazioni straordinarie, una tassa consortile di euro 101,06, il compenso della commercialista Bertazzoli ed il compenso dell'avv. Deducevano inoltre che nel preventivo del 2021, erano Persona_1 state inserite a carico degli attori voci non giustificate ed eccessive e nei relativi riparti, erano stati nuovamente addebitati pesanti arretrati la cui debenza era sub judice.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la Parte_1 conferma delle delibere impugnate.
Il Tribunale accoglieva le doglianze di parte attrice con riferimento a tre delle quattro voci di spesa contestate e riteneva generiche quelle concernenti il preventivo del 2021, condannando il a rimborsare agli attori la Parte_1 metà delle spese legali, compensata l'altra metà.
2. Contro la sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Vicenza il ha Parte_1 interposto appello, affidato ai seguenti quattro motivi di impugnazione:
“1) Denuncia l'error in iudicando del Tribunale berico laddove non ha adeguatamente valutato il doc. 1 e quindi ha considerato fondata la contestazione della spesa per comunicazioni straordinarie per euro 315;
2) Per aver il Tribunale berico non adeguatamente valutato il doc. 8 prodotto dal;
Parte_1
3) Per aver errato il Tribunale berico nel considerare il compenso all'Avv. indicato nel consuntivo 2020, quale spesa per attività dalla stessa Per_1 svolta nella causa n. 5470/2020, alla quale non sarebbero stati tenuti anche i condomini e CP_1 CP_2
4) Violazione dell'art. 91 e 92 cpc, erronea applicazione del DM 37/2018 del 27.8.2018 sulla quantificazione delle spese di lite per aver il Tribunale errato nel non aver considerato il rigetto delle molteplici domande avanzate dagli odierni appellati e per non aver tenuto conto del comportamento processuale assunto dagli stessi”.
In sostanza parte appellante ritiene legittima la spesa per comunicazioni straordinarie per euro 315, ritenendola debitamente provata dal doc. 1 di parte convenuta in primo grado;
sostiene altresì che la tassa di euro 101,06 sarebbe provata dal doc. 8 di parte convenuta;
inoltre, le spese legali dell'Avv. Per_1 non sarebbero state poste anche a carico della parte attrice;
infine, contesta la liquidazione delle spese, non avendo il Tribunale considerato il rigetto di numerose domande degli attori e il loro comportamento processuale.
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese in entrambi i gradi del giudizio.
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto non dovute le spese per euro 315 deliberate dall'assemblea come onorari integrativi dell'amministratore. Tali onorari, trattandosi di corrispondenza connessa all'attività di amministrazione nel caso di specie, non competono all'amministratore (Cass 3596/2003).
5. Il secondo motivo di appello deve essere accolto.
Il Doc. 8 di parte convenuta in primo grado dettaglia l'elenco degli immobili soggetti al contributo, nonché i proprietari tenuti al pagamento e tra essi i sigg.ri e sicchè la voce tassa consortile presente nel bilancio 2020 è CP_1 CP_2 stata correttamente addebitata agli odierni appellati.
6. Il terzo motivo di appello deve essere accolto.
Le spese legali dell'Avv. riconosciute e confermate dall'assemblea Per_1 riguardano solamente i condomini e nel riparto CP_3 Controparte_4 delle spese del bilancio consuntivo 2020 e non sono state addebitate agli appellati, sicchè questi ultimi non avevano interesse all'impugnazione della delibera.
7. Quanto al regolamento delle spese processuali, rilevato che tre delle quattro contestazioni formulate dagli attori con riferimento al consuntivo 2020 sono risultate infondate, e quelle afferenti al preventivo 2021 sono state ritenute generiche dal giudice di prime cure con statuizione che non è stata censurata
,e dunque gli stessi risultano prevalentemente soccombenti, ricorrono i presupposti per compensare in ragione della metà le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e per porre la quota residua, che si liquida come in dispositivo, a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto respinge l'impugnazione proposta contro la delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2020 adottata dall'assemblea condominiale del in data 14/06/2021 Parte_1 Parte_1 ad eccezione dell'imputazione delle spese per euro 315 deliberate dall'assemblea come onorari integrativi dell'amministratore, che non sono dovute. Compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano per l'intero in €4.500,00, e condanna gli appellati a rifondere all'appellante la restante metà, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano per l'intero in €4.500,00, e condanna gli appellati a rifondere all'appellante la restante metà, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, come
Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi