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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N 95/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere . nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza dal Tribunale di LO n.87/2022 del giorno 10 febbraio 2022, vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti
APPELLANTE
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Murdaca CP_1
e dall'Avv. Sebastiano Paolo Romeo
APPELLATO
CONCLUSIONI. Come da rispettivi scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019, chiedeva al Tribunale di CP_1
LO di : “…Accertare e dichiarare che…ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in parte narrativa;
2) Dichiarare l' tenuto a dar conto Pt_1
nei documenti compro-vanti la posizione contributiva ed assicurativa…della sussistenza di copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra, condanna-re lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione…”.
Esponeva il ricorrente: di essere un operaio agricolo forestale assunto alle dipendenze dell' Controparte_2
già con un contratto di diritto privato Controparte_3 CP_4
con conseguente iscrizione ai fini pensio-nistici all'Assicurazione Generale Obbligatoria e pertanto al Fondo pensione lavoratori dipendenti (F.P.L.D.); di avere riscontrato dall'autonoma visualizzazione del proprio estratto conto previdenziale che alcuni periodi specificati in ricorso durante i quali era stato collocato in SA
Integrazione Guadagni Ordinaria ( anni dal 2009 al 2018) erano scoperti e privi di contribuzione, Mentre gli unici contributi riconosciuti riguardavano le giornate di lavoro effettuate;
che l'accredito dei contributi figurativi ti fa venire automaticamente da parte dell' e che Pt_1
l'integrità e la completezza della posizione contributiva è un interesse giuridicamente rilevante.
Resisteva l' eccependo tra l'altro l'inammissibilità e/o improponibilità dell' azione Pt_1
per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deducendo che:
- per le giornate in cui il ricorrente ha fruito della cassa integrazione guadagni risultava accreditata la relativa contribuzione figurativa e producendo a riprova le denunce
Trimestrali della Manodopera Agricola inviate dal datore di lavoro, ove tali giornate venivano denunciate con la dicitura “C” nella colonna relativa al tipo di “retribuzione”
(docc.
1-11 del fasc. ); Pt_1
-per il mese di dicembre 2012 le n. 22 giornate di CIG erano state pagate direttamente dall' e quindi già visualizzabili nell'estratto conto previdenziale con la voce Pt_1
“integrazione salariale agr.” ( doc. 12 fascicolo 1^ grado); solo a causa di un problema tecnico-informatico le giornate oggetto di domanda non erano presenti nell' estratto conto previdenziale, accessibile dal sito internet, il quale in ogni caso reca sempre dei dati “provvisori”, soggetti a verifica e/o aggiornamento e per tale ragione non ha e non può avere alcun valore certificativo, come chiaramente precisato nell'epigrafe dell'atto (cfr. sempre doc. 12 del fascicolo 1^grado – doc. B), dovendosi - per poter avere certezza della propria posizione assicurativa – rivolgersi esclusivamente all' , Pt_1
chiedendo, ad esempio, l'emissione di un estratto conto certificato (ECOCERT), richiesta mai effettuata.
Concludeva l' che in capo al ricorrente mancava perciò un interesse attuale e concreto Pt_1
ex art.100 cpc . in quanto “la contribuzione figurativa per le giornate di SA Integrazione
Guadagni Ordinaria, effettivamente fruita e denunciata dal datore di lavoro, risulta regolarmente accreditata sulla sua posizione assicurativa”.
Il Tribunale di LO, richiamato l' orientamento della Suprema Corte che riconosce il diritto del lavoratore assicurato alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
riteneva che:
ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento; nel caso di specie “dal momento che l'ente, che deve accreditare d'ufficio i contributi figurativi relativi ai periodi di cassa integrazione, non ha ancora provveduto ad inserire nell'estratto contributivo i contributi per le giornate di cassa integrazione guadagno, a causa di un “problema tecnico” (che non ha allegato di aver risolto), sussiste l'interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva “.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda , accertando all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso e come riconosciuti dall'ente convenuto, dichiara l'obbligo l' in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1
a disporre l'aggiornamento dell'estratto contributivo;
condanna l' : alla refusione Pt_1
delle spese ...>
Propone appello l' insistendo per la violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto l'azione Pt_1
intrapresa dal sarebbe stata promossa in difetto di qualsivoglia contestazione in CP_1
merito alla contribuzione figurativa oggetto di causa e soprattutto in assenza di un effettivo diniego di benefici e/o prestazioni previdenziali e pensionistiche, sicchè nessun interesse meritevole di tutela attuale e concreto sarebbe stato ravvisabile. A riprova dell'assenza di interesse, l'ente previdenziale non avrebbe sollevato in sede giudiziale alcuna contestazione sul diritto all'accredito che avrebbe affermato essere riscontrabile nella posizione assicurativa dell'interessato su apposita richiesta.
Il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla scorta delle sentenze della
Suprema Corte n. 9125/2002 e n. 30470/2019, che avrebbero riguardato situazioni dissimili dall'attuale in quanto rese a definizione di giudizi “non di mero accertamento”, come quello di cui si discute, ma di giudizi specificatamente azionati per ottenere il riconoscimento di un diritto, negato e/o contestato dall' , a beneficiare delle maggiorazioni contributive Pt_1
di cui all'art. 13, ottavo comma, delle Legge n. 297/1992 il quale, secondo ormai consolidata giurisprudenza, costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, comportando un incremento dell'anzianità contributiva in ipotesi di accertata esposizione qualificata a fibre di amianto.
Diritto da esercitarsi entro termini di decadenza e prescrizione.
Ha ribadito la carenza di interesse ad agire in relazione al mero accertamento di un fatto che costituisca solo elemento frazionale della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza…” (cfr. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 05.05.2016 n. 9013 ed anche Cass. civ. sez. lav. Ordinanza 03.01.2019
n. 22).
L'azione del lavoratore intesa alla mera regolarizzazione della posizione assicurativa senza contestuale richiesta di una prestazione previdenziale sarebbe stata perciò inammissibile.
Resisteva Caccamo, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di forma e nel merito ribadendo l'interesse concreto e attuale sul presupposto del diritto ad una corretta informazione sulla propria posizione contributiva e deducendo che lo stesso ente avrebbe potuto produrre l'estratto conto certificato (ECOCERT) e che ancora all'attualità i contributi di che trattasi “non vengono visualizzati nel sito Pt_1
appositamente predisposto, e, quindi, la posizione contributiva del lavoratore non risulta corretta”.
Fissata l'udienza per la decisione con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, alla scadenza del termine ex art.127 ter cpc,, la causa è stata assunta in riserva, preso atto del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza Sono state depositate note nel termine del 18.11.2025 fissato ex art. 127 ter c.p.c.; la causa
è stata decisa nella camera di consiglio telematica del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in ordine alle ragioni di impugnazione, va escluso che l'impugnazione sia inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c..
Il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma e le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Nel merito, l'appello è fondato, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
i precedenti su analoghe fattispcie diq eusta Corte d'appello, da ultimo con sentenza n.761/2025 pubblicata il 12.11.2025, che argomentava come segue.
< Dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta che il ricorrente abbia agito giudizialmente a seguito di mera consultazione della visura relativa alla propria posizione contributiva, in esito alla quale aveva constatato che le uniche giornate riconosciute, ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardano le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla ossia le sole giornate di lavoro CP_5
effettuate, ma non quelle per le quali era stato messo in SA Integrazione Guadagni.
La domanda giudiziale, il cui petitum immediato è il seguente: “ Accertare e dichiarare che…ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in parte narrativa;
Dichiarare l' tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la Pt_1
posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione” è stata immediatamente successiva alla detta consultazione, senza esser preceduta da alcuna ulteriore richiesta e interlocuzione con l'Ente.
Sotto il profillo dell'interesse ad agire non può che essere richiamato e confermato quanto già da questa Corte affermato nelle sentenze che hanno definito di analoghe controversie
(n. 94/2022 R.G.L., n. 518/2022 R.G.L), in cui quei ricorrenti, (anch'essi come l'odierno ricorrente) erano dipendenti dell' prima e dell' poi, con CP_4 Controparte_2
contratto a tempo indeterminato e, a seguito di consultazione dell'estratto conto avevano constatato la mancata indicazione dei periodi in cui erano stati sospesi dal lavoro per SA
Integrazione Guadagni Ordinaria. Avevano, quindi, agito in giudizio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell' a disporre l'aggiornamento dell'estratto Pt_1
contributivo.
Questa Corte ha ritenuto e dichiarato l'insussistenza dell'interesse ad agire, in violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto l'azione intrapresa è stata promossa in assenza di un effettivo diniego da parte dell' . Controparte_6
Invero, pur ritenendo sussistente un interesse all'accertamento della posizione contributiva, la necessità di siffatto accertamento giudiziale presuppone una seria e reale contestazione che nel caso non è mai insorta, posto che il lavoratore ha proposto il ricorso innanzi al giudice del lavoro senza aver previamente interpellato l' , neanche al fine di chiedere Pt_1
un qualche chiarimento rispetto all'estratto consultato.
Dall'esame dell'estratto contributivo allegato dal ricorrente appellante, risulta, in esordio, la seguente avvertenza: “Il presente estratto conto ha carattere provvisorio e informativo ed elenca i contributi attualmente registrati negli archivi dell' Non ha valore Pt_1
certificativo. …”.
E allora, se l'estratto posto a base della domanda non ha valore certificativo, sarebbe stato onere del ricorrente richiedere il rilascio di apposita certificazione, al fine di conseguire un risultato che avesse valenza certificata, in esito al quale operare le necessarie valutazioni.
Soccorre all'uopo, l'art. 54 L. 88/1989 rubricato: “Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici”, che così dispone: È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.
L'obbligo dell'ente previdenziale di comunicare i dati con valenza certificata sorge e si attualizza solo in presenza della richiesta dell'interessato, in difetto della quale tale obbligo non sussiste.
Nel caso in esame, dunque, il dovere dell'Istituto non si era attualizzato prima dell'instaurazione del giudizio, considerato che il ricorrente/appellante ha formulato domanda giudiziale senza richiedere, prima della proposizione della domanda giudiziale, il rilascio della certificazione, mentre “l'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale …” (SAzione civile sez. lav., 09/01/2024, n. 701).
Se si considera che “la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee od omesse informazioni da fornire all'assicurato può configurarsi solo ove queste siano rese od omesse su specifica domanda dell'interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa, che sono gli unici che l'ente è tenuto a comunicare L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (così Cass. 01/02/2018, n. 2498; Cass. 03.02.2012 n. 1660), deve addivenirsi alla conclusione che l'eventuale sussistenza di materia controversa sui dati relativi alla propria situazione previdenziale da devolvere alla cognizione dell'A.G. deve risultare dall'apposita comunicazione dell'Ente, avente valore certificativo della situazione in essa descritta e rilasciata a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge.
Nella fattispecie in esame, in difetto di una rappresentazione della situazione previdenziale assistita da valenza certificativa, avverso cui operare eventuali contestazioni, non può che ritenersi che la domanda era ab origine infondata e non supportata da alcun concreto interesse ad agire >>.
I riportati motivi , in forza dei quali nella richiamata sentenza è stato rigettato il gravame del lavoratore, possono replicarsi nel presente giudizio, nel quale l' appello è invece dell' ente previdenziale e , per quanto detto, merita accoglimento.
In contrario non rileva che nel corso di questo grado sia sopravvenuto un provve-dimento datato 10.11.2021 di liquidazione al Caccamo della pensione di vecchiaia cat. VO n.
13517779, a seguito di domanda presentata il 08.10.2021, prodotto dalla difesa dell'appellato al fine di ribadire che l'aggiornamento della posizione contributiva non è intervenuta neppure all'attualità; come segnalato dall' nella nota successiva all' invito Pt_1
della Corte a interloquire su tale documento, anche nel predetto decreto è presente l'avvertenza che la liquidazione “ è stata effettuata in via provvisoria in attesa di sistemazione della sua posizione assicurativa e per contribuzione da verificare proveniente da DMAG”, precisando che una volta acquisiti tutti gli elementi necessari, si sarebbe provveduto alla liquidazione in via definitiva e alla conseguente corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso, cui seguiva riliquidazione con provvedimento del 14.06.2022, allegato alla nota dell' . Pt_1
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato alla rifusione, in favore dell' Pt_1
, delle spese del doppio grado di giudizio – valore indeterminabile complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità della questioni dedotte in lite, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro Parte_1
e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di LO n. 87/2022 in data CP_1
10.2.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell' impugnata sentenza , rigetta l'originaria domanda;
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese dei due gradi in favore dell' che Pt_1
liquida per il primo in € 2.965,5 e per l'appello in € 2.904,5 oltre accessori ecome per legge
3. Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucittti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere . nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza dal Tribunale di LO n.87/2022 del giorno 10 febbraio 2022, vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti
APPELLANTE
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Murdaca CP_1
e dall'Avv. Sebastiano Paolo Romeo
APPELLATO
CONCLUSIONI. Come da rispettivi scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019, chiedeva al Tribunale di CP_1
LO di : “…Accertare e dichiarare che…ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in parte narrativa;
2) Dichiarare l' tenuto a dar conto Pt_1
nei documenti compro-vanti la posizione contributiva ed assicurativa…della sussistenza di copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra, condanna-re lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione…”.
Esponeva il ricorrente: di essere un operaio agricolo forestale assunto alle dipendenze dell' Controparte_2
già con un contratto di diritto privato Controparte_3 CP_4
con conseguente iscrizione ai fini pensio-nistici all'Assicurazione Generale Obbligatoria e pertanto al Fondo pensione lavoratori dipendenti (F.P.L.D.); di avere riscontrato dall'autonoma visualizzazione del proprio estratto conto previdenziale che alcuni periodi specificati in ricorso durante i quali era stato collocato in SA
Integrazione Guadagni Ordinaria ( anni dal 2009 al 2018) erano scoperti e privi di contribuzione, Mentre gli unici contributi riconosciuti riguardavano le giornate di lavoro effettuate;
che l'accredito dei contributi figurativi ti fa venire automaticamente da parte dell' e che Pt_1
l'integrità e la completezza della posizione contributiva è un interesse giuridicamente rilevante.
Resisteva l' eccependo tra l'altro l'inammissibilità e/o improponibilità dell' azione Pt_1
per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deducendo che:
- per le giornate in cui il ricorrente ha fruito della cassa integrazione guadagni risultava accreditata la relativa contribuzione figurativa e producendo a riprova le denunce
Trimestrali della Manodopera Agricola inviate dal datore di lavoro, ove tali giornate venivano denunciate con la dicitura “C” nella colonna relativa al tipo di “retribuzione”
(docc.
1-11 del fasc. ); Pt_1
-per il mese di dicembre 2012 le n. 22 giornate di CIG erano state pagate direttamente dall' e quindi già visualizzabili nell'estratto conto previdenziale con la voce Pt_1
“integrazione salariale agr.” ( doc. 12 fascicolo 1^ grado); solo a causa di un problema tecnico-informatico le giornate oggetto di domanda non erano presenti nell' estratto conto previdenziale, accessibile dal sito internet, il quale in ogni caso reca sempre dei dati “provvisori”, soggetti a verifica e/o aggiornamento e per tale ragione non ha e non può avere alcun valore certificativo, come chiaramente precisato nell'epigrafe dell'atto (cfr. sempre doc. 12 del fascicolo 1^grado – doc. B), dovendosi - per poter avere certezza della propria posizione assicurativa – rivolgersi esclusivamente all' , Pt_1
chiedendo, ad esempio, l'emissione di un estratto conto certificato (ECOCERT), richiesta mai effettuata.
Concludeva l' che in capo al ricorrente mancava perciò un interesse attuale e concreto Pt_1
ex art.100 cpc . in quanto “la contribuzione figurativa per le giornate di SA Integrazione
Guadagni Ordinaria, effettivamente fruita e denunciata dal datore di lavoro, risulta regolarmente accreditata sulla sua posizione assicurativa”.
Il Tribunale di LO, richiamato l' orientamento della Suprema Corte che riconosce il diritto del lavoratore assicurato alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
riteneva che:
ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento; nel caso di specie “dal momento che l'ente, che deve accreditare d'ufficio i contributi figurativi relativi ai periodi di cassa integrazione, non ha ancora provveduto ad inserire nell'estratto contributivo i contributi per le giornate di cassa integrazione guadagno, a causa di un “problema tecnico” (che non ha allegato di aver risolto), sussiste l'interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva “.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda , accertando all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso e come riconosciuti dall'ente convenuto, dichiara l'obbligo l' in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1
a disporre l'aggiornamento dell'estratto contributivo;
condanna l' : alla refusione Pt_1
delle spese ...>
Propone appello l' insistendo per la violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto l'azione Pt_1
intrapresa dal sarebbe stata promossa in difetto di qualsivoglia contestazione in CP_1
merito alla contribuzione figurativa oggetto di causa e soprattutto in assenza di un effettivo diniego di benefici e/o prestazioni previdenziali e pensionistiche, sicchè nessun interesse meritevole di tutela attuale e concreto sarebbe stato ravvisabile. A riprova dell'assenza di interesse, l'ente previdenziale non avrebbe sollevato in sede giudiziale alcuna contestazione sul diritto all'accredito che avrebbe affermato essere riscontrabile nella posizione assicurativa dell'interessato su apposita richiesta.
Il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla scorta delle sentenze della
Suprema Corte n. 9125/2002 e n. 30470/2019, che avrebbero riguardato situazioni dissimili dall'attuale in quanto rese a definizione di giudizi “non di mero accertamento”, come quello di cui si discute, ma di giudizi specificatamente azionati per ottenere il riconoscimento di un diritto, negato e/o contestato dall' , a beneficiare delle maggiorazioni contributive Pt_1
di cui all'art. 13, ottavo comma, delle Legge n. 297/1992 il quale, secondo ormai consolidata giurisprudenza, costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, comportando un incremento dell'anzianità contributiva in ipotesi di accertata esposizione qualificata a fibre di amianto.
Diritto da esercitarsi entro termini di decadenza e prescrizione.
Ha ribadito la carenza di interesse ad agire in relazione al mero accertamento di un fatto che costituisca solo elemento frazionale della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza…” (cfr. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 05.05.2016 n. 9013 ed anche Cass. civ. sez. lav. Ordinanza 03.01.2019
n. 22).
L'azione del lavoratore intesa alla mera regolarizzazione della posizione assicurativa senza contestuale richiesta di una prestazione previdenziale sarebbe stata perciò inammissibile.
Resisteva Caccamo, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di forma e nel merito ribadendo l'interesse concreto e attuale sul presupposto del diritto ad una corretta informazione sulla propria posizione contributiva e deducendo che lo stesso ente avrebbe potuto produrre l'estratto conto certificato (ECOCERT) e che ancora all'attualità i contributi di che trattasi “non vengono visualizzati nel sito Pt_1
appositamente predisposto, e, quindi, la posizione contributiva del lavoratore non risulta corretta”.
Fissata l'udienza per la decisione con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, alla scadenza del termine ex art.127 ter cpc,, la causa è stata assunta in riserva, preso atto del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza Sono state depositate note nel termine del 18.11.2025 fissato ex art. 127 ter c.p.c.; la causa
è stata decisa nella camera di consiglio telematica del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in ordine alle ragioni di impugnazione, va escluso che l'impugnazione sia inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c..
Il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma e le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Nel merito, l'appello è fondato, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
i precedenti su analoghe fattispcie diq eusta Corte d'appello, da ultimo con sentenza n.761/2025 pubblicata il 12.11.2025, che argomentava come segue.
< Dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta che il ricorrente abbia agito giudizialmente a seguito di mera consultazione della visura relativa alla propria posizione contributiva, in esito alla quale aveva constatato che le uniche giornate riconosciute, ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardano le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla ossia le sole giornate di lavoro CP_5
effettuate, ma non quelle per le quali era stato messo in SA Integrazione Guadagni.
La domanda giudiziale, il cui petitum immediato è il seguente: “ Accertare e dichiarare che…ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in parte narrativa;
Dichiarare l' tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la Pt_1
posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione” è stata immediatamente successiva alla detta consultazione, senza esser preceduta da alcuna ulteriore richiesta e interlocuzione con l'Ente.
Sotto il profillo dell'interesse ad agire non può che essere richiamato e confermato quanto già da questa Corte affermato nelle sentenze che hanno definito di analoghe controversie
(n. 94/2022 R.G.L., n. 518/2022 R.G.L), in cui quei ricorrenti, (anch'essi come l'odierno ricorrente) erano dipendenti dell' prima e dell' poi, con CP_4 Controparte_2
contratto a tempo indeterminato e, a seguito di consultazione dell'estratto conto avevano constatato la mancata indicazione dei periodi in cui erano stati sospesi dal lavoro per SA
Integrazione Guadagni Ordinaria. Avevano, quindi, agito in giudizio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell' a disporre l'aggiornamento dell'estratto Pt_1
contributivo.
Questa Corte ha ritenuto e dichiarato l'insussistenza dell'interesse ad agire, in violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto l'azione intrapresa è stata promossa in assenza di un effettivo diniego da parte dell' . Controparte_6
Invero, pur ritenendo sussistente un interesse all'accertamento della posizione contributiva, la necessità di siffatto accertamento giudiziale presuppone una seria e reale contestazione che nel caso non è mai insorta, posto che il lavoratore ha proposto il ricorso innanzi al giudice del lavoro senza aver previamente interpellato l' , neanche al fine di chiedere Pt_1
un qualche chiarimento rispetto all'estratto consultato.
Dall'esame dell'estratto contributivo allegato dal ricorrente appellante, risulta, in esordio, la seguente avvertenza: “Il presente estratto conto ha carattere provvisorio e informativo ed elenca i contributi attualmente registrati negli archivi dell' Non ha valore Pt_1
certificativo. …”.
E allora, se l'estratto posto a base della domanda non ha valore certificativo, sarebbe stato onere del ricorrente richiedere il rilascio di apposita certificazione, al fine di conseguire un risultato che avesse valenza certificata, in esito al quale operare le necessarie valutazioni.
Soccorre all'uopo, l'art. 54 L. 88/1989 rubricato: “Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici”, che così dispone: È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.
L'obbligo dell'ente previdenziale di comunicare i dati con valenza certificata sorge e si attualizza solo in presenza della richiesta dell'interessato, in difetto della quale tale obbligo non sussiste.
Nel caso in esame, dunque, il dovere dell'Istituto non si era attualizzato prima dell'instaurazione del giudizio, considerato che il ricorrente/appellante ha formulato domanda giudiziale senza richiedere, prima della proposizione della domanda giudiziale, il rilascio della certificazione, mentre “l'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale …” (SAzione civile sez. lav., 09/01/2024, n. 701).
Se si considera che “la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee od omesse informazioni da fornire all'assicurato può configurarsi solo ove queste siano rese od omesse su specifica domanda dell'interessato e si riferiscano a dati di fatto concernenti la sua posizione assicurativa, che sono gli unici che l'ente è tenuto a comunicare L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (così Cass. 01/02/2018, n. 2498; Cass. 03.02.2012 n. 1660), deve addivenirsi alla conclusione che l'eventuale sussistenza di materia controversa sui dati relativi alla propria situazione previdenziale da devolvere alla cognizione dell'A.G. deve risultare dall'apposita comunicazione dell'Ente, avente valore certificativo della situazione in essa descritta e rilasciata a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge.
Nella fattispecie in esame, in difetto di una rappresentazione della situazione previdenziale assistita da valenza certificativa, avverso cui operare eventuali contestazioni, non può che ritenersi che la domanda era ab origine infondata e non supportata da alcun concreto interesse ad agire >>.
I riportati motivi , in forza dei quali nella richiamata sentenza è stato rigettato il gravame del lavoratore, possono replicarsi nel presente giudizio, nel quale l' appello è invece dell' ente previdenziale e , per quanto detto, merita accoglimento.
In contrario non rileva che nel corso di questo grado sia sopravvenuto un provve-dimento datato 10.11.2021 di liquidazione al Caccamo della pensione di vecchiaia cat. VO n.
13517779, a seguito di domanda presentata il 08.10.2021, prodotto dalla difesa dell'appellato al fine di ribadire che l'aggiornamento della posizione contributiva non è intervenuta neppure all'attualità; come segnalato dall' nella nota successiva all' invito Pt_1
della Corte a interloquire su tale documento, anche nel predetto decreto è presente l'avvertenza che la liquidazione “ è stata effettuata in via provvisoria in attesa di sistemazione della sua posizione assicurativa e per contribuzione da verificare proveniente da DMAG”, precisando che una volta acquisiti tutti gli elementi necessari, si sarebbe provveduto alla liquidazione in via definitiva e alla conseguente corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso, cui seguiva riliquidazione con provvedimento del 14.06.2022, allegato alla nota dell' . Pt_1
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato alla rifusione, in favore dell' Pt_1
, delle spese del doppio grado di giudizio – valore indeterminabile complessità bassa, applicando i minimi stante l'assenza di complessità della questioni dedotte in lite, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro Parte_1
e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di LO n. 87/2022 in data CP_1
10.2.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell' impugnata sentenza , rigetta l'originaria domanda;
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese dei due gradi in favore dell' che Pt_1
liquida per il primo in € 2.965,5 e per l'appello in € 2.904,5 oltre accessori ecome per legge
3. Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucittti)