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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980/2022 R.G. promossa da:
), nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Gorizia, nr.6, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Accardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Partanna nella Via Trieste n°80, Pec:
Email_1
- attore-opponente -
e
, nata a [...] l'[...] – codice fiscale – Controparte_1 CodiceFiscale_2
titolare della ditta individuale F E PREZIOSI DI , con sede legale in Controparte_1
Castelvetrano, Via G. Gentile n. 113 – Partita IVA rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Franco Galfano presso il cui studio sito in LA nella Email_2
Via Mario Nuccio n. 2 è elettivamente domiciliata,
- convenuta-opposta - nonché
(C.F.: ), nata a Castelvetrano in [...] Controparte_2 C.F._3
11.11.1966, domiciliata in Campobello Di Mazara nella Via Gorizia n. 6, rappresentata e difesa
1 dall'avv. Bianco RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Partanna nella Via
Trieste n°80, pec: Email_3
- terza chiamata – avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/contratto di associazione in partecipazione_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore opponente: come da atto di citazione e memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. n.
1. convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e di risposta e memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c.
n. 1 in ordine alle domande avanzate contro e nei confronti dell'attore opponente e contro Parte_1
e nei confronti di Controparte_2 terza chiamata: come da comparsa di costituzione e di risposta e memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 1.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con citazione ritualmente notificata, parte attrice proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 21.3.2022, n° 126/2022 emesso il 24.02.2022, con il quale si ingiungeva di pagare in favore della Titolare della Ditta individuale FE preziosi di FO EN RI Controparte_1 la somma di € 10.308,66 oltre interessi come da domanda, spese dell'ingiunzione liquidate in complessivi € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese vive , oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA ed ogni altra successiva occorrenza stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
A tal fine eccepiva l'inadempimento ex art. 1460 c.c. e l'infondatezza della pretesa monitoria azionata, ed in particolare, premettendo che l'attrice aveva agito in forza di un contratto di associazione in partecipazione, contestava all'associante attrice/ingiungente l'inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali:
a. acquisire apporto di lavoro qualificato e nuovi capitali al fine di ampliare la propria azienda (…);
b. permettere all'associato di prestare nell'azienda dell'associante attività coordinata e continuativa, senza vicolo di subordinazione, secondo la modalità di carattere generale che saranno fornite dall'associante;
c. corrispondere gli utili conseguiti all'associato sulla base del rendiconto;
d. predisporre il rendiconto di esercizio per la verifica di utili e/o di perdite e conseguente comunicazione a mezzo lettera a/r all'associato al fine dell'approvazione;
e. permettere all'associato odierno opponente di accedere presso i locali dell' per tutelare il Pt_2 proprio capitale e controllare l'andamento dell'attività (…)
3 f. permettere all'associato di verificare, al termine di ogni esercizio, la documentazione inerente al rapporto in associazione tenuta presso i locali dell'Azienda.
Dunque, esponeva che nei fatti l'odierna opposta si era limitata ad incassare le somme del Pt_1 senza avere mai dato seguito all'impegno assunto con il contratto di associazione in partecipazione atteso che dopo la stipula ed il versamento delle prime rate da parte del predetto l'associazione in partecipazione non aveva mai svolto la propria attività privando l'odierno opponente di tutti i diritti contrattualmente assunti;
e che quest'ultimo, dopo i primi versamenti e la successiva stipula non aveva CP_ mai avuto contezza dell'effettiva esistenza dell'attività associata proprio perché la non aveva posto in essere alcuna attività tesa alla concretizzazione dell'oggetto contrattuale impedendo all'attore di verificarne la gestione, motivo per cui a buon diritto lo stesso aveva deciso di Parte_1 interrompere la propria prestazione a fronte dell'inadempimento di controparte.
Inoltre, deduceva che altra associata del contratto tra le parti che avrebbe dovuto Controparte_2 apportare all'impresa la propria opera lavorativa non aveva mai svolto alcun tipo di prestazione nell'ambito dell'attività in contestazione e che dall'esame della produzione di parte opposta in cui non
è dato rilevare alcuna prova in grado di dimostrare l'operatività dell'attività dell'opposta.
Dunque, che al netto del contratto illo tempore stipulato e diversamente da quanto riportato nella produzione di parte ricorrente secondo cui il rendiconto di gestione sarebbe stato portato all'attenzione del sig. alla data del 21.03.2014, non vi sono altri documenti in grado di Pt_1 dimostrare:
1. l'effettivo svolgimento dell'attività di cui al contratto in contestazione;
2. i movimenti sui conti bancari al fine di verificare l'acquisto della merce e l'impiego delle somme versate dal sig. sino alla data del 20.09.2013 sul c.c. n. 317720 presso la filiale di Pt_1 CP_3 di Campobello Di Mazara;
[...]
3. l'impiego della somma di € 9.691,34 versata in contanti dal sig. alla stipula del contratto in Pt_1 data 19.10.2013.
In definitiva, contestava che al netto del contratto manca la prova da parte dell'associante di avere adempiuto alla propria obbligazione al fine di potere richiedere l'adempimento dell'obbligazione altrui legata dal vincolo sinallagmatico. E che lo stesso opponente prendeva atto dell'inadempimento della CP_ dopo avere effettuato il versamento della somma di € 29.691,34 e decideva di non proseguire con gli altri versamenti solo dopo che quest'ultima non dava seguito alla richiesta avanzata a mezzo lettera a/r in data 13.11.2013 di fornire i rendiconti gestionali con relativi movimenti bancari sul conto n.
317720 intrattenuto presso la filiale di Campobello Di Mazara della ed in cui peraltro si CP_3
4 anticipava la volontà di esercitare il diritto di recesso dall'associazione in partecipazione dopo la presa visione delle documentazione richiesta. CP_ In sostanza, che il dopo avere versato in meno di due mesi alla la somma di quasi € Pt_1
30.000,00, era costretto a recedere dal contratto perché non avendo prova dell'operatività dell'attività e non potendo accedere presso i locali dell'azienda, poteva tutelare il proprio capitale solo ponendo fine al vincolo contrattuale ed ai versamenti.
Concludeva chiedendo: nel merito
1. In via principale ritenere e dichiarare ex art. 1460 c.c. infondata la pretesa creditoria avanzata con il Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 emesso dal Tribunale di LA in data 04.03.2022 nel procedimento n. R.G. 176/2022 e per l'effetto procedere alla sua revoca;
2. accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in favore del sig. del contratto di Parte_1 associazione in partecipazione del 19.10.2013 registrato in data 18.11.2013 ex art 1453 del c.c. per inadempimento contrattuale della sig.ra Titolare della Ditta individuale FE preziosi Controparte_1 di FO EN RI (CF. ), conseguentemente condannarla quale parte inadempiente al P.IVA_1 risarcimento del danno patito dal sig. nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.
2) Si costituiva la convenuta opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, evidenziava che il contratto di associazione in partecipazione era stato stipulato con scrittura privata del 19/10/2013, registrata a Castelvetrano il 18/11/2013 al n. 2071 tra titolare della Controparte_1 ditta FE Preziosi di OR EN RI (associante al 50%), (associato d'opera al Controparte_2
40%) e (associato di capitale al 10%); che l'attività, consistente nella fabbricazione e Parte_1
vendita di oggetti di gioielleria e oreficeria, articoli da regalo e nel settore del compro oro, veniva svolta nei locali siti a Castelvetrano, Via G. Gentile n. 113, condotti in locazione col contratto stipulato con il proprietario il 12/8/2013, registrato a Castelvetrano in pari data al Persona_1
n. 1669; che a seguito della definizione degli accordi contrattuali e in relazione all'inizio dell'attività, venivano effettuati lavori all'interno dei locali condotti in locazione, e che si procedeva, conseguentemente, a dotare l'intrapresa attività di tutti i beni e gli arredi necessari allo svolgimento della fabbricazione e vendita dei preziosi, effettuando i relativi acquisti dai fornitori specializzati del settore.
5 Dunque, che appena pochi giorni dopo la stipula del contratto, l'odierno opponente a Parte_1
mezzo del suo difensore con raccomandata AR del 13/11/2013 chiedeva di ricevere il rendiconto di tutte le operazioni relative all'attività e, contestualmente, nel caso di mancato riscontro di quanto richiesto, manifestava l'intenzione di voler recedere dalla associazione in partecipazione, e che a detta richiesta la convenuta con raccomandate a.r. del 22/11/2013 e dell'8/1/2014, Controparte_1
comunicava al che innanzitutto era tenuto ad adempiere tutti gli accordi stabiliti col citato Pt_1 contratto di associazione in partecipazione e che, per la chiesta rendicontazione analitica dell'attività, si doveva attendere la fine dell'esercizio sociale che scadeva il 31/12/2013, per dare anche la possibilità al loro consulente di fiducia, Rag. di predisporre tutta la Persona_2 documentazione necessaria ai fini della contabilità dell'attività.
Inoltre, che i tentativi di bonario componimento della questione non sortivano alcun effetto positivo così come il procedimento di mediazione, promosso dalla stessa avanti la Camera di Controparte_1
Conciliazione di LA (conclusosi col verbale negativo dell'11 dicembre 2014).
Deduceva che l'opponente aveva agito in modo arbitrario e irresponsabile, sul presupposto che soltanto dopo alcuni giorni dalla costituzione dell'associazione il non poteva pretendere la Pt_1 rendicontazione che, invece, gli competeva alla fine dell'esercizio sociale, e che l'invio della raccomandata AR del 13/11/2013 era il pretesto per non effettuare il saldo delle somme che gli competevano per accordi contrattuali.
Rappresentava che il era tenuto ad adempiere fedelmente e tempestivamente alle obbligazioni Pt_1 contrattuali e la sua condotta, oltre all'inadempimento contrattuale, aveva comportato anche le difficoltà di gestione della intrapresa attività della FE Preziosi.
Inoltre, che era manifesto l'intento meramente dilatorio dell'opposizione, e che il aveva avuto Pt_1
CP_ in consegna le chiavi del locale di Via Giovanni Gentile e si era reso parte attiva, unitamente alla nel rifinire detto locale con tutti gli arredi, mobili, impianti elettrici e di sicurezza, come la video sorveglianza ed il sistema di allarme.
Concludeva chiedendo Preliminarmente
- DICHIARARE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 126/2022 – R.G. n. 176/2022 – sussistendone i motivi ex lege;
In via principale
- RIGETTARE tutti i motivi articolati in atto di citazione in opposizione perché infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
- CONFERMARE, per l'effetto, in ogni sua parte il decreto opposto;
6 - CONDANNARE l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento Parte_1 di un'ulteriore somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Sig. Giudice;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via subordinata e senza alcun recesso delle superiori richieste
- RITENERE e DICHIARARE dovuta dal signor la complessiva somma di € 10.308,66 Parte_1
oltre spese, interessi ed onorari così come liquidati in fase monitoria, in favore della ricorrente, odierna convenuta-opposta.
3) Così instaurato il contraddittorio, e doverosamente delineato e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, il giudizio è stato dapprima istruito mediante le audizioni testimoniali chieste dalle parti e con il deposito di documenti, e all'udienza del 10/5/2023, ritenuto il difetto d'integrità del contraddittorio, era pertanto concesso termine perentorio per la notifica a ai fini Controparte_2
di detta integrazione del contraddittorio. E ciò:
considerata la necessità di operare un bilanciamento tra il principio dell'integrazione del contradditorio e quello della ragionevole durata del processo, individuando il punto di equilibrio tra le due esigenze, entrambe di natura pubblicistica, nella tutela di un interesse reale del litisconsorte pretermesso alla partecipazione al giudizio, che non sussiste quante volte la posizione del predetto non sia direttamente interessata dall'accertamento giudiziale (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 14/05/2013,
n. 11523), e ritenuto che nel caso di specie appare ravvisabile la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. avuto riguardo alle prospettazioni delle parti in causa e di cui agli atti introduttivi e alle situazioni giuridiche dedotte ovvero all'adempimento della prestazione.
A seguito della costituzione in giudizio della terza chiamata, veniva poi ammesso l'interrogatorio formale dell'odierna attrice.
Concludeva, quindi, la terza chiamata, chiedendo: nel merito
1. In via principale ritenere e dichiarare ex art. 1460 c.c. infondata la pretesa creditoria avanzata con il Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 emesso dal Tribunale di LA in data 04.03.2022 nel procedimento n. R.G. 176/2022 e per l'effetto procedere alla sua revoca;
2. accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in favore (C.F. : Controparte_2
), nata a [...] in data [...], domiciliata in Campobello Di C.F._3
Mazara nella Via Gorizia n. 6 , del contratto di associazione in partecipazione del 19.10.2013 registrato in data 18.11.2013 ex art 1453 del c.c. per inadempimento contrattuale della sig.ra
[...]
Titolare della Ditta individuale FE preziosi di (CF. ), CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
7 conseguentemente condannarla quale parte inadempiente al risarcimento del danno patito dalla sig.ra
nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio di opposizione a Controparte_2 decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.
Rigettate ulteriori richieste istruttorie, la causa era avviata alla fase decisoria e per la precisazione delle conclusioni.
-4) Tanto sopra precisato, e preso atto delle rispettive deduzioni, può quindi passarsi, nel merito, allo scrutinio delle contrapposte domande, eccezioni e delle sollevate obiezioni.
È invero consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. L'opponente riveste quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
È altresì indubbio che nella materia de qua debbano trovare applicazione in materia di ripartizione dell'onere della prova, i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex plurimis Cass. 15328/2018).
Nel caso di specie è pacifico - oltre che provato con i documenti in atti - che le parti abbiano stipulato il ridetto “contratto di associazione in partecipazione”, con il quale la convenuta/ingiungente ai sensi e per gli effetti dell'art 2549 e seguenti del Codice Civile, associava agli utili della impresa individuale di cui era titolare l'opponente quale associato di capitale e la quale Parte_1 Controparte_2 associata d'opera.
-4.1) Ragioni di pregiudizialità logica impongono, altresì, ulteriori rilievi in punto di diritto, in particolare, quanto alla dedotta risoluzione. Ed in effetti, laddove le parti si imputino reciproci fatti
8 d'inadempimento, il giudice è tenuto a svolgere una valutazione comparativa delle condotte rispettivamente tenute in costanza di rapporto, ciò per stabilire quale degli inadempimenti eventualmente accertati in giudizio abbia alterato in misura determinante l'equilibrio degli interessi costituente la funzione economico individuale del contratto [il principio è pacifico;
si vedano, tra le tante, Cass. n°13849.2010, che afferma: “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto) si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”; conf. tra le tante da ultimo Cass. n°14648.2013; Cass. n°987.2010; Cass. n°20614.2009; Cass. n°11430.2006; Cass.
n°20678.2005; Cass. n°15796.2009; Cass. n°10477.2004].
Insegna la Suprema Corte, sul tema, che “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (questa la chiarissima massima ufficiale tratta da Cass.
n°22353.2010, cui è conforme Cass. n°10506.1994); ancora si ripete: “nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (così Cass. n°2720.2009); il principio è talmente consolidato da non richiedere ulteriori richiami.
9 Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli artt. 2549 e segg. c.c., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente, (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13968 del 24 giugno 2011).
Ed ancora, va considerato che la natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, che richiede una valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c., che, per l'associante, si traduce, nel dovere di portare a compimento l'impresa o l'affare nel termine ragionevolmente necessario. Alla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo, per l'associante, di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, non essendo l'associazione in partecipazione riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione continuata,
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10496 del 3 giugno 2020).
Dunque, la natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, e richiede una valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 cc.
Stante la natura del vincolo contrattuale, la Corte, ha inoltre precisato che alla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo, per l'associante, di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, non essendo l'associazione in partecipazione riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione
10 continuata. Quanto detto, appare conforme e in armonia al principio dello stesso tenore per cui l'associazione in partecipazione, inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione, prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti, che è in parte patrimoniale e in parte personale, di modo che la cessazione di uno solo, ma essenziale elemento dell'apporto pattuito, ben può costituire causa di risoluzione del contratto;
peraltro il giudice di merito, nel valutare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. deve tener conto della gravità dell'inadempimento, che deve essere accertata sulla base di un criterio relativo, nel quadro complessivo del rapporto e dei reciproci interessi dei contraenti, tenendo presente che, quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell'altra non è di buona fede e, quindi, non è giustificato, (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6951 del 26 luglio 1994).
Appare certo e non contestato il mancato apporto del saldo di € 10.308,66.
4.2) Si impone, ancora, la necessità di valutare, nella disamina delle questioni, l'esercizio del recesso da parte dell'associato, quale diritto potestativo volto a sciogliere il contratto de quo.
Non può esservi dubbio, alla stregua del semplice esame della pattuizione di cui si discute, che le parti non avessero stipulato un contratto per un periodo di tempo determinato oppure che avessero concluso un rapporto contrattuale che vedeva la previsione di un termine coincidente con l'ultimazione di uno specifico affare.
Ed invero, è da ritenere che solo nell'ipotesi che si traduca in un rapporto continuativo a tempo indeterminato, ovvero che non preveda un termine di durata del rapporto, sia ammissibile il diritto di recesso ex art. 1373 c.c., indipendentemente da un inadempimento della controparte.
Sicché, il presupposto di un vincolo a tempo indeterminato legittima il riconoscimento del diritto di recesso.
Sia alla stregua delle premesse del contratto in cui si legge che “l'Associante è venuto nella determinazione di organizzare in modo più razionale la struttura aziendale trovandosi, quindi, nella necessità di acquisire apporti di lavoro qualificato ed apporto di nuovi capitali, al fine di ampliare
l'attività della propria Azienda con nuove innovazioni tecnologiche che commerciali, senza vincolo in rapporto di non subordinazione con l'Associante”, nonché “ l'Associante e gli Associati dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di volere instaurare un rapporto di natura autonoma”, ed in seguito “L'esercizio s'intende di durata annua con chiusura dello stesso al 31 dicembre di ogni anno”,
e con la previsione di un rendiconto annuale, redatto ai sensi dell'art. 2552 cod. civ. sottoposto all'approvazione dell'Associato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché con la previsione del rinnovo di diritto, e annualmente, senza preventivo accordo tra le parti, qualora non
11 intervenga disdetta, appare chiaramente desumibile la mancanza di un termine di durata del rapporto. E dunque la sussistenza di un contratto di durata a tempo indeterminato tale da fondare un diritto di recesso sganciato da ogni inadempimento della controparte.
Ma in ogni caso, sempre dalla lettura del contratto appare espressamente contemplata la previsione della disdetta e del recesso da comunicare con raccomandata a.r. da comunicare all'altra parte (almeno tre mesi prima della scadenza per quanto concerne la disdetta al fine di non procedere al rinnovo annuale).
Tali rilievi impongono di ritenere legittimo il recesso esercitato dall'associato.
4.3) Occorre adesso esaminare la questione della mancata rendicontazione.
Appare del tutto pacifico, ed evincibile in via documentale, la richiesta (formalizzata il 13.11.2023 mediante racc. a.r.) del di volere recedere dalla associazione in partecipazione, chiedendo Parte_1
CP_ di rendicontare analiticamente tutti gli affari e che, a detta richiesta, dapprima la convenuta con successive raccomandate a.r. del 22/11/2013 confermata l'8/1/2014, comunicava al che Pt_1
innanzitutto era tenuto ad adempiere al versamento di € 10.308,66 a saldo, e che per la chiesta rendicontazione la stessa associante si sarebbe attenuta alle statuizioni di legge e agli accordi contrattuali (dunque alla fine dell'esercizio). Rappresentando poi (vd. comunicazione fax del 13 marzo
2014 inviata al difensore dell'associato), che la redazione del rendiconto era stata ultimata da parte del consulente e sarebbe stato portato a conoscenza degli associati entro il 21.3.2014.
Sta di fatto che, in atti, non parrebbe comprovato, in via documentale, né l'invio di detta rendicontazione né la redazione di essa.
4.4) Passando alla disamina delle altre risultanze probatorie, di modesta rilevanza appare la testimonianza resa dalla teste che ha riferito in ordine alle circostanze relative al fatto che Tes_1 il non era stato messo al corrente dall'avvenuta apertura dell'apertura e al fatto che il Pt_1 Pt_1
nonostante avesse conferito somme di denaro non fosse poi riuscito ad accedere nei locali per averle apprese dallo stesso odierno convenuto.
Diversamente, dall'audizione del teste , locatore dell'immobile in cui Persona_1
CP_ venne esercitata l'attività di 'compro oro' emerge che la condusse in locazione il locale per un anno e mezzo e che all'inizio 'era molto attiva e lavorava' e dunque 'l'attività funzionava' ma dopo alcuni mesi (cinque o sei mesi circa) a seguito di difficoltà l'attività cessò. Ha inoltre riferito di avere capito che c'era una società in corso tra le parti, aggiungendo di non frequentare il locale se non lo stretto necessario 'al momento di riscuotere i canoni di locazione'.
12 Inoltre, dalla testimonianza di , emerge che questi si occupò della redazione del Persona_2
contratto di associazione in partecipazione di cui trattasi, di avere prestato la propria opera di consulente, che era stato convenuto tra le parti che il 'non fosse presente nell'attività di Pt_1
CP_ vendita' mentre la avrebbe collaborato con la ad esercitare l'attività commerciale nel CP_2
negozio, che il si recò presso il suo studio nella fase di apertura per ritirare copia delle fatture e Pt_1
di documenti fiscali relativi agli acquisti di merce prontamente effettuando detta consegna, che CP_ l'attività della continuò ad essere espletata, e di essersi occupato della richiesta di risoluzione/chiusura dell'attività.
La convenuta opposta nel corso dell'interrogatorio formale espletato il 24 gennaio Controparte_1
2024 conferma che il 31 gennaio 2015 l'attività venne chiusa, affermando poi che il e Pt_1 [...]
non avevano deciso in precedenza di non far parte più della società con lettera del novembre CP_2
2013, che il primo mese gli associati medesimi erano stati presenti nel corso dell'attività iniziata e di avere esibito un rendiconto in cui vi erano soltanto spese, nonché che al momento della liquidazione venne stilato un rendiconto presso il commercialista dell'azienda non richiesto dal e dalla Pt_1 [...]
CP_ e non comunicato dalla agli stessi perché non erano più presenti nell'attività. CP_2
5) Dovendosi trarre delle conclusioni, va intanto considerato (sulla scorta delle deposizioni CP_ testimoniali assunte) che appare smentito l'assunto secondo cui la non pose in essere alcuna attività volta alla concretizzazione dell'oggetto contrattuale ovvero impedì all'opponente di Pt_1 verificarne la gestione, essendo chiaramente emerso, invece, che l'associante aveva iniziato lo svolgimento dell'attività e che al fu consentito di controllare mediante il ritiro dei documenti la Pt_1
gestione proprio nella fase iniziale.
Quanto agli effetti dello scioglimento, lo scioglimento dell'associazione in partecipazione non comporta l'apertura di un procedimento di liquidazione in quanto si tratta di un rapporto di debito- credito. Al termine dell'associazione in partecipazione sorge l'obbligo per l'associante di restituzione dell'apporto ricevuto.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata avanzata alcuna domanda di restituzione da parte degli associati.
E' certo però che l'associante, con l'estinzione dell'associazione in partecipazione, deve redigere un rendiconto finale calcolando, se il termine del contratto di associazione non coincide con quello di chiusura dell'esercizio, la frazione di utili e di perdite spettanti all'associato; la presentazione del rendiconto deve avvenire entro un termine congruo e non può essere rimandata ingiustificatamente.
13 È vero che, come osservato da giurisprudenza di Cassazione, la sola omissione del rendiconto periodico, di per sé, non è sufficiente a ritenere integrato il requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cc (Cass. 13.06.2000, n. 8027), ma tale inadempimento specifico, andrebbe preso in considerazione insieme all'eventuale inerzia nella gestione dell'impresa ove significativa di un atteggiamento di pressoché totale disinteresse da parte dell'associante per gli impegni contrattuali assunti nei confronti dell'associata e, come tale, rilevante ai fini della valutazione di cui all'art. 1455 cc.
Nella fattispecie è però chiaramente emerso che l'attività almeno inizialmente operava (come peraltro appare dimostrato dalla produzione del registro dei corrispettivi, vd. produzione di parte convenuta opposta).
-Va piuttosto considerato che in tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo;
ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c., Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 20159 del 22 giugno 2022.
L'assunto merita opportuna considerazione e ritiene altresì il Giudice che assuma rilevante valore indiziario nella fattispecie, quale presumibile chiave di lettura dei fatti e sulla concreta volontà delle
CP_ parti, il riscontrato mancato utile perseguimento dei fini dell'attività da parte dell'associante nonché un correlato complessivo comportamento delle parti abdicativo alla normale prosecuzione del CP_ rapporto: la stessa appare prendere atto della pregressa disdetta/recesso ('avevano deciso in precedenza di non far parte più della società…') e così non comunicando il rendiconto 'perché non erano più presenti nella società'.
L'assunto trova supporto probatorio e pieno conforto di convincimento nel fatto che comunque parrebbe non rinvenibile traccia in via documentale dell'invio del rendiconto annuale (con lettera raccomandata o consegnata brevi manu) che avrebbe dovuto essere sottoporre all'approvazione
14 dell'associato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (come invece anticipato nella comunicazione fax del 13 marzo 2024 inviata al difensore del 'la redazione del rendiconto Parte_1
è stata ultimata da parte del consulente e che sarà portato a conoscenza dei Suoi clienti entro il
21/03/2014').
Non appare affatto dimostrato, insomma, che la rendicontazione come da contratto sia stata predisposta regolarmente alla fine di ogni esercizio sociale ovvero portata a conoscenza degli associati.
In tal guisa, non potrebbe neanche sostenersi che il mero ritiro di copia delle fatture e dei documenti fiscali relativi agli acquisti di merce nella fase di apertura (circostanza inconfutabilmente emersa dall'esame del teste ) possa essere considerato assolvimento all'obbligo espressamente Per_2
previsto di redigere il rendiconto che gravava sull'associante.
E ciò, osservandosi che la presentazione del rendiconto rappresenta l'espressione numerica di parametri convenzionalmente stabiliti, per mezzo dei quali è possibile quantificare la misura degli utili conseguiti e dunque la misura del credito eventualmente maturato dall'associato e, di conseguenza,
l'interesse della parte alla prosecuzione del rapporto.
Entrambe le parti hanno fatto riferimento nelle difese conclusive alla posizione della giurisprudenza di legittimità espressa nella sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20159 del 22/06/2022
(Rv. 664978 – 01) secondo cui in tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo;
ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione relativo ad immobili da costruire, ritenendo che le parti non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell'affare, mentre il mancato inoltro
15 del rendiconto non costituiva inadempimento grave dell'associante, in quanto lo stesso aveva messo a disposizione documentazione ritenuta equipollente, consistente nei propri bilanci ed allegati contabili).
Il punto però sta proprio nel fatto che il dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo, e che il rendiconto ovvero documentazione equipollente debba essere messo a disposizione dell'altra parte (associata) nel corso dell'esecuzione del rapporto;
e va, pertanto, rilevato che il mero ritiro di copia delle fatture e dei documenti fiscali relativi agli acquisti di merce nella fase di apertura non possa ritenersi modalità equiparabile a quanto prescritto nel contratto in questione in ordine alla sottoposizione del rendiconto all'associato ai fini dell'approvazione da effettuarsi in apposita riunione e formale convocazione: tutte cose che parrebbero non rinvenibili e non comprovate nell'odierno giudizio.
Ne deriva considerare la sussistenza di una causa di risoluzione come invocato dalla parte associata.
Altre considerazioni vanno sviluppate in merito alla volontà delle parti sulla prosecuzione del rapporto, dovendosi constatare come nel caso di specie è pacifico tra le parti che il saldo dell'apporto in capitale, formalmente previsto nel contratto, non venne più versato dall'associato senza che la società/l'associante dopo l'iniziale scambio di comunicazioni in via stragiudiziale tra i difensori delle CP_ parti;
senza che poi la abbia però mai fatto concretamente valere l'inadempimento se non dopo un certo numero di anni e senza esibire alcun rendiconto nei termini pattuiti a prescindere da una specifica richiesta dell'associato.
Né l'associante ha comunque comprovato - men che mai in via documentale - che tale mancato conferimento costituisse un elemento talmente essenziale dell'attività da averne compromesso lo svolgimento o l'operatività, ossia che la mancata corresponsione del saldo abbia determinato un decremento o effettive difficoltà nell'attività d'impresa (derivanti dal mancato apporto): in tal senso la CP_ stessa afferma in sede di interrogatorio formale di avere pagato da sola tutti i debiti e che la gestione e la liquidazione furono 'portate avanti' soltanto dalla stessa e che in precedenza (nel primo mese) erano stati acquistati utensili ed attrezzature per l'esercizio commerciale, tra cui banconi, vetrine ed apparecchi per la video-sorveglianza.
E' desumibile dagli elementi probatori esaminati, una perdurante posizione di stallo a seguito del manifestato recesso e/o della disdetta, senza l'assolvimento degli obblighi prescritti in merito alla rendicontazione, seguita dallo scambio di comunicazioni tra i difensori delle parti a prescindere dall'espletamento del tentativo di mediazione (con esito negativo), considerata la successiva cessazione dell'attività, e quindi una possibile presa d'atto in merito alla chiusura della funzionalità di
16 fatto del rapporto quanto un possibile disinteresse alla sua attuazione nei termini stabiliti nel contratto.
E quanto detto, per quanto attiene nello specifico alla posizione della considerando che CP_2 nella materia lavoristica, operano, proprio nell'anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione.
Ne consegue, il rigetto della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Parimenti va rigettata la ultima richiesta, formulata soltanto con la comparsa conclusionale in merito al riconoscimento di una comunione che attribuisce le somme ancora eventualmente dovute in capo agli stessi nella percentuale stabilita dal contratto di associazione in partecipazione domanda nuova, formulata per la prima volta soltanto con la comparsa conclusionale, e dunque inammissibile.
E quanto detto, evidenziato peraltro che nella pattuizione in esame era stato pattuito che “L'Associato, anche alla eventuale cessazione del rapporto, non avrà diritto a qualsiasi titolo e ciò con esplicito riferimento a: indennità di cessazione, avviamento, diritti su eventuali accrescimenti ecc.” e a prescindere da quanto in precedenza osservato per cui soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli artt. 2549 e segg. c.c.
Né infine può accogliersi la domanda risarcitoria pure formulata in termini generici dall'associato in mancanza di alcuna dimostrazione circa la sussistenza dei pretesi danni e dell'ammontare di Pt_1
essi.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione.
6) Per quanto attiene alle spese del giudizio, l'esito del giudizio e il fatto che la particolare fattispecie è indubbiamente regolata da una normativa non sempre di immediata o semplicistica ricostruzione, nonché e comunque dipendente da precisazioni giurisprudenziali, e che dette posizioni hanno pure ricostruito (ancorché in parte) in via interpretativa la delimitazione del perimetro delle rilevanti tematiche trattate, appaiono configurabili le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
17 il Tribunale di LA, in composizione monocratica, nella causa n. 980/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-revoca e dichiara privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 126/2022 D.I., reso dal Tribunale di
LA il 4/3/2022 nel proc. n. 176/2022 R.G.;
-rigetta le ulteriori domande formulate dall'attore opponente e dalla terza chiamata Parte_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso in LA, 1 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo
Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980/2022 R.G. promossa da:
), nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Gorizia, nr.6, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Accardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Partanna nella Via Trieste n°80, Pec:
Email_1
- attore-opponente -
e
, nata a [...] l'[...] – codice fiscale – Controparte_1 CodiceFiscale_2
titolare della ditta individuale F E PREZIOSI DI , con sede legale in Controparte_1
Castelvetrano, Via G. Gentile n. 113 – Partita IVA rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Franco Galfano presso il cui studio sito in LA nella Email_2
Via Mario Nuccio n. 2 è elettivamente domiciliata,
- convenuta-opposta - nonché
(C.F.: ), nata a Castelvetrano in [...] Controparte_2 C.F._3
11.11.1966, domiciliata in Campobello Di Mazara nella Via Gorizia n. 6, rappresentata e difesa
1 dall'avv. Bianco RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Partanna nella Via
Trieste n°80, pec: Email_3
- terza chiamata – avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/contratto di associazione in partecipazione_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore opponente: come da atto di citazione e memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. n.
1. convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e di risposta e memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c.
n. 1 in ordine alle domande avanzate contro e nei confronti dell'attore opponente e contro Parte_1
e nei confronti di Controparte_2 terza chiamata: come da comparsa di costituzione e di risposta e memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 1.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con citazione ritualmente notificata, parte attrice proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 21.3.2022, n° 126/2022 emesso il 24.02.2022, con il quale si ingiungeva di pagare in favore della Titolare della Ditta individuale FE preziosi di FO EN RI Controparte_1 la somma di € 10.308,66 oltre interessi come da domanda, spese dell'ingiunzione liquidate in complessivi € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese vive , oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA ed ogni altra successiva occorrenza stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
A tal fine eccepiva l'inadempimento ex art. 1460 c.c. e l'infondatezza della pretesa monitoria azionata, ed in particolare, premettendo che l'attrice aveva agito in forza di un contratto di associazione in partecipazione, contestava all'associante attrice/ingiungente l'inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali:
a. acquisire apporto di lavoro qualificato e nuovi capitali al fine di ampliare la propria azienda (…);
b. permettere all'associato di prestare nell'azienda dell'associante attività coordinata e continuativa, senza vicolo di subordinazione, secondo la modalità di carattere generale che saranno fornite dall'associante;
c. corrispondere gli utili conseguiti all'associato sulla base del rendiconto;
d. predisporre il rendiconto di esercizio per la verifica di utili e/o di perdite e conseguente comunicazione a mezzo lettera a/r all'associato al fine dell'approvazione;
e. permettere all'associato odierno opponente di accedere presso i locali dell' per tutelare il Pt_2 proprio capitale e controllare l'andamento dell'attività (…)
3 f. permettere all'associato di verificare, al termine di ogni esercizio, la documentazione inerente al rapporto in associazione tenuta presso i locali dell'Azienda.
Dunque, esponeva che nei fatti l'odierna opposta si era limitata ad incassare le somme del Pt_1 senza avere mai dato seguito all'impegno assunto con il contratto di associazione in partecipazione atteso che dopo la stipula ed il versamento delle prime rate da parte del predetto l'associazione in partecipazione non aveva mai svolto la propria attività privando l'odierno opponente di tutti i diritti contrattualmente assunti;
e che quest'ultimo, dopo i primi versamenti e la successiva stipula non aveva CP_ mai avuto contezza dell'effettiva esistenza dell'attività associata proprio perché la non aveva posto in essere alcuna attività tesa alla concretizzazione dell'oggetto contrattuale impedendo all'attore di verificarne la gestione, motivo per cui a buon diritto lo stesso aveva deciso di Parte_1 interrompere la propria prestazione a fronte dell'inadempimento di controparte.
Inoltre, deduceva che altra associata del contratto tra le parti che avrebbe dovuto Controparte_2 apportare all'impresa la propria opera lavorativa non aveva mai svolto alcun tipo di prestazione nell'ambito dell'attività in contestazione e che dall'esame della produzione di parte opposta in cui non
è dato rilevare alcuna prova in grado di dimostrare l'operatività dell'attività dell'opposta.
Dunque, che al netto del contratto illo tempore stipulato e diversamente da quanto riportato nella produzione di parte ricorrente secondo cui il rendiconto di gestione sarebbe stato portato all'attenzione del sig. alla data del 21.03.2014, non vi sono altri documenti in grado di Pt_1 dimostrare:
1. l'effettivo svolgimento dell'attività di cui al contratto in contestazione;
2. i movimenti sui conti bancari al fine di verificare l'acquisto della merce e l'impiego delle somme versate dal sig. sino alla data del 20.09.2013 sul c.c. n. 317720 presso la filiale di Pt_1 CP_3 di Campobello Di Mazara;
[...]
3. l'impiego della somma di € 9.691,34 versata in contanti dal sig. alla stipula del contratto in Pt_1 data 19.10.2013.
In definitiva, contestava che al netto del contratto manca la prova da parte dell'associante di avere adempiuto alla propria obbligazione al fine di potere richiedere l'adempimento dell'obbligazione altrui legata dal vincolo sinallagmatico. E che lo stesso opponente prendeva atto dell'inadempimento della CP_ dopo avere effettuato il versamento della somma di € 29.691,34 e decideva di non proseguire con gli altri versamenti solo dopo che quest'ultima non dava seguito alla richiesta avanzata a mezzo lettera a/r in data 13.11.2013 di fornire i rendiconti gestionali con relativi movimenti bancari sul conto n.
317720 intrattenuto presso la filiale di Campobello Di Mazara della ed in cui peraltro si CP_3
4 anticipava la volontà di esercitare il diritto di recesso dall'associazione in partecipazione dopo la presa visione delle documentazione richiesta. CP_ In sostanza, che il dopo avere versato in meno di due mesi alla la somma di quasi € Pt_1
30.000,00, era costretto a recedere dal contratto perché non avendo prova dell'operatività dell'attività e non potendo accedere presso i locali dell'azienda, poteva tutelare il proprio capitale solo ponendo fine al vincolo contrattuale ed ai versamenti.
Concludeva chiedendo: nel merito
1. In via principale ritenere e dichiarare ex art. 1460 c.c. infondata la pretesa creditoria avanzata con il Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 emesso dal Tribunale di LA in data 04.03.2022 nel procedimento n. R.G. 176/2022 e per l'effetto procedere alla sua revoca;
2. accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in favore del sig. del contratto di Parte_1 associazione in partecipazione del 19.10.2013 registrato in data 18.11.2013 ex art 1453 del c.c. per inadempimento contrattuale della sig.ra Titolare della Ditta individuale FE preziosi Controparte_1 di FO EN RI (CF. ), conseguentemente condannarla quale parte inadempiente al P.IVA_1 risarcimento del danno patito dal sig. nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.
2) Si costituiva la convenuta opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, evidenziava che il contratto di associazione in partecipazione era stato stipulato con scrittura privata del 19/10/2013, registrata a Castelvetrano il 18/11/2013 al n. 2071 tra titolare della Controparte_1 ditta FE Preziosi di OR EN RI (associante al 50%), (associato d'opera al Controparte_2
40%) e (associato di capitale al 10%); che l'attività, consistente nella fabbricazione e Parte_1
vendita di oggetti di gioielleria e oreficeria, articoli da regalo e nel settore del compro oro, veniva svolta nei locali siti a Castelvetrano, Via G. Gentile n. 113, condotti in locazione col contratto stipulato con il proprietario il 12/8/2013, registrato a Castelvetrano in pari data al Persona_1
n. 1669; che a seguito della definizione degli accordi contrattuali e in relazione all'inizio dell'attività, venivano effettuati lavori all'interno dei locali condotti in locazione, e che si procedeva, conseguentemente, a dotare l'intrapresa attività di tutti i beni e gli arredi necessari allo svolgimento della fabbricazione e vendita dei preziosi, effettuando i relativi acquisti dai fornitori specializzati del settore.
5 Dunque, che appena pochi giorni dopo la stipula del contratto, l'odierno opponente a Parte_1
mezzo del suo difensore con raccomandata AR del 13/11/2013 chiedeva di ricevere il rendiconto di tutte le operazioni relative all'attività e, contestualmente, nel caso di mancato riscontro di quanto richiesto, manifestava l'intenzione di voler recedere dalla associazione in partecipazione, e che a detta richiesta la convenuta con raccomandate a.r. del 22/11/2013 e dell'8/1/2014, Controparte_1
comunicava al che innanzitutto era tenuto ad adempiere tutti gli accordi stabiliti col citato Pt_1 contratto di associazione in partecipazione e che, per la chiesta rendicontazione analitica dell'attività, si doveva attendere la fine dell'esercizio sociale che scadeva il 31/12/2013, per dare anche la possibilità al loro consulente di fiducia, Rag. di predisporre tutta la Persona_2 documentazione necessaria ai fini della contabilità dell'attività.
Inoltre, che i tentativi di bonario componimento della questione non sortivano alcun effetto positivo così come il procedimento di mediazione, promosso dalla stessa avanti la Camera di Controparte_1
Conciliazione di LA (conclusosi col verbale negativo dell'11 dicembre 2014).
Deduceva che l'opponente aveva agito in modo arbitrario e irresponsabile, sul presupposto che soltanto dopo alcuni giorni dalla costituzione dell'associazione il non poteva pretendere la Pt_1 rendicontazione che, invece, gli competeva alla fine dell'esercizio sociale, e che l'invio della raccomandata AR del 13/11/2013 era il pretesto per non effettuare il saldo delle somme che gli competevano per accordi contrattuali.
Rappresentava che il era tenuto ad adempiere fedelmente e tempestivamente alle obbligazioni Pt_1 contrattuali e la sua condotta, oltre all'inadempimento contrattuale, aveva comportato anche le difficoltà di gestione della intrapresa attività della FE Preziosi.
Inoltre, che era manifesto l'intento meramente dilatorio dell'opposizione, e che il aveva avuto Pt_1
CP_ in consegna le chiavi del locale di Via Giovanni Gentile e si era reso parte attiva, unitamente alla nel rifinire detto locale con tutti gli arredi, mobili, impianti elettrici e di sicurezza, come la video sorveglianza ed il sistema di allarme.
Concludeva chiedendo Preliminarmente
- DICHIARARE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 126/2022 – R.G. n. 176/2022 – sussistendone i motivi ex lege;
In via principale
- RIGETTARE tutti i motivi articolati in atto di citazione in opposizione perché infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
- CONFERMARE, per l'effetto, in ogni sua parte il decreto opposto;
6 - CONDANNARE l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento Parte_1 di un'ulteriore somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Sig. Giudice;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via subordinata e senza alcun recesso delle superiori richieste
- RITENERE e DICHIARARE dovuta dal signor la complessiva somma di € 10.308,66 Parte_1
oltre spese, interessi ed onorari così come liquidati in fase monitoria, in favore della ricorrente, odierna convenuta-opposta.
3) Così instaurato il contraddittorio, e doverosamente delineato e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, il giudizio è stato dapprima istruito mediante le audizioni testimoniali chieste dalle parti e con il deposito di documenti, e all'udienza del 10/5/2023, ritenuto il difetto d'integrità del contraddittorio, era pertanto concesso termine perentorio per la notifica a ai fini Controparte_2
di detta integrazione del contraddittorio. E ciò:
considerata la necessità di operare un bilanciamento tra il principio dell'integrazione del contradditorio e quello della ragionevole durata del processo, individuando il punto di equilibrio tra le due esigenze, entrambe di natura pubblicistica, nella tutela di un interesse reale del litisconsorte pretermesso alla partecipazione al giudizio, che non sussiste quante volte la posizione del predetto non sia direttamente interessata dall'accertamento giudiziale (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 14/05/2013,
n. 11523), e ritenuto che nel caso di specie appare ravvisabile la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. avuto riguardo alle prospettazioni delle parti in causa e di cui agli atti introduttivi e alle situazioni giuridiche dedotte ovvero all'adempimento della prestazione.
A seguito della costituzione in giudizio della terza chiamata, veniva poi ammesso l'interrogatorio formale dell'odierna attrice.
Concludeva, quindi, la terza chiamata, chiedendo: nel merito
1. In via principale ritenere e dichiarare ex art. 1460 c.c. infondata la pretesa creditoria avanzata con il Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 emesso dal Tribunale di LA in data 04.03.2022 nel procedimento n. R.G. 176/2022 e per l'effetto procedere alla sua revoca;
2. accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in favore (C.F. : Controparte_2
), nata a [...] in data [...], domiciliata in Campobello Di C.F._3
Mazara nella Via Gorizia n. 6 , del contratto di associazione in partecipazione del 19.10.2013 registrato in data 18.11.2013 ex art 1453 del c.c. per inadempimento contrattuale della sig.ra
[...]
Titolare della Ditta individuale FE preziosi di (CF. ), CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
7 conseguentemente condannarla quale parte inadempiente al risarcimento del danno patito dalla sig.ra
nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio di opposizione a Controparte_2 decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.
Rigettate ulteriori richieste istruttorie, la causa era avviata alla fase decisoria e per la precisazione delle conclusioni.
-4) Tanto sopra precisato, e preso atto delle rispettive deduzioni, può quindi passarsi, nel merito, allo scrutinio delle contrapposte domande, eccezioni e delle sollevate obiezioni.
È invero consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. L'opponente riveste quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
È altresì indubbio che nella materia de qua debbano trovare applicazione in materia di ripartizione dell'onere della prova, i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex plurimis Cass. 15328/2018).
Nel caso di specie è pacifico - oltre che provato con i documenti in atti - che le parti abbiano stipulato il ridetto “contratto di associazione in partecipazione”, con il quale la convenuta/ingiungente ai sensi e per gli effetti dell'art 2549 e seguenti del Codice Civile, associava agli utili della impresa individuale di cui era titolare l'opponente quale associato di capitale e la quale Parte_1 Controparte_2 associata d'opera.
-4.1) Ragioni di pregiudizialità logica impongono, altresì, ulteriori rilievi in punto di diritto, in particolare, quanto alla dedotta risoluzione. Ed in effetti, laddove le parti si imputino reciproci fatti
8 d'inadempimento, il giudice è tenuto a svolgere una valutazione comparativa delle condotte rispettivamente tenute in costanza di rapporto, ciò per stabilire quale degli inadempimenti eventualmente accertati in giudizio abbia alterato in misura determinante l'equilibrio degli interessi costituente la funzione economico individuale del contratto [il principio è pacifico;
si vedano, tra le tante, Cass. n°13849.2010, che afferma: “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto) si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”; conf. tra le tante da ultimo Cass. n°14648.2013; Cass. n°987.2010; Cass. n°20614.2009; Cass. n°11430.2006; Cass.
n°20678.2005; Cass. n°15796.2009; Cass. n°10477.2004].
Insegna la Suprema Corte, sul tema, che “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (questa la chiarissima massima ufficiale tratta da Cass.
n°22353.2010, cui è conforme Cass. n°10506.1994); ancora si ripete: “nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (così Cass. n°2720.2009); il principio è talmente consolidato da non richiedere ulteriori richiami.
9 Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli artt. 2549 e segg. c.c., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente, (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13968 del 24 giugno 2011).
Ed ancora, va considerato che la natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, che richiede una valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c., che, per l'associante, si traduce, nel dovere di portare a compimento l'impresa o l'affare nel termine ragionevolmente necessario. Alla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo, per l'associante, di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, non essendo l'associazione in partecipazione riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione continuata,
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10496 del 3 giugno 2020).
Dunque, la natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, e richiede una valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 cc.
Stante la natura del vincolo contrattuale, la Corte, ha inoltre precisato che alla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo, per l'associante, di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, non essendo l'associazione in partecipazione riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione
10 continuata. Quanto detto, appare conforme e in armonia al principio dello stesso tenore per cui l'associazione in partecipazione, inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione, prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti, che è in parte patrimoniale e in parte personale, di modo che la cessazione di uno solo, ma essenziale elemento dell'apporto pattuito, ben può costituire causa di risoluzione del contratto;
peraltro il giudice di merito, nel valutare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. deve tener conto della gravità dell'inadempimento, che deve essere accertata sulla base di un criterio relativo, nel quadro complessivo del rapporto e dei reciproci interessi dei contraenti, tenendo presente che, quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell'altra non è di buona fede e, quindi, non è giustificato, (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6951 del 26 luglio 1994).
Appare certo e non contestato il mancato apporto del saldo di € 10.308,66.
4.2) Si impone, ancora, la necessità di valutare, nella disamina delle questioni, l'esercizio del recesso da parte dell'associato, quale diritto potestativo volto a sciogliere il contratto de quo.
Non può esservi dubbio, alla stregua del semplice esame della pattuizione di cui si discute, che le parti non avessero stipulato un contratto per un periodo di tempo determinato oppure che avessero concluso un rapporto contrattuale che vedeva la previsione di un termine coincidente con l'ultimazione di uno specifico affare.
Ed invero, è da ritenere che solo nell'ipotesi che si traduca in un rapporto continuativo a tempo indeterminato, ovvero che non preveda un termine di durata del rapporto, sia ammissibile il diritto di recesso ex art. 1373 c.c., indipendentemente da un inadempimento della controparte.
Sicché, il presupposto di un vincolo a tempo indeterminato legittima il riconoscimento del diritto di recesso.
Sia alla stregua delle premesse del contratto in cui si legge che “l'Associante è venuto nella determinazione di organizzare in modo più razionale la struttura aziendale trovandosi, quindi, nella necessità di acquisire apporti di lavoro qualificato ed apporto di nuovi capitali, al fine di ampliare
l'attività della propria Azienda con nuove innovazioni tecnologiche che commerciali, senza vincolo in rapporto di non subordinazione con l'Associante”, nonché “ l'Associante e gli Associati dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di volere instaurare un rapporto di natura autonoma”, ed in seguito “L'esercizio s'intende di durata annua con chiusura dello stesso al 31 dicembre di ogni anno”,
e con la previsione di un rendiconto annuale, redatto ai sensi dell'art. 2552 cod. civ. sottoposto all'approvazione dell'Associato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché con la previsione del rinnovo di diritto, e annualmente, senza preventivo accordo tra le parti, qualora non
11 intervenga disdetta, appare chiaramente desumibile la mancanza di un termine di durata del rapporto. E dunque la sussistenza di un contratto di durata a tempo indeterminato tale da fondare un diritto di recesso sganciato da ogni inadempimento della controparte.
Ma in ogni caso, sempre dalla lettura del contratto appare espressamente contemplata la previsione della disdetta e del recesso da comunicare con raccomandata a.r. da comunicare all'altra parte (almeno tre mesi prima della scadenza per quanto concerne la disdetta al fine di non procedere al rinnovo annuale).
Tali rilievi impongono di ritenere legittimo il recesso esercitato dall'associato.
4.3) Occorre adesso esaminare la questione della mancata rendicontazione.
Appare del tutto pacifico, ed evincibile in via documentale, la richiesta (formalizzata il 13.11.2023 mediante racc. a.r.) del di volere recedere dalla associazione in partecipazione, chiedendo Parte_1
CP_ di rendicontare analiticamente tutti gli affari e che, a detta richiesta, dapprima la convenuta con successive raccomandate a.r. del 22/11/2013 confermata l'8/1/2014, comunicava al che Pt_1
innanzitutto era tenuto ad adempiere al versamento di € 10.308,66 a saldo, e che per la chiesta rendicontazione la stessa associante si sarebbe attenuta alle statuizioni di legge e agli accordi contrattuali (dunque alla fine dell'esercizio). Rappresentando poi (vd. comunicazione fax del 13 marzo
2014 inviata al difensore dell'associato), che la redazione del rendiconto era stata ultimata da parte del consulente e sarebbe stato portato a conoscenza degli associati entro il 21.3.2014.
Sta di fatto che, in atti, non parrebbe comprovato, in via documentale, né l'invio di detta rendicontazione né la redazione di essa.
4.4) Passando alla disamina delle altre risultanze probatorie, di modesta rilevanza appare la testimonianza resa dalla teste che ha riferito in ordine alle circostanze relative al fatto che Tes_1 il non era stato messo al corrente dall'avvenuta apertura dell'apertura e al fatto che il Pt_1 Pt_1
nonostante avesse conferito somme di denaro non fosse poi riuscito ad accedere nei locali per averle apprese dallo stesso odierno convenuto.
Diversamente, dall'audizione del teste , locatore dell'immobile in cui Persona_1
CP_ venne esercitata l'attività di 'compro oro' emerge che la condusse in locazione il locale per un anno e mezzo e che all'inizio 'era molto attiva e lavorava' e dunque 'l'attività funzionava' ma dopo alcuni mesi (cinque o sei mesi circa) a seguito di difficoltà l'attività cessò. Ha inoltre riferito di avere capito che c'era una società in corso tra le parti, aggiungendo di non frequentare il locale se non lo stretto necessario 'al momento di riscuotere i canoni di locazione'.
12 Inoltre, dalla testimonianza di , emerge che questi si occupò della redazione del Persona_2
contratto di associazione in partecipazione di cui trattasi, di avere prestato la propria opera di consulente, che era stato convenuto tra le parti che il 'non fosse presente nell'attività di Pt_1
CP_ vendita' mentre la avrebbe collaborato con la ad esercitare l'attività commerciale nel CP_2
negozio, che il si recò presso il suo studio nella fase di apertura per ritirare copia delle fatture e Pt_1
di documenti fiscali relativi agli acquisti di merce prontamente effettuando detta consegna, che CP_ l'attività della continuò ad essere espletata, e di essersi occupato della richiesta di risoluzione/chiusura dell'attività.
La convenuta opposta nel corso dell'interrogatorio formale espletato il 24 gennaio Controparte_1
2024 conferma che il 31 gennaio 2015 l'attività venne chiusa, affermando poi che il e Pt_1 [...]
non avevano deciso in precedenza di non far parte più della società con lettera del novembre CP_2
2013, che il primo mese gli associati medesimi erano stati presenti nel corso dell'attività iniziata e di avere esibito un rendiconto in cui vi erano soltanto spese, nonché che al momento della liquidazione venne stilato un rendiconto presso il commercialista dell'azienda non richiesto dal e dalla Pt_1 [...]
CP_ e non comunicato dalla agli stessi perché non erano più presenti nell'attività. CP_2
5) Dovendosi trarre delle conclusioni, va intanto considerato (sulla scorta delle deposizioni CP_ testimoniali assunte) che appare smentito l'assunto secondo cui la non pose in essere alcuna attività volta alla concretizzazione dell'oggetto contrattuale ovvero impedì all'opponente di Pt_1 verificarne la gestione, essendo chiaramente emerso, invece, che l'associante aveva iniziato lo svolgimento dell'attività e che al fu consentito di controllare mediante il ritiro dei documenti la Pt_1
gestione proprio nella fase iniziale.
Quanto agli effetti dello scioglimento, lo scioglimento dell'associazione in partecipazione non comporta l'apertura di un procedimento di liquidazione in quanto si tratta di un rapporto di debito- credito. Al termine dell'associazione in partecipazione sorge l'obbligo per l'associante di restituzione dell'apporto ricevuto.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata avanzata alcuna domanda di restituzione da parte degli associati.
E' certo però che l'associante, con l'estinzione dell'associazione in partecipazione, deve redigere un rendiconto finale calcolando, se il termine del contratto di associazione non coincide con quello di chiusura dell'esercizio, la frazione di utili e di perdite spettanti all'associato; la presentazione del rendiconto deve avvenire entro un termine congruo e non può essere rimandata ingiustificatamente.
13 È vero che, come osservato da giurisprudenza di Cassazione, la sola omissione del rendiconto periodico, di per sé, non è sufficiente a ritenere integrato il requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cc (Cass. 13.06.2000, n. 8027), ma tale inadempimento specifico, andrebbe preso in considerazione insieme all'eventuale inerzia nella gestione dell'impresa ove significativa di un atteggiamento di pressoché totale disinteresse da parte dell'associante per gli impegni contrattuali assunti nei confronti dell'associata e, come tale, rilevante ai fini della valutazione di cui all'art. 1455 cc.
Nella fattispecie è però chiaramente emerso che l'attività almeno inizialmente operava (come peraltro appare dimostrato dalla produzione del registro dei corrispettivi, vd. produzione di parte convenuta opposta).
-Va piuttosto considerato che in tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo;
ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c., Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 20159 del 22 giugno 2022.
L'assunto merita opportuna considerazione e ritiene altresì il Giudice che assuma rilevante valore indiziario nella fattispecie, quale presumibile chiave di lettura dei fatti e sulla concreta volontà delle
CP_ parti, il riscontrato mancato utile perseguimento dei fini dell'attività da parte dell'associante nonché un correlato complessivo comportamento delle parti abdicativo alla normale prosecuzione del CP_ rapporto: la stessa appare prendere atto della pregressa disdetta/recesso ('avevano deciso in precedenza di non far parte più della società…') e così non comunicando il rendiconto 'perché non erano più presenti nella società'.
L'assunto trova supporto probatorio e pieno conforto di convincimento nel fatto che comunque parrebbe non rinvenibile traccia in via documentale dell'invio del rendiconto annuale (con lettera raccomandata o consegnata brevi manu) che avrebbe dovuto essere sottoporre all'approvazione
14 dell'associato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (come invece anticipato nella comunicazione fax del 13 marzo 2024 inviata al difensore del 'la redazione del rendiconto Parte_1
è stata ultimata da parte del consulente e che sarà portato a conoscenza dei Suoi clienti entro il
21/03/2014').
Non appare affatto dimostrato, insomma, che la rendicontazione come da contratto sia stata predisposta regolarmente alla fine di ogni esercizio sociale ovvero portata a conoscenza degli associati.
In tal guisa, non potrebbe neanche sostenersi che il mero ritiro di copia delle fatture e dei documenti fiscali relativi agli acquisti di merce nella fase di apertura (circostanza inconfutabilmente emersa dall'esame del teste ) possa essere considerato assolvimento all'obbligo espressamente Per_2
previsto di redigere il rendiconto che gravava sull'associante.
E ciò, osservandosi che la presentazione del rendiconto rappresenta l'espressione numerica di parametri convenzionalmente stabiliti, per mezzo dei quali è possibile quantificare la misura degli utili conseguiti e dunque la misura del credito eventualmente maturato dall'associato e, di conseguenza,
l'interesse della parte alla prosecuzione del rapporto.
Entrambe le parti hanno fatto riferimento nelle difese conclusive alla posizione della giurisprudenza di legittimità espressa nella sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20159 del 22/06/2022
(Rv. 664978 – 01) secondo cui in tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo;
ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione relativo ad immobili da costruire, ritenendo che le parti non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell'affare, mentre il mancato inoltro
15 del rendiconto non costituiva inadempimento grave dell'associante, in quanto lo stesso aveva messo a disposizione documentazione ritenuta equipollente, consistente nei propri bilanci ed allegati contabili).
Il punto però sta proprio nel fatto che il dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo, e che il rendiconto ovvero documentazione equipollente debba essere messo a disposizione dell'altra parte (associata) nel corso dell'esecuzione del rapporto;
e va, pertanto, rilevato che il mero ritiro di copia delle fatture e dei documenti fiscali relativi agli acquisti di merce nella fase di apertura non possa ritenersi modalità equiparabile a quanto prescritto nel contratto in questione in ordine alla sottoposizione del rendiconto all'associato ai fini dell'approvazione da effettuarsi in apposita riunione e formale convocazione: tutte cose che parrebbero non rinvenibili e non comprovate nell'odierno giudizio.
Ne deriva considerare la sussistenza di una causa di risoluzione come invocato dalla parte associata.
Altre considerazioni vanno sviluppate in merito alla volontà delle parti sulla prosecuzione del rapporto, dovendosi constatare come nel caso di specie è pacifico tra le parti che il saldo dell'apporto in capitale, formalmente previsto nel contratto, non venne più versato dall'associato senza che la società/l'associante dopo l'iniziale scambio di comunicazioni in via stragiudiziale tra i difensori delle CP_ parti;
senza che poi la abbia però mai fatto concretamente valere l'inadempimento se non dopo un certo numero di anni e senza esibire alcun rendiconto nei termini pattuiti a prescindere da una specifica richiesta dell'associato.
Né l'associante ha comunque comprovato - men che mai in via documentale - che tale mancato conferimento costituisse un elemento talmente essenziale dell'attività da averne compromesso lo svolgimento o l'operatività, ossia che la mancata corresponsione del saldo abbia determinato un decremento o effettive difficoltà nell'attività d'impresa (derivanti dal mancato apporto): in tal senso la CP_ stessa afferma in sede di interrogatorio formale di avere pagato da sola tutti i debiti e che la gestione e la liquidazione furono 'portate avanti' soltanto dalla stessa e che in precedenza (nel primo mese) erano stati acquistati utensili ed attrezzature per l'esercizio commerciale, tra cui banconi, vetrine ed apparecchi per la video-sorveglianza.
E' desumibile dagli elementi probatori esaminati, una perdurante posizione di stallo a seguito del manifestato recesso e/o della disdetta, senza l'assolvimento degli obblighi prescritti in merito alla rendicontazione, seguita dallo scambio di comunicazioni tra i difensori delle parti a prescindere dall'espletamento del tentativo di mediazione (con esito negativo), considerata la successiva cessazione dell'attività, e quindi una possibile presa d'atto in merito alla chiusura della funzionalità di
16 fatto del rapporto quanto un possibile disinteresse alla sua attuazione nei termini stabiliti nel contratto.
E quanto detto, per quanto attiene nello specifico alla posizione della considerando che CP_2 nella materia lavoristica, operano, proprio nell'anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione.
Ne consegue, il rigetto della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Parimenti va rigettata la ultima richiesta, formulata soltanto con la comparsa conclusionale in merito al riconoscimento di una comunione che attribuisce le somme ancora eventualmente dovute in capo agli stessi nella percentuale stabilita dal contratto di associazione in partecipazione domanda nuova, formulata per la prima volta soltanto con la comparsa conclusionale, e dunque inammissibile.
E quanto detto, evidenziato peraltro che nella pattuizione in esame era stato pattuito che “L'Associato, anche alla eventuale cessazione del rapporto, non avrà diritto a qualsiasi titolo e ciò con esplicito riferimento a: indennità di cessazione, avviamento, diritti su eventuali accrescimenti ecc.” e a prescindere da quanto in precedenza osservato per cui soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli artt. 2549 e segg. c.c.
Né infine può accogliersi la domanda risarcitoria pure formulata in termini generici dall'associato in mancanza di alcuna dimostrazione circa la sussistenza dei pretesi danni e dell'ammontare di Pt_1
essi.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione.
6) Per quanto attiene alle spese del giudizio, l'esito del giudizio e il fatto che la particolare fattispecie è indubbiamente regolata da una normativa non sempre di immediata o semplicistica ricostruzione, nonché e comunque dipendente da precisazioni giurisprudenziali, e che dette posizioni hanno pure ricostruito (ancorché in parte) in via interpretativa la delimitazione del perimetro delle rilevanti tematiche trattate, appaiono configurabili le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
17 il Tribunale di LA, in composizione monocratica, nella causa n. 980/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-revoca e dichiara privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 126/2022 D.I., reso dal Tribunale di
LA il 4/3/2022 nel proc. n. 176/2022 R.G.;
-rigetta le ulteriori domande formulate dall'attore opponente e dalla terza chiamata Parte_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso in LA, 1 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo
Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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