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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/12/2024, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Paola (Cs) alla Piazza del Popolo n. 5 presso lo studio dell'avv.
Boderone Antonio, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14/05/2024; attore
E
(cod. fisc. , nata ad [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata alla via Bologna n. 53 presso lo studio dell'avv. Gagliardi SC, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.07.2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 14/05/2024, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale da , stante il matrimonio con lei contratto in CP_1
NT il 5/01/1992 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte
II, serie A, anno 1992), in costanza del quale sono nati due figli, SC in data 11.09.1992 e
1 il 16.04.1996, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. A Per_1 fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “1. - - emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto reciproco, con contestuale comunicazione all ' ufficiale dello stato civile ai fini dell 'annotazione dello scioglimento della comunione . 2. - - assegnare la casa coniugale comprensiva di arre do, sita in NT (CS) alla via Bologna n.51, di proprietà della sig.ra , alla stessa ov e vivrà , in via CP_1 prevalente , con la figlia SC ormai maggiorenne , di professione avvocato ed economicamente indipendente . 3. - - Disporre le spese e le competenze del giudizio di separazione interamente a carico della parte convenuta”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 15.05.2024.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
9.07.2024. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, accertare i redditi di parte attrice con conseguente versamento di un assegno di mantenimento equo ed idoneo al godimento per la coniuge dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio;
disporre le spese e le competenze del giudizio di separazione a carico di parte attrice o, in subordine, la compensazione delle stesse”.
Fissata l'udienza del 2.12.2024 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, in data 3.12.2024, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e .
[...] CP_1
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 2.12.2024) che di seguito
2 si riportano testualmente: “obbligo di di versare a , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), la somma mensile di euro 2.000,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre lo stipendio già corrisposto alla stessa , in quanto dipendente della società CP_1
Elettronica Gagliardi s.r.l.”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 559/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in NT il 5/01/1992 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1992);
- omologa le condizioni inerenti ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 6.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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