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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/06/2024, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1962 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962 /2023 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1962, e residente in [...] int. 17, rappresentato e difeso dall'Avv.
ROMANELLI FRANCO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._2
telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MUNAFO' PAOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, dichiarare la separazione dei coniugi Sigg.ri nato a [...] il [...] Cod. Parte_1
Fisc. e residente in [...] int. 17 e C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. ed ivi residente in [...] C.F._3
int. 13, libero ognuno di risiedere ove vorrà ed avendo i coniugi un proprio reddito ed una propria abitazione dichiarare che nulla dovrà essere versato da un coniuge all'altro per qualsiasi titolo o ragione;
il tutto con vittoria di spese e competenze stante l'opposizione”.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale di La Spezia, “adversis reiectis, letti gli atti e i documenti prodotti, ritenuta la propria competenza, constatata l'impossibilità di riconciliazione, disponga la separazione dei sigg.ri e alle seguenti condizioni: 1) i coniugi Controparte_1 Parte_1 vivranno separati con impegno di reciproco rispetto, e si scambiano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio, libero per il prosieguo ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, anche all'estero; 2) l'abitazione di residenza coniugale, di proprietà del ricorrente, resta assegnata di fatto e di diritto a quest'ultimo, avendo la comparente già trasferito altrove la propria residenza;
3) il sig.
corrisponderà a titolo di contribuzione economica la somma mensile di euro 300,00 Parte_1
ovvero il diverso importo che il Tribunale riterrà equo salva rivalutazione annuale a far data dal Org_1
01.01.2025; 4) il sig. si impegna alla restituzione integrale dei beni e degli effetti Parte_1 personali di proprietà della sig.ra nello stesso stato di conservazione in cui erano al momento CP_1 della cessazione della loro convivenza;
5) nessun'altra condizione viene ulteriormente determinata, stante l'indipendenza economica dei coniugi e l'esiguo periodo di convivenza decorso”. Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31/10/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Sarzana in data 15.6.2022 con e che dall'unione Controparte_1 non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Ha altresì aggiunto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza disporre alcun mantenimento reciproco tra coniugi.
Si è costituita , depositando comparsa di costituzione, la quale ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e – pur nulla opponendo in punto di separazione personale – ha tuttavia chiesto la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico di controparte.
pag. 2 di 4 Alla prima udienza del 13.2.2024, parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria di costituzione di controparte.
Sono stati sentiti personalmente i coniugi ed è stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione.
È stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 13.6.2024, già precisate dalle parti le conclusioni e depositate (da parte del solo ricorrente) le memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte del ricorrente e dalla ricorrente in memoria di costituzione, così come confermata nel prosieguo del processo da entrambe le parti. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Considerata l'assenza di figli, nulla può essere disposto circa l'assegnazione della casa familiare, con riferimento alla quale – dunque – dovrà applicarsi l'ordinaria disciplina civilista in materia di proprietà o prevista da altri contratti o accordi in essere. Si prende tuttavia atto dell'assenza di contrasto tra le parti circa l'assegnazione della casa ex familiare al ricorrente, esclusivo proprietario.
Con riferimento, invece, alla domanda di (formulata in via riconvenzionale in memoria di CP_1 costituzione, depositata soltanto in data 6.2.2024) di porre – a carico di e in proprio favore – Parte_1 un assegno di mantenimento, il Collegio osserva come tale domanda risulti inammissibile poiché
tardiva: invero, la memoria di costituzione è stata depositata oltre i termini per la costituzione in giudizio (ovvero oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza del 13.2.2024). In ogni caso, la domanda è infondata attese le rispettive capacità patrimoniali delle parti.
pag. 3 di 4 Risultano infine inammissibili anche le ulteriori domande di restituzione di beni come formulate in atti introduttivi da entrambe le parti per assenza di alcuna ragione di connessione con la domanda principale.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (con scaglione di competenza da € 26.000,01 ad € 52.000,00), con esclusione della fase istruttoria (non tenuta) e con applicazione dei valori minimi (tenuto conto della non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Sarzana (SP) in data 15.6.2022 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2022, al n. 38 parte II serie C;
- dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di porre, a proprio favore e a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 13.6.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962 /2023 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1962, e residente in [...] int. 17, rappresentato e difeso dall'Avv.
ROMANELLI FRANCO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._2
telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MUNAFO' PAOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, dichiarare la separazione dei coniugi Sigg.ri nato a [...] il [...] Cod. Parte_1
Fisc. e residente in [...] int. 17 e C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. ed ivi residente in [...] C.F._3
int. 13, libero ognuno di risiedere ove vorrà ed avendo i coniugi un proprio reddito ed una propria abitazione dichiarare che nulla dovrà essere versato da un coniuge all'altro per qualsiasi titolo o ragione;
il tutto con vittoria di spese e competenze stante l'opposizione”.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale di La Spezia, “adversis reiectis, letti gli atti e i documenti prodotti, ritenuta la propria competenza, constatata l'impossibilità di riconciliazione, disponga la separazione dei sigg.ri e alle seguenti condizioni: 1) i coniugi Controparte_1 Parte_1 vivranno separati con impegno di reciproco rispetto, e si scambiano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio, libero per il prosieguo ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, anche all'estero; 2) l'abitazione di residenza coniugale, di proprietà del ricorrente, resta assegnata di fatto e di diritto a quest'ultimo, avendo la comparente già trasferito altrove la propria residenza;
3) il sig.
corrisponderà a titolo di contribuzione economica la somma mensile di euro 300,00 Parte_1
ovvero il diverso importo che il Tribunale riterrà equo salva rivalutazione annuale a far data dal Org_1
01.01.2025; 4) il sig. si impegna alla restituzione integrale dei beni e degli effetti Parte_1 personali di proprietà della sig.ra nello stesso stato di conservazione in cui erano al momento CP_1 della cessazione della loro convivenza;
5) nessun'altra condizione viene ulteriormente determinata, stante l'indipendenza economica dei coniugi e l'esiguo periodo di convivenza decorso”. Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31/10/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Sarzana in data 15.6.2022 con e che dall'unione Controparte_1 non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Ha altresì aggiunto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza disporre alcun mantenimento reciproco tra coniugi.
Si è costituita , depositando comparsa di costituzione, la quale ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e – pur nulla opponendo in punto di separazione personale – ha tuttavia chiesto la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico di controparte.
pag. 2 di 4 Alla prima udienza del 13.2.2024, parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria di costituzione di controparte.
Sono stati sentiti personalmente i coniugi ed è stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione.
È stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 13.6.2024, già precisate dalle parti le conclusioni e depositate (da parte del solo ricorrente) le memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte del ricorrente e dalla ricorrente in memoria di costituzione, così come confermata nel prosieguo del processo da entrambe le parti. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Considerata l'assenza di figli, nulla può essere disposto circa l'assegnazione della casa familiare, con riferimento alla quale – dunque – dovrà applicarsi l'ordinaria disciplina civilista in materia di proprietà o prevista da altri contratti o accordi in essere. Si prende tuttavia atto dell'assenza di contrasto tra le parti circa l'assegnazione della casa ex familiare al ricorrente, esclusivo proprietario.
Con riferimento, invece, alla domanda di (formulata in via riconvenzionale in memoria di CP_1 costituzione, depositata soltanto in data 6.2.2024) di porre – a carico di e in proprio favore – Parte_1 un assegno di mantenimento, il Collegio osserva come tale domanda risulti inammissibile poiché
tardiva: invero, la memoria di costituzione è stata depositata oltre i termini per la costituzione in giudizio (ovvero oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza del 13.2.2024). In ogni caso, la domanda è infondata attese le rispettive capacità patrimoniali delle parti.
pag. 3 di 4 Risultano infine inammissibili anche le ulteriori domande di restituzione di beni come formulate in atti introduttivi da entrambe le parti per assenza di alcuna ragione di connessione con la domanda principale.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (con scaglione di competenza da € 26.000,01 ad € 52.000,00), con esclusione della fase istruttoria (non tenuta) e con applicazione dei valori minimi (tenuto conto della non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Sarzana (SP) in data 15.6.2022 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2022, al n. 38 parte II serie C;
- dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di porre, a proprio favore e a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 13.6.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4