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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
26-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel giudizio n. 26-1/2025 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(GIÀ CON Parte_1 Parte_2
), con codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro Parte_3
delle Imprese di Padova e partita I.V.A. n. P.IVA_1
contro codice fiscale e p.iva n. , con sede in Ostiglia CP_1 P.IVA_2
(MN), in Via Martiri Indipendenza n. 17, nella persona del legale rappresentante
Amministratore Unico nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Guanzate (CO) in vico Pellico n. 3; ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_1
liquidazione giudiziale di codice fiscale e p.iva n. CP_1 P.IVA_2
con sede in Ostiglia (MN), in Via Martiri Indipendenza n. 17, nella persona del legale rappresentante Amministratore Unico nato a [...] il Controparte_2
30/4/1983 e residente in Guanzate (CO) in vico Pellico n. 3;
Rilevato che il debitore, pur ritualmente notiziato ai sensi dell'art. 40/7 CCI, non
è comparso all' udienza fissata innanzi al Giudice relatore;
esaminate la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della gravissima situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dall'ingente credito della società ricorrente, dall'omessa presentazione dei bilanci sin dall'anno 2012, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte (cfr. informativa GdF in atti); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali in in Ostiglia (MN), in Via Martiri
Indipendenza n. 17; valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività immobiliare ed in particolare di acquisto, costruzione e ristrutturazione
(anche con il sistema dell'appalto per conto terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi), vendita, permuta, amministrazione, gestione e locazione o affitto di lotti edificabili o, comunque, di possibile futura edificabilita', di alberghi, di beni immobili commerciali, industriali, civili, agricoli e rustici, di interesse sia privato che pubblico e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore il dott. che ha i requisiti di cui Persona_1
all'art. 358 CCI ed è in possesso delle capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, tenuto altresì conto dei criteri di cui al comma III di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,
Dichiara la liquidazione giudiziale di codice fiscale e p.iva n. CP_1
, con sede in Ostiglia (MN), in Via Martiri Indipendenza n. 17, nella P.IVA_2
persona del legale rappresentante Amministratore Unico nato a Controparte_2
Como il 30/4/1983 e residente in [...] in vico Pellico n. 3;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
Nomina Curatore il dott. Persona_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni - utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 10-7-25 alle ore 10.05; Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Mantova, 10-4-25
Il Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Venturini Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel giudizio n. 26-1/2025 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(GIÀ CON Parte_1 Parte_2
), con codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro Parte_3
delle Imprese di Padova e partita I.V.A. n. P.IVA_1
contro codice fiscale e p.iva n. , con sede in Ostiglia CP_1 P.IVA_2
(MN), in Via Martiri Indipendenza n. 17, nella persona del legale rappresentante
Amministratore Unico nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Guanzate (CO) in vico Pellico n. 3; ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_1
liquidazione giudiziale di codice fiscale e p.iva n. CP_1 P.IVA_2
con sede in Ostiglia (MN), in Via Martiri Indipendenza n. 17, nella persona del legale rappresentante Amministratore Unico nato a [...] il Controparte_2
30/4/1983 e residente in Guanzate (CO) in vico Pellico n. 3;
Rilevato che il debitore, pur ritualmente notiziato ai sensi dell'art. 40/7 CCI, non
è comparso all' udienza fissata innanzi al Giudice relatore;
esaminate la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della gravissima situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dall'ingente credito della società ricorrente, dall'omessa presentazione dei bilanci sin dall'anno 2012, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte (cfr. informativa GdF in atti); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali in in Ostiglia (MN), in Via Martiri
Indipendenza n. 17; valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività immobiliare ed in particolare di acquisto, costruzione e ristrutturazione
(anche con il sistema dell'appalto per conto terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi), vendita, permuta, amministrazione, gestione e locazione o affitto di lotti edificabili o, comunque, di possibile futura edificabilita', di alberghi, di beni immobili commerciali, industriali, civili, agricoli e rustici, di interesse sia privato che pubblico e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore il dott. che ha i requisiti di cui Persona_1
all'art. 358 CCI ed è in possesso delle capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, tenuto altresì conto dei criteri di cui al comma III di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,
Dichiara la liquidazione giudiziale di codice fiscale e p.iva n. CP_1
, con sede in Ostiglia (MN), in Via Martiri Indipendenza n. 17, nella P.IVA_2
persona del legale rappresentante Amministratore Unico nato a Controparte_2
Como il 30/4/1983 e residente in [...] in vico Pellico n. 3;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
Nomina Curatore il dott. Persona_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni - utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 10-7-25 alle ore 10.05; Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Mantova, 10-4-25
Il Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Arrigoni