TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 755/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cellarengo (AT), rappresentata e difesa dall'avv. MARCHIANDI CARLOTTA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Valfenera (AT), rappresentato e difeso dall'avv. BATTISTELLI VANESSA DESIREE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
VALFENERA il 14/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VALFENERA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio , in data 8.8.2015. Persona_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti n.
632/2023 (R.G. 2208/2023).
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in VALFENERA il 14/07/2012, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2012, parte II serie C n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con mantenimento della residenza Persona_1 anagrafica e collocazione prevalente del medesimo presso la madre;
l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
l'assegnazione della casa coniugale in Cellarengo, Strada Menabò n. 1(abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cellarengo strada Menabò n. snc, piano S1, al foglio 4, numero 89, sub 2, cat. A/7, classe 2, cons. 22,00 vani, sup cat. 847 mq, euro 1.363,45 e garage censito Catasto Fabbricati del Comune di Cellarengo, strada Menabò n. snc, piano S1, al foglio 4, numero 89, sub 1, cat. C/6, classe U, cons. 70 mq, sup cat. 80 mq, euro 119,30) alla sig.ra , assegnazione Parte_1 comprensiva di tutti beni mobili che ad oggi arredano e corredano la casa familiare, dando atto che il sig. ha già prelevato tutti i beni di personali e di sua proprietà e che i coniugi hanno già Pt_2 provveduto alla divisione dei beni comuni. Il sig. rinuncia a qualunque pretesa relativa a salti Pt_2 ostacoli fissi con annesse bandierine installati presso la tenuta della moglie;
salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio minore frequenterà i Per_1 genitori come segue per quanto concerne il calendario ordinario:
2 - con il papà a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola al riaccompagnamento a scuola del lunedì;
-- con il papà, nella settimana che finisce con il week-end paterno, un pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento (il martedì) e con la mamma nei restanti
-- con il papà, nella settimana che finisce con il week-materno, dal martedì pomeriggio dall'uscita di scuola al giovedì mattina e con la mamma nei restanti giorni;
- il resto del tempo con la mamma.
La mattina successiva al pernotto presso il padre, quest'ultimo accompagnerà direttamente a scuola il figlio e, in assenza di scuola, presso la madre entro le ore 9.30. In caso eccezionale e/o di comprovati impegni lavorativi improrogabili o personali dei genitori, i giorni di visita potranno subire variazioni, previo accordo scritto (preferibilmente via e-mail o messaggio telefonico) e con preavviso di almeno
24 ore, e solo salvo casi imprevedibili ed eccezionali anche con minor preavviso, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali dell'altro genitore;
Nel caso in cui, per motivi lavorativi, documentati e comunicati all'altro genitore con anticipo di almeno due settimane, un genitore non potesse trascorrere il fine settimana di sua competenza con il figlio, questo verrà recuperato nella settimana successiva (sostanzialmente scambiando i fine settimana e senza che questo modifichi l'alternanza del calendario dei fine settimana, nonché dei giorni infrasettimanali a seguire). In alternativa a tale recupero e per un massimo di 4 volte l'anno, su richiesta del padre, potrà trascorrere il week-end di competenza paterno perso per tali Per_1 comprovati motivi lavorativi, con i nonni paterni, dal sabato mattina alla domenica sera prima di cena, quando la nonna paterna lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 19.00 (in tali casi il week-end di competenza paterno non sarà poi recuperato;
Laddove il padre, che dichiara di svolgere la sua attività di istruttore di equitazione anche su chiamata, debba assentarsi per documentate trasferte lavorative in Italia e/o all'estero per le quali lo stesso si assenti per periodi uguali o superiori a 14 giorni, lo stesso avrà cura di darne preavviso scritto alla madre almeno 10 (dieci) giorni prima della partenza, mentre se si assenta per un periodo inferiore a
14 giorni lo stesso avrà cura di darne preavviso scritto alla madre almeno 5 (cinque) giorni prima della partenza. In tali casi, laddove la madre, per coprire le tempistiche di competenza paterna, abbia necessità di ricorrere alla baby-sitter, il relativo costo (di 8/9 euro/ora) sarà a carico del padre, per un numero massimo di ore 3 al dì e il rimborso avverrà entro il 15 del mese successivo previa esibizione della relativa ricevuta della prestazione. I genitori concorderanno il recupero delle giornate di competenza paterna perse a causa di tali trasferte, se possibile nella settimana successiva ai giorni persi o, comunque nella prima settimana successiva al rientro del padre (senza che questo modifichi, in difetto di diverso accordo, l'alternanza del calendario dei fine settimana, nonché dei giorni infrasettimanali a seguire);
Salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il minore frequenterà i genitori durante le vacanze scolastiche e festività come segue:
-- vacanze natalizie: dal 23 dicembre pomeriggio al 31 dicembre pomeriggio con un genitore e dal 31 pomeriggio al rientro a scuola dopo l'Epifania con l'altro ad anni alterni, e comunque sempre, in aderenza alle tradizioni familiari, il 24 dicembre a cena dalle 19.00 con il padre con pernotto e il 25 mattina dalle 12.00 con la madre con pernotto fino alle 9.30 circa dell'indomani;
-- vacanze di Pasqua: ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, iniziando nel 2024 a passare la Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre;
-- il figlio trascorrerà le festività scolastiche che cadano infrasettimanalmente (25 aprile, 1° maggio,
24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) con ciascun genitore in alternanza (ad esempio se trascorre il
25 aprile con il padre trascorrerà il 1 maggio con la madre e via cosi). Se tali festività cadranno nel
3 fine settimana spetteranno al genitore cui compete tale week-end e non conteranno per la suddetta alternanza. Inoltre, il figlio trascorrerà, a prescindere dal periodo di competenza, la Festa del Per_1
Papà con il padre e la Festa della Mamma con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino, senza tuttavia incidere sull'alternanza dei fine settimana;
-- vacanze estive: quattro settimane di cui due consecutive e due non consecutive con ciascun genitore nel periodo dalla fine della scuola fino alla ripresa della scuola, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, negli anni pari con la madre una settimana nei primi 15 gg di giugno, una settimana con il padre nei secondi 15 gg di giugno, con la madre una settimana nei primi 15 gg di luglio e con il padre una settimana nei secondi 15 gg di luglio, con la madre i primi 15 gg di agosto e con il padre i secondi 15 gg di agosto e negli anni diPAri viceversa. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo della località in cui trascorreranno le vacanze con il figlio. All'esito delle vacanze natalizie ed estive il primo week-end spetterà al genitore che non ha trascorso con il figlio l'ultimo periodo di vacanza. I genitori si impegnano a essere effettivamente presenti nel periodo di vacanze con il figlio e rimane inteso che in caso di impossibilità di un genitore a stare con il figlio personalmente nei sopraindicati periodi spettantigli di vacanze scolastiche e festività superiori a cinque giorni, il figlio starà con l'altro genitore, se disponibile. Ciascun genitore si impegna ad avvisare l'altro, almeno il giorno precedente, qualora intenda partecipare ad un evento sportivo o scolastico che ricada nel giorno di competenza dell'altro genitore;
le parti, al fine di migliorare le modalità di comunicazione tra loro nell'interesse del figlio , si Per_1 impegnano ad avviare da dicembre 2024 in poi un percorso di mediazione, presso il dott. Tes_1
, con studio in Torino, i cui costi saranno sostenuti al 50% da ciascuno di essi;
[...]
disporre che il padre versi entro il 5 di ogni mese del mese cui il mantenimento si riferisce, mediante bonifico bancario, alla madre quale contributo per il mantenimento del figlio , l'importo di Per_1
350,00 (trecentocinquanta) euro, dal novembre 2024, soggetto a rivalutazione Istat annuale come per legge con decorrenza da novembre 2025, fermo il mantenimento diretto del minore quando lo stesso starà con ciascun genitore;
premesso che, ogni genitore potrà decidere, per i giorni di sua competenza se lasciare il figlio al doposcuola (senza tuttavia che ciò lo esenti dal pagare comunque il 50% del relativo costo), ciascun genitore si farà carico del 50% della retta scolastica comprensiva di mensa e dopo scuola del figlio
, nonché in generale delle spese straordinarie relative al medesimo con espresso richiamo al Per_1
Protocollo del Tribunale di Asti sulle spese straordinarie per tutto quanto non espressamente disciplinato diversamente nelle presenti condizioni che le Parti dichiarano di conoscere.
PRENDE ATTO CHE:
Ad integrazione del suddetto contributo al mantenimento, le parti hanno previsto il diritto della signora a percepire per l'intero l'assegno unico universale per il figlio di cui alla Parte_1
Legge 01.04.2021 n. 46, comprensivo di eventuali arretrati, ed eventuali futuri contributi pubblici a sostegno della famiglia e filiazione che vengano introdotti, sia come erogazione sia come credito d'imposta, in sostituzione e/o in aggiunta di tale assegno, con impegno del padre a fare quanto necessario (fornire eventuali informazioni, documentazione e dichiarazioni) ai fini della concessione di tali contributi;
Le parti dichiarano di essere entrambe in grado di provvedere al proprio mantenimento e di avere mezzi adeguati;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedersi qualsiasi assegno divorzile;
Entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rinnovo/rilascio del documento di identità di Per_1 valida all'ePAtrio, nonché al rilascio del passaporto di a far data dal giugno 2025, Per_1 impegnandosi a presentare la relativa domanda per tempo (circa tre mesi prima) previa comunicazione scritta della destinazione extraeuropea precisa del viaggio. Parimenti per eventuali
4 viaggi successivi ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'eventuale destinazione extraeuropea del viaggio almeno due mesi prima;
Per quanto concerne il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'ePAtrio per entrambi i genitori, gli stessi dichiarano che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
Tenuto conto che la sig.ra è garante del finanziamento stipulato dal sig. Parte_1 Parte_2 con AL PA (controllata 100% Société Générale) per l'acquisto dell'auto al medesimo intestata (per euro 55.000,00, con scadenza nel mese di dicembre 2026), rimane fermo l'impegno del sig. Pt_2 già assunto in sede di accordi di separazione, a tenere indenne e manlevata la signora anche Pt_1 nei confronti con i terzi, da ogni pretesa relativa a tale finanziamento;
Con la corretta esecuzione del presente accordo i coniugi non hanno alcun ulteriore rapporto economico e/o patrimoniale tra di loro pendente, ad eccezione di eventuali crediti derivanti da mantenimento ordinario e straordinario del figlio e assegno unico come supra, e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuno escluso, contrattuale ed extracontrattuale, retro oggi vantato e/o vantabile (ad eccezione di eventuali crediti per spese straordinarie del figlio), ivi impegnandosi, per quanto occorrere possa, a confermare i presenti accordi e comunque a fare quanto dovesse essere eventualmente necessario per l'esecuzione degli stesso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALFENERA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 755/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cellarengo (AT), rappresentata e difesa dall'avv. MARCHIANDI CARLOTTA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Valfenera (AT), rappresentato e difeso dall'avv. BATTISTELLI VANESSA DESIREE come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
VALFENERA il 14/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VALFENERA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio , in data 8.8.2015. Persona_1
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti n.
632/2023 (R.G. 2208/2023).
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in VALFENERA il 14/07/2012, iscritto nel registro del detto Comune all'anno Parte_2
2012, parte II serie C n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE:
l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con mantenimento della residenza Persona_1 anagrafica e collocazione prevalente del medesimo presso la madre;
l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
l'assegnazione della casa coniugale in Cellarengo, Strada Menabò n. 1(abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cellarengo strada Menabò n. snc, piano S1, al foglio 4, numero 89, sub 2, cat. A/7, classe 2, cons. 22,00 vani, sup cat. 847 mq, euro 1.363,45 e garage censito Catasto Fabbricati del Comune di Cellarengo, strada Menabò n. snc, piano S1, al foglio 4, numero 89, sub 1, cat. C/6, classe U, cons. 70 mq, sup cat. 80 mq, euro 119,30) alla sig.ra , assegnazione Parte_1 comprensiva di tutti beni mobili che ad oggi arredano e corredano la casa familiare, dando atto che il sig. ha già prelevato tutti i beni di personali e di sua proprietà e che i coniugi hanno già Pt_2 provveduto alla divisione dei beni comuni. Il sig. rinuncia a qualunque pretesa relativa a salti Pt_2 ostacoli fissi con annesse bandierine installati presso la tenuta della moglie;
salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il figlio minore frequenterà i Per_1 genitori come segue per quanto concerne il calendario ordinario:
2 - con il papà a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola al riaccompagnamento a scuola del lunedì;
-- con il papà, nella settimana che finisce con il week-end paterno, un pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento (il martedì) e con la mamma nei restanti
-- con il papà, nella settimana che finisce con il week-materno, dal martedì pomeriggio dall'uscita di scuola al giovedì mattina e con la mamma nei restanti giorni;
- il resto del tempo con la mamma.
La mattina successiva al pernotto presso il padre, quest'ultimo accompagnerà direttamente a scuola il figlio e, in assenza di scuola, presso la madre entro le ore 9.30. In caso eccezionale e/o di comprovati impegni lavorativi improrogabili o personali dei genitori, i giorni di visita potranno subire variazioni, previo accordo scritto (preferibilmente via e-mail o messaggio telefonico) e con preavviso di almeno
24 ore, e solo salvo casi imprevedibili ed eccezionali anche con minor preavviso, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali dell'altro genitore;
Nel caso in cui, per motivi lavorativi, documentati e comunicati all'altro genitore con anticipo di almeno due settimane, un genitore non potesse trascorrere il fine settimana di sua competenza con il figlio, questo verrà recuperato nella settimana successiva (sostanzialmente scambiando i fine settimana e senza che questo modifichi l'alternanza del calendario dei fine settimana, nonché dei giorni infrasettimanali a seguire). In alternativa a tale recupero e per un massimo di 4 volte l'anno, su richiesta del padre, potrà trascorrere il week-end di competenza paterno perso per tali Per_1 comprovati motivi lavorativi, con i nonni paterni, dal sabato mattina alla domenica sera prima di cena, quando la nonna paterna lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 19.00 (in tali casi il week-end di competenza paterno non sarà poi recuperato;
Laddove il padre, che dichiara di svolgere la sua attività di istruttore di equitazione anche su chiamata, debba assentarsi per documentate trasferte lavorative in Italia e/o all'estero per le quali lo stesso si assenti per periodi uguali o superiori a 14 giorni, lo stesso avrà cura di darne preavviso scritto alla madre almeno 10 (dieci) giorni prima della partenza, mentre se si assenta per un periodo inferiore a
14 giorni lo stesso avrà cura di darne preavviso scritto alla madre almeno 5 (cinque) giorni prima della partenza. In tali casi, laddove la madre, per coprire le tempistiche di competenza paterna, abbia necessità di ricorrere alla baby-sitter, il relativo costo (di 8/9 euro/ora) sarà a carico del padre, per un numero massimo di ore 3 al dì e il rimborso avverrà entro il 15 del mese successivo previa esibizione della relativa ricevuta della prestazione. I genitori concorderanno il recupero delle giornate di competenza paterna perse a causa di tali trasferte, se possibile nella settimana successiva ai giorni persi o, comunque nella prima settimana successiva al rientro del padre (senza che questo modifichi, in difetto di diverso accordo, l'alternanza del calendario dei fine settimana, nonché dei giorni infrasettimanali a seguire);
Salvo eventuali diversi preventivi accordi scritti tra i genitori, il minore frequenterà i genitori durante le vacanze scolastiche e festività come segue:
-- vacanze natalizie: dal 23 dicembre pomeriggio al 31 dicembre pomeriggio con un genitore e dal 31 pomeriggio al rientro a scuola dopo l'Epifania con l'altro ad anni alterni, e comunque sempre, in aderenza alle tradizioni familiari, il 24 dicembre a cena dalle 19.00 con il padre con pernotto e il 25 mattina dalle 12.00 con la madre con pernotto fino alle 9.30 circa dell'indomani;
-- vacanze di Pasqua: ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, iniziando nel 2024 a passare la Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre;
-- il figlio trascorrerà le festività scolastiche che cadano infrasettimanalmente (25 aprile, 1° maggio,
24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) con ciascun genitore in alternanza (ad esempio se trascorre il
25 aprile con il padre trascorrerà il 1 maggio con la madre e via cosi). Se tali festività cadranno nel
3 fine settimana spetteranno al genitore cui compete tale week-end e non conteranno per la suddetta alternanza. Inoltre, il figlio trascorrerà, a prescindere dal periodo di competenza, la Festa del Per_1
Papà con il padre e la Festa della Mamma con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino, senza tuttavia incidere sull'alternanza dei fine settimana;
-- vacanze estive: quattro settimane di cui due consecutive e due non consecutive con ciascun genitore nel periodo dalla fine della scuola fino alla ripresa della scuola, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, negli anni pari con la madre una settimana nei primi 15 gg di giugno, una settimana con il padre nei secondi 15 gg di giugno, con la madre una settimana nei primi 15 gg di luglio e con il padre una settimana nei secondi 15 gg di luglio, con la madre i primi 15 gg di agosto e con il padre i secondi 15 gg di agosto e negli anni diPAri viceversa. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo della località in cui trascorreranno le vacanze con il figlio. All'esito delle vacanze natalizie ed estive il primo week-end spetterà al genitore che non ha trascorso con il figlio l'ultimo periodo di vacanza. I genitori si impegnano a essere effettivamente presenti nel periodo di vacanze con il figlio e rimane inteso che in caso di impossibilità di un genitore a stare con il figlio personalmente nei sopraindicati periodi spettantigli di vacanze scolastiche e festività superiori a cinque giorni, il figlio starà con l'altro genitore, se disponibile. Ciascun genitore si impegna ad avvisare l'altro, almeno il giorno precedente, qualora intenda partecipare ad un evento sportivo o scolastico che ricada nel giorno di competenza dell'altro genitore;
le parti, al fine di migliorare le modalità di comunicazione tra loro nell'interesse del figlio , si Per_1 impegnano ad avviare da dicembre 2024 in poi un percorso di mediazione, presso il dott. Tes_1
, con studio in Torino, i cui costi saranno sostenuti al 50% da ciascuno di essi;
[...]
disporre che il padre versi entro il 5 di ogni mese del mese cui il mantenimento si riferisce, mediante bonifico bancario, alla madre quale contributo per il mantenimento del figlio , l'importo di Per_1
350,00 (trecentocinquanta) euro, dal novembre 2024, soggetto a rivalutazione Istat annuale come per legge con decorrenza da novembre 2025, fermo il mantenimento diretto del minore quando lo stesso starà con ciascun genitore;
premesso che, ogni genitore potrà decidere, per i giorni di sua competenza se lasciare il figlio al doposcuola (senza tuttavia che ciò lo esenti dal pagare comunque il 50% del relativo costo), ciascun genitore si farà carico del 50% della retta scolastica comprensiva di mensa e dopo scuola del figlio
, nonché in generale delle spese straordinarie relative al medesimo con espresso richiamo al Per_1
Protocollo del Tribunale di Asti sulle spese straordinarie per tutto quanto non espressamente disciplinato diversamente nelle presenti condizioni che le Parti dichiarano di conoscere.
PRENDE ATTO CHE:
Ad integrazione del suddetto contributo al mantenimento, le parti hanno previsto il diritto della signora a percepire per l'intero l'assegno unico universale per il figlio di cui alla Parte_1
Legge 01.04.2021 n. 46, comprensivo di eventuali arretrati, ed eventuali futuri contributi pubblici a sostegno della famiglia e filiazione che vengano introdotti, sia come erogazione sia come credito d'imposta, in sostituzione e/o in aggiunta di tale assegno, con impegno del padre a fare quanto necessario (fornire eventuali informazioni, documentazione e dichiarazioni) ai fini della concessione di tali contributi;
Le parti dichiarano di essere entrambe in grado di provvedere al proprio mantenimento e di avere mezzi adeguati;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedersi qualsiasi assegno divorzile;
Entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rinnovo/rilascio del documento di identità di Per_1 valida all'ePAtrio, nonché al rilascio del passaporto di a far data dal giugno 2025, Per_1 impegnandosi a presentare la relativa domanda per tempo (circa tre mesi prima) previa comunicazione scritta della destinazione extraeuropea precisa del viaggio. Parimenti per eventuali
4 viaggi successivi ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'eventuale destinazione extraeuropea del viaggio almeno due mesi prima;
Per quanto concerne il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'ePAtrio per entrambi i genitori, gli stessi dichiarano che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
Tenuto conto che la sig.ra è garante del finanziamento stipulato dal sig. Parte_1 Parte_2 con AL PA (controllata 100% Société Générale) per l'acquisto dell'auto al medesimo intestata (per euro 55.000,00, con scadenza nel mese di dicembre 2026), rimane fermo l'impegno del sig. Pt_2 già assunto in sede di accordi di separazione, a tenere indenne e manlevata la signora anche Pt_1 nei confronti con i terzi, da ogni pretesa relativa a tale finanziamento;
Con la corretta esecuzione del presente accordo i coniugi non hanno alcun ulteriore rapporto economico e/o patrimoniale tra di loro pendente, ad eccezione di eventuali crediti derivanti da mantenimento ordinario e straordinario del figlio e assegno unico come supra, e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuno escluso, contrattuale ed extracontrattuale, retro oggi vantato e/o vantabile (ad eccezione di eventuali crediti per spese straordinarie del figlio), ivi impegnandosi, per quanto occorrere possa, a confermare i presenti accordi e comunque a fare quanto dovesse essere eventualmente necessario per l'esecuzione degli stesso.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALFENERA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5