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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 1005/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
27 novembre 2020
d a
in liquidazione di e (P.IVA Parte_1 Parte_2 Parte_3
), sita in Uboldo (VA) in via Cascina Malpaga n. 30, in persona dei P.IVA_1
liquidatori signori (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), nonché in favore della signora Pt_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. nata a [...] il [...] e del
[...] C.F._3
signor (C.F. ) nato a [...], Parte_5 C.F._4 quest'ultimi nella loro qualità di fideiussori, rappresentati e difesi dagli Avv. ti
LICITRA GIORGIO (C.F. ) ed PANERO ENRICO T. (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati presso e nello Studio di C.F._6 quest'ultimo in Imperia, Piazza Dante n.11.
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
, incorporante , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GORIO ROBERTO
(C.F. ) e GORIO FEDERICA (C.F. ), C.F._7 C.F._8
procuratori domiciliatari come da procura in atti. pagina 1 di 26 PARTE APPELLATA
e
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3
entrambe con sede legale in Roma- Via Piemonte n. 38, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Dott. Luca Romanelli e Dott. Daniele Gentili, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GORIO ROBERTO (C.F. ) e GORIO C.F._7
FEDERICA (C.F. ) del Foro di Brescia, procuratori C.F._8
domiciliatari come da procura in atti.
TERZE INTERVENUTE EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa pubblicata in data 30 ottobre 2020 con il n. 2197/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata per le imprese, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione di parte avversa, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) In via preliminare accogliere le istanze istruttorie sviluppate nel punto 9 del presente atto d'appello e, per l'effetto, autorizzare la produzione dell'elenco degli
Associati ABI nonché deferire il giuramento decisorio del Presidente di CP_2
in ordine ai capitoli di prova contenuti nel punto 9 del presente atto d'appello
[...]
2) In via principale, ed in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, che integralmente si ritrascrivono per quanto attiene i punti della sentenza che sono stati appellati, “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 4) dichiarare
l'inesatta e/o incompleta pattuizione del TAEG/ISC del rapporto contrattuale stipulato;
5) accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nei contratti: in particolare le clausole che non prevedono l'indicazione del TAEG dei contratto, in quanto indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e
pagina 2 di 26 contrarie altresì alla Legge n. 154/92 ed al TUB. 6) accertare tutte le spese, gli oneri
e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di leasing, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dall'attrice (TAEG/ISC).
7) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari, da parte della
[...]
in relazione al contratto di leasing de quo acceso dalla ricorrente;
CP_2
8)accertare e dichiarare se il TAEG non indicato a contratto, essere superiore al tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto;
8) accertare e dichiarare che il Tasso di mora è maggiore rispetto al Tasso Soglia di Usura alla stipula;
9) accertare e dichiarare la natura del contratto di leasing n. 02420770, come leasing traslativo con conseguente applicabilità in via analogica dell'art. 1526 c.c.; 10) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui all'art. 19 per violazione dell'art. 1322 c.c., dell'art. 1418 c.c., e quindi per contrarietà a norme imperative ed inderogabili, per violazione dell'art. 1343 c.c. (illeceità della causa per contrarietà a norme imperative) e quindi in violazione dell'art. 1526 c.c.; 11) pronunciarsi, in subordine, sulla natura vessatoria delle clausole pattuite in violazione dell'art. 1341 c.c., con le conseguenze ex lege previste;
12) dichiarare
l'applicabilità, al caso di specie, della normativa di cui all'art. 1526 I comma c.c.;
13) accertare, pertanto, in via riconvenzionale, che parte resistente ha un credito nei confronti della società di leasing, detratto l'equo compenso per l'utilizzo dell'immobile negli anni e detratti i canoni scaduti fino alla risoluzione, corrispondente quantomeno ad euro 55.000,00 oppure nella maggior o minor somma che dovesse essere accertata in via istruttoria anche in conseguenza della nullità della clausole che pattuiscono interessi usurari o dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
14) ordinare, in conseguenza, alla società attrice la restituzione delle somme sopra indicate o nella maggior o minor somma che dovesse essere considerata di giustizia ai sensi dell'art. 1526 I co c.c., previa la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA 15) accertare e dichiarare nel caso in cui non trovasse applicazione il primo commadell'articolo 1526 c.c., sia per la denegata validità della sopra citata clausola contrattuale, sia per la parziale dichiarazione di nullità delle medesime,
l'applicazione dell'art. 1526 II co. c.c.; 16) ridurre secondo equità, ai sensi dell'art. pagina 3 di 26 1384 c.c., le richieste formulate da parte ricorrente, al fine di non fare conseguire alla società di leasing dell'indennità nei limiti sopra esposti con conseguente residuo diritto a conseguire somme di denaro a favore dell'opponente nei limiti di quanto esposto in narrativa, ovvero in una diversa o minor somma che dovesse essere ritenuto dal giudice adito di equità tenuto conto di tutto quanto sopra esposto ed argomentato. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 18) accertare a qualsiasi titolo, la sproporzione delle richieste formulate da parte ricorrente alla luce dell'acquisizione dei canoni già versati, e delle ulteriori richieste effettuate e per
l'effetto, compensare interamente, i crediti della società di leasing con le richieste in tale sede avanzate da parte resistente, che quindi restituito l'immobile, nulla dovrebbe più versare avendo già ampiamente e più che equamente soddisfatto tutte le richieste presenti e future della società di leasing.” accertare e dichiarare, in aderenza alle causali di cui al quarto motivo d'appello, la non debenza della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 6454/2015 (RGN 13514/2015) emesso dal
Tribunale di Brescia in favore di ed opposto attraverso il giudizio Controparte_2
di opposizione n. 18565/2015 radicato presso il medesimo Tribunale, con conseguente riconoscimento dell'inesistenza del credito oggetto del decreto opposto;
3) In via ulteriormente principale, ed in aderenza alle causali di cui ai primi due motivi d'appello, accogliere la domanda riconvenzionale svolta nei confronti di
[...]
accertando la sussistenza di un diritto di credito pari ad € 53.822,51 CP_2
in favore di e condannando alla ripetizione Parte_1 Controparte_2 dell'anzidetta somma;
4) In via ulteriormente principale, ed in aderenza alle causali di cui al terzo motivo
d'appello, accogliere la domanda riconvenzionale dispiegata ai sensi dell'art. 1526 co.2 c.c., anche in via equitativa;
5) In via ulteriormente principale accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai signori e e dalla signora per le Pt_2 Parte_5 Parte_4
causali di cui al settimo motivo d'appello
6) In via subordinata dichiarare ed accertare la non debenza degli interessi di mora, da considerarsi usurari per le causali di cui al quinto motivo d'appello, con conseguente ricalcolo dei medesimi nei limiti degli interessi di legge, come dovuti per pagina 4 di 26 legge;
7) In via ulteriormente subordinata riconoscere, ed accertare, la nullità e la vessatorietà delle clausole poste dall'art. 19. co.5 del contratto di leasing sottoscritto fra le parti, per le causali di cui al sesto motivo d'appello
8) In estremo subordine compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, per le causali di cui all'ottavo motivo d'appello e, in caso di esito positivo del giudizio, disporre la liquidazione delle spese direttamente in favore degli scriventi procuratori
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato
“In via preliminare: ammettersi la produzione documentale effettuata tardivamente con nota depositata il 13.11.2024, trattandosi di documenti di formazione successiva al giudizio di 1° grado;
In via principale: anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello ed ogni avversa domanda.
In via subordinata (con riproposizione di domande rimaste assorbite in 1° grado): nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo condannarsi gli opponenti, ora appellanti, al pagamento della somma ingiunta di Euro 18.104,23, o quella diversa minor somma che fosse ritenuta di giustizia, anche, se del caso, a titolo di equo compenso per l'utilizzo del bene immobile fino all'effettivo rilascio e risarcimento danni conseguenti alla risoluzione del contratto (entro il termine della somma ingiunta), con gli interessi convenzionali o in subordine legali dalla domanda.
In via istruttoria: dichiararsi l'inammissibilità ovvero respingersi le avverse istanze istruttorie.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
Dei terzi intervenuti ex art. 111 c.p.c.
“In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata. pagina 5 di 26 In via principale: dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello ed ogni avversa domanda con accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata principale . Controparte_2
In via subordinata (con riproposizione di domande rimaste assorbite in 1° grado): nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo condannarsi gli opponenti, ora appellanti, al pagamento della somma ingiunta di Euro 18.104,23, o quella diversa minor somma che fosse ritenuta di giustizia, anche, se del caso, a titolo di equo compenso per l'utilizzo del bene immobile fino all'effettivo rilascio e risarcimento danni conseguenti alla risoluzione del contratto, con gli interessi convenzionali o in subordine legali dalla domanda.
In via istruttoria: respingere le avverse istanze istruttorie.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nonché Controparte_5 Parte_3 Parte_5
, nella loro qualità di fideiussori, Parte_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo che li aveva condannati al pagamento della somma di € 18.104,23, oltre interessi e accessori, in favore di
[...]
a titolo di canoni scaduti, relativi interessi di mora e spese CP_2
derivanti dal contratto di leasing immobiliare n. 20770 del 06/12/2007.
Il Contratto, che prevedeva un corrispettivo globale di euro 249.344,50, il pagamento di un canone iniziale di euro 8.500,00, n. 179 canoni mensili indicizzati di euro
1.345,50 ciascuno e un prezzo di riscatto del bene pari a euro 34.000,00 (tutti importi al netto dell'IVA), veniva risolto dalla concedente, in forza di clausola risolutiva espressa, con nota del 23/06/2014, in considerazione del mancato pagamento delle mensilità di giugno 2013 e da dicembre 2013 sino al giugno 2014.
Gli opponenti, premesso di avere rilasciato l'immobile nel luglio del 2015 a seguito della proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte della concedente, eccepivano: i) il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
ii) pagina 6 di 26 l'indeterminatezza del credito fatto valere in via monitoria, sfornito di adeguata documentazione probatoria;
iii) la nullità (totale o parziale) del Contratto per indeterminatezza dell'oggetto, a causa della mancata indicazione dell'ISC e del
TAEG, ovvero comunque per violazione di norme imperative o ancora perché in contrasto con gli artt. 1346 e 1284 c.c.; iv) l'inesatta applicazione della clausola di indicizzazione pattuita nel Contratto;
v) l'usurarietà degli interessi di mora previsti dal Contratto, convenuti al tasso del 13,38%, a fronte di un tasso soglia pari all'epoca al 10,23% (senza considerare le spese di istruttorie e per assicurazione), con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e declaratoria di gratuità del Contratto;
vi) la nullità della clausola penale prevista nel Contratto (art. 19) per contrasto con l'art. 1526 c.c. o pattuita in frode alla legge ovvero comunque ai sensi degli artt. 1322
e 1418 c.c. vii) la vessatoria della medesima clausola, non specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
In considerazione di quanto premesso, gli opponenti in via principale chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale la restituzione dei canoni versati, detratte le somme a titolo di “equo compenso”, in applicazione dell'art. 1526, primo comma, c.c., quantificando il proprio credito in almeno euro 55.000,00, giusta relazione di stima agli atti.
In subordine, veniva chiesta la riduzione secondo equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., della clausola penale, nonché la riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. e, in via di estremo subordine, l'accertamento della sproporzione delle richieste formulate da parte ricorrente alla luce dell'acquisizione dei canoni già versati, compensando in ogni caso gli eventuali crediti della concedente con le somme accertate all'esito del giudizio come dovute agli opponenti.
Ulteriormente in sede di precisazione delle conclusioni i fideiussori eccepivano la nullità delle fideiussioni sottoscritte in data 06/12/2007, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Costituendosi in giudizio parte opposta contestava integralmente le eccezioni e domande formulate, essendo infondate in fatto ed in diritto.
pagina 7 di 26 Preso atto di quanto premesso il tribunale reputava infondate le eccezioni di parte opponente, unitamente alle domande riconvenzionali, cui conseguiva la conferma del decreto ingiuntivo.
Infatti il tribunale, premesso che la concedente agiva ai soli fini del pagamento dei canoni scaduti e del rimborso delle spese anticipate per conto dell'utilizzatrice, nonché degli interessi di mora su tali somme, osservava che numerose questioni sollevate dagli opponenti risultano inconferenti, attenendo alla configurazione della clausola penale, ossia a profili economici del rapporto pertinenti al diverso
(eventuale) giudizio in cui la concedente avrebbe potuto far valere il proprio credito residuo ai sensi delle disposizioni del Contratto.
Dunque, ai fini della conferma del decreto ingiuntivo era sufficiente osservare che, sulla scorta dei principi generali applicabili alle fattispecie della responsabilità contrattuale, in capo al creditore incombeva l'onere di allegare il titolo e l'inadempimento, mentre sul debitore gravava l'onere di provare il corretto adempimento, ossia il puntuale pagamento dei canoni contrattuali.
Nel caso in esame gli opponenti non avevano provato di avere correttamente adempiuto le obbligazioni periodiche di pagamento del canone, né avevano contestato la sussistenza dello stato di morosità, circostanza da ritenersi quindi pacifica tra le parti. Infatti, l'utilizzatrice, non Pt_1 Controparte_5 Parte_3
aveva contestato in sede di procedimento cautelare la legittimità della risoluzione del
Contratto, rilasciando spontaneamente l'immobile concesso in leasing.
Inoltre, il tribunale rilevava che l'importo azionato in via monitoria era stato confermato dalla consulenza tecnica svolta, la quale aveva accertato anche che gli interessi di mora ammontano, sulla base delle previsioni contrattuali, complessivamente a euro 3.121,54.
Tale accertamento non era stato contestato in sede di contraddittorio tecnico: conseguentemente il credito azionato in via monitoria poteva ritenersi accertato all'esito del giudizio.
Quanto alle contestazioni in punto di ISC e TAEG esse risultavano infondate poiché
pagina 8 di 26 trattandosi di contratto concluso tra professionisti, l'inclusione di tali voci non era prevista dalla normativa di settore, in tema di trasparenza, applicabile ai rapporti di leasing, per i quali era sufficiente indicare il c.d. “tasso leasing”, pari al 7,048% nel caso in esame, al fine di consentire al cliente una compiuta valutazione sulla convenienza dell'operazione di finanziamento.
Inoltre, la mancata inclusione di voci previste a fini informativi poteva al più determinare conseguenze risarcitorie, ma non incideva sul regime della validità del contratto.
Per quanto concerne invece l'eccezione di nullità per pattuizione di interessi di mora usurari, il tribunale riteneva che l'art. 1815 c.c. trovasse applicazione soltanto con riferimento agli interessi corrispettivi, ed in ogni caso il tasso di interesse di mora pattuito dalle parti (tasso soglia maggiorato di 3,15 punti percentuali) coincidesse con la soglia legale di riferimento, calcolata sulla base dei criteri indicati dalla recente
Cass. S.U. n. 19597/2020.
Anche le domande riconvenzionali formulate risultavano infondate, in quanto parte opponente presupponeva erroneamente l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla fattispecie in esame, trascurando di considerare che nel procedimento si discuteva di un decreto ingiuntivo riguardante il mero pagamento dello scaduto, non già degli importi contrattualmente dovuti dall'utilizzatrice in forza della clausola penale prevista dal Contratto, con la conseguenza che le argomentazioni di parte opponente in punto di clausola penale risultavano inconferenti ai fini della decisione.
Infatti, non avendo la concedente fatto valere in giudizio i diritti nascenti dalla clausola penale prevista dal Contratto, eventuali controcrediti da parte dell'utilizzatrice non potevano essere considerati allo stato esigibili.
Inoltre, la c.t.u. aveva quantificato il valore residuo dell'immobile concesso in leasing, accertando che all'esito di tale valutazione la concedente poteva comunque vantare un credito consistente nei confronti della controparte.
Ulteriormente il tribunale escludeva l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al caso in esame, in quanto in relazione alla fattispecie del c.d. leasing traslativo il richiamo alle pagina 9 di 26 conseguenze previste dall'art. 1526 c.c. per la vendita a rate con riserva della proprietà era stato oggetto di elaborazione giurisprudenziale, ma risultava privo di riscontro normativo.
In considerazione di quanto premesso non poteva trovare accoglimento neanche la domanda subordinata di riduzione ad aequitatem della clausola penale ex art. 1384
c.c. in quanto la clausola prevista all' art. 19, paragrafo 5, del contratto contemplava effetti, in caso di risoluzione, sostanzialmente sovrapponibili a quelli previsti dalla legge n. 124/2017, non potendosi invocare alcuna ipotesi di manifesta iniquità in presenza di un regolamento contrattuale analogo al regime normativo sopravvenuto.
Il tribunale osservava anche che non era ravvisabile alcuna sproporzione tra prestazioni, posto che un siffatto fenomeno poteva rilevarsi nell'ipotesi in cui la concedente recuperasse la disponibilità dell'immobile senza riconoscere alcunché alla controparte, ma non era questo il caso, considerato che la clausola penale contestata detraeva dal credito residuo della concedente il ricavato dalla vendita del bene.
Infine, quanto alle rimanenti eccezioni, il tribunale osservava che la clausola penale non richiedeva una specifica approvazione in quanto non rientrava nel catalogo delle clausole vessatorie ex art. 1341 e 1342 c.c., fermo restando in punto di fatto che tale clausola risultava anch'essa oggetto di specifica approvazione.
Quanto alla nullità delle fideiussioni, il tribunale riteneva che benché l'eccezione fosse ammissibile a livello procedurale era infondata nel merito in quanto
[...]
(già “ ”) non era una banca e non faceva parte CP_2 CP_6 dell'ABI (circostanza pacifica), non potendosi dunque a priori configurare alcuna condotta negoziale attuativa di una intesa a monte, elaborata da una associazione di imprese alla quale la convenuta, intermediario specializzato ex art. 106 del d.lgs.
385/93, era estranea.
In conclusione, il tribunale i) rigettava l'opposizione, in quanto infondata, e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 6454/2015 (R.G. 13514/2015); ii) rigettava in quanto infondate le domande riconvenzionali svolte da parte opponente nei confronti iii) condannava gli opponenti, in solido, Controparte_2
pagina 10 di 26 e Controparte_5 Parte_3 Parte_5 [...]
a rimborsare a le spese del Parte_6 Controparte_2
giudizio, liquidate in euro 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie generali (15%), di I.V.A. e C.P.A. come per legge;
iv) poneva definitivamente a carico solidale delle parti e, nel rapporto interno, a carico degli opponenti, in solido tra loro, i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del
21/10/2020.
***
Propongono appello verso la predetta sentenza gli opponenti per i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza in ordine al mancato esame della domanda riconvenzionale svolta ai sensi dell'art. 1526 c.c.: parte appellante contesta l'omessa pronuncia circa la domanda riconvenzionale svolta ai sensi dell'art. 1526 c.c..
Il contratto oggetto di causa era stato qualificato come leasing traslativo, ed in conformità all'interpretazione giurisprudenziale era stata dedotta l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., nonché la sussistenza di uno specifico controcredito dell'appellante nei confronti dell'appellata, e idoneo a determinare l'inesistenza di quest'ultimo.
Parte appellante contesta la pronuncia di prime cure ove è stato ritenuto che la domanda riconvenzionale non risulterebbe conforme all'oggetto del giudizio, in quanto il fondamento giuridico della stessa è strettamente connesso con quello della domanda monitoria, considerato che gli effetti giuridici della risoluzione erano stati posti a carico della medesima.
2)Erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo: parte appellante, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale, contesta la pronuncia di prime cure ove è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., in quanto con riferimento ai contratti stipulati prima del 2017 la giurisprudenza non ha mai negato l'applicazione della disposizione.
In considerazione dell'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing pagina 11 di 26 sottoscritto fra le parti, parte appellante eccepisce che sussiste un controcredito oggetto della domanda riconvenzionale, pari ad € 53.822,51, il Ctu ha accertato che a fronte di canoni di leasing complessivamente pagati per un importo pari ad €
117.180,28, il diritto all'equo compenso di per l'utilizzo dell'immobile CP_2 ammonta ad € 63.357,77, dunque la differenza algebrica fra le poste creditorie determina il controcredito .
3) Erroneità della sentenza per effetto della mancata applicazione, in subordine, dell'art. 1526, comma 2 c.c.: parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato legittima la clausola contrattuale, sottoscritta nel 2007, alla normativa entrata in vigore un decennio dopo.
Inoltre, il tribunale avrebbe erroneamente interpretato la domanda come riferita all'art. 1384 c.c., e non all'art. 1526, comma 2 c.c..
Conseguentemente parte appellante chiede che si proceda anche in via equitativa all'applicazione dell'art. 1526, comma 2 c.c.
4) Nel merito insussistenza di qualsivoglia diritto di credito di Controparte_2
parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto circostanza pacifica fra le parti la sussistenza di uno stato di morosità dell'odierna appellante nei confronti di , con conseguente riconoscimento della CP_2
debenza della somma ingiunta in sede monitoria.
La domanda proposta ex art. 1526 c.c. era infatti finalizzata a dimostrare l'insussistenza di qualsiasi diritto di credito presuntivamente vantato nei confronti dell'appellata.
“Peraltro pare appena il caso di osservare come l'avversaria difesa non abbia richiesto, nell'ipotesi di accertamento del controcredito oggetto della domanda riconvenzionale, la compensazione parziale ai sensi dell'art. 1243 c.c.”(pagina n. 20 atto di citazione)
5)Erroneità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento dell'usurarietà degli interessi di mora. Non debenza degli stessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.: parte appellante eccepisce l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, nonché nel pagina 12 di 26 caso di specie l'usurarietà degli stessi.
Pertanto, parte appellante chiede che venga accertata e dichiarata l'usurarietà degli interessi moratori connessi al credito ingiunto, e che gli stessi siano ricalcolati entro i limiti posti dall'art. 1224, comma 1 c.c.
6) Erroneità della sentenza per effetto del mancato riconoscimento della vessatorietà delle clausole pattuite all'art. 19 del contratto di leasing: parte appellante eccepisce che la clausola penale è presa in considerazione dalla normativa consumeristica e che deve ritenersi vessatoria.
La suddetta clausola comporterebbe inoltre uno squilibrio del rapporto contrattuale.
Dunque, parte appellante eccepisce anche la violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c., considerato che attraverso l'art. 19, comma 5 il contratto di leasing finisce per essere connotato da una causa illecita, in quanto tramite lo sbilanciamento delle prestazioni patrimoniali, posto ad esclusivo vantaggio del concedente, quest'ultimo finisce per ritrarre un indebito arricchimento in danno al conduttore.
In considerazione di quanto premesso parte appellante chiede che venga accertata la nullità della clausola contrattuale n. 19, per le argomentazioni sopraesposte.
7)Mancato riconoscimento della nullità delle fideiussioni sottoscritte dai signori e e dalla Signora parte appellante eccepisce la Pt_2 Parte_5 Parte_4
nullità delle fideiussioni sottoscritte per violazione della normativa antitrust l. n.
287/1990, nonché per effetto della piena corrispondenza fra il contenuto del contratto di fideiussione e il contenuto della decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Inoltre, parte appellante afferma che è parte dell'ABI, come Controparte_2
evincibile anche dal sito internet della stessa, e che nel precedente grado di giudizio non è stato possibile produrre l'elenco degli associati ABI unicamente perché il mandato difensivo è stato assunto in seguito alla rimessione della causa in decisione.
Parte appellante chiede che venga autorizzato il deposito di tale documento e dichiara di voler deferire giuramento decisorio del Presidente di secondo i Controparte_2
capitoli dedotti.
pagina 13 di 26 8)In ordine alle spese di giudizio e dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.: parte appellante contesta la liquidazione delle spese di lite, anche a fronte del fatto che sono state liquidate tenendo conto dello scaglione di valore risultante dall'effettivo esame della domanda riconvenzionale, pur dichiarando nella sentenza che essa era inammissibile.
Nell'ipotesi di rigetto del presente appello parte appellante chiede che le spese di entrambi i gradi vengano compensate, a fronte del dibattito giurisprudenziale sussiste sulle tematiche oggetto di causa.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta integralmente l'appello proposto, essendo infondato in fatto ed in diritto.
Inoltre, propone appello incidentale avverso la parte della sentenza di prime cure ove il tribunale, dopo aver astrattamente ritenuto ammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni, l'ha rigettata nel merito senza tuttavia pronunciarsi su questioni sollevate da parte appellata, che se fossero state esaminate avrebbero condotto ad una reiezione dell'eccezione senza necessità di entrare nel merito della stessa, violando così gli articoli 112, 115 e 183 c.p.c..
Parte appellata osserva che l'eccezione di nullità è sempre ammissibile sotto il profilo processuale, ma ciò che rileva nel caso specifico è che tale eccezione presupponeva l'allegazione e prova dei suoi fatti costitutivi, circostanza che non è avvenuta nel giudizio di primo grado.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale parte appellata chiede che la pronuncia impugnata venga riformata con reiezione (o declaratoria di inammissibilità) dell'avversa eccezione di nullità in assenza di tempestiva allegazione e prove.
In data 23 marzo 2021 sono intervenute in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_3
e quali cessionarie della titolarità del credito e del rapporto,
[...] Controparte_4
in considerazione di quanto segue:
pagina 14 di 26 -con riferimento al credito ingiunto, le intervenute affermano che il credito è stato ceduto da a (C.F. con atto di cessione in CP_2 CP_7 P.IVA_4
blocco del 30.09.2019. Il medesimo credito è stato poi ceduto da a CP_7
(C.F. ) con atto di cessione in blocco del Controparte_8 P.IVA_5
9.12.2020. Da ultimo tale credito è stato ceduto da a Controparte_8 CP_3
(C.F. ) con atto di cessione in blocco del 14.12.2020.
[...] P.IVA_2
-quanto al rapporto contrattuale, inclusi i crediti di equo compenso, indennizzi, penali e danni: il rapporto contrattuale è stato ceduto da a CP_2 Controparte_9
(C.F. ) con atto di cessione in blocco del 30.09.2019. Il medesimo P.IVA_6
rapporto è stato poi ceduto da a (C.F. Controparte_9 Controparte_8
) con atto di cessione in blocco del 9.12.2020. Da ultimo tale rapporto è P.IVA_5
stato ceduto da a (C.F. Controparte_8 CP_4 CP_4 P.IVA_2
con atto di cessione in blocco del 14.12.2020.
In considerazione di quanto premesso e Controparte_3 Controparte_4
intervengono nel presente processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già svolte da parte appellata nei propri atti difensivi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei primi quattro motivi di appello il Collegio reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
In primo luogo, si osserva che, come soprariportato, il tribunale non è incorso in un'omessa pronuncia rispetto alla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della clausola risolutiva espressa azionata dalla concedente per contrasto con l'art. 1526 c.c., avendo rigettato la domanda ritenendo in via preliminare le argomentazioni in punto di clausola penale inconferenti ai fini della decisione, e quanto al merito, affermando la non applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla vicenda in pagina 15 di 26 esame ed in ogni caso reputando la clausola penale non iniqua.
Quanto al merito il Collegio osserva che l'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass. 21895/2017 e da ultimo 9210/2022).
Cionondimeno, le conseguenze dell'applicabilità dell'art. 1526 c. c. al contratto in esame (sulla cui natura di leasing traslativo non vi è questione) non sono quelle pretese dall'appellante.
La clausola inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti.
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l.
n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, <sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
pagina 16 di 26 residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 c.c. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., invocata dall'appellante, comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 c. c. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse del concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel pagina 17 di 26 leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
Nel caso di specie, però, la clausola penale prevede espressamente che venga detratto
“quanto sarà ricavato dalla concedente con la vendita dell'immobile”; l'appellante non ha provato che le somme corrisposte e quelle sinora pretese dalla concedente aventi ad oggetto soltanto i canoni scaduti (per un totale di €. 18.104,23, oltre interessi e accessori), non essendo state fatte valere in questa causa pretese economiche da parte della concedente, ed il valore residuo del bene (tenuto conto anche della somma ricavata dalla vendita dello stesso) superino quanto spettante alla concedente. Infatti, tenuto conto delle somme corrisposte da parte appellante, di quanto ricavato dalla società di leasing dalla vendita del bene e delle somme ingiunte, non è possibile individuare alcun'ingiusta locupletazione della concedente.
Pertanto, se pure sono in tesi condivisibili le considerazioni giuridiche sulla base delle quali vengono articolati i motivi di gravame, in concreto essi non possono trovare accoglimento né condurre ad alcun utile risultato, in quanto l'appellante non ha esplicitato alcun elemento obiettivo che, nell'operare del meccanismo dell'invocato art. 1526 c.c., induca a ritenere che la pretesa economica, limitata ai soli canoni scaduti, ecceda quanto comunque tale norma riconosce alla concedente e cioè
l'equo compenso ed il risarcimento del danno.
***
Con il quinto motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti in contratto.
Relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle
Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi pagina 18 di 26 decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Più nello specifico, quanto alla applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori la Suprema Corte ha ritenuto che “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio affinché il debitore abbia più compiuta tutela”. Ha sottolineato che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle pagina 19 di 26 obbligazioni;
secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c. l'interesse in una operazione di finanziamento è dato dalla somma dell'obbligo di restituzione del denaro preso a prestito e del costo del denaro;
mentre l'interesse moratorio, contemplato dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Ha rilevato, inoltre, che è diversa la intensità del c.d. rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertezza dell'an e del quando, per cui il creditore deve ricomprendervi il costo della attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto, che non di meno deve soggiacere ai limiti antiusura. Ha riconosciuto, poi, che, al pari degli interessi corrispettivi per i quali è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per gli interessi moratori l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite.
Ribadito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, la
Corte ha rilevato che occorre comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il Tegm via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine, nella legge previsto di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraria, può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Quanto, poi, alla previsione dell'art 1815 c.c., la Corte ha adottato una interpretazione che “pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia
pagina 20 di 26 usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.
Ha, poi, ulteriormente chiarito che “Tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura in applicazione dell'art 1224 c.c. sempre che- peraltro, quelli siano lecitamente convenuti”.
Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, se, quindi, è condivisibile l'assunto dell'appellante circa l'applicazione della disciplina antiusura al tasso di mora e circa la esistenza in capo ad essa dell'interesse a far accertare, in tesi, la natura usuraria del tasso di mora, per converso, nel resto il motivo di gravame è infondato.
Il decreto ministeriale di rilevazione del tasso effettivo globale medio per il periodo di riferimento del contratto (DM settembre 2007, in vigore dal 1 ottobre 2007 e pertanto applicabile al contratto in esame essendo stato stipulato in data 06 dicembre 2007), come ricordato dalle Sezioni Unite, deve costituire il parametro “privilegiato” per la valutazione della natura usuraria del tasso di mora e contiene la rilevazione media dei tassi mora in questi termini: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma
1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Viene così definito il criterio che anche la Banca d'Italia ha adottato nei suoi controlli sulle procedure pagina 21 di 26 degli intermediari.
Nel caso di specie, il tasso soglia con cui confrontare il tasso di mora, si ricava dalla somma tra i TEG medi pubblicati relativamente alla categoria “leasing oltre 50.000
€”, pari a 6,82%, e l'incidenza media della mora pari al 2,1%, cui discende la somma complessiva pari a 8,92%, la quale va poi moltiplica per 1,5, ai sensi del art. 2
L.108/96.
Ne consegue che il tasso soglia di riferimento è pari al 13,38%.
Considerato che nel contratto di mutuo il tasso di mora è determinato “tasso soglia vigente alla stipula + 3,15 punti percentuali” pari a 9,97%: tale pattuizione contrattuale non può, quindi, ritenersi usuraria, in quanto il tasso di mora risulta inferiore al tasso soglia, cui consegue il rigetto del motivo di appello.
***
Con il sesto motivo parte appellante eccepisce che la clausola penale è tenuta in considerazione dalla normativa consumeristica e che deve ritenersi vessatoria.
Il Collegio osserva che il contratto di leasing n. 20770, oggetto di causa, è stato stipulato fra la società e e SBS LEASING Parte_1 CP_10 Parte_2
S.P.A., ovvero da una società, cui consegue l'inapplicabilità della disciplina consumeristica.
Ulteriormente parte appellante afferma che la suddetta clausola comporterebbe inoltre uno squilibrio del rapporto contrattuale, e determinerebbe la violazione degli artt.
1343 e 1418 c.c., considerato che attraverso l'art. 19, comma 5 il contratto di leasing finisce per essere connotato da una causa illecita, in quanto tramite lo sbilanciamento delle prestazioni patrimoniali, posto ad esclusivo vantaggio del concedente, quest'ultimo finisce per ritrarre un indebito arricchimento in danno al conduttore.
Il Collegio rileva che tale deduzione risulta assorbita, in considerazione della motivazione di cui sopra, dal rigetto dei primi quattro motivi di appello.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il sesto motivo di appello.
*** pagina 22 di 26 Preso atto della connessione fra il settimo motivo proposto e l'appello incidentale formulato da parte appellata, il Collegio dispone la trattazione congiunta degli stessi.
Con il settimo motivo parte appellante eccepisce la nullità delle fideiussioni stipulate dai signori e per violazione della Parte_2 Parte_5 Parte_4
normativa antitrust e in considerazione della conformità allo schema ABI, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Parte appellata propone appello incidentale avverso il capo di sentenza del tribunale col quale, astrattamente ritenuta ammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni,
l'ha rigettata nel merito senza tuttavia pronunciarsi su questioni sollevate da parte appellata, che se fossero state esaminate avrebbero condotto ad una reiezione dell'eccezione senza necessità di entrare nel merito della stessa, violando così gli articoli 112, 115 e 183 c.p.c..
Parte appellata osserva che l'eccezione di nullità è sempre ammissibile sotto il profilo processuale, ma ciò che rileva nel caso specifico è che tale eccezione presupponeva l'allegazione e prova dei suoi fatti costitutivi, circostanza che non è avvenuta nel giudizio di primo grado.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale parte appellata chiede che la pronuncia impugnata venga riformata con reiezione (o declaratoria di inammissibilità) dell'avversa eccezione di nullità in assenza di tempestiva allegazione e prove.
Il Collegio dichiara tuttavia inammissibile l'appello incidentale proposto per carenza di interesse, non risultando parte appellata soccombente rispetto alla tematica considerata (e quindi risolvendosi l'impugnazione incidentale in un'inammissibile richiesta di variazione della motivazione di un capo di pronuncia del quale non viene richiesta la riforma).
Quanto al settimo motivo di appello principale, rilevato che le fideiussioni sottoscritte sono qualificabili quali fideiussioni specifiche, sia in considerazione del contenuto letterale delle stesse, sia poiché esse sono poste a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso la banca rispetto al contratto di leasing n. 20770, la Corte, in pagina 23 di 26 conformità al proprio consolidato orientamento, accerta che le presenti fideiussioni non rientrano fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, essendosi il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio
2005 riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Dal rigetto del settimo motivo di appello restano assorbite le richieste istruttorie formulate.
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Infine, si prende atto che a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di CP_3
e parte appellante ne ha contestato la legittimazione passiva
[...] Controparte_4
ed attiva in quanto non sarebbe stata provata la cessione del credito.
La doglianza è infondata in quanto la documentazione prodotta permette sia l'individuazione dell'avvenuta cessione del rapporto contrattuale oggetto di causa, sia del credito sussistente fra le parti.
Spese
Con l'ottavo motivo parte appellante contesta il criterio di quantificazione adoperato in primo grado per la liquidazione delle spese di lite e chiede che in caso di rigetto del presente appello vengano interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è infondato: in primo luogo si osserva che il giudice di prime cure ha pagina 24 di 26 liquidato le spese di lite in conformità al valore della controversia, valore dichiarato e confermato, da parte appellante anche in tale sede.
Ulteriormente si rileva che nel caso di specie non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese di lite risultando parte appellante integralmente e sostanzialmente soccombente.
Conseguentemente al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Preso atto del carattere volontario degli interventi ex art. 111 c.p.c. di CP_3
e nonché della persistenza della difesa di parte appellata il
[...] Controparte_4
Collegio compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra parte appellante e parte intervenuta, perché da un lato il giudicato fa stato non solo tra le parti ma anche per gli eredi e gli aventi causa (quali sono le intervenute rispetto all'appellata) e dall'altro lato un'eventuale condanna della parte appellante a rifondere le spese di lite anche alle intervenute comporterebbe a carico della soccombente un'ingiustificata duplicazione degli oneri di lite.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato sia nei confronti di parte appellante che di parte appellata, in considerazione del rigetto dell'appello incidentale, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da in liquidazione di e Parte_1 Parte_2
in persona dei liquidatori signori e Parte_3 Parte_2 Parte_3
nonché in favore della signora e del signor avverso la Parte_4 Parte_5
sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, n. 2197/2020;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si pagina 25 di 26 liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa integralmente le spese di lite nei confronti di e Controparte_3 [...]
CP_4
-con duplicazione del contributo unificato a carico sia di parte appellante che di parte appellata, in quanto appellante incidentale, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 1005/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
27 novembre 2020
d a
in liquidazione di e (P.IVA Parte_1 Parte_2 Parte_3
), sita in Uboldo (VA) in via Cascina Malpaga n. 30, in persona dei P.IVA_1
liquidatori signori (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), nonché in favore della signora Pt_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. nata a [...] il [...] e del
[...] C.F._3
signor (C.F. ) nato a [...], Parte_5 C.F._4 quest'ultimi nella loro qualità di fideiussori, rappresentati e difesi dagli Avv. ti
LICITRA GIORGIO (C.F. ) ed PANERO ENRICO T. (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliati presso e nello Studio di C.F._6 quest'ultimo in Imperia, Piazza Dante n.11.
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
, incorporante , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GORIO ROBERTO
(C.F. ) e GORIO FEDERICA (C.F. ), C.F._7 C.F._8
procuratori domiciliatari come da procura in atti. pagina 1 di 26 PARTE APPELLATA
e
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3
entrambe con sede legale in Roma- Via Piemonte n. 38, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Dott. Luca Romanelli e Dott. Daniele Gentili, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GORIO ROBERTO (C.F. ) e GORIO C.F._7
FEDERICA (C.F. ) del Foro di Brescia, procuratori C.F._8
domiciliatari come da procura in atti.
TERZE INTERVENUTE EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa pubblicata in data 30 ottobre 2020 con il n. 2197/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata per le imprese, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione di parte avversa, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) In via preliminare accogliere le istanze istruttorie sviluppate nel punto 9 del presente atto d'appello e, per l'effetto, autorizzare la produzione dell'elenco degli
Associati ABI nonché deferire il giuramento decisorio del Presidente di CP_2
in ordine ai capitoli di prova contenuti nel punto 9 del presente atto d'appello
[...]
2) In via principale, ed in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, che integralmente si ritrascrivono per quanto attiene i punti della sentenza che sono stati appellati, “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 4) dichiarare
l'inesatta e/o incompleta pattuizione del TAEG/ISC del rapporto contrattuale stipulato;
5) accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nei contratti: in particolare le clausole che non prevedono l'indicazione del TAEG dei contratto, in quanto indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e
pagina 2 di 26 contrarie altresì alla Legge n. 154/92 ed al TUB. 6) accertare tutte le spese, gli oneri
e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di leasing, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dall'attrice (TAEG/ISC).
7) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari, da parte della
[...]
in relazione al contratto di leasing de quo acceso dalla ricorrente;
CP_2
8)accertare e dichiarare se il TAEG non indicato a contratto, essere superiore al tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto;
8) accertare e dichiarare che il Tasso di mora è maggiore rispetto al Tasso Soglia di Usura alla stipula;
9) accertare e dichiarare la natura del contratto di leasing n. 02420770, come leasing traslativo con conseguente applicabilità in via analogica dell'art. 1526 c.c.; 10) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui all'art. 19 per violazione dell'art. 1322 c.c., dell'art. 1418 c.c., e quindi per contrarietà a norme imperative ed inderogabili, per violazione dell'art. 1343 c.c. (illeceità della causa per contrarietà a norme imperative) e quindi in violazione dell'art. 1526 c.c.; 11) pronunciarsi, in subordine, sulla natura vessatoria delle clausole pattuite in violazione dell'art. 1341 c.c., con le conseguenze ex lege previste;
12) dichiarare
l'applicabilità, al caso di specie, della normativa di cui all'art. 1526 I comma c.c.;
13) accertare, pertanto, in via riconvenzionale, che parte resistente ha un credito nei confronti della società di leasing, detratto l'equo compenso per l'utilizzo dell'immobile negli anni e detratti i canoni scaduti fino alla risoluzione, corrispondente quantomeno ad euro 55.000,00 oppure nella maggior o minor somma che dovesse essere accertata in via istruttoria anche in conseguenza della nullità della clausole che pattuiscono interessi usurari o dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
14) ordinare, in conseguenza, alla società attrice la restituzione delle somme sopra indicate o nella maggior o minor somma che dovesse essere considerata di giustizia ai sensi dell'art. 1526 I co c.c., previa la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA 15) accertare e dichiarare nel caso in cui non trovasse applicazione il primo commadell'articolo 1526 c.c., sia per la denegata validità della sopra citata clausola contrattuale, sia per la parziale dichiarazione di nullità delle medesime,
l'applicazione dell'art. 1526 II co. c.c.; 16) ridurre secondo equità, ai sensi dell'art. pagina 3 di 26 1384 c.c., le richieste formulate da parte ricorrente, al fine di non fare conseguire alla società di leasing dell'indennità nei limiti sopra esposti con conseguente residuo diritto a conseguire somme di denaro a favore dell'opponente nei limiti di quanto esposto in narrativa, ovvero in una diversa o minor somma che dovesse essere ritenuto dal giudice adito di equità tenuto conto di tutto quanto sopra esposto ed argomentato. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 18) accertare a qualsiasi titolo, la sproporzione delle richieste formulate da parte ricorrente alla luce dell'acquisizione dei canoni già versati, e delle ulteriori richieste effettuate e per
l'effetto, compensare interamente, i crediti della società di leasing con le richieste in tale sede avanzate da parte resistente, che quindi restituito l'immobile, nulla dovrebbe più versare avendo già ampiamente e più che equamente soddisfatto tutte le richieste presenti e future della società di leasing.” accertare e dichiarare, in aderenza alle causali di cui al quarto motivo d'appello, la non debenza della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 6454/2015 (RGN 13514/2015) emesso dal
Tribunale di Brescia in favore di ed opposto attraverso il giudizio Controparte_2
di opposizione n. 18565/2015 radicato presso il medesimo Tribunale, con conseguente riconoscimento dell'inesistenza del credito oggetto del decreto opposto;
3) In via ulteriormente principale, ed in aderenza alle causali di cui ai primi due motivi d'appello, accogliere la domanda riconvenzionale svolta nei confronti di
[...]
accertando la sussistenza di un diritto di credito pari ad € 53.822,51 CP_2
in favore di e condannando alla ripetizione Parte_1 Controparte_2 dell'anzidetta somma;
4) In via ulteriormente principale, ed in aderenza alle causali di cui al terzo motivo
d'appello, accogliere la domanda riconvenzionale dispiegata ai sensi dell'art. 1526 co.2 c.c., anche in via equitativa;
5) In via ulteriormente principale accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai signori e e dalla signora per le Pt_2 Parte_5 Parte_4
causali di cui al settimo motivo d'appello
6) In via subordinata dichiarare ed accertare la non debenza degli interessi di mora, da considerarsi usurari per le causali di cui al quinto motivo d'appello, con conseguente ricalcolo dei medesimi nei limiti degli interessi di legge, come dovuti per pagina 4 di 26 legge;
7) In via ulteriormente subordinata riconoscere, ed accertare, la nullità e la vessatorietà delle clausole poste dall'art. 19. co.5 del contratto di leasing sottoscritto fra le parti, per le causali di cui al sesto motivo d'appello
8) In estremo subordine compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, per le causali di cui all'ottavo motivo d'appello e, in caso di esito positivo del giudizio, disporre la liquidazione delle spese direttamente in favore degli scriventi procuratori
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato
“In via preliminare: ammettersi la produzione documentale effettuata tardivamente con nota depositata il 13.11.2024, trattandosi di documenti di formazione successiva al giudizio di 1° grado;
In via principale: anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello ed ogni avversa domanda.
In via subordinata (con riproposizione di domande rimaste assorbite in 1° grado): nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo condannarsi gli opponenti, ora appellanti, al pagamento della somma ingiunta di Euro 18.104,23, o quella diversa minor somma che fosse ritenuta di giustizia, anche, se del caso, a titolo di equo compenso per l'utilizzo del bene immobile fino all'effettivo rilascio e risarcimento danni conseguenti alla risoluzione del contratto (entro il termine della somma ingiunta), con gli interessi convenzionali o in subordine legali dalla domanda.
In via istruttoria: dichiararsi l'inammissibilità ovvero respingersi le avverse istanze istruttorie.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, per entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
Dei terzi intervenuti ex art. 111 c.p.c.
“In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata. pagina 5 di 26 In via principale: dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello ed ogni avversa domanda con accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata principale . Controparte_2
In via subordinata (con riproposizione di domande rimaste assorbite in 1° grado): nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo condannarsi gli opponenti, ora appellanti, al pagamento della somma ingiunta di Euro 18.104,23, o quella diversa minor somma che fosse ritenuta di giustizia, anche, se del caso, a titolo di equo compenso per l'utilizzo del bene immobile fino all'effettivo rilascio e risarcimento danni conseguenti alla risoluzione del contratto, con gli interessi convenzionali o in subordine legali dalla domanda.
In via istruttoria: respingere le avverse istanze istruttorie.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nonché Controparte_5 Parte_3 Parte_5
, nella loro qualità di fideiussori, Parte_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo che li aveva condannati al pagamento della somma di € 18.104,23, oltre interessi e accessori, in favore di
[...]
a titolo di canoni scaduti, relativi interessi di mora e spese CP_2
derivanti dal contratto di leasing immobiliare n. 20770 del 06/12/2007.
Il Contratto, che prevedeva un corrispettivo globale di euro 249.344,50, il pagamento di un canone iniziale di euro 8.500,00, n. 179 canoni mensili indicizzati di euro
1.345,50 ciascuno e un prezzo di riscatto del bene pari a euro 34.000,00 (tutti importi al netto dell'IVA), veniva risolto dalla concedente, in forza di clausola risolutiva espressa, con nota del 23/06/2014, in considerazione del mancato pagamento delle mensilità di giugno 2013 e da dicembre 2013 sino al giugno 2014.
Gli opponenti, premesso di avere rilasciato l'immobile nel luglio del 2015 a seguito della proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte della concedente, eccepivano: i) il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
ii) pagina 6 di 26 l'indeterminatezza del credito fatto valere in via monitoria, sfornito di adeguata documentazione probatoria;
iii) la nullità (totale o parziale) del Contratto per indeterminatezza dell'oggetto, a causa della mancata indicazione dell'ISC e del
TAEG, ovvero comunque per violazione di norme imperative o ancora perché in contrasto con gli artt. 1346 e 1284 c.c.; iv) l'inesatta applicazione della clausola di indicizzazione pattuita nel Contratto;
v) l'usurarietà degli interessi di mora previsti dal Contratto, convenuti al tasso del 13,38%, a fronte di un tasso soglia pari all'epoca al 10,23% (senza considerare le spese di istruttorie e per assicurazione), con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e declaratoria di gratuità del Contratto;
vi) la nullità della clausola penale prevista nel Contratto (art. 19) per contrasto con l'art. 1526 c.c. o pattuita in frode alla legge ovvero comunque ai sensi degli artt. 1322
e 1418 c.c. vii) la vessatoria della medesima clausola, non specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
In considerazione di quanto premesso, gli opponenti in via principale chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale la restituzione dei canoni versati, detratte le somme a titolo di “equo compenso”, in applicazione dell'art. 1526, primo comma, c.c., quantificando il proprio credito in almeno euro 55.000,00, giusta relazione di stima agli atti.
In subordine, veniva chiesta la riduzione secondo equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., della clausola penale, nonché la riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. e, in via di estremo subordine, l'accertamento della sproporzione delle richieste formulate da parte ricorrente alla luce dell'acquisizione dei canoni già versati, compensando in ogni caso gli eventuali crediti della concedente con le somme accertate all'esito del giudizio come dovute agli opponenti.
Ulteriormente in sede di precisazione delle conclusioni i fideiussori eccepivano la nullità delle fideiussioni sottoscritte in data 06/12/2007, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Costituendosi in giudizio parte opposta contestava integralmente le eccezioni e domande formulate, essendo infondate in fatto ed in diritto.
pagina 7 di 26 Preso atto di quanto premesso il tribunale reputava infondate le eccezioni di parte opponente, unitamente alle domande riconvenzionali, cui conseguiva la conferma del decreto ingiuntivo.
Infatti il tribunale, premesso che la concedente agiva ai soli fini del pagamento dei canoni scaduti e del rimborso delle spese anticipate per conto dell'utilizzatrice, nonché degli interessi di mora su tali somme, osservava che numerose questioni sollevate dagli opponenti risultano inconferenti, attenendo alla configurazione della clausola penale, ossia a profili economici del rapporto pertinenti al diverso
(eventuale) giudizio in cui la concedente avrebbe potuto far valere il proprio credito residuo ai sensi delle disposizioni del Contratto.
Dunque, ai fini della conferma del decreto ingiuntivo era sufficiente osservare che, sulla scorta dei principi generali applicabili alle fattispecie della responsabilità contrattuale, in capo al creditore incombeva l'onere di allegare il titolo e l'inadempimento, mentre sul debitore gravava l'onere di provare il corretto adempimento, ossia il puntuale pagamento dei canoni contrattuali.
Nel caso in esame gli opponenti non avevano provato di avere correttamente adempiuto le obbligazioni periodiche di pagamento del canone, né avevano contestato la sussistenza dello stato di morosità, circostanza da ritenersi quindi pacifica tra le parti. Infatti, l'utilizzatrice, non Pt_1 Controparte_5 Parte_3
aveva contestato in sede di procedimento cautelare la legittimità della risoluzione del
Contratto, rilasciando spontaneamente l'immobile concesso in leasing.
Inoltre, il tribunale rilevava che l'importo azionato in via monitoria era stato confermato dalla consulenza tecnica svolta, la quale aveva accertato anche che gli interessi di mora ammontano, sulla base delle previsioni contrattuali, complessivamente a euro 3.121,54.
Tale accertamento non era stato contestato in sede di contraddittorio tecnico: conseguentemente il credito azionato in via monitoria poteva ritenersi accertato all'esito del giudizio.
Quanto alle contestazioni in punto di ISC e TAEG esse risultavano infondate poiché
pagina 8 di 26 trattandosi di contratto concluso tra professionisti, l'inclusione di tali voci non era prevista dalla normativa di settore, in tema di trasparenza, applicabile ai rapporti di leasing, per i quali era sufficiente indicare il c.d. “tasso leasing”, pari al 7,048% nel caso in esame, al fine di consentire al cliente una compiuta valutazione sulla convenienza dell'operazione di finanziamento.
Inoltre, la mancata inclusione di voci previste a fini informativi poteva al più determinare conseguenze risarcitorie, ma non incideva sul regime della validità del contratto.
Per quanto concerne invece l'eccezione di nullità per pattuizione di interessi di mora usurari, il tribunale riteneva che l'art. 1815 c.c. trovasse applicazione soltanto con riferimento agli interessi corrispettivi, ed in ogni caso il tasso di interesse di mora pattuito dalle parti (tasso soglia maggiorato di 3,15 punti percentuali) coincidesse con la soglia legale di riferimento, calcolata sulla base dei criteri indicati dalla recente
Cass. S.U. n. 19597/2020.
Anche le domande riconvenzionali formulate risultavano infondate, in quanto parte opponente presupponeva erroneamente l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla fattispecie in esame, trascurando di considerare che nel procedimento si discuteva di un decreto ingiuntivo riguardante il mero pagamento dello scaduto, non già degli importi contrattualmente dovuti dall'utilizzatrice in forza della clausola penale prevista dal Contratto, con la conseguenza che le argomentazioni di parte opponente in punto di clausola penale risultavano inconferenti ai fini della decisione.
Infatti, non avendo la concedente fatto valere in giudizio i diritti nascenti dalla clausola penale prevista dal Contratto, eventuali controcrediti da parte dell'utilizzatrice non potevano essere considerati allo stato esigibili.
Inoltre, la c.t.u. aveva quantificato il valore residuo dell'immobile concesso in leasing, accertando che all'esito di tale valutazione la concedente poteva comunque vantare un credito consistente nei confronti della controparte.
Ulteriormente il tribunale escludeva l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al caso in esame, in quanto in relazione alla fattispecie del c.d. leasing traslativo il richiamo alle pagina 9 di 26 conseguenze previste dall'art. 1526 c.c. per la vendita a rate con riserva della proprietà era stato oggetto di elaborazione giurisprudenziale, ma risultava privo di riscontro normativo.
In considerazione di quanto premesso non poteva trovare accoglimento neanche la domanda subordinata di riduzione ad aequitatem della clausola penale ex art. 1384
c.c. in quanto la clausola prevista all' art. 19, paragrafo 5, del contratto contemplava effetti, in caso di risoluzione, sostanzialmente sovrapponibili a quelli previsti dalla legge n. 124/2017, non potendosi invocare alcuna ipotesi di manifesta iniquità in presenza di un regolamento contrattuale analogo al regime normativo sopravvenuto.
Il tribunale osservava anche che non era ravvisabile alcuna sproporzione tra prestazioni, posto che un siffatto fenomeno poteva rilevarsi nell'ipotesi in cui la concedente recuperasse la disponibilità dell'immobile senza riconoscere alcunché alla controparte, ma non era questo il caso, considerato che la clausola penale contestata detraeva dal credito residuo della concedente il ricavato dalla vendita del bene.
Infine, quanto alle rimanenti eccezioni, il tribunale osservava che la clausola penale non richiedeva una specifica approvazione in quanto non rientrava nel catalogo delle clausole vessatorie ex art. 1341 e 1342 c.c., fermo restando in punto di fatto che tale clausola risultava anch'essa oggetto di specifica approvazione.
Quanto alla nullità delle fideiussioni, il tribunale riteneva che benché l'eccezione fosse ammissibile a livello procedurale era infondata nel merito in quanto
[...]
(già “ ”) non era una banca e non faceva parte CP_2 CP_6 dell'ABI (circostanza pacifica), non potendosi dunque a priori configurare alcuna condotta negoziale attuativa di una intesa a monte, elaborata da una associazione di imprese alla quale la convenuta, intermediario specializzato ex art. 106 del d.lgs.
385/93, era estranea.
In conclusione, il tribunale i) rigettava l'opposizione, in quanto infondata, e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 6454/2015 (R.G. 13514/2015); ii) rigettava in quanto infondate le domande riconvenzionali svolte da parte opponente nei confronti iii) condannava gli opponenti, in solido, Controparte_2
pagina 10 di 26 e Controparte_5 Parte_3 Parte_5 [...]
a rimborsare a le spese del Parte_6 Controparte_2
giudizio, liquidate in euro 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie generali (15%), di I.V.A. e C.P.A. come per legge;
iv) poneva definitivamente a carico solidale delle parti e, nel rapporto interno, a carico degli opponenti, in solido tra loro, i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del
21/10/2020.
***
Propongono appello verso la predetta sentenza gli opponenti per i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza in ordine al mancato esame della domanda riconvenzionale svolta ai sensi dell'art. 1526 c.c.: parte appellante contesta l'omessa pronuncia circa la domanda riconvenzionale svolta ai sensi dell'art. 1526 c.c..
Il contratto oggetto di causa era stato qualificato come leasing traslativo, ed in conformità all'interpretazione giurisprudenziale era stata dedotta l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., nonché la sussistenza di uno specifico controcredito dell'appellante nei confronti dell'appellata, e idoneo a determinare l'inesistenza di quest'ultimo.
Parte appellante contesta la pronuncia di prime cure ove è stato ritenuto che la domanda riconvenzionale non risulterebbe conforme all'oggetto del giudizio, in quanto il fondamento giuridico della stessa è strettamente connesso con quello della domanda monitoria, considerato che gli effetti giuridici della risoluzione erano stati posti a carico della medesima.
2)Erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo: parte appellante, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale, contesta la pronuncia di prime cure ove è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., in quanto con riferimento ai contratti stipulati prima del 2017 la giurisprudenza non ha mai negato l'applicazione della disposizione.
In considerazione dell'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing pagina 11 di 26 sottoscritto fra le parti, parte appellante eccepisce che sussiste un controcredito oggetto della domanda riconvenzionale, pari ad € 53.822,51, il Ctu ha accertato che a fronte di canoni di leasing complessivamente pagati per un importo pari ad €
117.180,28, il diritto all'equo compenso di per l'utilizzo dell'immobile CP_2 ammonta ad € 63.357,77, dunque la differenza algebrica fra le poste creditorie determina il controcredito .
3) Erroneità della sentenza per effetto della mancata applicazione, in subordine, dell'art. 1526, comma 2 c.c.: parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato legittima la clausola contrattuale, sottoscritta nel 2007, alla normativa entrata in vigore un decennio dopo.
Inoltre, il tribunale avrebbe erroneamente interpretato la domanda come riferita all'art. 1384 c.c., e non all'art. 1526, comma 2 c.c..
Conseguentemente parte appellante chiede che si proceda anche in via equitativa all'applicazione dell'art. 1526, comma 2 c.c.
4) Nel merito insussistenza di qualsivoglia diritto di credito di Controparte_2
parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto circostanza pacifica fra le parti la sussistenza di uno stato di morosità dell'odierna appellante nei confronti di , con conseguente riconoscimento della CP_2
debenza della somma ingiunta in sede monitoria.
La domanda proposta ex art. 1526 c.c. era infatti finalizzata a dimostrare l'insussistenza di qualsiasi diritto di credito presuntivamente vantato nei confronti dell'appellata.
“Peraltro pare appena il caso di osservare come l'avversaria difesa non abbia richiesto, nell'ipotesi di accertamento del controcredito oggetto della domanda riconvenzionale, la compensazione parziale ai sensi dell'art. 1243 c.c.”(pagina n. 20 atto di citazione)
5)Erroneità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento dell'usurarietà degli interessi di mora. Non debenza degli stessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.: parte appellante eccepisce l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, nonché nel pagina 12 di 26 caso di specie l'usurarietà degli stessi.
Pertanto, parte appellante chiede che venga accertata e dichiarata l'usurarietà degli interessi moratori connessi al credito ingiunto, e che gli stessi siano ricalcolati entro i limiti posti dall'art. 1224, comma 1 c.c.
6) Erroneità della sentenza per effetto del mancato riconoscimento della vessatorietà delle clausole pattuite all'art. 19 del contratto di leasing: parte appellante eccepisce che la clausola penale è presa in considerazione dalla normativa consumeristica e che deve ritenersi vessatoria.
La suddetta clausola comporterebbe inoltre uno squilibrio del rapporto contrattuale.
Dunque, parte appellante eccepisce anche la violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c., considerato che attraverso l'art. 19, comma 5 il contratto di leasing finisce per essere connotato da una causa illecita, in quanto tramite lo sbilanciamento delle prestazioni patrimoniali, posto ad esclusivo vantaggio del concedente, quest'ultimo finisce per ritrarre un indebito arricchimento in danno al conduttore.
In considerazione di quanto premesso parte appellante chiede che venga accertata la nullità della clausola contrattuale n. 19, per le argomentazioni sopraesposte.
7)Mancato riconoscimento della nullità delle fideiussioni sottoscritte dai signori e e dalla Signora parte appellante eccepisce la Pt_2 Parte_5 Parte_4
nullità delle fideiussioni sottoscritte per violazione della normativa antitrust l. n.
287/1990, nonché per effetto della piena corrispondenza fra il contenuto del contratto di fideiussione e il contenuto della decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Inoltre, parte appellante afferma che è parte dell'ABI, come Controparte_2
evincibile anche dal sito internet della stessa, e che nel precedente grado di giudizio non è stato possibile produrre l'elenco degli associati ABI unicamente perché il mandato difensivo è stato assunto in seguito alla rimessione della causa in decisione.
Parte appellante chiede che venga autorizzato il deposito di tale documento e dichiara di voler deferire giuramento decisorio del Presidente di secondo i Controparte_2
capitoli dedotti.
pagina 13 di 26 8)In ordine alle spese di giudizio e dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.: parte appellante contesta la liquidazione delle spese di lite, anche a fronte del fatto che sono state liquidate tenendo conto dello scaglione di valore risultante dall'effettivo esame della domanda riconvenzionale, pur dichiarando nella sentenza che essa era inammissibile.
Nell'ipotesi di rigetto del presente appello parte appellante chiede che le spese di entrambi i gradi vengano compensate, a fronte del dibattito giurisprudenziale sussiste sulle tematiche oggetto di causa.
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Costituendosi in giudizio parte appellata contesta integralmente l'appello proposto, essendo infondato in fatto ed in diritto.
Inoltre, propone appello incidentale avverso la parte della sentenza di prime cure ove il tribunale, dopo aver astrattamente ritenuto ammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni, l'ha rigettata nel merito senza tuttavia pronunciarsi su questioni sollevate da parte appellata, che se fossero state esaminate avrebbero condotto ad una reiezione dell'eccezione senza necessità di entrare nel merito della stessa, violando così gli articoli 112, 115 e 183 c.p.c..
Parte appellata osserva che l'eccezione di nullità è sempre ammissibile sotto il profilo processuale, ma ciò che rileva nel caso specifico è che tale eccezione presupponeva l'allegazione e prova dei suoi fatti costitutivi, circostanza che non è avvenuta nel giudizio di primo grado.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale parte appellata chiede che la pronuncia impugnata venga riformata con reiezione (o declaratoria di inammissibilità) dell'avversa eccezione di nullità in assenza di tempestiva allegazione e prove.
In data 23 marzo 2021 sono intervenute in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_3
e quali cessionarie della titolarità del credito e del rapporto,
[...] Controparte_4
in considerazione di quanto segue:
pagina 14 di 26 -con riferimento al credito ingiunto, le intervenute affermano che il credito è stato ceduto da a (C.F. con atto di cessione in CP_2 CP_7 P.IVA_4
blocco del 30.09.2019. Il medesimo credito è stato poi ceduto da a CP_7
(C.F. ) con atto di cessione in blocco del Controparte_8 P.IVA_5
9.12.2020. Da ultimo tale credito è stato ceduto da a Controparte_8 CP_3
(C.F. ) con atto di cessione in blocco del 14.12.2020.
[...] P.IVA_2
-quanto al rapporto contrattuale, inclusi i crediti di equo compenso, indennizzi, penali e danni: il rapporto contrattuale è stato ceduto da a CP_2 Controparte_9
(C.F. ) con atto di cessione in blocco del 30.09.2019. Il medesimo P.IVA_6
rapporto è stato poi ceduto da a (C.F. Controparte_9 Controparte_8
) con atto di cessione in blocco del 9.12.2020. Da ultimo tale rapporto è P.IVA_5
stato ceduto da a (C.F. Controparte_8 CP_4 CP_4 P.IVA_2
con atto di cessione in blocco del 14.12.2020.
In considerazione di quanto premesso e Controparte_3 Controparte_4
intervengono nel presente processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già svolte da parte appellata nei propri atti difensivi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei primi quattro motivi di appello il Collegio reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
In primo luogo, si osserva che, come soprariportato, il tribunale non è incorso in un'omessa pronuncia rispetto alla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della clausola risolutiva espressa azionata dalla concedente per contrasto con l'art. 1526 c.c., avendo rigettato la domanda ritenendo in via preliminare le argomentazioni in punto di clausola penale inconferenti ai fini della decisione, e quanto al merito, affermando la non applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla vicenda in pagina 15 di 26 esame ed in ogni caso reputando la clausola penale non iniqua.
Quanto al merito il Collegio osserva che l'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione: “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass. 21895/2017 e da ultimo 9210/2022).
Cionondimeno, le conseguenze dell'applicabilità dell'art. 1526 c. c. al contratto in esame (sulla cui natura di leasing traslativo non vi è questione) non sono quelle pretese dall'appellante.
La clausola inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti.
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l.
n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, <sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
pagina 16 di 26 residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 c.c. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., invocata dall'appellante, comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 c. c. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse del concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel pagina 17 di 26 leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
Nel caso di specie, però, la clausola penale prevede espressamente che venga detratto
“quanto sarà ricavato dalla concedente con la vendita dell'immobile”; l'appellante non ha provato che le somme corrisposte e quelle sinora pretese dalla concedente aventi ad oggetto soltanto i canoni scaduti (per un totale di €. 18.104,23, oltre interessi e accessori), non essendo state fatte valere in questa causa pretese economiche da parte della concedente, ed il valore residuo del bene (tenuto conto anche della somma ricavata dalla vendita dello stesso) superino quanto spettante alla concedente. Infatti, tenuto conto delle somme corrisposte da parte appellante, di quanto ricavato dalla società di leasing dalla vendita del bene e delle somme ingiunte, non è possibile individuare alcun'ingiusta locupletazione della concedente.
Pertanto, se pure sono in tesi condivisibili le considerazioni giuridiche sulla base delle quali vengono articolati i motivi di gravame, in concreto essi non possono trovare accoglimento né condurre ad alcun utile risultato, in quanto l'appellante non ha esplicitato alcun elemento obiettivo che, nell'operare del meccanismo dell'invocato art. 1526 c.c., induca a ritenere che la pretesa economica, limitata ai soli canoni scaduti, ecceda quanto comunque tale norma riconosce alla concedente e cioè
l'equo compenso ed il risarcimento del danno.
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Con il quinto motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti in contratto.
Relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle
Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi pagina 18 di 26 decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Più nello specifico, quanto alla applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori la Suprema Corte ha ritenuto che “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio affinché il debitore abbia più compiuta tutela”. Ha sottolineato che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle pagina 19 di 26 obbligazioni;
secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c. l'interesse in una operazione di finanziamento è dato dalla somma dell'obbligo di restituzione del denaro preso a prestito e del costo del denaro;
mentre l'interesse moratorio, contemplato dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Ha rilevato, inoltre, che è diversa la intensità del c.d. rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertezza dell'an e del quando, per cui il creditore deve ricomprendervi il costo della attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto, che non di meno deve soggiacere ai limiti antiusura. Ha riconosciuto, poi, che, al pari degli interessi corrispettivi per i quali è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per gli interessi moratori l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite.
Ribadito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, la
Corte ha rilevato che occorre comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il Tegm via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine, nella legge previsto di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraria, può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Quanto, poi, alla previsione dell'art 1815 c.c., la Corte ha adottato una interpretazione che “pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia
pagina 20 di 26 usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta
l'applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.
Ha, poi, ulteriormente chiarito che “Tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura in applicazione dell'art 1224 c.c. sempre che- peraltro, quelli siano lecitamente convenuti”.
Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, se, quindi, è condivisibile l'assunto dell'appellante circa l'applicazione della disciplina antiusura al tasso di mora e circa la esistenza in capo ad essa dell'interesse a far accertare, in tesi, la natura usuraria del tasso di mora, per converso, nel resto il motivo di gravame è infondato.
Il decreto ministeriale di rilevazione del tasso effettivo globale medio per il periodo di riferimento del contratto (DM settembre 2007, in vigore dal 1 ottobre 2007 e pertanto applicabile al contratto in esame essendo stato stipulato in data 06 dicembre 2007), come ricordato dalle Sezioni Unite, deve costituire il parametro “privilegiato” per la valutazione della natura usuraria del tasso di mora e contiene la rilevazione media dei tassi mora in questi termini: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma
1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Viene così definito il criterio che anche la Banca d'Italia ha adottato nei suoi controlli sulle procedure pagina 21 di 26 degli intermediari.
Nel caso di specie, il tasso soglia con cui confrontare il tasso di mora, si ricava dalla somma tra i TEG medi pubblicati relativamente alla categoria “leasing oltre 50.000
€”, pari a 6,82%, e l'incidenza media della mora pari al 2,1%, cui discende la somma complessiva pari a 8,92%, la quale va poi moltiplica per 1,5, ai sensi del art. 2
L.108/96.
Ne consegue che il tasso soglia di riferimento è pari al 13,38%.
Considerato che nel contratto di mutuo il tasso di mora è determinato “tasso soglia vigente alla stipula + 3,15 punti percentuali” pari a 9,97%: tale pattuizione contrattuale non può, quindi, ritenersi usuraria, in quanto il tasso di mora risulta inferiore al tasso soglia, cui consegue il rigetto del motivo di appello.
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Con il sesto motivo parte appellante eccepisce che la clausola penale è tenuta in considerazione dalla normativa consumeristica e che deve ritenersi vessatoria.
Il Collegio osserva che il contratto di leasing n. 20770, oggetto di causa, è stato stipulato fra la società e e SBS LEASING Parte_1 CP_10 Parte_2
S.P.A., ovvero da una società, cui consegue l'inapplicabilità della disciplina consumeristica.
Ulteriormente parte appellante afferma che la suddetta clausola comporterebbe inoltre uno squilibrio del rapporto contrattuale, e determinerebbe la violazione degli artt.
1343 e 1418 c.c., considerato che attraverso l'art. 19, comma 5 il contratto di leasing finisce per essere connotato da una causa illecita, in quanto tramite lo sbilanciamento delle prestazioni patrimoniali, posto ad esclusivo vantaggio del concedente, quest'ultimo finisce per ritrarre un indebito arricchimento in danno al conduttore.
Il Collegio rileva che tale deduzione risulta assorbita, in considerazione della motivazione di cui sopra, dal rigetto dei primi quattro motivi di appello.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il sesto motivo di appello.
*** pagina 22 di 26 Preso atto della connessione fra il settimo motivo proposto e l'appello incidentale formulato da parte appellata, il Collegio dispone la trattazione congiunta degli stessi.
Con il settimo motivo parte appellante eccepisce la nullità delle fideiussioni stipulate dai signori e per violazione della Parte_2 Parte_5 Parte_4
normativa antitrust e in considerazione della conformità allo schema ABI, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Parte appellata propone appello incidentale avverso il capo di sentenza del tribunale col quale, astrattamente ritenuta ammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni,
l'ha rigettata nel merito senza tuttavia pronunciarsi su questioni sollevate da parte appellata, che se fossero state esaminate avrebbero condotto ad una reiezione dell'eccezione senza necessità di entrare nel merito della stessa, violando così gli articoli 112, 115 e 183 c.p.c..
Parte appellata osserva che l'eccezione di nullità è sempre ammissibile sotto il profilo processuale, ma ciò che rileva nel caso specifico è che tale eccezione presupponeva l'allegazione e prova dei suoi fatti costitutivi, circostanza che non è avvenuta nel giudizio di primo grado.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale parte appellata chiede che la pronuncia impugnata venga riformata con reiezione (o declaratoria di inammissibilità) dell'avversa eccezione di nullità in assenza di tempestiva allegazione e prove.
Il Collegio dichiara tuttavia inammissibile l'appello incidentale proposto per carenza di interesse, non risultando parte appellata soccombente rispetto alla tematica considerata (e quindi risolvendosi l'impugnazione incidentale in un'inammissibile richiesta di variazione della motivazione di un capo di pronuncia del quale non viene richiesta la riforma).
Quanto al settimo motivo di appello principale, rilevato che le fideiussioni sottoscritte sono qualificabili quali fideiussioni specifiche, sia in considerazione del contenuto letterale delle stesse, sia poiché esse sono poste a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso la banca rispetto al contratto di leasing n. 20770, la Corte, in pagina 23 di 26 conformità al proprio consolidato orientamento, accerta che le presenti fideiussioni non rientrano fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, essendosi il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio
2005 riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Dal rigetto del settimo motivo di appello restano assorbite le richieste istruttorie formulate.
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Infine, si prende atto che a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di CP_3
e parte appellante ne ha contestato la legittimazione passiva
[...] Controparte_4
ed attiva in quanto non sarebbe stata provata la cessione del credito.
La doglianza è infondata in quanto la documentazione prodotta permette sia l'individuazione dell'avvenuta cessione del rapporto contrattuale oggetto di causa, sia del credito sussistente fra le parti.
Spese
Con l'ottavo motivo parte appellante contesta il criterio di quantificazione adoperato in primo grado per la liquidazione delle spese di lite e chiede che in caso di rigetto del presente appello vengano interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è infondato: in primo luogo si osserva che il giudice di prime cure ha pagina 24 di 26 liquidato le spese di lite in conformità al valore della controversia, valore dichiarato e confermato, da parte appellante anche in tale sede.
Ulteriormente si rileva che nel caso di specie non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese di lite risultando parte appellante integralmente e sostanzialmente soccombente.
Conseguentemente al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Preso atto del carattere volontario degli interventi ex art. 111 c.p.c. di CP_3
e nonché della persistenza della difesa di parte appellata il
[...] Controparte_4
Collegio compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra parte appellante e parte intervenuta, perché da un lato il giudicato fa stato non solo tra le parti ma anche per gli eredi e gli aventi causa (quali sono le intervenute rispetto all'appellata) e dall'altro lato un'eventuale condanna della parte appellante a rifondere le spese di lite anche alle intervenute comporterebbe a carico della soccombente un'ingiustificata duplicazione degli oneri di lite.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato sia nei confronti di parte appellante che di parte appellata, in considerazione del rigetto dell'appello incidentale, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da in liquidazione di e Parte_1 Parte_2
in persona dei liquidatori signori e Parte_3 Parte_2 Parte_3
nonché in favore della signora e del signor avverso la Parte_4 Parte_5
sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, n. 2197/2020;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si pagina 25 di 26 liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa integralmente le spese di lite nei confronti di e Controparte_3 [...]
CP_4
-con duplicazione del contributo unificato a carico sia di parte appellante che di parte appellata, in quanto appellante incidentale, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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