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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
RITO LAVORO
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 741 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(CF: ) E ( CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dall' avv. Serena Rondinone, presso il cui studio soni C.F._2 elettivamente domiciliati
APPELLANTI
Contro
( CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 CodiceFiscale_3
Donativi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
APPELLATO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno discusso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 13 marzo 2025 e da intendersi qui per integralmente riportate .
**********
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 22.7.2020 concludeva con e un contratto Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di locazione di natura transitoria di un immobile, sito in Brindisi , alla via Calabria n. 26, per la durata di due anni ( dal 22.7.2020 al 30.9.2022), con annesso patto di futura vendita, il contro pagamento di un canone mensile di 150€, cui si aggiungevano ratei mensili da € 200, da valere quale acconto per la futura vendita, nonché il pagamento di € 15.000 - sempre quale acconto per la vendita - da versare in rate da 5000€ ciascuno a scadenza prestabilite ed, infine, con il versamento del saldo del prezzo di €
40.000, da corrispondere al rogito, entro e non oltre il 30.9.2022. Detto contratto era registrato il
28.2.2022.
Il con ricorso del 22.10.2021, intimava quindi sfratto per morosità e contestuale citazione per la CP_1 convalida, con riferimento a detto contratto di locazione, atteso che parte conduttrice si sarebbe resa inadempiente, non avendo provvedendo al pagamento dell'importo totale di € 13.850 di cui € 1650 a titolo di 11 ratei mensili ( da 150€ ciascuno) del canone di locazione, dal mese di dicembre 2020 ad ottobre 2021; € 2.200,00 a titolo di 11 ratei mensili ( da 200€ ciascuno) a titolo di acconto sul prezzo nonché di € 10.000 per due dei tre acconti da 5000 € ciascuno, a valere quale prezzo di vendita. Insisteva quindi perché fosse dichiarata la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio, oltre al pagamento di quanto dovuto.
e si costituivano in giudizio, contestando con opposizione la Parte_1 Parte_2 fondatezza della intimazione di sfratto, perché il contratto era nullo siccome non registrato, perché la clausole che prevedeva la risoluzione in caso di mancato pagamento del saldo prezzo alla scadenza ed il diritto del locatore di trattenere quanto versato era invalida;
invocavano la parziale compensazione con le spese sostenute par garantire la idoneità dei locali pari ad € 25.000, c che le somme versate a titolo di acconto finalizzato all'acquisito non potevano essere computate come canoni di locazione;
l' inadempimento era limitato pertanto alle sole mensilità di maggio 2021 per € 100 e poi da giungo in poi per un totale di € 1150,00 ( detratta la somma di 1400€ versata). Concludevano quindi per la declaratoria di nullità del contratto e comunque per il rigetto della domanda di risoluzione formulata dal locatore, ovvero per la compensazione con quanto versato a titolo di spese per rendere idoneo l'immobile.
2 1.2.Non convalidato lo sfratto, le parti erano rimesse, previo mutamento del rito ex art. 426 cpc, in sede di cognizione per il prosieguo del giudizio sulle ragioni di opposizione proposta.
1.3 Costituendosi nella fase di merito il insisteva nelle precedenti domande di risoluzione e rilascio, CP_1 contestando come nel dovute le spese opposte in compensazione, effettuate dai conduttori per € 25.000 senza alcuna autorizzazione. e eccepivano anche la improcedibilità Parte_1 Parte_2 della domanda riconvenzionale del in difetto di procedimento di mediazione obbligatoria. Era CP_1 pertanto esperito detto procedimento.
2. All'esito della istruttoria, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1200/2024 in data 11.7.2024, ha accolto la domanda proposta dal di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento CP_1 della parte conduttrice, che ha condnanato al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni non versati per € 1650 nonché al pagamento della indennità di occupazione fino al rilascio per € 350 mensili, il tutto oltre accessori;
le spese erano definite fra le parti secondo soccombenza.
->>>
3. Con ricorso depositato in data 10.9.2024 e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso detta sentenza, affidando le censure a quattro motivi di gravame, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni già formulate in primo grado che reiteravano nelle conclusioni dell'atto di appello, unitamente alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Resisteva l'appellato che - eccepita una generica inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello- CP_1 nel merito evidenziava la sua infondatezza, concludendo per il rigetto dell'impugnazione .
Disattesa con ordinanza del 29.11.2024 la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, la causa era rimessa all'udienza di discussione del 13.3.2025.
Con note depositate in data 7.3.2025 in sostituzione di detta udienza le parti costituite congiuntamente dichiaravano di aver raggiuto un accordo transattivo, chiedendo pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque decisa come da dispositivo.
->>>>
4. Attesa la richiesta congiunta formulata dalle parti costituite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta una transazione che ha definito la lite.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, a una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione. La composizione in tale modo della controversia, se si sia verificata in sede di impugnazione, giustifica non già
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì - da un lato - la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di
3 soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ. 8309/2015; 19845/19). Mentre la rinuncia all'azione presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determinando l'estinzione dell'azione, deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto ( così Cassaz. civile, Sez. 2 - , Ordinanza
n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01).
L'intervenuta transazione impone pertanto di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse, stante l'accordo fra le parti, possono essere compensate interamente.
Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato ( che non risulta prodotta), a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Non si può, infine, dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche ipotesi di rinuncia al giudizio, e/o di estinzione e/o di c.m.c
(vedi Cass. 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10.9.2024 nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1200/2024 in data 11.7.2024, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa interamente fra le pari le spese di lite;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
RITO LAVORO
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 741 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(CF: ) E ( CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dall' avv. Serena Rondinone, presso il cui studio soni C.F._2 elettivamente domiciliati
APPELLANTI
Contro
( CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 CodiceFiscale_3
Donativi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
APPELLATO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno discusso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 13 marzo 2025 e da intendersi qui per integralmente riportate .
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 22.7.2020 concludeva con e un contratto Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di locazione di natura transitoria di un immobile, sito in Brindisi , alla via Calabria n. 26, per la durata di due anni ( dal 22.7.2020 al 30.9.2022), con annesso patto di futura vendita, il contro pagamento di un canone mensile di 150€, cui si aggiungevano ratei mensili da € 200, da valere quale acconto per la futura vendita, nonché il pagamento di € 15.000 - sempre quale acconto per la vendita - da versare in rate da 5000€ ciascuno a scadenza prestabilite ed, infine, con il versamento del saldo del prezzo di €
40.000, da corrispondere al rogito, entro e non oltre il 30.9.2022. Detto contratto era registrato il
28.2.2022.
Il con ricorso del 22.10.2021, intimava quindi sfratto per morosità e contestuale citazione per la CP_1 convalida, con riferimento a detto contratto di locazione, atteso che parte conduttrice si sarebbe resa inadempiente, non avendo provvedendo al pagamento dell'importo totale di € 13.850 di cui € 1650 a titolo di 11 ratei mensili ( da 150€ ciascuno) del canone di locazione, dal mese di dicembre 2020 ad ottobre 2021; € 2.200,00 a titolo di 11 ratei mensili ( da 200€ ciascuno) a titolo di acconto sul prezzo nonché di € 10.000 per due dei tre acconti da 5000 € ciascuno, a valere quale prezzo di vendita. Insisteva quindi perché fosse dichiarata la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio, oltre al pagamento di quanto dovuto.
e si costituivano in giudizio, contestando con opposizione la Parte_1 Parte_2 fondatezza della intimazione di sfratto, perché il contratto era nullo siccome non registrato, perché la clausole che prevedeva la risoluzione in caso di mancato pagamento del saldo prezzo alla scadenza ed il diritto del locatore di trattenere quanto versato era invalida;
invocavano la parziale compensazione con le spese sostenute par garantire la idoneità dei locali pari ad € 25.000, c che le somme versate a titolo di acconto finalizzato all'acquisito non potevano essere computate come canoni di locazione;
l' inadempimento era limitato pertanto alle sole mensilità di maggio 2021 per € 100 e poi da giungo in poi per un totale di € 1150,00 ( detratta la somma di 1400€ versata). Concludevano quindi per la declaratoria di nullità del contratto e comunque per il rigetto della domanda di risoluzione formulata dal locatore, ovvero per la compensazione con quanto versato a titolo di spese per rendere idoneo l'immobile.
2 1.2.Non convalidato lo sfratto, le parti erano rimesse, previo mutamento del rito ex art. 426 cpc, in sede di cognizione per il prosieguo del giudizio sulle ragioni di opposizione proposta.
1.3 Costituendosi nella fase di merito il insisteva nelle precedenti domande di risoluzione e rilascio, CP_1 contestando come nel dovute le spese opposte in compensazione, effettuate dai conduttori per € 25.000 senza alcuna autorizzazione. e eccepivano anche la improcedibilità Parte_1 Parte_2 della domanda riconvenzionale del in difetto di procedimento di mediazione obbligatoria. Era CP_1 pertanto esperito detto procedimento.
2. All'esito della istruttoria, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1200/2024 in data 11.7.2024, ha accolto la domanda proposta dal di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento CP_1 della parte conduttrice, che ha condnanato al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni non versati per € 1650 nonché al pagamento della indennità di occupazione fino al rilascio per € 350 mensili, il tutto oltre accessori;
le spese erano definite fra le parti secondo soccombenza.
->>>
3. Con ricorso depositato in data 10.9.2024 e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso detta sentenza, affidando le censure a quattro motivi di gravame, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni già formulate in primo grado che reiteravano nelle conclusioni dell'atto di appello, unitamente alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Resisteva l'appellato che - eccepita una generica inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello- CP_1 nel merito evidenziava la sua infondatezza, concludendo per il rigetto dell'impugnazione .
Disattesa con ordinanza del 29.11.2024 la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, la causa era rimessa all'udienza di discussione del 13.3.2025.
Con note depositate in data 7.3.2025 in sostituzione di detta udienza le parti costituite congiuntamente dichiaravano di aver raggiuto un accordo transattivo, chiedendo pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata dunque decisa come da dispositivo.
->>>>
4. Attesa la richiesta congiunta formulata dalle parti costituite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta una transazione che ha definito la lite.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, a una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione. La composizione in tale modo della controversia, se si sia verificata in sede di impugnazione, giustifica non già
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì - da un lato - la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di
3 soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ. 8309/2015; 19845/19). Mentre la rinuncia all'azione presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determinando l'estinzione dell'azione, deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto ( così Cassaz. civile, Sez. 2 - , Ordinanza
n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01).
L'intervenuta transazione impone pertanto di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse, stante l'accordo fra le parti, possono essere compensate interamente.
Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato ( che non risulta prodotta), a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Non si può, infine, dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche ipotesi di rinuncia al giudizio, e/o di estinzione e/o di c.m.c
(vedi Cass. 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10.9.2024 nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1200/2024 in data 11.7.2024, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa interamente fra le pari le spese di lite;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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