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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32050/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32050/2024 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per 'avv. LONGHINI PIETRO oggi sostituito dal dott. Parte_3
Michele Contesi
Per 'avv. LAMPONI IVAN e l'avv. SPANO' FRANCESCO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Egidio Greco . Per la pratica forense è presente la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti dichiarano di avere definito la controversia e chiedono al giudice pronunciarsi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. , precisando congiuntamente le conclusioni come segue: revocarsi e dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 7038/2024 pronunciato dal Tribunale di Milano il 21.5.2024 e compensarsi integralmente le spese del giudizio , dichiarando cessata la materia del contendere
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32050/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_3 P.IVA_1
dell'avv. LONGHINI PIETRO e con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA
ROMANA 23 20121 MILANO presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LAMPONI IVAN e dell'avv. SPANO' FRANCESCO ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
con elezione di domicilio in VIA AGNELLO 20121 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
7038/2024 emesso il 21.5.2024 con il quale il Tribunale di Milano, adito dalla società
[...]
, aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 100.166,78, oltre interessi e spese Parte_5 del monitorio, a titolo di prezzo per la vendita di articoli in pelle, formulando le conclusioni riportate nell'atto di citazione in opposizione.
Ha resistito la società opposta chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e la pagina 2 di 3 condanna della società opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, maggiorata degli interessi e delle spese del monitorio.
Con istanza congiunta depositata in data 24.3.2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato di avere definito la controversia ed hanno chiesto pronunciarsi sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese del giudizio e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 7038/2024 emesso in data 21.5.2024 dal Tribunale di Milano compensa le spese del giudizio, dichiarando cessata la materia del contendere.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32050/2024 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per 'avv. LONGHINI PIETRO oggi sostituito dal dott. Parte_3
Michele Contesi
Per 'avv. LAMPONI IVAN e l'avv. SPANO' FRANCESCO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Egidio Greco . Per la pratica forense è presente la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti dichiarano di avere definito la controversia e chiedono al giudice pronunciarsi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. , precisando congiuntamente le conclusioni come segue: revocarsi e dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 7038/2024 pronunciato dal Tribunale di Milano il 21.5.2024 e compensarsi integralmente le spese del giudizio , dichiarando cessata la materia del contendere
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32050/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_3 P.IVA_1
dell'avv. LONGHINI PIETRO e con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA
ROMANA 23 20121 MILANO presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LAMPONI IVAN e dell'avv. SPANO' FRANCESCO ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
con elezione di domicilio in VIA AGNELLO 20121 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
7038/2024 emesso il 21.5.2024 con il quale il Tribunale di Milano, adito dalla società
[...]
, aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 100.166,78, oltre interessi e spese Parte_5 del monitorio, a titolo di prezzo per la vendita di articoli in pelle, formulando le conclusioni riportate nell'atto di citazione in opposizione.
Ha resistito la società opposta chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e nel merito il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e la pagina 2 di 3 condanna della società opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, maggiorata degli interessi e delle spese del monitorio.
Con istanza congiunta depositata in data 24.3.2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato di avere definito la controversia ed hanno chiesto pronunciarsi sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese del giudizio e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 7038/2024 emesso in data 21.5.2024 dal Tribunale di Milano compensa le spese del giudizio, dichiarando cessata la materia del contendere.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 3 di 3