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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9908 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], RT C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/02/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari - reg. di Monserrato.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/02/1989 tra e , trascritto presso il registro dello RT CP_1 stato civile del Comune di Cagliari - reg. di Monserrato, anno 1989, numero 8, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Affidare ad entrambi i genitori il figlio , il quale dovrà continuare Per_1
a ricevere da entrambi cura, educazione, nonché mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
2) Disporre che i genitori adottino separatamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e consensualmente le questioni di maggior interesse per il minore (sanitarie, scolastiche, ricreative, ludiche, religiose, ecc.).
3) Disporre che abiti con la madre, presso la cui abitazione avrà la Per_1 sua residenza stabile, con diritti di visita in favore del padre tali da garantire che questo trascorra con il figlio tutto il tempo necessario e opportuno per il bambino, come meglio ritenuto dal Giudice, e quindi stabilire quanto segue o come è meglio:
- stabilire che il padre possa stare con il bambino il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alla domenica quando consumata la cena il padre lo riaccompagnerà alla residenza della madre;
Pag. 2 di 3 - durante le vacanze estive il padre potrà stare con per due Per_1 settimane anche non consecutive;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà ospitare per una Per_1 settimana e potrà trascorrere con il minore la vigilia del 24 o il pranzo del
25, alternativamente con la madre;
- durante le vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con il minore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternativamente con la madre.
Il figlio minore trascorrerà con il padre i periodi di tempo indicati nei superiori punti, sempre nel rispetto della volontà del medesimo che, di volta in volta, deciderà se trascorrere il tempo con il padre senza alcuna costrizione o pressione da parte del genitore.
4) Le parti danno atto che, non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento potendo ognuna di loro provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico.
5) Prevedere che il signor versi mensilmente alla signora CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore RT
, la somma di €. 200,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese.
6) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere, per sé e per il figlio minore, tutti i documenti necessari per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9908 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], RT C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/02/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari - reg. di Monserrato.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/02/1989 tra e , trascritto presso il registro dello RT CP_1 stato civile del Comune di Cagliari - reg. di Monserrato, anno 1989, numero 8, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Affidare ad entrambi i genitori il figlio , il quale dovrà continuare Per_1
a ricevere da entrambi cura, educazione, nonché mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
2) Disporre che i genitori adottino separatamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e consensualmente le questioni di maggior interesse per il minore (sanitarie, scolastiche, ricreative, ludiche, religiose, ecc.).
3) Disporre che abiti con la madre, presso la cui abitazione avrà la Per_1 sua residenza stabile, con diritti di visita in favore del padre tali da garantire che questo trascorra con il figlio tutto il tempo necessario e opportuno per il bambino, come meglio ritenuto dal Giudice, e quindi stabilire quanto segue o come è meglio:
- stabilire che il padre possa stare con il bambino il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alla domenica quando consumata la cena il padre lo riaccompagnerà alla residenza della madre;
Pag. 2 di 3 - durante le vacanze estive il padre potrà stare con per due Per_1 settimane anche non consecutive;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà ospitare per una Per_1 settimana e potrà trascorrere con il minore la vigilia del 24 o il pranzo del
25, alternativamente con la madre;
- durante le vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con il minore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternativamente con la madre.
Il figlio minore trascorrerà con il padre i periodi di tempo indicati nei superiori punti, sempre nel rispetto della volontà del medesimo che, di volta in volta, deciderà se trascorrere il tempo con il padre senza alcuna costrizione o pressione da parte del genitore.
4) Le parti danno atto che, non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento potendo ognuna di loro provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico.
5) Prevedere che il signor versi mensilmente alla signora CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore RT
, la somma di €. 200,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese.
6) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere, per sé e per il figlio minore, tutti i documenti necessari per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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