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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4019/2024 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
COLOMBO ANDREA e RIPA ALESSANDRO ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BLANDINI CORRADO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1426/24 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di la CP_1 somma di € 35.386,10, oltre interessi e spese, in forza delle fatture allegate al ricorso monitorio, relative alla prestazione di servizi informatici. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che il credito fatto valere è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto dalle fatture non si evincono i costi di ogni singolo servizio, né le causali, né, comunque, i criteri per la quantificazione del corrispettivo;
- che, comunque, il contratto allegato al ricorso è generico, contraddittorio, non descrive l'oggetto delle prestazioni, il quale è dunque indeterminato e indeterminabile;
- che non vi è prova dello svolgimento, neppure parziale, delle prestazioni di cui l'opposta chiede il pagamento;
- che le fatture sono, sotto questo profilo, prive di valore probatorio. Sulla base di questi motivi, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita ontestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo CP_1 per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, quindi il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
1 2. L'opposizione è infondata:
- come noto, in base ai principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi su quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa ad essa non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- nel caso di specie, ha fornito prova documentale della fonte negoziale CP_1 del proprio credito, producendo il contratto di prestazione di servizi concluso con
[...]
sottoscritto da entrambe le parti;
Parte_1
- quindi, ha dedotto di avere eseguito le prestazioni a suo carico, dettagliate nelle fatture dimesse, e ha allegato l'inadempimento della controparte agli obblighi di pagamento del corrispettivo pattuito;
- in base al fondamentale principio generale sopra richiamato, spettava dunque all'opponente dimostrare di avere regolarmente adempiuto, ovvero eccepire eventuali diversi fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione;
- invece, è totalmente venuta meno all'onere che le Parte_1 incombeva;
- essa, infatti, non ha negato la sussistenza del rapporto contrattuale né ha disconosciuto la propria sottoscrizione sul documento citato, e neppure ha contestato specificamente l'esecuzione delle prestazioni da parte di limitandosi a una contestazione del CP_1 tutto generica del contenuto del contratto e del valore probatorio delle fatture emesse dalla creditrice;
- va poi evidenziato che, in sede monitoria, a prodotto uno scambio di CP_1 corrispondenza e-mail inter partes – risalente ai mesi di settembre e ottobre 2024, dunque a epoca antecedente l'instaurazione del giudizio – nella quale Parte_1 promette ripetutamente il pagamento delle fatture, senza sollevare alcun tipo di contestazione, né sull'an né sul quantum, così di fatto riconoscendo il proprio debito (quest'ultima, peraltro, in sede di opposizione, non ha preso minimamente posizione riguardo al contenuto di queste comunicazioni). Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente a pagare non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.: la totale genericità dell' opposizione e l'atteggiamento processuale di (che, dopo la comparsa Parte_1 avversaria, non ha più dedotto alcunché) sono, infatti, chiaramente indicativi della pretestuosità e dilatorietà dell'iniziativa assunta. La somma dovuta a tale titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo.
2 Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1426/24, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 800,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; CONDANNA l'opponente a pagare, in favore della la somma di € Controparte_2
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c. Così deciso a Reggio Emilia il 27/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
3
COLOMBO ANDREA e RIPA ALESSANDRO ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BLANDINI CORRADO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1426/24 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore di la CP_1 somma di € 35.386,10, oltre interessi e spese, in forza delle fatture allegate al ricorso monitorio, relative alla prestazione di servizi informatici. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che il credito fatto valere è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto dalle fatture non si evincono i costi di ogni singolo servizio, né le causali, né, comunque, i criteri per la quantificazione del corrispettivo;
- che, comunque, il contratto allegato al ricorso è generico, contraddittorio, non descrive l'oggetto delle prestazioni, il quale è dunque indeterminato e indeterminabile;
- che non vi è prova dello svolgimento, neppure parziale, delle prestazioni di cui l'opposta chiede il pagamento;
- che le fatture sono, sotto questo profilo, prive di valore probatorio. Sulla base di questi motivi, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita ontestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo CP_1 per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, quindi il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
1 2. L'opposizione è infondata:
- come noto, in base ai principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi su quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa ad essa non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- nel caso di specie, ha fornito prova documentale della fonte negoziale CP_1 del proprio credito, producendo il contratto di prestazione di servizi concluso con
[...]
sottoscritto da entrambe le parti;
Parte_1
- quindi, ha dedotto di avere eseguito le prestazioni a suo carico, dettagliate nelle fatture dimesse, e ha allegato l'inadempimento della controparte agli obblighi di pagamento del corrispettivo pattuito;
- in base al fondamentale principio generale sopra richiamato, spettava dunque all'opponente dimostrare di avere regolarmente adempiuto, ovvero eccepire eventuali diversi fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione;
- invece, è totalmente venuta meno all'onere che le Parte_1 incombeva;
- essa, infatti, non ha negato la sussistenza del rapporto contrattuale né ha disconosciuto la propria sottoscrizione sul documento citato, e neppure ha contestato specificamente l'esecuzione delle prestazioni da parte di limitandosi a una contestazione del CP_1 tutto generica del contenuto del contratto e del valore probatorio delle fatture emesse dalla creditrice;
- va poi evidenziato che, in sede monitoria, a prodotto uno scambio di CP_1 corrispondenza e-mail inter partes – risalente ai mesi di settembre e ottobre 2024, dunque a epoca antecedente l'instaurazione del giudizio – nella quale Parte_1 promette ripetutamente il pagamento delle fatture, senza sollevare alcun tipo di contestazione, né sull'an né sul quantum, così di fatto riconoscendo il proprio debito (quest'ultima, peraltro, in sede di opposizione, non ha preso minimamente posizione riguardo al contenuto di queste comunicazioni). Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente a pagare non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.: la totale genericità dell' opposizione e l'atteggiamento processuale di (che, dopo la comparsa Parte_1 avversaria, non ha più dedotto alcunché) sono, infatti, chiaramente indicativi della pretestuosità e dilatorietà dell'iniziativa assunta. La somma dovuta a tale titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo.
2 Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1426/24, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 800,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.; CONDANNA l'opponente a pagare, in favore della la somma di € Controparte_2
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4 c.p.c. Così deciso a Reggio Emilia il 27/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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