Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3310/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3310/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all'udienza del
27/01/2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 24/04/2025,
TRA
c.f.: ), con l'Avv. Pedone Angiolo;
Parte_1 P.IVA_1
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Pugliese Gaetano Paolo;
CP_1 C.F._1
- APPELLATO
E
, e ; CP_2 Controparte_3 CP_4
- APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 124/2020 depositata il 7/02/2020 dal Giudice di Pace di Cerignola;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione consegnato per la notifica il 17/06/2020, la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 124/2020 depositata il 7/02/2020 dal Giudice
[...]
di Pace di Cerignola, che ha accolto parzialmente la domanda proposta da nei CP_1
confronti di e nonché della stessa compagnia assicurativa, Controparte_5 CP_2
avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale che si sarebbe verificato a Cerignola il 30/03/2017.
L'appellante, nello specifico, ha domandato:
“- Voglia il Tribunale Adito, in funzione di Giudice di Appello, in riforma della sentenza n. 124/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, nella persona dell'Avv.
Tiziana Brunetti, il 07.02.2020, depositata-pubblicata in pari data e mai notificata, relativa al giudizio N.R.G. 134/2018, dichiarare la domanda proposta dal Sig. CP_1
infondata in fatto ed in diritto, e soprattutto non provata, e quindi rigettare la sua richiesta risarcitoria come formulata nel giudizio di primo grado;
- in subordine, voglia accertare il minor importo dovuto al Sig. CP_1
con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, per effetto della riforma della sentenza, voglia il Tribunale Adito condannare il Sig. alla restituzione di quanto percepito ingiustamente sulla CP_1
scorta della sentenza impugnata a titolo di sorte capitale, ivi compresa la infondata e/o sproporzionata liquidazione delle spese e competenze legali;
- sempre in riforma della predetta sentenza, voglia l'Adito Tribunale condannare
l'appellato, in solido con il proprio legale dichiaratosi antistatario (Cass. Civ. Sez. III
n.17157/2012), alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di spese e competenze di giustizia;
- si chiede, in ultimo, ma non da ultimo, la condanna dell'appellato Sig. CP_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, per la cui
[...] determinazione ci si rimette al Giudicante”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/10/2020, ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 5/07/2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. a causa del decesso dell'appellato . Controparte_5
Ritualmente riassunta nei confronti di e CP_2 Controparte_3 [...]
dichiarati contumaci con ordinanza dell'11/04/2022, la causa è stata rinviata per la CP_4
precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 27/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
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2. L'appello è tempestivo, essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile e procedibile, ai sensi degli artt. 342, 348 e
348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
3. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta da in riforma della sentenza impugnata. CP_1
Infatti, in accoglimento dei motivi di appello attinenti alla errata valutazione dei mezzi di prova, deve ritenersi che il fatto posto a fondamento della domanda, ovvero il sinistro stradale nel corso del quale avrebbe riportato lesioni, non sia stato provato, CP_1
non avendo il danneggiato assolto all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Va rilevato come nella specie la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico testimone che avrebbe assistito al sinistro stradale: . Testimone_1
Ebbene, quando si pretende di provare un determinato fatto mediante l'escussione di un solo testimone, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali deve andare soggetta ad un rigoroso scrutinio, volto a saggiare la compatibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali con le altre risultanze processuali, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui non sarebbero intervenute né le forze dell'ordine né il 118.
Ciò posto deve ritenersi che, nella fattispecie, l'attendibilità del testimone sia irrimediabilmente compromessa dalla mancata indicazione del suo nominativo nel modulo
CAI depositato agli atti dal danneggiato. La mancata indicazione del testimone nel modulo
CAI rappresenta un elemento indiziario ancor più rilevante se si considera che, non solo il modulo risulta debitamente compilato in ogni altra parte, ma anche che il teste ha dichiarato di aver lasciato i propri dati e recapiti nell'immediatezza dell'incidente. Motivo per cui non si vede come sia possibile che le parti non abbiano inteso riportarne il nominativo nella c.d.
“constatazione amichevole di incidente”.
Altrettanto anomalo è che il danneggiato non abbia indicato l'esistenza del testimone e il suo nominativo nel corso della fase stragiudiziale, nelle numerose missive con cui è stato richiesto il risarcimento del danno scambiate con la compagnia assicurativa. L'indicazione del testimone, infatti, avrebbe indubbiamente favorito l'accoglimento della richiesta da parte della compagnia assicurativa o, quantomeno, aumentato le probabilità di una offerta per il risarcimento del danno.
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Il testimone, inoltre, ha reso dichiarazioni in contrasto con le allegazioni del danneggiato e, peraltro, inverosimili.
Mentre l'attore ha dedotto, sia in sede stragiudiziale che nei propri atti processuali, che l'infortunio si sarebbe verificato mentre stava salendo a bordo dell'autovettura, il testimone ha dichiarato che, al momento della partenza improvvisa dell'autovettura, che provocava la chiusura dello sportello e lo schiacciamento della mano del passeggero, il si trovava CP_1
già seduto a bordo.
Inverosimile è invece il fatto che il , seduto in abitacolo, avrebbe tentato di CP_1
chiudere lo sportello allungando la mano verso la parte alta dello stesso e non utilizzando l'apposita maniglia presente all'interno di ogni autovettura. Altrettanto inverosimile è che, in una tale manovra, il avrebbe subito lesioni al pollice e non invece alle altre dita, con le CP_1
quali presumibilmente avrebbe dovuto spingere verso l'interno lo sportello facendo leva sulla parte alta dello stesso.
Induce a dubitare della veridicità del sinistro un ulteriore elemento istruttorio: nel primo referto di pronto soccorso, relativo all'accesso effettuato il giorno stesso dell'incidente, si legge di un “trauma accidentale da schiacciamento”; mentre solo nel referto di pronto soccorso del giorno successivo viene riportato di un “trauma da schiacciamento … nella portiera dell'auto”.
Va, infine, rilevato come, a detta del testimone, siano intervenute a prestare soccorso al danneggiato anche altre persone, le cui generalità, però, stranamente non furono acquisite né dal trasportato, né dal conducente della autovettura a bordo della quale lui CP_1
si trovava, , non essendo state indicate né nel modulo CAI né negli atti CP_2
stragiudiziali né citate quali testimoni.
Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, la domanda deve ritenersi sfornita di prova e deve, pertanto, essere rigettata, non essendovi elementi probatori sufficienti per affermare la veridicità del sinistro.
4. Va conseguentemente accolta la domanda di restituzione delle somme di denaro pagate a in esecuzione della sentenza di primo grado dalla CP_1 Parte_1
[...]
Come noto, l'art. 336 del codice di procedura civile, disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma,
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vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
in sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (v. Cass. n. 23972/2020, n. 3544/2013 e n. 9987/2011).
5. L'Avv. Pugliese Gaetano Paolo va condannato, in proprio, alla restituzione in favore della della somma ricevuta a titolo di spese di lite corrisposte in Parte_1
forza della sentenza impugnata, quale procuratore di dichiaratosi antistatario, CP_1
evidenziandosi al riguardo che per giurisprudenza assolutamente pacifica della Suprema
Corte, in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte
(Cass. n. 6225/2022, Cass. n. 8215/2013, Cass. n. 10827/2007, conf. Cass. n. 13736/2004 nell'analogo caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello, conf. Cass. n. 13752/2002 nel caso in cui la sentenza, con cui abbia ottenuto il provvedimento di distrazione, venga annullata, nel successivo giudizio di rinvio).
Questo perché la riforma della sentenza portante la pronuncia di condanna e di distrazione influisce anche sull'attribuzione delle spese al difensore, nel senso che questi è tenuto a restituire quello che ha riscosso, sicché al difensore anticipatario deve essere riconosciuta la qualità di parte del giudizio d'impugnazione, sia pure limitatamente al capo della decisione impugnata con il quale si è provveduto sulla distrazione delle spese del giudizio, con conseguente condanna alla restituzione di quanto (indebitamente) riscosso.
6. Quanto alle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi per le fasi espletate, vanno poste a carico del soccombente in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e andranno pagate in CP_1
favore della parte vittoriosa, Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
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1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1
2) condanna a restituire tutto quanto pagato dalla CP_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata;
[...]
3) condanna l'Avv. Pugliese Gaetano Paolo, quale difensore anticipatario ex art. 93
c.p.c. di alla restituzione in favore della delle spese di CP_1 Parte_1
lite pagate in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata;
4) condanna al pagamento in favore della delle CP_1 Parte_1
spese di lite del processo di primo grado, che si liquidano in euro 1.205,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
5) condanna al pagamento in favore della delle CP_1 Parte_1
spese di lite del processo di secondo grado, che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 18/06/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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