TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/11/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 15.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2657/2022 R.G.L.
TRA
, nella qualità di erede di rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Persona_1
RA NC AD
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore della Puglia, rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 dall'avv. Claudia Palumbo
- resistente -
OGGETTO: rendita ex art. 85 D.P.R. 1124/65
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per ottenere CP_1 la condanna alla rendita quale superstite di la cui morte è stata causata dalla Persona_1 malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa presso Trenitalia s.p.a., con esposizione a sostanze nocive e cancerogene.
Più dettagliatamente, ritenendo sussistente il nesso causale tra la patologia che portò alla morte il de cuius e l'attività lavorativa – essendo stato addetto a lavori di falegnameria, tappezzeria, montaggio e smontaggio di vetture ed arredi, con l'utilizzo di colle, idrocarburi, vernici, solventi, olii minerali e fibre di amianto, nonché fibre di vetro ecc., con interventi tecnici sulle vetture e carri merci e con esposizione continua, “come più specificamente risulta dalla documentazione di provenienza F.S.
(all.3,4 e 5) a distillati di petrolio - idrocarburi aromatici - idrocarburi alifatici - esteri ed eteri -
pagina 1 di 7 aldeide formica - polveri di legno - zinco - M.M.C. - VS amianto - olii minerali - gas, vapori aerosol” – parte ricorrente ha chiesto all'autorità giudiziaria il riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita ex art. 85 D.P.R. 1124/1965 in proprio favore, con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati, oltre accessori. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , resistendo al ricorso, contestando l'esistenza del CP_1 nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia che aveva causato il decesso, chiedendone il rigetto.
Acquisite le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 85 D.P.R. n. 1124/65, applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto, in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età (ovvero per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le quote della rendita vanno corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari;
in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l'inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con il de cuius e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli).
Si evidenzia che in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellare – che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa – sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia, si rivelano riferibili a dati tabellari.
Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018).
Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
pagina 2 di 7 L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall'Istituto la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui richiedeva che l'inabilità o la morte si fossero verificate nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nell'allegato 4 della tabella;
di talché
l'assicurato può provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro previsto nella tabella;
ma, non potendo avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, lo stesso deve dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, sia l'esistenza della malattia sia le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia stessa (Cass., sez. lav., 04-07-2001, n.
9048).
Nel presente procedimento, è emerso che parte ricorrente ha proposto separato giudizio nei confronti di
Trenitalia S.p.A. (iscritto al n. 3340/2021 R.G.L.), volto al riconoscimento della responsabilità ex art. 2087 c.c., chiedendo di accertare e dichiarare che la morte di fosse stata Persona_1 determinata dalla patologia causata dalle sostanze utilizzate nelle attività lavorative, alle quali era assegnato il de cuius e per l'assenza di una adeguata (o quanto meno carente) sorveglianza sanitaria e mezzi di protezione individuale.
Gli esiti istruttori e le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, avendo ad oggetto i medesimi fatti, con riguardo alla natura della patologia lamentata, all'esposizione alle medesime sostanze nocive e ai rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto il lavoratore, possono essere utilizzate in questo procedimento come elemento probatorio di particolare rilevanza.
La consulenza espletata nel primo procedimento, infatti, ha analizzato la medesima documentazione sanitaria, la stessa anamnesi lavorativa e gli identici fattori di rischio professionale, giungendo alla conclusione che la malattia e la morte di non siano eziologicamente ricollegabili Persona_1 alla nocività dell'ambiente di lavoro.
Al riguardo va ricordato che, in materia di utilizzabilità delle prove formate in altri giudizi,
l'acquisizione della CTU trova pieno fondamento processuale, risultando legittimamente utilizzabile pagina 3 di 7 sia l'analisi della documentazione sanitaria, sia le valutazioni tecniche e le conclusioni medico-legali in esso contenute.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass., Sez. II, 11.08.1999, n.
8585). In particolare, il giudice può legittimamente acquisire e prendere in considerazione, unitamente ad altri elementi di prova, anche la relazione tecnica eseguita in altro giudizio, con la quale sia stata presa in esame una situazione di fatto rilevante ai fini della decisione che è chiamato ad adottare, tanto più ove la parte convenuta sia la stessa in entrambi i processi e questi abbiano identico oggetto (Cass.
Sez. II, 30.11.1988, n. 6501).
Nello specifico, come anzidetto, gli esiti della C.T.U. non hanno consentito di ritenere che la malattia e la morte del siano stati eziologicamente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro. Per_1
Ed invero, il C.T.U., dott. – Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Persona_2 nonché in Anatomia Patologica – ha, anzitutto, evidenziato l'“assenza di un preciso inquadramento diagnostico, atteso che la rapidità della evoluzione del quadro clinico del ricorrente non poté consentire di giungere alla certezza diagnostica della … causa di morte nel corso del ricovero presso gli Ospedali Riuniti di Foggia”.
In particolare, l'ausiliario ha sottolineato che “…Durante la breve degenza una prima consulenza specialistica gastroenterologica ipotizzava “…un quadro di epatopatia cronica evolutiva verosimilmente alcolica…”, cui seguiva, dopo l'effettuazione di una TC il sospetto di “… grave scompenso ascitico e metabolico da verosimili metastasi epatiche da K intestinale”, per cui si trasferiva il paziente nella struttura di Gastroenterologia, dove decedeva dopo pochi giorni senza che potesse giungersi alla certezza dell'inquadramento diagnostico, per il quale si ipotizzava una “Cancro cirrosi (metabolico?) da sospetta metastatizzazione di tumore primitivo colico”, concludendo che, in assenza di specifici esami diagnostici (colonscopia, biopsia colica, esame autoptico), è possibile affermare solo che il è stato affetto da una “…“sospetta” neoplasia del colon destro, Per_1 metastatizzata al fegato, in un quadro di “possibile” cirrosi epatica di natura alcolica, incertezza diagnostica confermata dalla attestazione di causa di morte rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità
pagina 4 di 7 Pubblica della ASL di appartenenza, che come causa di morte certificava: “Cirrosi epatica –
Metastasi epatiche – Grave insufficienza epatica – Coma iperammoniemico…”.
Ciò posto, il C.T.U. ha ritenuto opportuno esaminare distintamente le due possibilità, giungendo alla conclusione che “…Per quanto riguarda il “rischio chimico”, il , come risulta anche dalla Per_1 documentazione allegata al ricorso introduttivo, utilizzò sostanzialmente adesivi vinilici e neoprenici.
Non fu mai esposto a sostanze chimiche “cancerogene” (così come definite dalla normativa specifica)…”.
Con specifico riferimento all'amianto, il C.T.U., dopo aver escluso, in base all'esame della documentazione aziendale, che il avesse mai espletato attività lavorativa nella cosiddetta sala Per_1
“A”, appositamente progettata e costruita per lo svolgimento delle attività di rimozione di amianto dai rotabili e loro componenti, ha concluso nel senso che il carcinoma del colon-retto non potrebbe comunque essere stata causata dall'esposizione all'amianto, poiché “…in relazione alla presunta esposizione all'amianto, la copiosa letteratura scientifica internazionale non va oltre la definizione di una limitata evidenza di eccesso di rischio (V. la IARC - Internationale Agency for Research on Cancer
– e l'ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienist). Nei casi, peraltro in cui si
è dimostrato un aumento di rischio statisticamente significativo di ammalare di carcinoma colorettale per esposizione ad amianto, si fa riferimento a soggetti esposti a livelli significativi (industria estrattiva, industria tessile, industria del fibrocemento)”.
Relativamente all'altra possibilità diagnostica, ovvero alla cirrosi epatica, l'ausiliario ha evidenziato che tale patologia “…è etiopatogeneticamente riconducibile alla evoluzione di infezioni virali (epatite
B e C), all'abuso di alcol, a steatosi epatica non alcolica (in soggetti obesi, dislipidemici, ipertesi, diabetici), a patologie caratterizzate da abnormi depositi di sostanze nel fegato (M. di Wilson, emocromatosi), a steatosi epatica non alcolica, a patologie autoimmuni del fegato o delle vie biliari…”, con la conseguenza che “…nessun nesso causale e/o concausale può essere invocato per tale patologia con la specifica attività lavorativa del ”. Per_1
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione (anche) sanitaria esaminata.
Inoltre, il C.T.U. ha esaustivamente risposto anche alle osservazioni critiche del ricorrente, rimarcando che «…gli elementi di cui disponiamo non sembrano attendibilmente confortare i criteri probabilistici
pagina 5 di 7 su cui si basano le conclusioni del dott. . Premesso che una consulenza gastroenterologica Per_3 eseguita nel corso del ricovero del giugno del 2015 aveva ipotizzato la presenza di un “…quadro di epatopatia cronica evolutiva verosimilmente alcolica…” e che una TC addome aveva evidenziato un
“…dubbio incremento di spessore delle pareti del cieco-colon ascendente (lesione di natura eteroplasica primitiva ?)…”, riconducendo pertanto i dubbi diagnostici nell'alveo più attendibile o della evoluzione di una cirrosi su base alcolica o di un secondarismo metastatico da carcinoma colico,
l'ipotesi meno sostenibile risulta proprio quella che riconduce causalmente il decesso del Per_1 alla esposizione a fattori di rischio durante la sua attività lavorativa, tra cui agli adesivi vinilici.
Sul punto emerge con piana evidenza che quella che il dott. interpreta, peraltro attribuendomi Per_3 una affermazione mai fatta, come una “acclarata esposizione da cloruro di vinile ammessa dallo stesso
CTU…”, che in effetti, per condivisa e acclarata documentazione scientifica, può essere responsabile della insorgenza di angiosarcomi epatici, mai ipotizzata nel caso del , nella fattispecie è Per_1 stata solo una esposizione ad “adesivi vinilici”, composti a base di acetato di vinile e non di cloruro di vinile, per i quali non esiste ipotesi di potenziale cancerogenicità epatica».
Inoltre, dall'esame complessivo dell'elaborato peritale si evince che il consulente dell'Ufficio ha escluso l'esposizione del a sostanze chimiche “cancerogene” (così come definite dalla Per_1 normativa specifica), ovvero la natura cancerogena di tutte le sostanze chimiche allegate in ricorso.
Il fatto che, nel rispondere alle osservazioni critiche dei ricorrenti, l'ausiliario abbia specificamente escluso l'esposizione del al cloruro di vinile non significa che il C.T.U. non avesse in Per_1 precedenza preso in considerazione tutte le sostanze chimiche allegate in ricorso, ma deriva dalla necessità del C.T.U. stesso di prendere posizione su tali osservazioni critiche, incentrate essenzialmente sulla ridetta sostanza chimica.
In definitiva, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, non occorre avanzare richieste di chiarimenti, né, tantomeno, disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L.,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012).
Alla luce di quanto precede, dovendosi escludere che l'infermità e la morte di siano Persona_1 dipese dalla nocività dell'ambiente di lavoro, la domanda in questa sede avanzata deve essere rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “valore indeterminabile”) – seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' , liquidate in CP_1
€.4.638,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 15.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2657/2022 R.G.L.
TRA
, nella qualità di erede di rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Persona_1
RA NC AD
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore della Puglia, rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 dall'avv. Claudia Palumbo
- resistente -
OGGETTO: rendita ex art. 85 D.P.R. 1124/65
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per ottenere CP_1 la condanna alla rendita quale superstite di la cui morte è stata causata dalla Persona_1 malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa presso Trenitalia s.p.a., con esposizione a sostanze nocive e cancerogene.
Più dettagliatamente, ritenendo sussistente il nesso causale tra la patologia che portò alla morte il de cuius e l'attività lavorativa – essendo stato addetto a lavori di falegnameria, tappezzeria, montaggio e smontaggio di vetture ed arredi, con l'utilizzo di colle, idrocarburi, vernici, solventi, olii minerali e fibre di amianto, nonché fibre di vetro ecc., con interventi tecnici sulle vetture e carri merci e con esposizione continua, “come più specificamente risulta dalla documentazione di provenienza F.S.
(all.3,4 e 5) a distillati di petrolio - idrocarburi aromatici - idrocarburi alifatici - esteri ed eteri -
pagina 1 di 7 aldeide formica - polveri di legno - zinco - M.M.C. - VS amianto - olii minerali - gas, vapori aerosol” – parte ricorrente ha chiesto all'autorità giudiziaria il riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita ex art. 85 D.P.R. 1124/1965 in proprio favore, con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati, oltre accessori. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , resistendo al ricorso, contestando l'esistenza del CP_1 nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia che aveva causato il decesso, chiedendone il rigetto.
Acquisite le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 85 D.P.R. n. 1124/65, applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto, in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età (ovvero per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le quote della rendita vanno corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari;
in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l'inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con il de cuius e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli).
Si evidenzia che in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellare – che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa – sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia, si rivelano riferibili a dati tabellari.
Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018).
Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
pagina 2 di 7 L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall'Istituto la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui richiedeva che l'inabilità o la morte si fossero verificate nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nell'allegato 4 della tabella;
di talché
l'assicurato può provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro previsto nella tabella;
ma, non potendo avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, lo stesso deve dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, sia l'esistenza della malattia sia le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia stessa (Cass., sez. lav., 04-07-2001, n.
9048).
Nel presente procedimento, è emerso che parte ricorrente ha proposto separato giudizio nei confronti di
Trenitalia S.p.A. (iscritto al n. 3340/2021 R.G.L.), volto al riconoscimento della responsabilità ex art. 2087 c.c., chiedendo di accertare e dichiarare che la morte di fosse stata Persona_1 determinata dalla patologia causata dalle sostanze utilizzate nelle attività lavorative, alle quali era assegnato il de cuius e per l'assenza di una adeguata (o quanto meno carente) sorveglianza sanitaria e mezzi di protezione individuale.
Gli esiti istruttori e le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, avendo ad oggetto i medesimi fatti, con riguardo alla natura della patologia lamentata, all'esposizione alle medesime sostanze nocive e ai rischi lavorativi cui sarebbe stato esposto il lavoratore, possono essere utilizzate in questo procedimento come elemento probatorio di particolare rilevanza.
La consulenza espletata nel primo procedimento, infatti, ha analizzato la medesima documentazione sanitaria, la stessa anamnesi lavorativa e gli identici fattori di rischio professionale, giungendo alla conclusione che la malattia e la morte di non siano eziologicamente ricollegabili Persona_1 alla nocività dell'ambiente di lavoro.
Al riguardo va ricordato che, in materia di utilizzabilità delle prove formate in altri giudizi,
l'acquisizione della CTU trova pieno fondamento processuale, risultando legittimamente utilizzabile pagina 3 di 7 sia l'analisi della documentazione sanitaria, sia le valutazioni tecniche e le conclusioni medico-legali in esso contenute.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass., Sez. II, 11.08.1999, n.
8585). In particolare, il giudice può legittimamente acquisire e prendere in considerazione, unitamente ad altri elementi di prova, anche la relazione tecnica eseguita in altro giudizio, con la quale sia stata presa in esame una situazione di fatto rilevante ai fini della decisione che è chiamato ad adottare, tanto più ove la parte convenuta sia la stessa in entrambi i processi e questi abbiano identico oggetto (Cass.
Sez. II, 30.11.1988, n. 6501).
Nello specifico, come anzidetto, gli esiti della C.T.U. non hanno consentito di ritenere che la malattia e la morte del siano stati eziologicamente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro. Per_1
Ed invero, il C.T.U., dott. – Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Persona_2 nonché in Anatomia Patologica – ha, anzitutto, evidenziato l'“assenza di un preciso inquadramento diagnostico, atteso che la rapidità della evoluzione del quadro clinico del ricorrente non poté consentire di giungere alla certezza diagnostica della … causa di morte nel corso del ricovero presso gli Ospedali Riuniti di Foggia”.
In particolare, l'ausiliario ha sottolineato che “…Durante la breve degenza una prima consulenza specialistica gastroenterologica ipotizzava “…un quadro di epatopatia cronica evolutiva verosimilmente alcolica…”, cui seguiva, dopo l'effettuazione di una TC il sospetto di “… grave scompenso ascitico e metabolico da verosimili metastasi epatiche da K intestinale”, per cui si trasferiva il paziente nella struttura di Gastroenterologia, dove decedeva dopo pochi giorni senza che potesse giungersi alla certezza dell'inquadramento diagnostico, per il quale si ipotizzava una “Cancro cirrosi (metabolico?) da sospetta metastatizzazione di tumore primitivo colico”, concludendo che, in assenza di specifici esami diagnostici (colonscopia, biopsia colica, esame autoptico), è possibile affermare solo che il è stato affetto da una “…“sospetta” neoplasia del colon destro, Per_1 metastatizzata al fegato, in un quadro di “possibile” cirrosi epatica di natura alcolica, incertezza diagnostica confermata dalla attestazione di causa di morte rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità
pagina 4 di 7 Pubblica della ASL di appartenenza, che come causa di morte certificava: “Cirrosi epatica –
Metastasi epatiche – Grave insufficienza epatica – Coma iperammoniemico…”.
Ciò posto, il C.T.U. ha ritenuto opportuno esaminare distintamente le due possibilità, giungendo alla conclusione che “…Per quanto riguarda il “rischio chimico”, il , come risulta anche dalla Per_1 documentazione allegata al ricorso introduttivo, utilizzò sostanzialmente adesivi vinilici e neoprenici.
Non fu mai esposto a sostanze chimiche “cancerogene” (così come definite dalla normativa specifica)…”.
Con specifico riferimento all'amianto, il C.T.U., dopo aver escluso, in base all'esame della documentazione aziendale, che il avesse mai espletato attività lavorativa nella cosiddetta sala Per_1
“A”, appositamente progettata e costruita per lo svolgimento delle attività di rimozione di amianto dai rotabili e loro componenti, ha concluso nel senso che il carcinoma del colon-retto non potrebbe comunque essere stata causata dall'esposizione all'amianto, poiché “…in relazione alla presunta esposizione all'amianto, la copiosa letteratura scientifica internazionale non va oltre la definizione di una limitata evidenza di eccesso di rischio (V. la IARC - Internationale Agency for Research on Cancer
– e l'ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienist). Nei casi, peraltro in cui si
è dimostrato un aumento di rischio statisticamente significativo di ammalare di carcinoma colorettale per esposizione ad amianto, si fa riferimento a soggetti esposti a livelli significativi (industria estrattiva, industria tessile, industria del fibrocemento)”.
Relativamente all'altra possibilità diagnostica, ovvero alla cirrosi epatica, l'ausiliario ha evidenziato che tale patologia “…è etiopatogeneticamente riconducibile alla evoluzione di infezioni virali (epatite
B e C), all'abuso di alcol, a steatosi epatica non alcolica (in soggetti obesi, dislipidemici, ipertesi, diabetici), a patologie caratterizzate da abnormi depositi di sostanze nel fegato (M. di Wilson, emocromatosi), a steatosi epatica non alcolica, a patologie autoimmuni del fegato o delle vie biliari…”, con la conseguenza che “…nessun nesso causale e/o concausale può essere invocato per tale patologia con la specifica attività lavorativa del ”. Per_1
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione (anche) sanitaria esaminata.
Inoltre, il C.T.U. ha esaustivamente risposto anche alle osservazioni critiche del ricorrente, rimarcando che «…gli elementi di cui disponiamo non sembrano attendibilmente confortare i criteri probabilistici
pagina 5 di 7 su cui si basano le conclusioni del dott. . Premesso che una consulenza gastroenterologica Per_3 eseguita nel corso del ricovero del giugno del 2015 aveva ipotizzato la presenza di un “…quadro di epatopatia cronica evolutiva verosimilmente alcolica…” e che una TC addome aveva evidenziato un
“…dubbio incremento di spessore delle pareti del cieco-colon ascendente (lesione di natura eteroplasica primitiva ?)…”, riconducendo pertanto i dubbi diagnostici nell'alveo più attendibile o della evoluzione di una cirrosi su base alcolica o di un secondarismo metastatico da carcinoma colico,
l'ipotesi meno sostenibile risulta proprio quella che riconduce causalmente il decesso del Per_1 alla esposizione a fattori di rischio durante la sua attività lavorativa, tra cui agli adesivi vinilici.
Sul punto emerge con piana evidenza che quella che il dott. interpreta, peraltro attribuendomi Per_3 una affermazione mai fatta, come una “acclarata esposizione da cloruro di vinile ammessa dallo stesso
CTU…”, che in effetti, per condivisa e acclarata documentazione scientifica, può essere responsabile della insorgenza di angiosarcomi epatici, mai ipotizzata nel caso del , nella fattispecie è Per_1 stata solo una esposizione ad “adesivi vinilici”, composti a base di acetato di vinile e non di cloruro di vinile, per i quali non esiste ipotesi di potenziale cancerogenicità epatica».
Inoltre, dall'esame complessivo dell'elaborato peritale si evince che il consulente dell'Ufficio ha escluso l'esposizione del a sostanze chimiche “cancerogene” (così come definite dalla Per_1 normativa specifica), ovvero la natura cancerogena di tutte le sostanze chimiche allegate in ricorso.
Il fatto che, nel rispondere alle osservazioni critiche dei ricorrenti, l'ausiliario abbia specificamente escluso l'esposizione del al cloruro di vinile non significa che il C.T.U. non avesse in Per_1 precedenza preso in considerazione tutte le sostanze chimiche allegate in ricorso, ma deriva dalla necessità del C.T.U. stesso di prendere posizione su tali osservazioni critiche, incentrate essenzialmente sulla ridetta sostanza chimica.
In definitiva, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, non occorre avanzare richieste di chiarimenti, né, tantomeno, disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L.,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012).
Alla luce di quanto precede, dovendosi escludere che l'infermità e la morte di siano Persona_1 dipese dalla nocività dell'ambiente di lavoro, la domanda in questa sede avanzata deve essere rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “valore indeterminabile”) – seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' , liquidate in CP_1
€.4.638,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 7 di 7