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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1132/2018 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ADRIANA Parte_1 C.F._1
GREMIGNI
ATTORE
Contro
(P.IVA ) con l'Avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
D'AN
CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 9 aprile
2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice, nella qualità di cointestataria di buoni postali fruttiferi con i propri genitori,
e ha esposto di avere sottoscritto, unitamente a questi Controparte_2 Parte_2
ultimi, tre buoni postali fruttiferi e, precisamente: il buono della serie P n. 45 del
20.06.1986; il buono della serie QP n. 69 del 11 9 1986 e il buono della serie QP n. 77 del 2 12 1986. Ed in particolare, alla morte dei propri genitori le aveva negato la CP_1
riscossione dei suddetti buoni ritendendo necessario l'espletamento delle formalità successorie in base alla normativa di settore e ciò nonostante tali titoli prevedessero
“pari facoltà di rimborso” a tutti gli intestatari senza necessità di coinvolgere gli altri aventi diritto, nella specie gli eredi.
Ha dedotto infine l'attrice di avere diritto alla liquidazione degli interessi nella misura riportata nei titoli e ciò indipendentemente da quanto disposto dal D.M. del 13 giugno
1986 che aveva già variato, in peius, i tassi di interesse, prevalendo infatti le indicazioni letterali riportate nei titoli stessi a tutela dell'affidamento dei risparmiatori.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte.
costituendosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante ha Controparte_1
esposto di avere applicato la normativa di settore, quanto alla necessità di completare il procedimento successorio ai fini della riscossione dei buoni in caso di decesso dei cointestatari (D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256). Parimenti, quanto ai criteri di liquidazione degli interessi, di essersi anche in questo caso attenuta alle disposizioni di settore già vigenti al momento dell'emissione dei buoni senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore, a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti. Ed in particolare, ha evidenziato la convenuta, che per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986 i buoni per cui è causa dovevano a tutti gli effetti essere assoggettati ai differenti rendimenti ivi previsti.
Entrambe le parti hanno richiamato giurisprudenza di merito e legittimità a sostengo delle rispettive ragioni.
In corso di causa la convenuta ha provveduto alla liquidazione dei due buoni della serie
Q/P ma non anche di quello della serie P n. 45 del 20.06.1986, dovendo pertanto la causa essere decisa con riferimento a tale titolo, tanto con riferimento alla individuazione del soggetto legittimato alla riscossione quanto con riferimento alla disciplina degli interessi.
Deve in primo luogo osservarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito proprio in relazione ai buoni postali recanti, come nella specie, la dicitura “pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”), ci si trovi al cospetto di un'obbligazione solidale dal lato attivo, con la conseguenza che il cointestatario ha diritto di ottenere l'intera prestazione dal debitore ( , senza necessità di coinvolgere gli altri aventi diritto, Controparte_1
ossia gli eredi del cointestatario defunto (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280).
Si tratta, a ben vedere, dell'applicazione del principio generale secondo il quale i crediti del de cuius ( a differenza dei debiti), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (v.
Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi ) degli altri coeredi ( cfr. Cass., 30/9/2011, n.
20046 ) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune ( o anche la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi ( v. Cass., 28/11/2007,
n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito;
cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n.
9158). Ne consegue che l'avvenuta riscossione, da parte di un coerede, di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota (Cass. n. 27417/2017).
Ciascun coerede, dunque, può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento, poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr. Cass. da ultimo citata) né peraltro, nel caso che ci occupa, l'istituto bancario debitore ha chiesto che il giudizio venisse esteso all'accertamento, anche nei confronti degli altri coeredi, della sussistenza e dell'ammontare del credito.
Del resto, proprio in applicazione dei suindicati principi la convenuta si è poi determinata, sebbene solo in corso di causa, a procedere alla liquidazione di due dei tre buoni in favore dell'attrice, del tutto immotivatamente però negando la liquidazione anche del terzo buono e, precisamente, quello della serie P. n. 45 del 20.06.1986, il cui pagamento deve senz'altro essere ordinato in favore della stessa attrice in base ai suindicati principi.
Quanto, poi, alla quantificazione dei relativi interessi questo Tribunale, pur condividendo in linea di massima l'orientamento che tutela in via prioritaria l'affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero, deve tuttavia dare atto che lo stesso non può essere applicato nel caso che ci occupa, considerata la peculiarità del caso concreto.
Ed infatti, in occasione di precedenti decisioni questo giudice -dando atto del dibattito giurisprudenziale sul tema e della presenza di un diverso orientamento anche di legittimità sul punto, ha ritenuto di richiamare l'insegnamento, pure più risalente, del
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può […] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (v. Cass. Civ., Sez. Un.,
15.6.2007, n. 13979).
Sul punto si è segnalata, in occasione delle precedenti decisioni, anche recente giurisprudenza di merito e, in particolare, la Corte di Appello di Firenze (1308/2022) che, richiamandosi all'apparato argomentativo della suindicata pronuncia del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite in tema di ius variandi al fine di riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie PQ ha, in primo luogo, condivisibilmente sostenuto che una modifica in peius del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali” successive e non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse diverso rispetto a quello scritto sul buono è precedente rispetto al momento di emissione del buono stesso, dovendo tutelarsi il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. Nello stesso senso anche la stessa Cassazione a Sezioni Unite (precisamente la n.
11.2.2019, n. 3963) aveva ribadito il principio a tenore del quale il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai buoni sottoscritti, ma solo per effetto di decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione: e questo è proprio ciò che è accaduto nel caso in esame, in cui la modifica in peius della disciplina degli interessi si è verificata per effetto di un provvedimento successivo all'emissione del buono in contestazione.
Ed infatti nel caso di specie al momento dell'emissione del buono, in data 20.06.1986, il decreto ministeriale D.M. 13.6.1986 (di modifica in peius della disciplina degli interessi di buoni postali), non era ancora entrato in vigore benché già emesso, essendo stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28.6.2025 ed entrato in vigore solo in successivo 1° luglio 1986.
Ne consegue che nella specie (pur trovandoci nel caso limite di un buono emesso nelle more tra l'emanazione del decreto e la sua pubblicazione), non si è comunque formalmente al cospetto di una modifica già intervenuta al momento dell'emissione del titolo, bensì di una modifica sopravvenuta rispetto all'emissione del buono stesso che, come tale, espone il titolare alle relative modifiche in peius.
E' dunque naturale che nel caso di specie dietro al buono non sia stata fatta alcuna menzione dei nuovi tassi di interesse che, sebbene da lì a poco sarebbero entrati in vigore, comunque non lo erano ancora al momento dell'emissione del buono.
dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento della somma capitale e, CP_1
a titolo di interessi, a quella corrispondente alla fruttificazione per come applicabile ex lege alla luce del D.M. 13.6.1986 e, pertanto, alla somma concordemente individuata per tale ipotesi da entrambe le parti di euro 1.958, 35, oltre agli interessi dalla costituzione in mora al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod. e integr. ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.n.
1132/2018 ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita: condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, del buono B.F.P.
Serie P n. 45 del 20 giugno 1986, per la somma corrispondente alla fruttificazione stabilita ex lege ai sensi del D.M. 13.6.1986 e, quindi, per la somma di euro 1.958,35, oltre gli interessi maturati dalla costituzione in mora al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, che liquida nella somma di euro 2.127,00, oltre al rimborso spese nella misura del 15%, iva a cpa come per legge.
Così deciso in data 20 ottobre 2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE
dott. Claudia Frosini 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1132/2018 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ADRIANA Parte_1 C.F._1
GREMIGNI
ATTORE
Contro
(P.IVA ) con l'Avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
D'AN
CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 9 aprile
2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice, nella qualità di cointestataria di buoni postali fruttiferi con i propri genitori,
e ha esposto di avere sottoscritto, unitamente a questi Controparte_2 Parte_2
ultimi, tre buoni postali fruttiferi e, precisamente: il buono della serie P n. 45 del
20.06.1986; il buono della serie QP n. 69 del 11 9 1986 e il buono della serie QP n. 77 del 2 12 1986. Ed in particolare, alla morte dei propri genitori le aveva negato la CP_1
riscossione dei suddetti buoni ritendendo necessario l'espletamento delle formalità successorie in base alla normativa di settore e ciò nonostante tali titoli prevedessero
“pari facoltà di rimborso” a tutti gli intestatari senza necessità di coinvolgere gli altri aventi diritto, nella specie gli eredi.
Ha dedotto infine l'attrice di avere diritto alla liquidazione degli interessi nella misura riportata nei titoli e ciò indipendentemente da quanto disposto dal D.M. del 13 giugno
1986 che aveva già variato, in peius, i tassi di interesse, prevalendo infatti le indicazioni letterali riportate nei titoli stessi a tutela dell'affidamento dei risparmiatori.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte.
costituendosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante ha Controparte_1
esposto di avere applicato la normativa di settore, quanto alla necessità di completare il procedimento successorio ai fini della riscossione dei buoni in caso di decesso dei cointestatari (D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256). Parimenti, quanto ai criteri di liquidazione degli interessi, di essersi anche in questo caso attenuta alle disposizioni di settore già vigenti al momento dell'emissione dei buoni senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore, a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti. Ed in particolare, ha evidenziato la convenuta, che per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986 i buoni per cui è causa dovevano a tutti gli effetti essere assoggettati ai differenti rendimenti ivi previsti.
Entrambe le parti hanno richiamato giurisprudenza di merito e legittimità a sostengo delle rispettive ragioni.
In corso di causa la convenuta ha provveduto alla liquidazione dei due buoni della serie
Q/P ma non anche di quello della serie P n. 45 del 20.06.1986, dovendo pertanto la causa essere decisa con riferimento a tale titolo, tanto con riferimento alla individuazione del soggetto legittimato alla riscossione quanto con riferimento alla disciplina degli interessi.
Deve in primo luogo osservarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito proprio in relazione ai buoni postali recanti, come nella specie, la dicitura “pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”), ci si trovi al cospetto di un'obbligazione solidale dal lato attivo, con la conseguenza che il cointestatario ha diritto di ottenere l'intera prestazione dal debitore ( , senza necessità di coinvolgere gli altri aventi diritto, Controparte_1
ossia gli eredi del cointestatario defunto (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280).
Si tratta, a ben vedere, dell'applicazione del principio generale secondo il quale i crediti del de cuius ( a differenza dei debiti), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (v.
Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi ) degli altri coeredi ( cfr. Cass., 30/9/2011, n.
20046 ) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune ( o anche la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi ( v. Cass., 28/11/2007,
n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito;
cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n.
9158). Ne consegue che l'avvenuta riscossione, da parte di un coerede, di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota (Cass. n. 27417/2017).
Ciascun coerede, dunque, può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento, poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr. Cass. da ultimo citata) né peraltro, nel caso che ci occupa, l'istituto bancario debitore ha chiesto che il giudizio venisse esteso all'accertamento, anche nei confronti degli altri coeredi, della sussistenza e dell'ammontare del credito.
Del resto, proprio in applicazione dei suindicati principi la convenuta si è poi determinata, sebbene solo in corso di causa, a procedere alla liquidazione di due dei tre buoni in favore dell'attrice, del tutto immotivatamente però negando la liquidazione anche del terzo buono e, precisamente, quello della serie P. n. 45 del 20.06.1986, il cui pagamento deve senz'altro essere ordinato in favore della stessa attrice in base ai suindicati principi.
Quanto, poi, alla quantificazione dei relativi interessi questo Tribunale, pur condividendo in linea di massima l'orientamento che tutela in via prioritaria l'affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero, deve tuttavia dare atto che lo stesso non può essere applicato nel caso che ci occupa, considerata la peculiarità del caso concreto.
Ed infatti, in occasione di precedenti decisioni questo giudice -dando atto del dibattito giurisprudenziale sul tema e della presenza di un diverso orientamento anche di legittimità sul punto, ha ritenuto di richiamare l'insegnamento, pure più risalente, del
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può […] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (v. Cass. Civ., Sez. Un.,
15.6.2007, n. 13979).
Sul punto si è segnalata, in occasione delle precedenti decisioni, anche recente giurisprudenza di merito e, in particolare, la Corte di Appello di Firenze (1308/2022) che, richiamandosi all'apparato argomentativo della suindicata pronuncia del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite in tema di ius variandi al fine di riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie PQ ha, in primo luogo, condivisibilmente sostenuto che una modifica in peius del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali” successive e non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse diverso rispetto a quello scritto sul buono è precedente rispetto al momento di emissione del buono stesso, dovendo tutelarsi il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. Nello stesso senso anche la stessa Cassazione a Sezioni Unite (precisamente la n.
11.2.2019, n. 3963) aveva ribadito il principio a tenore del quale il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai buoni sottoscritti, ma solo per effetto di decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione: e questo è proprio ciò che è accaduto nel caso in esame, in cui la modifica in peius della disciplina degli interessi si è verificata per effetto di un provvedimento successivo all'emissione del buono in contestazione.
Ed infatti nel caso di specie al momento dell'emissione del buono, in data 20.06.1986, il decreto ministeriale D.M. 13.6.1986 (di modifica in peius della disciplina degli interessi di buoni postali), non era ancora entrato in vigore benché già emesso, essendo stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28.6.2025 ed entrato in vigore solo in successivo 1° luglio 1986.
Ne consegue che nella specie (pur trovandoci nel caso limite di un buono emesso nelle more tra l'emanazione del decreto e la sua pubblicazione), non si è comunque formalmente al cospetto di una modifica già intervenuta al momento dell'emissione del titolo, bensì di una modifica sopravvenuta rispetto all'emissione del buono stesso che, come tale, espone il titolare alle relative modifiche in peius.
E' dunque naturale che nel caso di specie dietro al buono non sia stata fatta alcuna menzione dei nuovi tassi di interesse che, sebbene da lì a poco sarebbero entrati in vigore, comunque non lo erano ancora al momento dell'emissione del buono.
dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento della somma capitale e, CP_1
a titolo di interessi, a quella corrispondente alla fruttificazione per come applicabile ex lege alla luce del D.M. 13.6.1986 e, pertanto, alla somma concordemente individuata per tale ipotesi da entrambe le parti di euro 1.958, 35, oltre agli interessi dalla costituzione in mora al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod. e integr. ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.n.
1132/2018 ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita: condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, del buono B.F.P.
Serie P n. 45 del 20 giugno 1986, per la somma corrispondente alla fruttificazione stabilita ex lege ai sensi del D.M. 13.6.1986 e, quindi, per la somma di euro 1.958,35, oltre gli interessi maturati dalla costituzione in mora al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, che liquida nella somma di euro 2.127,00, oltre al rimborso spese nella misura del 15%, iva a cpa come per legge.
Così deciso in data 20 ottobre 2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE
dott. Claudia Frosini 7