TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG.1634/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P., dr. Orsola NAPOLANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1634 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione dopo la discussione delle parti ed avente ad oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 32/2021 per euro 14.607,24 oltre interessi dalla domanda al saldo nonché le spese liquidate in euro 540,00 per compensi ed euro
145,50 per esborsi emesso dal Tribunale di Cassino, Giudice dott.ssa Grillo in data 10.03.2021;
TRA
la in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, con sede legale in Cervaro (FR), Via zona Industriale snc, partita IVA elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio P.IVA_1 legale dell'Avv. Davide Cortellesi (C.F. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_1 difende nel presente giudizio anche disgiuntamente con l'Avv. Laura Pirolli (C.F.
[...]
, come da procura in calce all'atto di opposizione. C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
la (p.iva ) con sede in San Controparte_1 P.IVA_2
Vittore del Lazio (FR), Via Casilina Km 147,700, in persona del Curatore Fallimentare Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Peccia Controparte_2
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la
1 motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione, pertanto basta ricordare: Che con decreto ingiuntivo n. 258/2021, emesso del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Civile, nell'ambito del giudizio monitorio avente R.G.n. 32/2021, la Curatela
[...] ingiungeva alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento di €. 14.607,24 oltre interessi e spese di procedura;
il suddetto decreto è stato notificato in data 24.03.2021 alla ditta che Parte_1 proponeva tempestiva opposizione. Si è costituita in giudizio la Curatela, mediante deposito della comparsa di costituzione e risposta, con cui chiedeva la concessione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto delle domande formulate dall'opponente in quanto infondate, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e la prova testimoniale (interrogatorio formale e prova testi), dopo la discussione delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al vaglio della istruttoria espletata e della documentazione prodotta dalle parti, non risulta fondata e va pertanto rigettata per i motivi che di seguito si diranno.
L'opposta che nel presente giudizio è creditrice e pertanto ha l'onere di provare il proprio credito ha raggiunto tale scopo, ed invero è circostanza pacifica e non contestate che possono darsi per provate ex art.lo 115 cpc, il credito vantato dalla Curatela non solo perché sul punto è stata prodotta dalla Curatela idonea documentazione contabile non disconosciuta dalla opposta (quali i documenti di trasporto e l'estratto autentico delle scritture contabili), ma soprattutto perché l'opposta depositando la scrittura in cui porta in compensazione propri crediti con quelli ingiunti ha di fatto ammesso l'esistenza del credito vantato salvo poi eccepirne la compensazione con quelli della opposta Curatela.
Ciò posto e passando all'esame della scrittura contabile anche ai fini della opponibilità di tale scrittura alla Curatela non si può che concordare con la difesa della
Curatela del fallimento, atteso che, la scrittura riprodotta non ha requisiti per essereLe opposta in quanto non ha data certa. Come è noto, infatti, l'art. 2704 c.c identifica le fattispecie che consentono di attribuire data certa ad una scrittura privata, tra le quali non appare di certo l'applicazione, per la scrittura privata del 31.03.2019, di una marca uso bollo retrodatata (26.03.2019) “annullata” peraltro con timbro della sola società attrice. E nemmeno può rinvenirsi data certa nella scrittura privata del 01.04.2019, anch'essa priva dei requisiti ex lege. Ciò posto si ritiene che la scrittura invocata non possa essere opposta
2 al fallimento ne al curatore che è terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Ex multis.
Cass n. 3959/2018; Cass. n. 24168/2017). Ininfluente è anche la circostanza che la scrittura non è stato oggetto di revocatoria atteso che il creditore che aveva interesse ad agire in compensazione doveva fare domanda di insinuazione al passivo e perché come si è già detto la scrittura non avendo data certa non può essere opposta alla Curatela.
Con particolare riferimento, poi, alla eccezione di compensazione, preme evidenziare che in sede fallimentare è l'art. 56 l.f. a disciplinare tale istituto e nel tessuto normativo di riferimento lo strumento idoneo alla stessa è la proposizione della domanda di ammissione al passivo fallimentare, che nel caso di specie non è stata presentata dalla odierna attrice, ma che comunque se basata sui medesimi presupposti (scritture private prive data certa) non avrebbe legittimato la compensazione. Infine, circa gli asseriti pagamenti in contanti cui controparte fa cenno rinviando a futura dimostrazione, preme evidenziare che nessun documento o quietanza in tal senso è stato, né tantomeno prova è stata fornita tramite testimoni come documentato dai verbali di udienza depositati. Ciò posto, si rigetta l'opposizione e si conferma il D.I. Opposto.
Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma Decreto ingiuntivo n. 32/2021 per euro 14.607,24 oltre interessi dalla domanda al saldo nonché le spese liquidate in euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi emesso dal Tribunale di Cassino, Giudice dott.ssa Grillo in data
10.03.2021.
-condanna l'opponente la di al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite alla Curatela che si Controparte_1 quantificano in €. 3.000,00 per compensi professionali oltre iva, c.p.a. magg. come per legge.
Si comunichi.
data del deposito. CP_3
Il G.o.p.
dr. Orsola NAPOLANO
3