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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5204/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. VULLO Parte_1 C.F._1
CONCETTA, elettivamente domiciliata in Torino, corso San Martino n. 2, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPORTELLI DAVIDE e dall'Avv. BONO MARCO nonché dall'Avv. ALBERTO ROBERTO,
elettivamente domiciliata in Torino, via Duchessa Jolanda n. 19, presso lo studio professionale del difensore Avv. ALBERTO ROBERTO
CONVENUTA
1 OGGETTO: omessa determinazione dell'orario di lavoro in contratto a tempo parziale –
domanda di determinazione da parte del Giudice – risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 13/6/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stata assunta dalla in data 25/2/2002, con contratto a tempo Controparte_1
parziale (20 ore settimanali); sede di lavoro stabilita presso il punto vendita di Grugliasco,
mansioni di “sport leader omnichannel”, inquadramento al livello IV del CCNL Terziario,
Distribuzione e Servizi;
- che l'orario di lavoro ha subito modifiche nel corso degli anni;
prima nell'agosto del 2010,
quando è stato aumentato a 24 ore settimanali, poi nel dicembre del 2015, quando è stato ulteriormente incrementato a 30 ore settimanali (ed in entrambe le occasioni, oltre ad incremento del numero di ore da lavorare, vi è stata modifica anche della loro collocazione nell'ambito della settimana);
- che in realtà gli orari di lavoro non sono mai stati rispettati dalla società datrice di lavoro, che li ha continuamente modificati, con preavvisi mediante di 15 giorni;
in alcuni giorni della settimana l'esponente è stata costretta a lavorare anche 9 ore al giorno, per godere poi di riposi compensativi decisi unilateralmente dalla ciò, nonostante non sia mai stato CP_1 CP_1
stipulato accordo contenente clausole di flessibilità oraria, le sole che avrebbero permesso le modifiche di collocazione dell'orario di lavoro (l'esponente ha anche evidenziato di ricevere,
mensilmente, l'indennità connessa all'elasticità oraria, negando però di averla mai accettata);
- che tale situazione le arreca grave disagio nella gestione della vita quotidiana, posto che risulta
2 per lei difficile prenotare le sessioni di fisioterapia cui deve sottoporsi con frequenza, a causa delle patologie di cui soffre, risulta altresì difficile prestare assistenza alla madre, invalida al
90%.
La ricorrente, nell'evidenziare la necessità di avere orari di lavoro precisi e predeterminati, ha lamentato in questa sede la nullità del contratto di assunzione e di determinazione dell'orario parziale, nonché delle comunicazioni di variazione di orario succedutesi negli anni, e ha quindi chiesto la determinazione giudiziale dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
ha poi chiesto la condanna della al risarcimento del danno derivante, a suo dire, Controparte_1
dall'indeterminatezza del contratto di lavoro individuale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Per la società Controparte_1
convenuta, infatti:
- la ricorrente, al momento dell'assunzione, nel 2002, nel contesto del contratto di lavoro individuale ha sottoscritto clausola c.d. elastica/di flessibilità, autorizzando la società a modificare, se necessario, il suo orario di lavoro;
- di conseguenza, la ricorrente riceve con almeno 15 giorni di anticipo (termine superiore a quello di giorni 10 previsto dal contratto individuale di lavoro) i propri orari di lavoro;
in realtà,
la turnazione avviene con cadenza mensile, e pertanto la ricorrente conosce i suoi orari di lavoro dalle 4 alle 5 settimane prima, con conseguente possibilità di pianificare i propri impegni di vita privata;
- in ogni caso, nel contratto di assunzione ed anche nei successivi accordi di modifica dell'orario di lavoro le turnazioni sono state indicate in modo specifico e dettagliato;
- la ricorrente non ha mai denunciato, ex art. 10 dlvo 61/2000, la clausola di flessibilità, in 23
anni di rapporto;
- che non provate sono le esigenze della ricorrente di programmare le sessioni fisioterapiche,
così come le esigenze di prestare assistenza alla madre (anche in ragione del fatto che mai la
3 ricorrente ha richiesto la fruizione dei permessi ex l. 104/1992);
- in conclusione, non sussistono i presupposti per accogliere le domande della ricorrente;
- in ogni caso, eventuali diritti di credito antecedenti il quinquennio prima della proposizione del ricorso dovrebbero essere dichiarati prescritti.
2. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Si deve preliminarmente illustrare la storia contrattuale della ricorrente. La ha stipulato Pt_1
in data 25/2/2002 contratto di lavoro a tempo determinato (contratto di formazione e lavoro,
poi convertito a tempo indeterminato) e parziale (doc. 2 ricorrente, doc. 1 convenuta). L'orario di lavoro originariamente previsto era di 20 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, ed in particolare dalle 8.30 alle 12.30, dal martedì al giovedì, e dalle 16.30 alle 20.30 il venerdì ed il sabato. Al principio di pag. 2 del contratto di lavoro (doc. 1 convenuta) si legge che la società
datrice di lavoro si sarebbe riservata “la facoltà di distribuire il suo orario di lavoro per turni
alternati ed articolati su tutti i giorni della settimana, nel rispetto delle norme sul riposo
settimanale e di modificare la precedente suddivisione oraria con il preavviso di almeno dieci
giorni, con il Suo accordo preventivo e in osservanza di quanto previsto dall'art 3 commi 10 e
11 del D.lgs 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Si possono quindi trarre le prime conclusioni in merito al primo accordo sull'orario di lavoro della Pt_1
- la precisa indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro all'interno della settimana vi era;
- l'art. 2 co 2 del d.lvo 61/2000 (versione vigente al 25/2/2002), prevedeva che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3,
comma 7”;
4 - le parti hanno anche raggiunto accordo sulla c.d. clausola di flessibilità oraria, ex art. 3 co 7 e ss. d.lvo 61/2000; in particolare, il comma 7 dell'art. 3, formulazione vigente all'epoca di stipula del contratto di lavoro individuale in esame, prevedeva che “Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità
a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2”; il successivo comma
8 ha previsto, in favore del lavoratore con il quale fosse stato raggiunto accordo sull'inserimento di clausola di flessibilità oraria, un preavviso minimo del mutamento dei turni di lavoro di almeno 10 giorni, nonché maggiorazione retributiva;
il comma ha previsto “La disponibilità
allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10 [richiesta di disapplicazione del patto di flessibilità,
in ragione di esigenze familiari, di salute, o derivanti dallo svolgimento di ulteriore attività di lavoro], delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11
[condizioni di garanzia per il lavoratore;
in particolare, il lavoratore dissenziente rispetto alla stipula della clausola di flessibilità o denunciante la stessa ai sensi del comma 10, non avrebbe potuto essere licenziato per giustificato motivo]”;
- parte ricorrente ha contestato sotto vari profili tale patto di flessibilità; per carenze strutturali
(v. verbale di udienza del 29/1/2025) e perché i Contratti Collettivi richiamati dall'art. 3 co 7
d.lvo 61/2000 non avrebbero previsto la possibilità di inserire nel contratto di lavoro tale patto
(v. ricorso introduttivo); a rigore, si ravvisano effettivamente carenze strutturali nel patto sopra
5 citato, in quanto vi è un generico richiamo dei commi 10 e 11 dell'art. 3 del dlvo 61/2000 cit.,
senza alcun avviso alla lavoratrice della possibilità di denunciare il patto per sopravvenute esigenze e di essere garantita contro eventuale licenziamento in caso di rifiuto della stipula del patto;
ma deve soprattutto darsi atto del fatto che parte convenuta non ha dato atto del fatto che vi fossero, all'epoca della stipula del contratto individuale di lavoro, Contratti Collettivi che dessero la possibilità di stipula del patto di flessibilità, come invece specificamente richiesto dall'art. 3 co 7 cit.; tali problematiche, però, come si vedrà in prosieguo di trattazione, risultano concretamente irrilevanti.
Proseguendo nella disamina della storia contrattuale della ricorrente, deve rilevarsi che la stessa ha stipulato con in data 30/8/2010 (doc. 3 ricorrente), accordo di modifica Controparte_1
oraria (aumento delle ore settimanali a 24 e modifica dei turni stabiliti nel febbraio del 2002);
trattasi di vero e proprio accordo, raggiunto mediante proposta della convenuta e sottoscritto per accettazione dalla ricorrente, e quindi non si tratta (né così poteva essere, d'altronde) di modifica unilaterale imposta dalla società datrice di lavoro (come pare accennarsi nel ricorso introduttivo). Trattandosi di patto risalente al 2010, come si è detto, lo stesso era disciplinato ancora dalle norme contenute nel d.lvo 61/2000, sopra citate, ed in particolare dall'art. 2 co 2,
che prevedeva, come si è già visto, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario all'interno della scheda negoziale. Tale
condizione risulta rispettata, in concreto, posto che nell'accordo di modifica oraria risultano indicati specificamente giorni di lavoro all'interno della settimana e collocazione dei turni con riferimento alle ore specificamente indicate. In tale patto vi è solo la previsione di modifica dei turni in considerazione delle aperture del punto vendita di assegnazione della ricorrente
(Grugliasco) alla domenica, con previsione appunto di lavoro domenicale, assegnazione di giorno di riposo compensativo al lunedì, modifica, in tali settimane, dei turni relativi agli altri giorni della settimana (ma sempre con indicazione specifica di ora di inizio e di fine servizio
6 per tali eventualità), con previsione di ulteriore giorno libero al giovedì. Tale previsione costituisce evidente specificazione della clausola di flessibilità sopra esaminata, posto che tali settimane comprendenti il lavoro domenicale sarebbero state previamente comunicate alla ricorrente da parte della società convenuta (e fatte salve, comunque, ulteriori modifiche dei turni).
In data 8/12/2015 (doc. 4 ricorrente) le parti hanno raggiunto ulteriore accordo di modifica dell'orario di lavoro (con specificazione che, in luogo di erronea indicazione di 30 ore settimanali contenuta in documenti precedentemente inviati alla ricorrente, l'orario sarebbe in realtà rimasto di 24
ore settimanali), con modifica dei turni, concentrati ora nei giorni dal mercoledì al sabato (sempre con specifica indicazione di ora di inizio e di fine del servizio lavorativo), e fatta salva,
nuovamente, la possibilità, previa comunicazione aziendale, di variazione oraria nelle settimane delle aperture domenicali, con lavoro appunto alla domenica, e modifica dei turni infra-
settimanali (e sempre, comunque, con indicazione specifica di ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa giornaliera, per ogni giornata).
L'accordo di variazione di cui sopra è stato stipulato nella vigenza delle norme del d.lvo 81/2015
(testo normativo che ha abrogato il d.lvo 61/2000), ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3,
che recitano: “2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Ora, la nuova normativa, che differisce di poco da quella sopra esaminata, contiene previsioni che risultano rispettate anche dal patto di variazione del dicembre del 2015, posto che in esso vi è “contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”;
7 salva la possibilità di modifica da parte del datore di lavoro in considerazione delle aperture domenicali, in evidente applicazione del patto di flessibilità oraria del febbraio 2002 (pur con le problematiche individuate in relazione alla sua stipula).
Deve quindi osservarsi che parte ricorrente non ha lamentato l'irrituale adempimento alle previsioni del contratto di lavoro e dei successivi patti di variazione oraria, formulando quindi domanda di corretto adempimento (ed inserendo in un simile contesto, poi, la denuncia dell'invalidità del patto di flessibilità, chiedendo quindi il corretto adempimento sulla base delle sole individuazioni contrattuali dell'orario di lavoro); ma, al contrario, ha lamentato la nullità
del contratto di lavoro e dei patti (v. pag. da 4 a 7 del ricorso), chiedendo, di conseguenza, che lo scrivente provvedesse all'identificazione della collocazione oraria giornaliera e settimanale
(pag. 7 e 8 del ricorso), e domandando infine condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante da “l'indeterminatezza del contratto in punto di orario di lavoro”. In buona sostanza, la ricorrente ha esercitato azione derivante dalle seguenti norme primarie:
- art. 8 co 2 d.lvo 61/2000, che prevedeva, sino all'entrata in vigore del d.lvo 81/2015:
“L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità
di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
8 la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa”;
- art. 10 co 2 d.lvo 81/2015 (norma analoga alla precedente): “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità
familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Dovendosi quindi precisare sulla base della normativa appena esaminata che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non possono porsi temi di nullità del contratto di lavoro, si deve ribadire che la ha esercitato in questa sede due diritti che la normativa primaria (in Pt_1
particolare il d.lvo 81/2015, con riferimento alla domanda risarcitoria, posto che essa è limitata al periodo successivo al dicembre 2015) riconnette all'omessa specifica indicazione dell'orario di lavoro nel testo contrattuale. Ma, come si è già abbondantemente rilevato, tale specifica indicazione, sia nel contratto dl febbraio del 2002, sia negli accordi di modifica oraria del 2010
e del 2015, vi era;
essendo semmai contestabile (in quanto ripetutamente lamentato nel testo del ricorso) il fatto che la avrebbe continuamente modificato, in corso di Controparte_1
rapporto, i turni lavorativi, in evidente applicazione di patto di flessibilità di cui si è già
segnalato profilo di criticità (assenza di prova circa la sua previsione generale da parte del
CCNL di riferimento, come previsto espressamente dall'art. 3 co 7 d.lvo 61/2000). Ma tale
9 doglianza, lo si ripete, avrebbe potuto portare all'esercizio di un'azione di corretto adempimento del contratto di lavoro, nel rispetto del suo contenuto (griglie orarie dei turni di lavoro), di certo non all'esercizio di due azioni che, come si è visto, derivano da specifiche omissioni nel testo del contratto di lavoro a tempo parziale.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato, risultando infondato.
3. In punto spese di lite, non vi sono motivi per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Essendo la domanda principale (determinazione dell'orario di lavoro) di valore indeterminabile, bassa complessità, ed essendo stata comunque contenuta la trattazione della causa, in ragione della paucità dei contenuti, le spese da rifondersi alla convenuta sono liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltre ad accessori di legge.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltre a rimborso forfettario al Controparte_1
15%, iva, se indetraibile, e cpa.
Torino, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5204/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. VULLO Parte_1 C.F._1
CONCETTA, elettivamente domiciliata in Torino, corso San Martino n. 2, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPORTELLI DAVIDE e dall'Avv. BONO MARCO nonché dall'Avv. ALBERTO ROBERTO,
elettivamente domiciliata in Torino, via Duchessa Jolanda n. 19, presso lo studio professionale del difensore Avv. ALBERTO ROBERTO
CONVENUTA
1 OGGETTO: omessa determinazione dell'orario di lavoro in contratto a tempo parziale –
domanda di determinazione da parte del Giudice – risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 13/6/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stata assunta dalla in data 25/2/2002, con contratto a tempo Controparte_1
parziale (20 ore settimanali); sede di lavoro stabilita presso il punto vendita di Grugliasco,
mansioni di “sport leader omnichannel”, inquadramento al livello IV del CCNL Terziario,
Distribuzione e Servizi;
- che l'orario di lavoro ha subito modifiche nel corso degli anni;
prima nell'agosto del 2010,
quando è stato aumentato a 24 ore settimanali, poi nel dicembre del 2015, quando è stato ulteriormente incrementato a 30 ore settimanali (ed in entrambe le occasioni, oltre ad incremento del numero di ore da lavorare, vi è stata modifica anche della loro collocazione nell'ambito della settimana);
- che in realtà gli orari di lavoro non sono mai stati rispettati dalla società datrice di lavoro, che li ha continuamente modificati, con preavvisi mediante di 15 giorni;
in alcuni giorni della settimana l'esponente è stata costretta a lavorare anche 9 ore al giorno, per godere poi di riposi compensativi decisi unilateralmente dalla ciò, nonostante non sia mai stato CP_1 CP_1
stipulato accordo contenente clausole di flessibilità oraria, le sole che avrebbero permesso le modifiche di collocazione dell'orario di lavoro (l'esponente ha anche evidenziato di ricevere,
mensilmente, l'indennità connessa all'elasticità oraria, negando però di averla mai accettata);
- che tale situazione le arreca grave disagio nella gestione della vita quotidiana, posto che risulta
2 per lei difficile prenotare le sessioni di fisioterapia cui deve sottoporsi con frequenza, a causa delle patologie di cui soffre, risulta altresì difficile prestare assistenza alla madre, invalida al
90%.
La ricorrente, nell'evidenziare la necessità di avere orari di lavoro precisi e predeterminati, ha lamentato in questa sede la nullità del contratto di assunzione e di determinazione dell'orario parziale, nonché delle comunicazioni di variazione di orario succedutesi negli anni, e ha quindi chiesto la determinazione giudiziale dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
ha poi chiesto la condanna della al risarcimento del danno derivante, a suo dire, Controparte_1
dall'indeterminatezza del contratto di lavoro individuale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Per la società Controparte_1
convenuta, infatti:
- la ricorrente, al momento dell'assunzione, nel 2002, nel contesto del contratto di lavoro individuale ha sottoscritto clausola c.d. elastica/di flessibilità, autorizzando la società a modificare, se necessario, il suo orario di lavoro;
- di conseguenza, la ricorrente riceve con almeno 15 giorni di anticipo (termine superiore a quello di giorni 10 previsto dal contratto individuale di lavoro) i propri orari di lavoro;
in realtà,
la turnazione avviene con cadenza mensile, e pertanto la ricorrente conosce i suoi orari di lavoro dalle 4 alle 5 settimane prima, con conseguente possibilità di pianificare i propri impegni di vita privata;
- in ogni caso, nel contratto di assunzione ed anche nei successivi accordi di modifica dell'orario di lavoro le turnazioni sono state indicate in modo specifico e dettagliato;
- la ricorrente non ha mai denunciato, ex art. 10 dlvo 61/2000, la clausola di flessibilità, in 23
anni di rapporto;
- che non provate sono le esigenze della ricorrente di programmare le sessioni fisioterapiche,
così come le esigenze di prestare assistenza alla madre (anche in ragione del fatto che mai la
3 ricorrente ha richiesto la fruizione dei permessi ex l. 104/1992);
- in conclusione, non sussistono i presupposti per accogliere le domande della ricorrente;
- in ogni caso, eventuali diritti di credito antecedenti il quinquennio prima della proposizione del ricorso dovrebbero essere dichiarati prescritti.
2. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Si deve preliminarmente illustrare la storia contrattuale della ricorrente. La ha stipulato Pt_1
in data 25/2/2002 contratto di lavoro a tempo determinato (contratto di formazione e lavoro,
poi convertito a tempo indeterminato) e parziale (doc. 2 ricorrente, doc. 1 convenuta). L'orario di lavoro originariamente previsto era di 20 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, ed in particolare dalle 8.30 alle 12.30, dal martedì al giovedì, e dalle 16.30 alle 20.30 il venerdì ed il sabato. Al principio di pag. 2 del contratto di lavoro (doc. 1 convenuta) si legge che la società
datrice di lavoro si sarebbe riservata “la facoltà di distribuire il suo orario di lavoro per turni
alternati ed articolati su tutti i giorni della settimana, nel rispetto delle norme sul riposo
settimanale e di modificare la precedente suddivisione oraria con il preavviso di almeno dieci
giorni, con il Suo accordo preventivo e in osservanza di quanto previsto dall'art 3 commi 10 e
11 del D.lgs 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Si possono quindi trarre le prime conclusioni in merito al primo accordo sull'orario di lavoro della Pt_1
- la precisa indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro all'interno della settimana vi era;
- l'art. 2 co 2 del d.lvo 61/2000 (versione vigente al 25/2/2002), prevedeva che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3,
comma 7”;
4 - le parti hanno anche raggiunto accordo sulla c.d. clausola di flessibilità oraria, ex art. 3 co 7 e ss. d.lvo 61/2000; in particolare, il comma 7 dell'art. 3, formulazione vigente all'epoca di stipula del contratto di lavoro individuale in esame, prevedeva che “Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità
a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2”; il successivo comma
8 ha previsto, in favore del lavoratore con il quale fosse stato raggiunto accordo sull'inserimento di clausola di flessibilità oraria, un preavviso minimo del mutamento dei turni di lavoro di almeno 10 giorni, nonché maggiorazione retributiva;
il comma ha previsto “La disponibilità
allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10 [richiesta di disapplicazione del patto di flessibilità,
in ragione di esigenze familiari, di salute, o derivanti dallo svolgimento di ulteriore attività di lavoro], delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11
[condizioni di garanzia per il lavoratore;
in particolare, il lavoratore dissenziente rispetto alla stipula della clausola di flessibilità o denunciante la stessa ai sensi del comma 10, non avrebbe potuto essere licenziato per giustificato motivo]”;
- parte ricorrente ha contestato sotto vari profili tale patto di flessibilità; per carenze strutturali
(v. verbale di udienza del 29/1/2025) e perché i Contratti Collettivi richiamati dall'art. 3 co 7
d.lvo 61/2000 non avrebbero previsto la possibilità di inserire nel contratto di lavoro tale patto
(v. ricorso introduttivo); a rigore, si ravvisano effettivamente carenze strutturali nel patto sopra
5 citato, in quanto vi è un generico richiamo dei commi 10 e 11 dell'art. 3 del dlvo 61/2000 cit.,
senza alcun avviso alla lavoratrice della possibilità di denunciare il patto per sopravvenute esigenze e di essere garantita contro eventuale licenziamento in caso di rifiuto della stipula del patto;
ma deve soprattutto darsi atto del fatto che parte convenuta non ha dato atto del fatto che vi fossero, all'epoca della stipula del contratto individuale di lavoro, Contratti Collettivi che dessero la possibilità di stipula del patto di flessibilità, come invece specificamente richiesto dall'art. 3 co 7 cit.; tali problematiche, però, come si vedrà in prosieguo di trattazione, risultano concretamente irrilevanti.
Proseguendo nella disamina della storia contrattuale della ricorrente, deve rilevarsi che la stessa ha stipulato con in data 30/8/2010 (doc. 3 ricorrente), accordo di modifica Controparte_1
oraria (aumento delle ore settimanali a 24 e modifica dei turni stabiliti nel febbraio del 2002);
trattasi di vero e proprio accordo, raggiunto mediante proposta della convenuta e sottoscritto per accettazione dalla ricorrente, e quindi non si tratta (né così poteva essere, d'altronde) di modifica unilaterale imposta dalla società datrice di lavoro (come pare accennarsi nel ricorso introduttivo). Trattandosi di patto risalente al 2010, come si è detto, lo stesso era disciplinato ancora dalle norme contenute nel d.lvo 61/2000, sopra citate, ed in particolare dall'art. 2 co 2,
che prevedeva, come si è già visto, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario all'interno della scheda negoziale. Tale
condizione risulta rispettata, in concreto, posto che nell'accordo di modifica oraria risultano indicati specificamente giorni di lavoro all'interno della settimana e collocazione dei turni con riferimento alle ore specificamente indicate. In tale patto vi è solo la previsione di modifica dei turni in considerazione delle aperture del punto vendita di assegnazione della ricorrente
(Grugliasco) alla domenica, con previsione appunto di lavoro domenicale, assegnazione di giorno di riposo compensativo al lunedì, modifica, in tali settimane, dei turni relativi agli altri giorni della settimana (ma sempre con indicazione specifica di ora di inizio e di fine servizio
6 per tali eventualità), con previsione di ulteriore giorno libero al giovedì. Tale previsione costituisce evidente specificazione della clausola di flessibilità sopra esaminata, posto che tali settimane comprendenti il lavoro domenicale sarebbero state previamente comunicate alla ricorrente da parte della società convenuta (e fatte salve, comunque, ulteriori modifiche dei turni).
In data 8/12/2015 (doc. 4 ricorrente) le parti hanno raggiunto ulteriore accordo di modifica dell'orario di lavoro (con specificazione che, in luogo di erronea indicazione di 30 ore settimanali contenuta in documenti precedentemente inviati alla ricorrente, l'orario sarebbe in realtà rimasto di 24
ore settimanali), con modifica dei turni, concentrati ora nei giorni dal mercoledì al sabato (sempre con specifica indicazione di ora di inizio e di fine del servizio lavorativo), e fatta salva,
nuovamente, la possibilità, previa comunicazione aziendale, di variazione oraria nelle settimane delle aperture domenicali, con lavoro appunto alla domenica, e modifica dei turni infra-
settimanali (e sempre, comunque, con indicazione specifica di ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa giornaliera, per ogni giornata).
L'accordo di variazione di cui sopra è stato stipulato nella vigenza delle norme del d.lvo 81/2015
(testo normativo che ha abrogato il d.lvo 61/2000), ed in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3,
che recitano: “2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Ora, la nuova normativa, che differisce di poco da quella sopra esaminata, contiene previsioni che risultano rispettate anche dal patto di variazione del dicembre del 2015, posto che in esso vi è “contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”;
7 salva la possibilità di modifica da parte del datore di lavoro in considerazione delle aperture domenicali, in evidente applicazione del patto di flessibilità oraria del febbraio 2002 (pur con le problematiche individuate in relazione alla sua stipula).
Deve quindi osservarsi che parte ricorrente non ha lamentato l'irrituale adempimento alle previsioni del contratto di lavoro e dei successivi patti di variazione oraria, formulando quindi domanda di corretto adempimento (ed inserendo in un simile contesto, poi, la denuncia dell'invalidità del patto di flessibilità, chiedendo quindi il corretto adempimento sulla base delle sole individuazioni contrattuali dell'orario di lavoro); ma, al contrario, ha lamentato la nullità
del contratto di lavoro e dei patti (v. pag. da 4 a 7 del ricorso), chiedendo, di conseguenza, che lo scrivente provvedesse all'identificazione della collocazione oraria giornaliera e settimanale
(pag. 7 e 8 del ricorso), e domandando infine condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante da “l'indeterminatezza del contratto in punto di orario di lavoro”. In buona sostanza, la ricorrente ha esercitato azione derivante dalle seguenti norme primarie:
- art. 8 co 2 d.lvo 61/2000, che prevedeva, sino all'entrata in vigore del d.lvo 81/2015:
“L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità
di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
8 la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa”;
- art. 10 co 2 d.lvo 81/2015 (norma analoga alla precedente): “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità
familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Dovendosi quindi precisare sulla base della normativa appena esaminata che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non possono porsi temi di nullità del contratto di lavoro, si deve ribadire che la ha esercitato in questa sede due diritti che la normativa primaria (in Pt_1
particolare il d.lvo 81/2015, con riferimento alla domanda risarcitoria, posto che essa è limitata al periodo successivo al dicembre 2015) riconnette all'omessa specifica indicazione dell'orario di lavoro nel testo contrattuale. Ma, come si è già abbondantemente rilevato, tale specifica indicazione, sia nel contratto dl febbraio del 2002, sia negli accordi di modifica oraria del 2010
e del 2015, vi era;
essendo semmai contestabile (in quanto ripetutamente lamentato nel testo del ricorso) il fatto che la avrebbe continuamente modificato, in corso di Controparte_1
rapporto, i turni lavorativi, in evidente applicazione di patto di flessibilità di cui si è già
segnalato profilo di criticità (assenza di prova circa la sua previsione generale da parte del
CCNL di riferimento, come previsto espressamente dall'art. 3 co 7 d.lvo 61/2000). Ma tale
9 doglianza, lo si ripete, avrebbe potuto portare all'esercizio di un'azione di corretto adempimento del contratto di lavoro, nel rispetto del suo contenuto (griglie orarie dei turni di lavoro), di certo non all'esercizio di due azioni che, come si è visto, derivano da specifiche omissioni nel testo del contratto di lavoro a tempo parziale.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato, risultando infondato.
3. In punto spese di lite, non vi sono motivi per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Essendo la domanda principale (determinazione dell'orario di lavoro) di valore indeterminabile, bassa complessità, ed essendo stata comunque contenuta la trattazione della causa, in ragione della paucità dei contenuti, le spese da rifondersi alla convenuta sono liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltre ad accessori di legge.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltre a rimborso forfettario al Controparte_1
15%, iva, se indetraibile, e cpa.
Torino, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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