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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 244/2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Padalino;
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Spina;
Appellata
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3402 del 12.10.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania
– dopo avere infruttuosamente tentato la conciliazione tra le parti e dopo avere svolto l'attività istruttoria mediante l'acquisizione di documenti e l'assunzione di prove orali
- rigettava il ricorso con cui aveva chiesto di Parte_1 accertare e dichiarare che fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa dal 10.10.2011 Controparte_1
al 24.04.2016, con inquadramento nel 2° livello CCNL Commercio e Servizi e mansioni di addetto alle vendite ed installatore e, per l'effetto, di condannare l'impresa convenuta al pagamento della complessiva somma di € 119.047,00 a titolo di differenze retributive e TFR.
Il giudicante riteneva che le allegazioni contenute in ricorso in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti fossero generiche, avendo il ricorrente affermato che la retribuzione gli veniva corrisposta da un soggetto terzo, PE
, indicato come mero “amico” del resistente.
[...]
Riteneva poi inattendibile il teste amico di e comunque Tes_1 Pt_1
irrilevanti le sue dichiarazioni al fine di dimostrare la sussistenza della subordinazione, avendo il testimone riferito di essersi limitato ad accompagnare il ricorrente presso la sede della ditta per prelevare i materiali Controparte_1
necessari ad eseguire le installazioni e per ricevere eventuali istruzioni, ma di non avere mai visto il ricorrente eseguire le installazioni né svolgere attività di vendita presso l'impresa convenuta. Per il resto il teste aveva reso dichiarazioni sulla base delle informazioni ricevute dalla parte. Il Tribunale poi escludeva che anche dalla testimonianza di emergessero elementi concreti a provare la sussistenza Testimone_2
del rapporto di lavoro alle dipendenze di , avendo invece il testimone Controparte_1
dichiarato che sia lui sia il avevano svolto le mansioni di installatore alle Pt_1
dipendenze di e che presso la ditta essi si Persona_1 Controparte_1
limitavano a ritirare il materiale necessario per eseguire le installazioni e gli ordini di lavoro. Il giudice richiamava anche la testimonianza di dipendente Testimone_3
dal 2011 al 2013 di , dando atto che anche tale testimone aveva Persona_1
confermato che svolgeva l'attività di installatore presso l'impresa A.N. YS Pt_1
di Negretti e che non aveva mai svolto attività di vendita presso l'impresa di
, pur riferendo, anche lui, la circostanza che gli installatori la sera ritiravano CP_1
gli ordini di lavoro con gli appuntamenti fissati e il materiale necessario per le installazioni presso la ditta mentre la mattina successiva gestivano Controparte_1
autonomamente gli appuntamenti, terminati i quali erano liberi dal lavoro. Il Tribunale infine riteneva l'inattendibilità e l'irrilevanza di quanto affermato dal teste Tes_4
- sia in quanto amico di , sia perché non a conoscenza diretta dei fatti di
[...] Pt_1
causa – nonché l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste , in Testimone_5
quanto deduttive e implicanti mere valutazioni e dunque inidonee a fornire elementi utili per valutare la sussistenza della subordinazione tra le parti, essendosi il testimone limitato a dichiarare che aveva lavorato per conto dell'impresa resistente, quale Pt_1
componente della squadra degli installatori, e che non aveva mai svolto attività di vendita al front-office del negozio.
Sotto altro profilo, il giudice attribuiva rilevanza alla circostanza che la retribuzione veniva ordinariamente corrisposta al da , evidenziando che i Pt_1 Persona_1
cinque bonifici emessi da erano stati giustificati da quest'ultimo come CP_1
anticipazioni in favore di il quale si era trovato in una situazione di difficoltà PE
economica, elemento non contestato specificatamente dal ricorrente.
Il Tribunale, infine, escludeva che potesse avere rilevanza, ai fini di ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, il fatto che la CP_1
avesse consegnato a una Sim H3G ad uso aziendale, sia perché appariva
[...] Pt_1
chiaro dall'istruttoria svolta che il ricorrente era inquadrato nell'organizzazione aziendale di sia in considerazione del rapporto di comodato d'uso stipulato PE
tra l'impresa resistente, che fungeva da KY Service, e quella del che invece PE
svolgeva la funzione di KY Installer, comodato che aveva ad oggetto anche le USIM aziendali, per la comunicazione e la trasmissione degli ordini di lavoro.
Concludeva dichiarando che, data l'insussistenza del vincolo di subordinazione tra le parti, era infondata la pretesa creditoria del ricorrente, a carico del quale poneva le spese di lite.
Con atto dell'11.04.2023, appellava la Parte_1
sentenza. resisteva al gravame. Controparte_2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 6.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene non dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, deducendo la violazione degli artt. 2094, 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Deduce che, contrariamente a quanto affermato dal decidente, il teste Tes_5
deve essere considerato pienamente attendibile, avendo egli lavorato per
[...]
quasi l'intero periodo oggetto di causa alle dipendenze di il quale lo aveva CP_1
anche indicato nella memoria di costituzione come testimone dei fatti controversi. Il teste aveva reso dichiarazioni circostanziate, confermando che l'appellante Tes_5
si era occupato, oltre che dell'installazione, anche della promozione e vendita dei prodotti della durante l'attività di installazione, e riferendo che Controparte_1
l'appellante si recava presso il negozio di , il quale gli impartiva ordini sulle CP_1
mansioni da svolgere.
1.1. Afferma che la deposizione del teste troverebbe riscontro nei Tes_5
documenti di trasporto, non esaminati dal primo giudice, dai quali si dovrebbe evincere, per un verso, che l'appellante svolgeva anche attività di promozione e vendita della merce commercializzata dall'appellata, e per l'altro, che l'appellante provvedeva alla vendita di abbonamenti e installazioni di merce “Linkem” e non solo KY, circostanza confermata anche dal fatto che la ditta riportava nei documenti di trasporto l'intestazione “CENTRO SERVIZI SKY – DELEAR FASTWEB – LINKEM
SERVICE – AGENZIA WOLTER KLUWER”.
1.2. Ulteriore riscontro si rinverrebbe nelle dichiarazioni dei testimoni e Tes_1
Tes_4
1.3. Sarebbe invece inattendibile la testimonianza del teste , il quale aveva Tes_2
dichiarato prima di aver lavorato per sette anni fino al 2015 per , salvo poi CP_1
affermare, in modo contraddittorio, di avere lavorato in qualità di installatore per , il quale gli pagava la retribuzione. Il teste aveva confermato che anche Persona_1
l'appellante aveva lavorato per la stessa azienda fino al 2015. Il teste Tes_3
poi, il quale aveva riferito solo in relazione al periodo compreso tra il 2011
[...]
e il 2013, aveva reso dichiarazioni generiche e frutto di proprie valutazioni personali, senza espliciti elementi concreti e specifici relativi al rapporto di lavoro tra l'appellante e PE
1.4. Ribadisce quindi di avere dimostrato di aver svolto attività lavorativa subordinata non riconducile alla A.N. YS di Negretti, ma esclusivamente alla
, fatto suffragato anche dalla circostanza che nel Controparte_1
contratto di mandato tra la KY IT S.r.l. e l'A.N. YS non era prevista alcuna attività concernente l'installazione e vendita dei prodotti Linkem, che veniva invece svolta dall'appellante per la Controparte_1
1.5. Infine, rileva che l'appellato aveva consegnato a in data 7.04.2016 – vale Pt_1
a dire una settimana dopo la cessazione dell'attività di avvenuta il 31.03.2016 PE
– un documento di trasporto fittiziamente intestato alla A.N. YS, così come il successivo documento di trasporto n. 524 del 20.04.2016.
2. Con il secondo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui viene esclusa la rilevanza, ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della consegna da parte dell'appellato di un telefono mobile aziendale direttamente al lavoratore.
Sostiene infatti che dal tenore della “dichiarazione di presa in carico di un telefono mobile aziendale” del 5.12.2011 – mai contestata dalla parte odierna appellata – emerge che la consegna era avvenuta direttamente in suo favore e non alla A.N. YS
e che, sulla base delle espressioni utilizzate nella stessa dichiarazione, emergerebbe la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti (“il materiale sopra descritto, viene rilasciato per uso esclusivamente lavorativo”, “il quale importo verrà detratto automaticamente sul compenso prestazionale del mese di riferimento”, “che verranno automaticamente detratti dal compenso prestazionale del mese di riferimento”, “Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo, il fruitore è tenuto alla immediata restituzione dei materiali consegnati, nel caso in cui ciò non avvenisse il fruitore sarà tenuto a corrispondere allo SKY SERVICE l'importo di euro 300,00 (trecento), che verranno automaticamente detratti dal compenso prestazionale del mese di riferimento…”, “nel caso in cui il fruitore non vanti nessun credito corrisponderà allo
SKY SERVICE per intero ed in contanti la somma di euro 300.00 (trecento) entro e non oltre le 24 successive dalla cessazione dell'attività lavorativa”).
2.1. Rappresenta, inoltre, che anche la scrittura privata per comodato d'uso gratuito dei materiali del 4.1.2010, intervenuta tra l'appellata e la ditta Controparte_3
dimostrerebbe la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra
[...]
le parti in causa, considerato che nella stessa scrittura era prevista la diretta responsabilità dell'installer ( per la cura e la manutenzione delle PE
strumentazioni concesse in comodato: la consegna della Usim aziendale al lavoratore, avvenuta in data 5/12/2011, ad opera della e non già della ditta CP_4 CP_1 [...]
(che era già in possesso di tali Usim aziendali in virtù della Controparte_3
scrittura privata di comodato dal 4.1.2010) e la responsabilità per la cura e manutenzione delle citate Usim aziendali direttamente sul lavoratore anziché sulla ditta
A.N. YS dimostrerebbero la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di . CP_1
3. Con il terzo motivo di appello, eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha reputato irrilevanti i bonifici di pagamento della retribuzione effettuati in favore del lavoratore dall'appellato , alle cui affermazioni il giudice avrebbe CP_1
acriticamente aderito, nonostante l'assenza di documenti comprovanti le asserite difficoltà economiche di e la restituzione delle somme da parte del medesimo. PE
A conferma del fatto che i pagamenti a favore di , sebbene formalmente Pt_1
riconducibili a andrebbero effettivamente imputati all'appellato, produce, nel PE
presente grado, otto screenshot di messaggi whatsapp tra ed , nel Pt_1 CP_1
periodo compreso tra il 9.12.2014 e il settembre 2015, da cui si dovrebbe evincere, a suo dire, che era a stabilire l'importo e la data in cui effettuare i pagamenti CP_1
degli stipendi. 4. Con il quarto motivo, deduce che erroneamente il giudice ha affermato, con motivazione apodittica, la genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo, essendo invece indicati, nell'atto, in modo preciso, il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della ditta appellata, gli orari e il luogo di lavoro, la natura e la modalità di prestazione di lavoro effettuata e le richieste economiche avanzate.
5. Con il quinto motivo, si duole dell'omessa valutazione di documenti decisivi ai fini della decisione, vale a dire i documenti di trasporto da cui si evincerebbe che la aveva incaricato di vendere sia i prodotti KY che i prodotti Controparte_1 Pt_1
Linkem, con la precisazione che il documento n. 475 era stato consegnato una settimana dopo la cessazione dell'attività commerciale di PE
6. Con il sesto e ultimo motivo, eccepisce la violazione da parte del decidente degli artt. 91 e s.s. c.p.c., in quanto la riforma della sentenza di primo grado renderebbe illegittima anche la statuizione sulle spese.
7. L'appello è infondato.
7.1. La deposizione del teste è stata correttamente interpretata dal primo Tes_5
giudice nell'ambito della valutazione complessiva delle prove testimoniali e documentali acquisite agli atti del processo: due testimonianze che affermano che il lavorava alle dipendenze della ditta A.N. YS (testi Pt_1 Controparte_3
e ; due testimonianze (testi e che Testimone_2 Testimone_3 Tes_1 Tes_4
dichiarano di avere conoscenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
solo per averlo appreso dal lavoratore (“Il ricorrente nei Controparte_1
nostri colloqui si riferiva al resistente come se fosse il suo datore di lavoro” – t. Tes_1
“Il sig. era il datore di lavoro del ricorrente, in quanto me lo ha riferito il CP_1
ricorrente” – t. e per avere accompagnato presso il negozio di Tes_4 Pt_1
a prelevare il materiale necessario per eseguire le installazioni e ritirare gli CP_1
ordini di installazione;
due contratti di mandato con KY IT S.r.l., uno con l'azienda avente ad oggetto l'attività commerciale di Controparte_1
vendita di servizi e prodotti KY e l'altro con avente Controparte_3
ad oggetto l'installazione dei prodotti e l'assistenza tecnica;
documentata (vd. certificati CCIAA) autonomia tra le due imprese, riferibili a soggetti diversi, aventi sede, oggetto e denominazione diversi;
copie dei bonifici di pagamento delle retribuzioni dell'appellante da parte di per l'intero periodo di lavoro Persona_1
(salvi i cinque bonifici di cui si dirà nel prosieguo).
A fronte di tale compendio probatorio la dichiarazione del teste Testimone_5
- dipendente dell'azienda appellata con mansioni inizialmente di “front office” e poi di gestione del negozio e in particolare del magazzino e della squadra degli installatori - appare inattendibile quando afferma che il aveva lavorato “per conto” della Pt_1 [...]
facendo parte della “squadra installativa”, in contrasto con le concordi CP_5
dichiarazioni degli altri testimoni ( e che svolgevano la stessa attività Tes_2 Tes_3
di installatori alle dipendenze di , titolare dell'impresa che svolgeva Persona_1
tale attività su mandato di KY IT S.r.l. in stretta collaborazione con la ditta i quali hanno dichiarato che anche l'appellante lavorava per il Controparte_1
Tale inattendibilità è altresì confermata dalla contraddizione in cui cade il PE
teste quando afferma dapprima che era lui a gestire la “squadra degli Tes_5
installatori”, salvo poi affermare che questi ricevevano gli ordini dei servizi esterni da eseguire il giorno successivo direttamente da o “da un suo incaricato in caso CP_1
di assenza, che solo qualche volta [aveva] sostituito [lui]”.
Le dichiarazioni del teste , in contrasto con il compendio probatorio anche Tes_5
documentale sopra richiamato, non sono utili da sole per fondare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, anche perché generiche, laddove il testimone afferma che aveva lavorato “per conto della ditta resistente” senza riferire alcuna Pt_1
circostanza utile a circostanziare e dimostrare tale attività lavorativa, oltre che, come ritenuto dal primo giudice, deduttive, in quanto il teste afferma la sussistenza del rapporto di lavoro deducendolo dall'attività, effettivamente svolta dall'appellante, di installatore dei prodotti e servizi commercializzati dalla per la cui Controparte_1
esecuzione era richiesta la quotidiana frequentazione del negozio della ditta appellata, per ricevere gli ordini di installazione per il giorno successivo e ritirare i materiali e i prodotti indispensabili per l'esecuzione del servizio di installazione (di proprietà KY, detenuti e commercializzati dalla ditta ), con i relativi documenti di CP_1
trasporto. Il teste poi ha escluso che avesse svolto attività di vendita Tes_5 Pt_1
al front office del negozio, mentre nessuna rilevanza può assumere la sua dichiarazione generica secondo cui il lavoratore “poteva promuovere presso le persone/aziende dove avveniva l'installazione, la vendita di prodotti commercializzati dalla ditta”, trattandosi di un'ipotesi evidentemente frutto di generiche valutazioni del testimone, priva di qualsiasi riscontro.
7.2. Lo svolgimento di attività di promozione e vendita da parte dell'appellante non trova riscontro nei documenti di trasporto acquisiti agli atti di causa, dai quali emerge l'installazione di merce “Linkem”, anch'essa commercializzata dall'impresa appellata,
e non solo di merce KY, posto che nei contratti stipulati da e da CP_1 PE
con KY IT S.r.l. non risulta apposta clausola di esclusiva, e anzi una pattuizione di tale natura è espressamente esclusa, per cui ben poteva la ditta che aveva ad PE
oggetto proprio l'attività di “impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere”, procedere all'installazione anche di altri prodotti, non provenienti da KY, sempre su richiesta della ditta , mentre l'indicazione Controparte_1
della causale “c/vendita” nel “documento di trasporto” consegnato all'installatore non dimostra, invero, che lo stesso svolgesse attività commerciale quale dipendente dell'impresa . CP_1
7.3. Il contratto stipulato dall'azienda appellata con KY IT S.r.l. (in atti) era intitolato “Contratto di collaborazione per la distribuzione commerciale” e individuava la come KY Service ovvero come punto vendita facente parte Controparte_6
della rete costituita per la “commercializzazione e la distribuzione di prodotti e servizi televisivi nonché di strumenti connessi con la visione dei predetti prodotti e servizi”, denominati, tenuti anche all'espletamento delle attività propedeutiche e complementari, volte alla raccolta del maggior numero di contratti di abbonamento nella propria zona, con incasso del prezzo dai sottoscrittori, e alla custodia dei materiali consegnati da KY (ricevitori digitali, telecomandi, cavi scart, cavi elettrici e le smart card). Il contratto stipulato da con KY IT S.r.l. (in atti) Controparte_3
aveva ad oggetto la “fornitura dei servizi di installazione ed assistenza post installazione”, essendo necessario, per la ricezione dei programmi trasmessi da KY via satellite su televisore, disporre di un impianto satellitare e di un sistema di decodificazione del segnale trasmesso, costituito da una smart card e da un decoder e trattandosi un “servizio fornito da KY ai clienti che ne facciano richiesta all'atto della stipula del contratto di abbonamento”, affidato a “una rete di installatori abilitati ed autorizzati dislocati sul territorio nazionale”. Alla lettera g) del contratto è chiarito il rapporto con gli KY Service, tra i quali va annoverata la ditta Controparte_1
, avendo questi ultimi “l'incarico di smistare tra i vari installatori
[...]
autorizzati le richieste dei clienti, trasmettere agli stessi gli ordinativi di lavoro…e rifornirli di tutti i materiali, di proprietà degli stessi KY Service o di KY, necessari per il compimento delle attività” di installazione e assistenza post installazione. Al punto
2.1 del contratto l'installatore (A.N. YS di si obbliga a dare Persona_1
esecuzione al contratto “attraverso la propria autonoma organizzazione di persone e mezzi” e “per il tramite di uno degli KY Service”. Al punto 4.2 si chiarisce che l'installatore deve dare esecuzione a ciascun “Ordine di lavoro” nei quattro giorni lavorativi successivi alla “consegna da parte dello KY Service di copia cartacea del medesimo Ordinativo di lavoro”, ferma la sua libertà di rifiutarne uno o più (4.3). Al punto 5.1, ancora, si precisa che l'installatore si impegna a svolgere le attività,
“eseguendole direttamente o con personale proprio e con autonomo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dello stesso, sopportando interamente il rischio d'impresa e con esso il rischio di infortuni sul lavoro di malattie professionali ad essi relativo, essendo quindi, autonomamente tenuto a rispettare e far rispettare tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza…”. Al punto 5.3 l'installatore si impegna a utilizzare per lo svolgimento delle attività unicamente i materiali (smart card, decoder, kit satellitare) nonché i componenti di ricambio e le eventuali digital keys “che avrà provveduto a ritirare presso il magazzino dello KY Service”.
All'Allegato C lettere l), m) e n) si chiarisce l'obbligo dell'installatore di comunicare allo KY Service l'esecuzione delle attività previste dall'Ordinativo di lavoro, restituendo a quest'ultimo una delle tre copie cartacee sottoscritte dal cliente e da lui stesso.
7.4. svolgeva mansioni di installatore, come pacifico, affidate da KY IT Pt_1
S.r.l. a come documentato, ed era inserito nell'organizzazione di persone e PE
mezzi dell'impresa individuale A.N. come confermato da Controparte_3
entrambi i testi e a loro volta installatori dipendenti di Tes_2 Tes_3 PE
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il teste non è inattendibile Tes_2
né contraddittorio. Egli afferma chiaramente di avere svolto attività di installatore lavorando per dal quale era retribuito e afferma che aveva Persona_1 Pt_1
lavorato “per la stessa azienda”. Descrive poi le modalità di svolgimento dei suoi compiti, chiarendo che era necessario recarsi al negozio di per ritirare i CP_1
materiali necessari in base agli ordini di installazione: il generico riferimento fatto dal teste in premessa, per chiarire i propri rapporti con le parti in causa, al “rapporto di lavoro” avuto con per circa sette anni e cessato da circa sei anni alla data CP_1
della sua audizione, deve ritenersi riferito proprio a dette modalità esecutive delle prestazioni rese in favore del datore di lavoro , implicanti continui rapporti PE
con lo KY Service, come previsto dalle istruzioni operative contrattualmente impartite da KY IT S.r.l. e sopra riportate al punto 7.3.
Per nulla generica risulta poi la testimonianza di (il quale già lavorava alle Tes_3
dipendenze di dal 2009, ancor prima che venisse assunto il ), anzi PE Pt_1
dettagliata e precisa sulle modalità esecutive della prestazione e sui rapporti con l'impresa . Controparte_1
7.5. Non osta alla superiore ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra le parti la dimostrazione dell'esistenza di documenti di trasporto emessi in data successiva alla cessazione dell'attività di avvenuta il 31.03.2016 e precisamente in data PE
7.04.2016 e il 20.04.2016. Dalla visura camerale in atti si evince, infatti, che il
31.3.2016 è la data indicata di cessazione dell'attività, ma la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese è del 25.5.2016, mentre la cancellazione è datata 26.8.2016: i due unici documenti di trasporto intestati alla ditta installatrice di Persona_1
sono stati emessi quando l'impresa era ancora attiva e ben poteva portare a termine alcuni compiti nella fase di chiusura.
8. Anche il secondo motivo di appello è infondato. La “presa in carico” da parte del del telefono cellulare concesso in comodato d'uso da Pt_1 Controparte_1
a con assunzione di responsabilità
[...] Controparte_3
del lavoratore direttamente nei confronti della ditta appellata per la cura e la manutenzione delle Usim aziendali, trova la sua giustificazione non già, come vorrebbe l'appellante, nell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appellato, ma proprio nella scrittura privata stipulata tra e il CP_1 PE
4.1.2010, nella quale le parti convenivano che lo KY Service concedeva in comodato d'uso, per l'esclusivo utilizzo sulle lavorazioni ODL KY, oltre a elettroutensili e utensili meccanici, anche in quantità rapportata al numero di Sub- CP_7
Installer di cui a quella data si avvaleva, i quali - mentre della cura e PE
manutenzione delle strumentazioni concesse rispondeva l'Installer - rispondevano personalmente verso lo KY Service “dei flussi dati e voce delle usim” (art. 4). Detta scrittura privata di comodato d'uso, pertanto, lungi dal porsi in contrasto con la consegna diretta del telefono e , in data 5.12.2011, in favore del Sub-Installer CP_7
, giustifica il tenore della dichiarazione di “presa in carico” sottoscritta dal Pt_1
lavoratore e l'assunzione di responsabilità per l'eventuale uso diverso da quello esclusivamente lavorativo per il quale il materiale era consegnato, con previsione di pagamento di una somma di denaro in favore dello KY Service, detratta direttamente dal compenso del lavoratore. Le espressioni utilizzate nella dichiarazione, evidenziate dall'appellante a dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appellato, laddove fanno riferimento al “lavoro”, alla “prestazione” o alla
“detrazione dal compenso” ben possono riferirsi al rapporto di lavoro alle dipendenze del PE
9. La retribuzione dell'appellante era pagata da come si evince dai bonifici PE
in atti con la causale “saldo” e l'indicazione del mese di competenza, a partire dal mese di ottobre 2011 e fino ad aprile 2016, tutti eseguiti da da un conto a Persona_1
lui intestato, ad eccezione di cinque bonifici che effettivamente – la circostanza non è contestata – provengono da e riguardano i mesi di agosto 2013, Controparte_1
dicembre 2013, ottobre 2014, dicembre 2014 e aprile 2015. Si tratta evidentemente di pagamenti occasionali - appena cinque mensilità in un periodo lavorativo di quasi cinque anni, durante il quale il lavoratore è sempre stato retribuito da – i quali PE
pertanto non possono inficiare la superiore ricostruzione dei rapporti tra le parti e che possono effettivamente trovare giustificazione nella spiegazione fornita dall'appellato ovvero nel rapporto sussistente tra lo e lo KY Installer Controparte_8
A.N. YS, che aveva indotto il primo a far fronte alle difficoltà economiche del secondo nel pagamento di alcune mensilità in favore di uno dei dipendenti, anticipando le relative somme, essendo innegabile che era anche nell'interesse di che CP_1
disponesse di un numero di Sub-Installer adeguato ad evadere gli ODL. PE
I documenti prodotti dall'appellante solo nel presente grado - copie cartacee messaggi whatsapp asseritamente intercorsi tra le parti, i quali dovrebbero dimostrare la sussistenza dell'obbligazione retributiva a carico di , vero datore di lavoro CP_1
– non possono essere ammessi, sia in quanto tardivamente prodotti, trattandosi di documenti formati, secondo l'assunto della stessa parte che vuole avvalersene, anteriormente all'introduzione della lite, sia in quanto gli stessi sono stati disconosciuti dalla parte appellata, la quale ha negato qualsiasi scambio di messaggi whatsapp con l'appellante; tale disconoscimento non è stato confutato dalla controparte, che non si
è offerta di produrre il documento in formato telematico, al fine di verificare la corrispondenza delle copie cartacee e l'effettiva provenienza dei messaggi da utenze telefoniche in uso all'appellato.
Il terzo motivo di appello va quindi rigettato.
10. Anche il quarto motivo è infondato, posto che la genericità delle allegazioni cui fa riferimento il primo giudice in sentenza (pag.3) attiene al pagamento delle retribuzioni da parte di , che l'appellante in ricorso qualificava come Persona_1
un mero “amico” di , senza quindi dare adeguata giustificazione sulle Controparte_1 ragioni per le quali questi avrebbe dovuto assumere a proprio carico l'onere retributivo in luogo del datore di lavoro, quando invece il rapporto tra e CP_1 PE
esulava dalla mera amicizia e trovava causa nell'oggetto delle rispettive attività di impresa, legate entrambe da mandato con KY IT S.r.l. (l'uno quale KY Service e l'altro quale KY Installer) ed esercitate con autonome organizzazioni di personale e mezzi.
11. Il quinto motivo va rigettato per le ragioni già esposte ai superiori numeri 7.2. e
7.5., cui si rinvia. Va qui aggiunto che, proprio dai documenti di trasporto della merce fornita dalla ditta per l'installazione si evince ulteriormente che il Controparte_1
servizio era affidato alla ditta indicata espressamente Controparte_3
nei documenti medesimi, i quali riportavano altresì il nome del Sub-Installer ovvero del dipendente della ditta installatrice incaricato di eseguire il singolo ordine di lavoro.
12. Il sesto motivo resta assorbito, atteso che la regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza.
13. Anche le spese del presente grado, pertanto, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00), seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che liquida in euro 7.500,00, oltre rimborso forfetario (15%), iva e cpa.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi