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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/11/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del
D. Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 3 novembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5000, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
Parte_1 con l'avv. URGERA FILIPPO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuti -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2022 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio le parti convenute e e –
[...] CP_1 CP_2
1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
8-9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: in via preliminare accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti per la sospensione ex art 29 comma 3 del
D.lgs. nr. 46 del 1999, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
nel merito revocare e/o accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità dell'avviso di addebito e per l'effetto, dichiarare non dovuto l'importo di euro
9.594,29 ovvero ridurre l'importo secondo quanto accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta anche quale CP_1 mandataria della parte convenuta , contestando le affermazioni della CP_2 parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre dedotto di avere sgravato CP_1
(parzialmente) i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito impugnato ex adverso e riguardanti il periodo da settembre 2018 a dicembre 2019.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta , giacché la presente controversia concerne crediti CP_2 contributivi di sorti dopo il 31.12.2008 (segnatamente, crediti relativi al CP_1 periodo da novembre 2017 a dicembre 2019), dunque non rientranti nell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'art. 13, co. 1, della L.
n. 448/1998 e dell'art. 3, co. 42-quinquies, del D.L. n. 203/2005, convertito
2 con modificazioni dalla L. n. 248/2005 (disciplinanti la c.d. “cartolarizzazione” dei crediti del cedente nei confronti della cessionaria ). CP_1 CP_2
* * *
Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 397 2022
00164033 24 000 – ricevuto in data 30.08.2022 (all. 1 al fascicolo delle parti convenute) e riguardante crediti contributivi e correlati accessori asseritamente dovuti dalla parte ricorrente alla gestione commercianti, quale amministratore e socio unico di C.A.W.E. SRLS, in riferimento al periodo da novembre 2017
a dicembre 2019 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente) – deducendo che l'obbligazione contributiva in questione sarebbe insussistente, non esistendo, in concreto, i presupposti di fatto e di diritto per la nascita della medesima obbligazione.
In punto di diritto occorre ricordare, a tale proposito, che l'art. 29 della
L. n. 160/1975 (come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) prevede che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 [recante disposizioni in materia di
“Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”], e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
3 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. […]”.
L'art. 1, co. 208, della L. n. 662/1996 prevede inoltre che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_3 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_3 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
La giurisprudenza ha chiarito che “La iscrizione alla gestione commercianti è
[…] obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto
4 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. […]” (cfr. Cassazione civile, SS.
UU., 12/02/2010, n. 3240).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente contestato che sussistano, nei propri confronti, i già illustrati requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti (cfr. art. 29 della L. n. 160/1975, per come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996): più nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto (a) di rivestire il ruolo di amministratore unico di C.A.W.E. SRLS dal 26.05.2016, (b) di avere acquisito (anche) la qualità di socio unico di
C.A.W.E. SRLS a decorrere dal 12.09.2018, a seguito della acquisizione delle quote del precedente socio unico ( , coniuge della parte Persona_1 ricorrente), (c) di essersi limitata a svolgere l'attività di amministrazione e di rappresentanza della società in parola, senza alcuna ingerenza nell'attività operativa di tale società (attività consistente, in concreto, nel commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle), (d) che i processi produttivi e gli atti di commercio della medesima società erano e sono tuttora svolti autonomamente dai lavoratori all'uopo assunti alle dipendenze di essa ed aventi le qualifiche di impiegati e/o di operai (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente, recante visura camerale di C.A.W.E. SRLS).
Stando così le cose, l'onere di dimostrare la concreta esistenza, rispetto alla parte ricorrente, dei già ricordati requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravava – in base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza
(cfr. Cass. 25 luglio 2016, n. 15327) e, invero, in conformità ai principi generali in materia di onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.) – sulla parte convenuta CP_1
La parte convenuta non ha invero assolto all'onere probatorio in CP_1 questione, non avendo fornito alcuna prova diretta circa l'effettiva partecipazione personale della parte ricorrente al lavoro aziendale – neppure quale soggetto addetto alla supervisione o alla direzione dell'attività svolta dai
5 lavoratori operanti alle dipendenze di C.A.W.E. SRLS – , né circa l'abitualità di tale partecipazione, né circa la prevalenza dell'apporto lavorativo asseritamente fornito dalla parte ricorrente rispetto agli altri fattori produttivi utilizzati nei processi produttivi aziendali.
A tale proposito va evidenziato che la parte convenuta non ha CP_1 neppure articolato autonomamente alcuna prova testimoniale volta (ed idonea)
a dimostrare in via diretta la sussistenza dei fatti genetici dell'obbligazione contributiva asseritamente gravante sulla parte ricorrente.
Inoltre le prove indirette o indiziarie fornite dalla parte convenuta CP_1
– vale a dire i documenti (all. 4/7 al fascicolo delle parti convenute) attestanti (a) il numero asseritamente esiguo di lavoratori dipendenti di C.A.W.E. SRLS,
(ritenuto incongruo rispetto al fatturato aziendale della società in questione e/o all'estensione dell'attività della stessa), nonché (b) le qualifiche di impiegato e/o di operaio riconosciute a tali lavoratori (ritenute insufficienti per condurre, in assenza di figure dirigenziali, l'attività di impresa di C.A.W.E.
SRLS) – difettano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, dunque, sono inidonee a dimostrare, da sole, la fondatezza delle pretese contributive vantate dalla medesima parte convenuta nei confronti della parte CP_1 ricorrente.
In conclusione, alla luce del compendio probatorio complessivamente acquisito, appare quindi insussistente, nel caso di specie, il requisito essenziale per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti nel periodo per cui vi è causa, costituito dalla personale partecipazione di quest'ultima al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Di riflesso difettano anche i presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva alla quale fa riferimento l'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo della parte ricorrente di versare contributi alla
6 gestione commercianti nel periodo per cui vi è causa – cioè quello da novembre 2017 a dicembre 2019 (o, tenuto conto dello sgravio parziale disposto in corso di causa dalla parte convenuta quello da settembre CP_1
2018 a dicembre 2019): di riflesso va dichiarata la nullità dell'avviso di addebito impugnato (n. 397 2022 00164033 24 000).
L'accoglimento del ricorso per le ragioni e nei termini suindicati determina l'assorbimento delle altre domande e/o eccezioni presentate dalle parti e non espressamente esaminate.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono CP_1 poste a carico di tale parte convenuta: le spese in questione sono liquidate nella misura di euro 2.500,00 e ad esse si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% delle prime (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del
D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta possono essere interamente compensate, essendosi CP_2 quest'ultima costituita in giudizio a mezzo del medesimo difensore della parte convenuta CP_1
P.Q.M.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta CP_2
;
[...]
- dichiara l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in relazione alla qualità di amministratore di C.A.W.E. SRLS e in riferimento al periodo da novembre 2017 a dicembre 2019;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'avviso di addebito n. 397 2022
00164033 24 000;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese
7 generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta . CP_2
Velletri, 3 novembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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