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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4504/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Calò, presso Parte_1 P.IVA_1 cui è stato eletto domicilio in Lecce, Via Zanardelli n. 60, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI dell'attrice: (come da memoria depositata in data 20.12.2024): Per tale ragione, prudenzialmente e sommessamente, questa difesa manifesta la disponibilità ad ottenere una pronuncia il cui carattere costitutivo resterebbe sospensivamente condizionato all'obbligo della ricorrente di provvedere all'aggiornamento planimetrico catastale e alla verifica della conformità urbanistica dell'immobile per cui è causa. In subordine: […] Per tutto quanto precede, si muta come segue la domanda. Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il recesso dal contratto preliminare del 30 marzo 2023 ai rogiti del Notaio dottor , notaio in Lecco, Rep. n. 17538 e Rac. n. Persona_1 15598, registrato a LECCO il 5/4/2023 al n. 4364 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria di MILANO 2 il 6/4/2023 ai nn 47285 Generale e 32580 Particolare;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di compravendita del 30 marzo 2023 ai rogiti del Notaio dottor , Persona_1
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio notaio in Lecco, Rep. n. 17538 e Rac. n. 15598, registrato a LECCO il 5/4/2023 al n. 4364 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria di MILANO 2 il 6/4/2023 ai nn 47285 Generale e 32580 Particolare;
3) Accertare e dichiarare che l'inadempimento della convenuta è grave, assoluto e definitivo;
4) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente alla restituzione del doppio della caparra versata pari ad € 60.000,00;
5) per l'ulteriore effetto, condannare la sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma complessiva pari ad € 120.000,00 per le ragioni innanzi esposte;
6) con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di aver Parte_1 concluso, in qualità di promissaria acquirente, in data 30.03.2023, un contratto preliminare di compravendita immobiliare con , versando Controparte_1 alla promittente venditrice una caparra confirmatoria pari ad euro 60.000,00.
in considerazione del fatto che la conclusione del contratto definitivo Parte_1 non aveva potuto aver luogo atteso l'inadempimento della controparte, che si era presentata dinanzi al notaio incaricato del rogito, ha dunque proposto nei suoi confronti domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
è rimasta contumace. Controparte_1 La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Il contratto preliminare di compravendita per cui è causa è stato prodotto in atti sub doc.
1. Esso ha ad oggetto un appartamento ad uso ufficio, con cantina e box, il tutto sito in Bellusco, via Papa Giovanni XXIII n. 9 e da trasferirsi all'odierna ricorrente per il corrispettivo di euro 70.000,00. Il termine per il rogito risulta stabilito in sei mesi dalla conclusione del contratto preliminare, e dunque nella data del 30.09.2023. La ricorrente ha altresì documentato il versamento della caparra confirmatoria di euro 60.000,00 in favore della controparte, in data 30.03.2023 (cfr.: doc. 2). È infine documentata la duplice convocazione della resistente dinanzi al notaio per la conclusione del contratto definitivo, rimasta senza esito (cfr.: doc. 3, 4 e 5). Poiché la promittente venditrice è rimasta del tutto inerte senza giustificare in alcun modo la sua condotta, deve ritenersi sussistente nella specie il suo inadempimento contrattuale, da considerarsi grave in quanto riguardante la prestazione principale a suo carico.
3. Per quanto concerne le conseguenze di quanto precede, deve rilevarsi che la ricorrente aveva proposto originariamente domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. 2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Tuttavia, all'udienza del 13.11.2024, l'organo giudicante, evidenziato che dal contratto preliminare emergevano una difformità catastale ed una riserva di verifica circa la situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, ha assegnato alla società un termine per prendere posizione sulle circostanze in questione, che avrebbero potuto impedire il trasferimento immobiliare. In particolare, all'art. 12 del contratto preliminare, la parte promittente venditrice ha dichiarato quanto segue:
“* quanto all'ufficio censito al foglio 17 particella 369 sub. 701 che, i dati catastali e la relativa planimetria depositata in catasto non è conforme allo stato di fatto secondo le vigenti norme in materia catastale. All'uopo la detta parte promittente venditrice si obbliga a regolarizzare a proprie spese l'attuale situazione catastale prima del contratto definitivo in conformità alle leggi vigenti;
* quanto al box censito al foglio 17, particella 369 sub. 12, che i dati catastali e le planimetria è conforme allo stato di fatto secondo le vigenti norme in materia catastale”. Inoltre, quanto alla situazione edilizia ed urbanistica, sempre nella medesima sede, all'art. 13 del contratto, la parte alienante, dopo aver dichiarato il titolo edilizio in forza del quale era stato edificato il fabbricato di cui fa parte l'immobile per cui è causa, si è anche obbligata “a verificare in comune presso l'ufficio tecnico la presenza di eventuali altri titoli prima del contratto definitivo di compravendita”. Alla luce di quanto precede, la difesa della ricorrente ha manifestato, in via principale, “la disponibilità ad ottenere una pronuncia il cui carattere costitutivo resterebbe sospensivamente condizionato all'obbligo della ricorrente di provvedere all'aggiornamento planimetrico catastale e alla verifica della conformità urbanistica dell'immobile per cui è causa”, e, in subordine, ha mutato la domanda in recesso, con condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra.
3.1. La richiesta principale di emissione di una sentenza condizionata di trasferimento immobiliare non può essere accolta. A tale proposito, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 20526 del 29.09.2020), “nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione”. Pertanto, l'aggiornamento catastale non può essere rimesso ad un'epoca successiva alla pronuncia.
3.2. Va invece accolta la domanda subordinata.
3.2.1. A tale proposito, deve in primo luogo osservarsi che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 8048 del 23.04.2020), “nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", atteso che lo "ius variandi" previsto dall'art. 1453 c.c., che deroga al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio”. Sotto il profilo processuale, poi, deve rilevarsi che la domanda in questione risulta essere stata notificata alla convenuta contumace ex art. 292 del codice di rito.
3.2.2. Come innanzi si è visto, risultano documentati sia il versamento della caparra, sia l'inadempimento della promittente venditrice. Oltre a ciò, va anche tenuto conto del comportamento processuale della resistente, che non ha inteso costituirsi in giudizio, rinunciando dunque ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente, con ciò mostrando di non avere argomentazioni da contrapporre a quelle della controparte. Si rileva, a tale proposito, che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 14748 del 26.06.2007), il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione.
3.2.3. Il recesso della promissaria acquirente ha determinato lo scioglimento del rapporto contrattuale di cui trattasi per inadempimento della controparte.
3.2.4. Il pagamento del doppio della caparra confirmatoria è dovuto ex art. 1385, comma secondo, c.c., secondo cui “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari minimi stanti il carattere semplificato del rito e la contumacia della resistente, disponendosi la relativa distrazione in favore dell'avv. Mauro Calò, che ne ha fatto richiesta, quale antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. accerta lo scioglimento del rapporto contrattuale per cui è causa a seguito di recesso della società ricorrente per inadempimento della resistente;
2. per l'effetto, condanna a pagare ad a titolo Controparte_1 Parte_1 di doppio della caparra confirmatoria, la complessiva somma di euro 120.000,00;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione;
4. condanna a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 823,19 per anticipazioni ed euro 4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 7.052,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Mauro Calò. Così deciso in Monza, in data 5 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4504/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Calò, presso Parte_1 P.IVA_1 cui è stato eletto domicilio in Lecce, Via Zanardelli n. 60, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI dell'attrice: (come da memoria depositata in data 20.12.2024): Per tale ragione, prudenzialmente e sommessamente, questa difesa manifesta la disponibilità ad ottenere una pronuncia il cui carattere costitutivo resterebbe sospensivamente condizionato all'obbligo della ricorrente di provvedere all'aggiornamento planimetrico catastale e alla verifica della conformità urbanistica dell'immobile per cui è causa. In subordine: […] Per tutto quanto precede, si muta come segue la domanda. Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il recesso dal contratto preliminare del 30 marzo 2023 ai rogiti del Notaio dottor , notaio in Lecco, Rep. n. 17538 e Rac. n. Persona_1 15598, registrato a LECCO il 5/4/2023 al n. 4364 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria di MILANO 2 il 6/4/2023 ai nn 47285 Generale e 32580 Particolare;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di compravendita del 30 marzo 2023 ai rogiti del Notaio dottor , Persona_1
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio notaio in Lecco, Rep. n. 17538 e Rac. n. 15598, registrato a LECCO il 5/4/2023 al n. 4364 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria di MILANO 2 il 6/4/2023 ai nn 47285 Generale e 32580 Particolare;
3) Accertare e dichiarare che l'inadempimento della convenuta è grave, assoluto e definitivo;
4) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente alla restituzione del doppio della caparra versata pari ad € 60.000,00;
5) per l'ulteriore effetto, condannare la sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma complessiva pari ad € 120.000,00 per le ragioni innanzi esposte;
6) con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di aver Parte_1 concluso, in qualità di promissaria acquirente, in data 30.03.2023, un contratto preliminare di compravendita immobiliare con , versando Controparte_1 alla promittente venditrice una caparra confirmatoria pari ad euro 60.000,00.
in considerazione del fatto che la conclusione del contratto definitivo Parte_1 non aveva potuto aver luogo atteso l'inadempimento della controparte, che si era presentata dinanzi al notaio incaricato del rogito, ha dunque proposto nei suoi confronti domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
è rimasta contumace. Controparte_1 La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Il contratto preliminare di compravendita per cui è causa è stato prodotto in atti sub doc.
1. Esso ha ad oggetto un appartamento ad uso ufficio, con cantina e box, il tutto sito in Bellusco, via Papa Giovanni XXIII n. 9 e da trasferirsi all'odierna ricorrente per il corrispettivo di euro 70.000,00. Il termine per il rogito risulta stabilito in sei mesi dalla conclusione del contratto preliminare, e dunque nella data del 30.09.2023. La ricorrente ha altresì documentato il versamento della caparra confirmatoria di euro 60.000,00 in favore della controparte, in data 30.03.2023 (cfr.: doc. 2). È infine documentata la duplice convocazione della resistente dinanzi al notaio per la conclusione del contratto definitivo, rimasta senza esito (cfr.: doc. 3, 4 e 5). Poiché la promittente venditrice è rimasta del tutto inerte senza giustificare in alcun modo la sua condotta, deve ritenersi sussistente nella specie il suo inadempimento contrattuale, da considerarsi grave in quanto riguardante la prestazione principale a suo carico.
3. Per quanto concerne le conseguenze di quanto precede, deve rilevarsi che la ricorrente aveva proposto originariamente domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. 2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Tuttavia, all'udienza del 13.11.2024, l'organo giudicante, evidenziato che dal contratto preliminare emergevano una difformità catastale ed una riserva di verifica circa la situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, ha assegnato alla società un termine per prendere posizione sulle circostanze in questione, che avrebbero potuto impedire il trasferimento immobiliare. In particolare, all'art. 12 del contratto preliminare, la parte promittente venditrice ha dichiarato quanto segue:
“* quanto all'ufficio censito al foglio 17 particella 369 sub. 701 che, i dati catastali e la relativa planimetria depositata in catasto non è conforme allo stato di fatto secondo le vigenti norme in materia catastale. All'uopo la detta parte promittente venditrice si obbliga a regolarizzare a proprie spese l'attuale situazione catastale prima del contratto definitivo in conformità alle leggi vigenti;
* quanto al box censito al foglio 17, particella 369 sub. 12, che i dati catastali e le planimetria è conforme allo stato di fatto secondo le vigenti norme in materia catastale”. Inoltre, quanto alla situazione edilizia ed urbanistica, sempre nella medesima sede, all'art. 13 del contratto, la parte alienante, dopo aver dichiarato il titolo edilizio in forza del quale era stato edificato il fabbricato di cui fa parte l'immobile per cui è causa, si è anche obbligata “a verificare in comune presso l'ufficio tecnico la presenza di eventuali altri titoli prima del contratto definitivo di compravendita”. Alla luce di quanto precede, la difesa della ricorrente ha manifestato, in via principale, “la disponibilità ad ottenere una pronuncia il cui carattere costitutivo resterebbe sospensivamente condizionato all'obbligo della ricorrente di provvedere all'aggiornamento planimetrico catastale e alla verifica della conformità urbanistica dell'immobile per cui è causa”, e, in subordine, ha mutato la domanda in recesso, con condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra.
3.1. La richiesta principale di emissione di una sentenza condizionata di trasferimento immobiliare non può essere accolta. A tale proposito, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 20526 del 29.09.2020), “nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione”. Pertanto, l'aggiornamento catastale non può essere rimesso ad un'epoca successiva alla pronuncia.
3.2. Va invece accolta la domanda subordinata.
3.2.1. A tale proposito, deve in primo luogo osservarsi che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 8048 del 23.04.2020), “nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", atteso che lo "ius variandi" previsto dall'art. 1453 c.c., che deroga al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio”. Sotto il profilo processuale, poi, deve rilevarsi che la domanda in questione risulta essere stata notificata alla convenuta contumace ex art. 292 del codice di rito.
3.2.2. Come innanzi si è visto, risultano documentati sia il versamento della caparra, sia l'inadempimento della promittente venditrice. Oltre a ciò, va anche tenuto conto del comportamento processuale della resistente, che non ha inteso costituirsi in giudizio, rinunciando dunque ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente, con ciò mostrando di non avere argomentazioni da contrapporre a quelle della controparte. Si rileva, a tale proposito, che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 14748 del 26.06.2007), il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione.
3.2.3. Il recesso della promissaria acquirente ha determinato lo scioglimento del rapporto contrattuale di cui trattasi per inadempimento della controparte.
3.2.4. Il pagamento del doppio della caparra confirmatoria è dovuto ex art. 1385, comma secondo, c.c., secondo cui “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari minimi stanti il carattere semplificato del rito e la contumacia della resistente, disponendosi la relativa distrazione in favore dell'avv. Mauro Calò, che ne ha fatto richiesta, quale antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. accerta lo scioglimento del rapporto contrattuale per cui è causa a seguito di recesso della società ricorrente per inadempimento della resistente;
2. per l'effetto, condanna a pagare ad a titolo Controparte_1 Parte_1 di doppio della caparra confirmatoria, la complessiva somma di euro 120.000,00;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione;
4. condanna a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 823,19 per anticipazioni ed euro 4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 7.052,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Mauro Calò. Così deciso in Monza, in data 5 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio