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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6621/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Cherubini Simona Maria Domenica - Giudice On. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa congiuntamente promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Ghisleni e dall'Avv. Elena Gambirasio e domiciliato presso lo studio dall'Avv. Elena
Gambirasio, sito in Medolago (BG), via Italia n. 1;
E
(C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia Araldi, dall'Avv. Lorenzo Fabbri e dall'Avv.
Teodoro Santaguida, nello studio dei quali – sito in Milano (MI), Via Spartaco n. 27 - è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo integrato con note del 23/01/2025; per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 29/10/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo tra le condizioni concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, l'affido congiunto del figlio minore. Rilevato che, nel giudizio di separazione, aveva domandato di Controparte_1 disporre l'affidamento esclusivo a sé e il collocamento presso di sé del figlio minore e incontri padre- figlio solo alla presenza delle zie paterne previa adozione di specifiche cautele (cfr. sentenza n. 1839/2023 pubblicata in data 20/09/2023), con ordinanza del 07/01/2025 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria al fine di ottenere delucidazioni in merito all'intervenuto mutamento della situazione familiare idoneo a giustificare l'affido congiunto del minore in sostituzione del regime di affido esclusivo.
Contestualmente, il Collegio ha invitato le parti a prendere posizione sull'applicazione del nuovo
Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Bergamo, l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e AIAF Bergamo concernente la regolamentazione delle spese per i figli da adottare nei procedimenti di famiglia.
All'udienza del 27/01/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno dato atto che la conflittualità esistente all'epoca della separazione era gradualmente venuta meno, in favore di un rapporto più disteso e maggiormente collaborativo nella gestione del figlio minore e che il sig. in accordo con la sig.ra Pt_1
, aveva iniziato a partecipare attivamente nella gestione del figlio e provvedere con CP_1 Per_1 regolarità al suo mantenimento. In merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'Intesa concernente la regolamentazione delle spese straordinarie, entrambe le parti hanno dichiarato di aderirvi e hanno concluso riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 29/10/2024, con la precisazione che
“al punto 6) dovrà intendersi richiamato il Nuovo Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Bergamo, l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e AIAF Bergamo concernente la regolamentazione delle spese per i figli da adottare nei procedimenti di famiglia”.
Ricostruita come sopra la vicenda processuale, è possibile accogliere il ricorso congiunto presentato dalle parti. Infatti, dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
16/09/2002 nel Comune di Suisio (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 2002; atto n. 10; parte II;
serie A) e che dalla loro unione sono nati due figli, (n. Merate il Persona_2
07/04/2003) ed (n. Merate il 06/01/2011). Le parti, inoltre, hanno ottenuto la Persona_3 separazione con sentenza n. 1839/2023 pubblicata il 20/09/2023 (n. 2497/2023 R.G.) e da allora non si sono riconciliate. Entrambi, per mezzo dei propri difensori, hanno confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 01/12/1970 n. 898 e ss. mod.
Inoltre, la domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Ritenuto che
le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione, in conformità al parere favorevole del P.M. Infatti, considerato che ha un'età che gli consente di Per_1 autodeterminarsi nei rapporti con il padre, che “l'affidamento condiviso non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2019 n. 6535) e che le parti, invitate a rendere informazioni sul punto, hanno dichiarato che oggi è di fatto in atto una modalità congiunta di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, nulla osta alla previsione del regime di affido condiviso. Il mancato ascolto del minore non osta all'accoglimento delle Persona_3 istanze congiuntamente avanzate, in quanto trattasi di adempimento che nel caso di specie risulta manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., stante la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Suisio (BG) il 16/09/2002 (trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del medesimo Comune di Suisio (anno 2002, atto n. 10, parte II, serie A);
2. DISPONE in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso introduttivo del
29/10/2024, come modificato con note del 23/01/2025 in punto di spese straordinarie per la prole, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suisio (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di Consiglio il 30/01/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Cherubini Simona Maria Domenica - Giudice On. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa congiuntamente promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Ghisleni e dall'Avv. Elena Gambirasio e domiciliato presso lo studio dall'Avv. Elena
Gambirasio, sito in Medolago (BG), via Italia n. 1;
E
(C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia Araldi, dall'Avv. Lorenzo Fabbri e dall'Avv.
Teodoro Santaguida, nello studio dei quali – sito in Milano (MI), Via Spartaco n. 27 - è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo integrato con note del 23/01/2025; per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 29/10/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo tra le condizioni concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, l'affido congiunto del figlio minore. Rilevato che, nel giudizio di separazione, aveva domandato di Controparte_1 disporre l'affidamento esclusivo a sé e il collocamento presso di sé del figlio minore e incontri padre- figlio solo alla presenza delle zie paterne previa adozione di specifiche cautele (cfr. sentenza n. 1839/2023 pubblicata in data 20/09/2023), con ordinanza del 07/01/2025 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria al fine di ottenere delucidazioni in merito all'intervenuto mutamento della situazione familiare idoneo a giustificare l'affido congiunto del minore in sostituzione del regime di affido esclusivo.
Contestualmente, il Collegio ha invitato le parti a prendere posizione sull'applicazione del nuovo
Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Bergamo, l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e AIAF Bergamo concernente la regolamentazione delle spese per i figli da adottare nei procedimenti di famiglia.
All'udienza del 27/01/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno dato atto che la conflittualità esistente all'epoca della separazione era gradualmente venuta meno, in favore di un rapporto più disteso e maggiormente collaborativo nella gestione del figlio minore e che il sig. in accordo con la sig.ra Pt_1
, aveva iniziato a partecipare attivamente nella gestione del figlio e provvedere con CP_1 Per_1 regolarità al suo mantenimento. In merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'Intesa concernente la regolamentazione delle spese straordinarie, entrambe le parti hanno dichiarato di aderirvi e hanno concluso riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 29/10/2024, con la precisazione che
“al punto 6) dovrà intendersi richiamato il Nuovo Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Bergamo, l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e AIAF Bergamo concernente la regolamentazione delle spese per i figli da adottare nei procedimenti di famiglia”.
Ricostruita come sopra la vicenda processuale, è possibile accogliere il ricorso congiunto presentato dalle parti. Infatti, dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
16/09/2002 nel Comune di Suisio (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 2002; atto n. 10; parte II;
serie A) e che dalla loro unione sono nati due figli, (n. Merate il Persona_2
07/04/2003) ed (n. Merate il 06/01/2011). Le parti, inoltre, hanno ottenuto la Persona_3 separazione con sentenza n. 1839/2023 pubblicata il 20/09/2023 (n. 2497/2023 R.G.) e da allora non si sono riconciliate. Entrambi, per mezzo dei propri difensori, hanno confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 01/12/1970 n. 898 e ss. mod.
Inoltre, la domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Ritenuto che
le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione, in conformità al parere favorevole del P.M. Infatti, considerato che ha un'età che gli consente di Per_1 autodeterminarsi nei rapporti con il padre, che “l'affidamento condiviso non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2019 n. 6535) e che le parti, invitate a rendere informazioni sul punto, hanno dichiarato che oggi è di fatto in atto una modalità congiunta di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, nulla osta alla previsione del regime di affido condiviso. Il mancato ascolto del minore non osta all'accoglimento delle Persona_3 istanze congiuntamente avanzate, in quanto trattasi di adempimento che nel caso di specie risulta manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., stante la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Suisio (BG) il 16/09/2002 (trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del medesimo Comune di Suisio (anno 2002, atto n. 10, parte II, serie A);
2. DISPONE in conformità agli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso introduttivo del
29/10/2024, come modificato con note del 23/01/2025 in punto di spese straordinarie per la prole, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suisio (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di Consiglio il 30/01/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia