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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela Germano CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 33/2021
PROMOSSA DA
con sede in Domodossola, Via Parte_1
Bonomelli n. 16, in persona del liquidatore, dott. C.F.-P.I. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata ed assistita, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Serena
Pilone (C.EF. e Graziella Donderi (C.F. ) C.F._1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, Via De Gasperi n. 25, come da procura in calce all' atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO con sede legale in NO alla Piazza F. Meda nr. 4 e sede Controparte_1 amministrativa in ON alla Piazza Nogara nr. 2, capitale sociale di euro
7.100.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di NO
, p.iva , iscritta al n. 2109611 del R.E.A. di NO, NC P.IVA_2 P.IVA_3 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo della Banche al n.
8065, Capogruppo del Gruppo NCrio Banco BPM Società per Azioni, quotata presso il
Mercato Telematico Azionario gestito da , Istituto bancario nato dalla Controparte_2 fusione di con sede in ON alla piazza Nogara nr. 2, cod. fisc., Controparte_3 partita I.v.a. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di ON , e P.IVA_4 [...]
con sede legale in NO alla piazza Filippo Meda nr. 4, cod. Controparte_4 fisc., partita I.v.a. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di NO , P.IVA_5 fusione avvenuta con atto in data 13 dicembre 2016 nr. 13501 rep. e nr. 7087 racc. a ministero dr. Notaio, subentrato senza soluzione di continuità ai sensi Controparte_5 dell'art. 9 del contratto di fusione di cui sopra in ogni rapporto attivo e passivo, garanzie, crediti e quant'altro già di e per essa, giusto atto in data 21.06.2019 Controparte_3 rep. 15052, racc. 8049 a ministero Notaio, la mandataria Controparte_5 CP_6
Pag. n. 1 di 11 con sede legale in Roma, Via Piemonte, 38, capitale sociale di euro Controparte_7
150.000 i.v. Codice Fiscale – Partita Iva , iscritta al R.E.A. di P.IVA_6 P.IVA_6
Roma al n. 1581658, in nome del Procuratore speciale dott.ssa nata a Parte_3
NO il 20 luglio 1962, in virtù dei poteri conferiti con procura a rogito a ministero Notaio dott.ssa in data 03/11/2020, rep. n. 14316 racc. 7004, registrata a Roma Persona_1
4 il 04/11/2020 al n.30620 serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Lorenzo Rotolo, c.f.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in CodiceFiscale_3
Verbania Viale Azari 4 APPELLATA
Udienza collegiale del 7.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, in parziale riforma della sentenza n.507/2020, pubblicata in data 25.11.2020, resa dal
Tribunale di Verbania, Giudice Unico dott.ssa Mingione, accertata l'assenza di valide pattuizioni ex art.6 delibera CICR 2000 antecedenti alla data del 10.4.2006, dichiarare tenuta e condannare e per essa, quale mandataria con Controparte_8 rappresentanza, in persona del legale rappresentante, alla Controparte_9 restituzione in favore di , in persona del Parte_1 liquidatore dott. dell'importo di € 68.422,13, oltre interessi ex art. 1284, Parte_2 commi 1 e 4 dal dovuto al saldo.
Con favore di spese, competenze ed onorari.”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectiis: dichiarare inammissibile la domanda attorea perché proposta ex art.702- bis cpc in assenza delle condizioni prescritte per il rito sommario, ed in subordine respingerla perché infondata.
Respingere l'appello.
Sotto il profilo istruttorio respingersi l'istanza d'integrazione della CTU contabile, stante
l'infondatezza dei motivi di gravame e la natura meramente esplorativa e suppletiva dell'istanza istruttoria;
in subordine, laddove la richiesta fosse accolta, disporre che
l'indagine peritale sia svolta nel perimetro delle seguenti indicazioni, e quindi sia:
1/ circoscritta al periodo dal 1° aprile 2005 in poi (cioè il periodo per il quale parte attrice ha depositato estratti conto senza interruzioni, gravando detto onere su parte attrice);
2/svolta senza rettifiche per commissioni d'istruttoria veloce, indennità/penali di sconfinamento, corrispettivo di disponibilità creditizia, spese, costi, applicazione dei
Pag. n. 2 di 11 giorni valuta valute (cioè gli oneri bancari per i quali parte attrice non ha mosso rilievi);
3/ In subordine a quanto sopra al punto 2, quantomeno che:
3.1/ l'indagine peritale sia svolta tenendo conto che nei contratti del 16.07.2009 e
18.09.2009, entrambi sub doc.17 parte convenuta, l'indennità di sconfinamento sia stata regolarmente pattuita;
3.2/ l'indagine peritale sia svolta tenendo conto che nei contratti del 22.11.2012 e
27.03.2013, entrambi sub doc.17 parte convenuta, la clausola di commissione d'istruttoria veloce sia stata regolarmente pattuita;
4/ L'indagine sia svolta tenendo conto, circa la legittimità della capitalizzazione trimestrale simmetrica dal 30.06.2000 in poi, che l'attrice non ha depositato le pagine degli estratti conto (fogli 17 e 18) recanti la prova della comunicazione al correntista dell'adesione alla delibera CICR del 2000.
Con favore di spese dei due gradi di giudizio, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis depositato in data 9.11.2018,
[...]
, in persona del liquidatore, dott. conveniva in Parte_1 Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Verbania il esponendo di Controparte_10 avere intrattenuto rapporti contrattuali, dal novembre 1989 al giugno 2014, con l'istituto
NC PO di RA (divenuto poi e in seguito CP_3 Controparte_8
regolati sul conto corrente n. 005509, acceso presso la filiale di Domodossola e
[...] assistito da affidamenti di tipologia ed importo variabili, nonché da apertura di credito a tempo indeterminato.
In relazione ai predetti rapporti, la ricorrente lamentava l'illegittima capitalizzazione trimestrale da parte della banca degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'applicazione di tassi a debito ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, costi di operazione e invio estratto conto non dovuti e mai validamente pattuiti.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'istituto bancario convenuto, previa rideterminazione del saldo del rapporto secondo il disposto degli artt. 1283 e 1284 c.c. (e cioè epurandolo di quanto richiesto e percepito dalla banca a causa della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dell'applicazione dei tassi a debito superiori alla misura legale, nonché privandolo dei costi per operazione ed invio estratto conto e della commissioni di massimo scoperto) alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal 1989 sino all'anno
2014 e quantificate, nella citata consulenza di parte, in complessivi €. 344.112,21#, oltre interessi legali dalla data dell' 1.12.2014 sino al saldo effettivo e spese di giudizio.
Con decreto reso in data 13.11.2018, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 25 gennaio 2019, assegnando al convenuto termine per la sua costituzione fino al 15 gennaio 2019.
Pag. n. 3 di 11 Con comparsa depositata il 15.1.2019 si costituiva in giudizio chiedendo CP_8 preliminarmente la conversione del rito sommario di cognizione in rito ordinario: nel merito, la eccepiva la prescrizione di ogni pretesa restitutoria nascente da operazioni CP_4 ed addebiti anteriori al 13.03.2004, e cioè oltre il decennio anteriore alla raccomandata prodotta dalla ricorrente, valevole quale primo atto interruttivo, ricevuta dalla in CP_4 data 13.03.2014, evidenziando come tutte le rimesse sul conto avessero natura solutoria.
La resistente ha pure eccepito la genericità delle allegazioni di parte ricorrente in merito alle doglianze relative all'applicazione di tassi ultra-legali, spese e competenze ed ha rilevato l'applicazione legittima di interessi anatocistici, essendosi l'istituto per il periodo successivo al giorno 1.07.2000 adeguato alle prescrizioni di cui alla delibera CICR
9.02.2000, come pure della CMS.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2019 veniva disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica contabile.
Precisate le conclusioni, all'udienza figurata del 19.6.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con sentenza n. 507/2020, pubblicata in data 25.11.2020, il Tribunale di
Verbania accoglieva parzialmente la domanda e, per l'effetto, condannava
[...]
l pagamento in favore di dell'importo Controparte_8 Parte_1 di euro 60.153,83 oltre interessi legali dal 1.12.2014 al soddisfo, oltre alla refusione delle spese di lite, nonché alla restituzione di quanto versato dalla convenuta per le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
La sentenza veniva notificata in data 9.12.2020.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1
ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione
[...] per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha accolto l'eccezione di prescrizione della in relazione alle rimesse CP_4 effettuate anteriormente alla data del 13.3.2004;
b) laddove ha ritenuto corretta la pattuizione relativa alla reciprocità di capitalizzazione a decorrere dal 18 luglio 2005.
Parte appellante ha chiesto l'integrazione delle indagini peritali per la ricostruzione dell'intera vita del rapporto contrattuale intercorso tra e NC Parte_1
PO di RA (ora regolato sul conto corrente n. 005509, Controparte_8
e segnatamente dell'omesso periodo ricompreso tra il quarto trimestre 1989 e il primo trimestre 2006 ed ha concluso chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con
Pag. n. 4 di 11 la condanna del alla restituzione in favore di Controparte_8 [...]
dell'importo di € 344.112,21#, o di quella maggiore o minor somma Parte_1 accertata all'esito della richiesta consulenza contabile integrativa, come indebitamente corrisposta da parte attrice, dedotti gli importi eventualmente e medio tempore versati, oltre interessi legali dalla data dell'1.12.2014 sino al saldo effettivo.
4. Con comparsa depositata in data 27.4.2021 si costituiva in giudizio la CP_4 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza.
5. Con ordinanza pubblicata in data 4.10.2022 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 4.12.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Con sentenza parziale n. 656/2023 pubblicata in data 3.7.2023 la Corte non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Verbania in data
25.11.2020, nei confronti di e per essa la procuratrice Controparte_8 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_9 respingeva l'appello relativamente alla richiesta di rigetto dell'eccezione di prescrizione per la ripetizione delle rimesse operate sul conto corrente n.005509 già in essere tra le parti, effettivamente maturata per il periodo antecedente al 13.3.2004, e disponeva con separata ordinanza per l'ulteriore corso del processo.
Nella sentenza parziale, dopo aver riassunto le vicende processuali che avevano preceduto la pronuncia, la Corte osservava che le questioni ancora controverse nella fase di impugnazione riguardavano:
- la correttezza della rilevata prescrizione ad opera del primo Giudice per il periodo fino al
13.3.2004, e quindi la valutazione circa l'esistenza di un affidamento sul conto corrente in essere tra le parti databile, secondo l'appellante, quantomeno dal 1991 in poi (negata dal primo Giudice);
- l'effettiva e corretta pattuizione dell'anatocismo con pari periodicità per interessi attivi e passivi prima del 10.4.2006 e, più precisamente, già a far data dal 18.7.2005 come affermato dal primo Giudice, con adesione della banca, e contestato dall'appellante.
Precisava altresì la Corte che il non aveva proposto appello incidentale Controparte_8 sui profili della decisione di primo grado che lo vedevano soccombente, con conseguente formarsi del giudicato sulla rideterminazione del saldo finale a credito della correntista e sull'effettiva conseguente debenza a favore di quantomeno di Parte_4
€ 60.153,83#, oltre interessi legali dal 1.12.2014 al saldo, nonché sulle ragioni fondanti il credito così quantificato a favore della società attrice appellante.
Quanto alla rilevata prescrizione, dopo aver illustrato come si atteggiano gli oneri probatori
Pag. n. 5 di 11 sul punto, la Corte precisava che mancavano elementi indiziari utili ad affermare in via presuntiva la qualificazione degli sconfinamenti come affidamento in senso tecnico, e ciò prima dell'apertura di credito del 18.7.2005, così che doveva trovare conferma l'assenza di prova adeguata della natura affidata dei rapporti bancari già in essere prima del
18.7.2005 e si dovevano considerare prescritte, di conseguenza, tutte le rimesse ante
13.3.2004, tutte da qualificare come di carattere solutorio.
Quanto invece all'anatocismo, rilevava la Corte che nel caso concreto la specifica approvazione per iscritto della clausola prevedente l'anatocismo con pari periodicità per gli interessi attivi e passivi era sicuramente presente nel contratto di conto corrente del
10.4.2006, mentre mancava una specifica approvazione scritta dell'anatocismo nei contratti di apertura di credito precedenti, a partire da quello del 18.7.2005.
Dunque veniva respinto il motivo di appello relativo all'esistenza di affidamenti ante 2005, tali da incidere sul maturare e sull'articolazione della prescrizione delle rimesse, tutte conseguentemente solutorie, effettuate per il periodo precedente al 13.3.2004, ma veniva prevista la rivalutazione del calcolo del saldo finale del conto corrente, tenendo conto che non risultava una pattuizione dell'anatocismo rispettosa dell'art. 6 delibera CICR 2000 prima del 10.4.2006, con disposizione degli opportuni approfondimenti istruttori come da separata ordinanza.
7. Con ordinanza pubblicata in data 3.7.2023 la Corte
- ritenuto che appariva necessario disporre un'integrazione della CTU già svolta in primo grado per l'espunzione dell'effetto anatocistico nei rapporti bancari già in essere tra le parti per il periodo fino al 10.4.2006 sul seguente quesito:
“Ridetermini il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e svolti gli accertamenti utili
e/o necessari, il saldo finale del conto corrente n.005509 già in essere presso CP_8
e intestato a espungendo gli effetti dell'anatocismo fino
[...] Parte_1 al 10.4.2006, secondo due conteggi, il primo relativo al periodo 1.1.2004/31.12.2014 e il secondo relativo al periodo 1.4.2005/31.12.2014; rimangono ferme tutte le altre condizioni di calcolo già utilizzate nell'ambito della relazione peritale depositata avanti al Tribunale di Verbania il 30.3.2020, esplicitate negli allegati 4 e 4 bis”;
- rimetteva la causa in istruttoria, disponendo l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio contabile già effettuata nel giudizio di primo grado, confermando la nomina quale
CTU del dott. con studio in Verbania, piazza Don Minzoni n.8; Persona_2
- rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 12.9.2023.
8. A tale udienza parte appellante si riservava l'impugnazione della sentenza non definitiva, e il perito nominato prestava il giuramento sulla formula di rito e dichiarava di accettare l'incarico: la causa veniva così rinviata per trattazione all'udienza del 20.2.2024,
e ne veniva disposta la trattazione scritta.
Pag. n. 6 di 11 9. Con ordinanza pubblicata in data 28.2.2024 la Corte
- rilevato che il consulente tecnico aveva depositato l'elaborato contenente i ricalcoli richiestigli;
- viste le note d'udienza depositate dalle parti, con cui le stesse avevano chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 07.05.24 disponendone la trattazione scritta.
10. Con ordinanza pubblicata in data 10.5.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 5 luglio 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Detto di come si è sviluppata la vicenda processuale, non resta che dare conto delle risultanze della CTU integrativa.
Il dr. preliminarmente, ha richiamato il quesito a lui demandato dalla Corte, (cfr. Per_2 pagg.
2-3 CTU), quindi ha illustrato i documenti esaminati e dato conto (cfr. pagg. 5-7
CTU) di come ha proceduto alla rielaborazione dei conteggi già eseguiti in primo grado
(allegati 4 e 4 bis): con separato atto depositato in data 2.2.2024 il CTU ha illustrato le osservazioni dei CTP, a cui ha replicato diffusamente, precisando infine che non risultava necessario produrre alcun conteggio alternativo rispetto a quelli già allegati alla bozza di relazione del 9.12.2023, che pertanto diveniva definitiva.
In tale documento il dr. ha spiegato che per la determinazione del saldo finale ha Per_2 rielaborato gli originari allegati 4 e 4 bis (qui denominati rispettivamente allegato 2 e allegato 3) ed ha quindi riportato i risultati a cui è pervenuto (fino al 31.12.2014, data dell'ultimo estratto conto disponibile) sulla base di due ipotesi di conteggio alternative (cfr. pag.
7-8 relazione integrativa):
“ - Nell'ipotesi di conteggio dal 1.1.2004: € 78.855,63 a credito del correntista (pagina
87 - allegato 2), contro un apparente saldo di € 10.433,50 sempre a credito del correntista, come risulta dall'ultimo estratto conto prodotto.
- Nell'ipotesi di conteggio dal 1.4.2005: € 69.552,31 a credito del correntista (pagina 76
- allegato 3), contro un apparente saldo di € 10.433,50 sempre a credito del correntista,
Pag. n. 7 di 11 come risulta dall'ultimo estratto conto prodotto.
4.1-- Saldo del conto.
In conclusione il saldo del rapporto di conto corrente n. 5509, che è stato ricalcolato dal sottoscritto alla data del 31.12.2014, è:
- di € 78.855,63 a credito del correntista (pagina 87 - allegato 2) nell'ipotesi di conteggio dal 1.1.2004
- di € 69.552,31 a credito del correntista (pagina 76 - allegato 3) nell'ipotesi di conteggio dal 1.4.2005.
Da sottolineare il fatto che i risultati risultano inferiori rispetto all'originaria perizia in quanto il sottoscritto ha rilevato un refuso nel calcolo degli interessi relativi al IV trimestre
2005. Tale refuso, favorevole al correntista, è stato rettificato nella presente bozza di perizia.
4.2 — Differenze a favore del correntista / della banca.
Di conseguenza, in base a quanto evidenziato sopra, alla società considerando Parte_1 che in base alle annotazioni della banca il conto alla data del 31.12.2014 presentava un apparente saldo di € 10.433,50 a favore del correntista, va riconosciuta una differenza di
- € 68.422,13 (fondo di pagina 87 dell'allegato 2) nell'ipotesi di conteggio dal 1.1.2004
- € 59.118,81 (fondo di pagina 76 dell'allegato 3) nell'ipotesi di conteggio dal 1.4.2005”.
*****
Dei due scenari proposti dal CTU la Corte ritiene maggiormente rispondente al quesito, e quindi applicabile alla fattispecie ai fini del ricalcolo del rapporto di conto corrente, quello che ha individuato come data iniziale del periodo per la rideterminazione del saldo finale l'1.1.2004: la CTU in primo grado (cfr. pag. 7), in punto prescrizione, precisava che risultavano “pagate” (con rimesse solutorie) e pertanto irripetibili, tutte le competenze fino al IV trimestre 2003 (compreso), così che il conteggio avrebbe riguardato il periodo a partire dall'1.1.2004 fino al 31.12.2014.
Il Tribunale (cfr. pag. 15 sentenza impugnata) ai fini del conteggio delle somme a credito del correntista aveva tenuto in considerazione il diverso periodo 1.4.2005 - 31.12.2014, avendo il CTU rilevato che sulla base della documentazione depositata da parte attrice non risultava la continuità degli estratti conto per il periodo dall' 1 al 22 marzo 2005
(mancavano le movimentazioni giornaliere relative al periodo dall' 1 al 22 marzo 2005).
Tale criterio non risulta condivisibile.
Vale la pena evidenziare che, in generale, l'omessa produzione di alcuni estratti conto (nel caso di specie si deve più correttamente parlare di produzione di un estratto conto incompleto, quello riferito al marzo 2005, cfr. doc. 17 fasc. appellante) non esclude la possibilità di espletare una Ctu diretta alla rideterminazione del saldo, ricorrendo anche ad altra documentazione, per esempio i riassunti scalari.
Pag. n. 8 di 11 La documentazione versata in atti appare sufficiente per quantificare le somme riferite alle domande proposte dal correntista.
L' interruzione della continuità degli estratti conto (ovvero delle movimentazioni giornaliere dall'1 al 22 marzo 2005) risulta molto limitata e comunque in atti è prodotto
(sub doc. 17 fasc. appellante), il riassunto scalare in cui sono indicati giorno per giorno i saldi per valuta, gli interessi intra ed extra fido ed i numeri debitori per l'intero mese di marzo.
In effetti la mancanza delle movimentazioni giornaliere per il ristretto periodo indicato non
è stata tale da impedire al CTU di redigere una dettagliata ed articolata perizia in primo grado (con l'integrazione richiesta dalla Corte nella presente sede di impugnazione): in altri termini, la mancanza delle movimentazioni giornaliere per il periodo 1-22 marzo 2005 non si riverbera sulla idoneità della prova documentale a fondare la domanda, né sulla attendibilità della CTU.
***
Pertanto, sulla scorta delle risultanze della CTU, il saldo ricalcolato del conto corrente n.
005509 - intrattenuto da presso Parte_1 CP_8
(originariamente NC PO di RA) - per cui è causa alla data del
[...]
31.12.2014 risultava pari ad € 78.855,63 a credito della società correntista: considerando che in base alle annotazioni della banca il conto alla data del 31.12.2014 presentava un apparente saldo di € 10.433,50 a favore del correntista, va riconosciuta alla odierna appellante una differenza di € 68.422,13.
Si deve infatti ritenere, per i motivi già ampiamente illustrati dalla Corte nella sentenza parziale: a) che non vi fossero affidamenti ante 2005, tali da incidere sul maturare e sull'articolazione della prescrizione delle rimesse;
b) che prima del 10.4.2006 non risultava una pattuizione dell'anatocismo rispettosa dell'art. 6 delibera CICR 2000, ovvero approvata specificamente per iscritto.
****
Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il dr. vadano condivise, Persona_2 posto che sia le premesse logico - giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alle indicazioni fornite dal Collegio al momento del conferimento dell'incarico.
****
12. L'appello proposto, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, deve quindi trovare parziale accoglimento, per le motivazioni di cui in narrativa.
In virtù del parziale accoglimento del gravame, e con il dovuto ricalcolo, il saldo del conto corrente oggetto di causa n. 005509 - intrattenuto da in Parte_1
Pag. n. 9 di 11 liquidazione presso originariamente NC PO di RA) - alla Controparte_8 data del 31.12.2014 risultava pari ad € 78.855,63 a credito della società correntista: considerando che in base alle annotazioni della banca il conto alla data del 31.12.2014 presentava un apparente saldo di € 10.433,50 a favore del correntista, va riconosciuta alla odierna appellante una differenza di € 68.422,13.
Il parziale accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la Corte ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma, cpc non ravvisando gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.
Dunque rappresentata in giudizio da CP_8 Controparte_9 andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di parte appellante che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado - tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del decisum, differenza tra saldo banca al 31.12.2014 e quello qui accertato), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi (ridotti del 30% seguendo lo stesso criterio del
Tribunale) nei seguenti importi: per fase di studio € 1.786,40#, per fase introduttiva €
1.139,60#, per fase istruttoria € 3.969,00#, per fase decisoria € 2.977,10# e così in complessivi € 9.872,10# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 634,00# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.083,90#, per fase introduttiva, € 1.337,70#, per fase istruttoria € 3.028,20#, per fase decisoria € 3.572,10# e così in complessivi € 10.021,90# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per €
1.848,00# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Le spese di CTU di entrambi i gradi, già liquidate in atti, vanno parimenti poste a carico di rappresentata in giudizio da ai soli CP_8 Controparte_9 fini del rapporto interno tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, e quindi in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n.
[...]
507/2020, pubblicata in data 25.11.2020, pronunciata nella causa iscritta al n. 1724/2018
RG condanna rappresentato in giudizio da CP_8 Controparte_9
[... Pag. n. 10 di
[...] al pagamento in favore di dell'importo CP_11 Parte_1 di euro 68.422,13 oltre interessi legali dal 1.12.2014 al soddisfo;
- condanna rappresentato in giudizio da CP_8 Controparte_9
a rimborsare a le spese processuali del
[...] Parte_1 doppio grado che si liquidano quanto al primo grado in € 9.872,10# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 634,00#, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in € 10.021,90# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.848,00#, CPA e IVA;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come in atti, a carico di rappresentata CP_8 in giudizio da nei soli rapporti interni tra le parti;
Controparte_9
- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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