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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2894/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Lara Gobbi ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Rimini (RN), Via Flaminia, n. 179, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Jenny Dolci ed elettivamente domiciliato in CP_1
Santarcangelo di R. (RN), Via Montevecchi, n. 26, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/09/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 29/05/2004 a
VERUCCHIO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2004, n.3, parte I.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
06/07/2008).
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29/04/2021.
Con ricorso depositato in data 21/09/2022, chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. atti di causa).
Nel presente giudizio, le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del
13/12/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 18/09/2024 avanti al Giudice Istruttore, le parti insistevano per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; assegnati alle parti i richiesti termini, il Giudice
Istruttore, a scioglimento della riserva, disponeva l'ascolto della minore e fissava l'udienza Per_2
di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice Istruttore assegnava alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e disponeva all'esito la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 29/05/2004 a VERUCCHIO (RN) deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data
29/04/2021 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. Venendo alle altre domande, in via preliminare deve rilevarsi che la prima figlia della coppia,
, ha raggiunto la maggiore età, non dovendo, pertanto, essere adottata alcuna statuizione Per_1
circa l'affidamento e la collocazione della stessa e la regolazione delle visite del genitore non collocatario.
Quanto alla figlia minore , va confermato l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, come già concordato dalle parti in sede di separazione consensuale.
Il Collegio, stante l'età della figlia minore, ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, e considerato che ella durante la settimana risiede in convitto, rientrando dai genitori solo nel fine settimana, ritiene opportuno prevedere un calendario delle visite libero, con l'alternanza dei fine settimana, delle festività e delle vacanze natalizie e pasquali presso ciascun genitore, tenuto conto delle esigenze della stessa.
3. Venendo alle questioni economiche, occorre premettere che in sede di separazione i coniugi avevano concordato un contributo paterno al mantenimento delle figlie di € 250,00 mensili complessivi (€ 125,00 per ciascuna figlia), che la madre vorrebbe aumentare a € 600,00 mensili, mentre il padre chiede che venga disposto il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare la misura del contributo al mantenimento delle figlie, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento. Al riguardo, è opportuno osservare che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti che risulta pressoché invariata rispetto al tempo della separazione. In particolare, la svolge attività lavorativa dipendente presso la società Alluminio Pt_1
Sanmarinese Spa, con retribuzione mensile di circa euro 1.900,00 – 2.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi); in tal senso, alcuna rilevanza può attribuirsi all'assunta limitazione dell' attività lavorativa per malattia e per la situazione finanziaria della società, circostanze peraltro neppure documentate, che risultano essere transitorie e che, a quanto emerso dalle dichiarazioni dei redditi, non hanno determinato una compromissione definitiva delle capacità economico - patrimoniale della ricorrente. D'altro canto, la stessa ricorrente ha documentato di aver estinto anticipatamente il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura nell'anno 2020 (cfr. doc. 14).
Infine, la ha rappresentato di aver acquistato un immobile a Rimini, per il quale ha Pt_1
contratto un mutuo di euro 80.000,00 (cfr. documenti di causa), a seguito della vendita della casa coniugale, asseritamente troppo dispendiosa per le proprie disponibilità economiche: tale scelta abitativa, in ogni caso, non può determinare un aggravio economico da porre a carico del
, idoneo a giustificare l'aumento del contributo al mantenimento delle figlie nei termini CP_1
esposti dalla Pt_1
Quanto al , dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti risulta che egli lavora come CP_1 dipendente nella Repubblica di San Marino, con redditi lordi di € 28.716 nel 2023 e di € 31.823 nel
2022, e conduce in locazione, a far data da ottobre 2021, un immobile per il quale corrisponde mensilmente un canone di euro 550,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi).
Così riassunte le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, dall'istruttoria espletata nel giudizio è emerso che da settembre 2022 frequenta l'Istituto Amintore Fanfani – A.M. Per_2
Camaiti di Pieve Santo Stefano (AR) e che durante la settimana vive nel convitto dell'istituto scolastico, rientrando a casa esclusivamente durante i fine settimana, che vengono trascorsi alternativamente presso il padre e presso la madre. In particolare, la minore, in sede di ascolto, ha così dichiarato: “Abito in convitto e rimango tutta la settimana. Parto il lunedì mattina presto con il treno e il venerdì torno a casa intorno alle 4 e mezzo/cinque. Facciamo weekend alternati. La domenica sera o prima o dopo cena vado sempre dal babbo dove la mamma di una mia amica che fa la stessa scuola ci porta a Santarcangelo in stazione. Faccio la seconda […]” (cfr. verbale di udienza del 4/12/2023).
Quanto alla figlia maggiorenne , occorre osservare che, secondo la giurisprudenza Per_1 consolidata, al raggiungimento della maggiore età dei figli non cessa automaticamente l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori;
tale obbligo, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo, venendo meno qualora il figlio ingiustificatamente rifiuti un'occasione di lavoro e di guadagno o sia colpevolmente inerte nel conseguimento di un titolo di studio o di una possibile occupazione remunerativa (Cass. Civ. n. 27377/2013; Cass. Civ., n. 21752/2020). Si è chiarito, in particolare, che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. n. 1858/2016;
Cass. n. 5088/2018).
Nel caso di specie, il ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria al fine di produrre CP_1 la documentazione attestante l'attività lavorativa della figlia maggiore – condizione Per_1
pacificamente ammessa dalle parti - la quale è stata assunta con contratto a tempo determinato in scadenza a dicembre 2024 presso il supermercato del Centro Commerciale;
tale CP_2
circostanza, tuttavia, non è idonea a determinare la revoca del contributo al mantenimento della medesima, la quale, seppure impegnata in attività lavorativa precaria, è convivente con la madre e non ha raggiunto l'autosufficienza economica.
In ragione di quanto premesso, tenuto conto delle accresciute esigenze delle figlie in relazione all'età, considerato che la maggiore risiede prevalentemente presso la madre, così come Per_1
nei periodi di sospensione scolastica, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre, Per_2
con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermo quanto versato in precedenza in esecuzione degli accordi di separazione, un contributo al loro mantenimento di complessivi euro
300,00 mensili – di cui euro 100,00 per ed euro 200,00 per -, oltre al 50% delle Per_2 Per_1
spese straordinarie (ivi incluse le spese dell'istituto scolastico di ), regolate secondo il Per_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota delle spese straordinarie poste a suo carico secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta formulata dalla in ordine al versamento di euro 100,00 a titolo di Pt_1
contributo per la paghetta delle figlie, la domanda non può essere accolta, dovendosi ritenere tale importo compreso nel contributo al mantenimento ordinario già versato dal . CP_1
4. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a VERUCCHIO in data 29/05/2004 tra nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2004, n. 3, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERUCCHIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dispone l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_2
presso la madre;
- Dispone che il padre possa frequentare la figlia liberamente nei fine settimana e durante le festività secondo il principio dell'alternanza;
- Dispone che versi ad con decorrenza CP_1 Parte_1
dalla pronuncia della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 mensili (di cui € 200,00 per ed € 100,00 per ), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1 Per_2
delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2894/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Lara Gobbi ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Rimini (RN), Via Flaminia, n. 179, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Jenny Dolci ed elettivamente domiciliato in CP_1
Santarcangelo di R. (RN), Via Montevecchi, n. 26, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/09/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 29/05/2004 a
VERUCCHIO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2004, n.3, parte I.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
06/07/2008).
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 29/04/2021.
Con ricorso depositato in data 21/09/2022, chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. atti di causa).
Nel presente giudizio, le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del
13/12/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 18/09/2024 avanti al Giudice Istruttore, le parti insistevano per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; assegnati alle parti i richiesti termini, il Giudice
Istruttore, a scioglimento della riserva, disponeva l'ascolto della minore e fissava l'udienza Per_2
di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice Istruttore assegnava alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e disponeva all'esito la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 29/05/2004 a VERUCCHIO (RN) deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data
29/04/2021 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. Venendo alle altre domande, in via preliminare deve rilevarsi che la prima figlia della coppia,
, ha raggiunto la maggiore età, non dovendo, pertanto, essere adottata alcuna statuizione Per_1
circa l'affidamento e la collocazione della stessa e la regolazione delle visite del genitore non collocatario.
Quanto alla figlia minore , va confermato l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, come già concordato dalle parti in sede di separazione consensuale.
Il Collegio, stante l'età della figlia minore, ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, e considerato che ella durante la settimana risiede in convitto, rientrando dai genitori solo nel fine settimana, ritiene opportuno prevedere un calendario delle visite libero, con l'alternanza dei fine settimana, delle festività e delle vacanze natalizie e pasquali presso ciascun genitore, tenuto conto delle esigenze della stessa.
3. Venendo alle questioni economiche, occorre premettere che in sede di separazione i coniugi avevano concordato un contributo paterno al mantenimento delle figlie di € 250,00 mensili complessivi (€ 125,00 per ciascuna figlia), che la madre vorrebbe aumentare a € 600,00 mensili, mentre il padre chiede che venga disposto il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare la misura del contributo al mantenimento delle figlie, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento. Al riguardo, è opportuno osservare che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti che risulta pressoché invariata rispetto al tempo della separazione. In particolare, la svolge attività lavorativa dipendente presso la società Alluminio Pt_1
Sanmarinese Spa, con retribuzione mensile di circa euro 1.900,00 – 2.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi); in tal senso, alcuna rilevanza può attribuirsi all'assunta limitazione dell' attività lavorativa per malattia e per la situazione finanziaria della società, circostanze peraltro neppure documentate, che risultano essere transitorie e che, a quanto emerso dalle dichiarazioni dei redditi, non hanno determinato una compromissione definitiva delle capacità economico - patrimoniale della ricorrente. D'altro canto, la stessa ricorrente ha documentato di aver estinto anticipatamente il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura nell'anno 2020 (cfr. doc. 14).
Infine, la ha rappresentato di aver acquistato un immobile a Rimini, per il quale ha Pt_1
contratto un mutuo di euro 80.000,00 (cfr. documenti di causa), a seguito della vendita della casa coniugale, asseritamente troppo dispendiosa per le proprie disponibilità economiche: tale scelta abitativa, in ogni caso, non può determinare un aggravio economico da porre a carico del
, idoneo a giustificare l'aumento del contributo al mantenimento delle figlie nei termini CP_1
esposti dalla Pt_1
Quanto al , dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti risulta che egli lavora come CP_1 dipendente nella Repubblica di San Marino, con redditi lordi di € 28.716 nel 2023 e di € 31.823 nel
2022, e conduce in locazione, a far data da ottobre 2021, un immobile per il quale corrisponde mensilmente un canone di euro 550,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi).
Così riassunte le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, dall'istruttoria espletata nel giudizio è emerso che da settembre 2022 frequenta l'Istituto Amintore Fanfani – A.M. Per_2
Camaiti di Pieve Santo Stefano (AR) e che durante la settimana vive nel convitto dell'istituto scolastico, rientrando a casa esclusivamente durante i fine settimana, che vengono trascorsi alternativamente presso il padre e presso la madre. In particolare, la minore, in sede di ascolto, ha così dichiarato: “Abito in convitto e rimango tutta la settimana. Parto il lunedì mattina presto con il treno e il venerdì torno a casa intorno alle 4 e mezzo/cinque. Facciamo weekend alternati. La domenica sera o prima o dopo cena vado sempre dal babbo dove la mamma di una mia amica che fa la stessa scuola ci porta a Santarcangelo in stazione. Faccio la seconda […]” (cfr. verbale di udienza del 4/12/2023).
Quanto alla figlia maggiorenne , occorre osservare che, secondo la giurisprudenza Per_1 consolidata, al raggiungimento della maggiore età dei figli non cessa automaticamente l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori;
tale obbligo, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo, venendo meno qualora il figlio ingiustificatamente rifiuti un'occasione di lavoro e di guadagno o sia colpevolmente inerte nel conseguimento di un titolo di studio o di una possibile occupazione remunerativa (Cass. Civ. n. 27377/2013; Cass. Civ., n. 21752/2020). Si è chiarito, in particolare, che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. n. 1858/2016;
Cass. n. 5088/2018).
Nel caso di specie, il ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria al fine di produrre CP_1 la documentazione attestante l'attività lavorativa della figlia maggiore – condizione Per_1
pacificamente ammessa dalle parti - la quale è stata assunta con contratto a tempo determinato in scadenza a dicembre 2024 presso il supermercato del Centro Commerciale;
tale CP_2
circostanza, tuttavia, non è idonea a determinare la revoca del contributo al mantenimento della medesima, la quale, seppure impegnata in attività lavorativa precaria, è convivente con la madre e non ha raggiunto l'autosufficienza economica.
In ragione di quanto premesso, tenuto conto delle accresciute esigenze delle figlie in relazione all'età, considerato che la maggiore risiede prevalentemente presso la madre, così come Per_1
nei periodi di sospensione scolastica, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre, Per_2
con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermo quanto versato in precedenza in esecuzione degli accordi di separazione, un contributo al loro mantenimento di complessivi euro
300,00 mensili – di cui euro 100,00 per ed euro 200,00 per -, oltre al 50% delle Per_2 Per_1
spese straordinarie (ivi incluse le spese dell'istituto scolastico di ), regolate secondo il Per_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota delle spese straordinarie poste a suo carico secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta formulata dalla in ordine al versamento di euro 100,00 a titolo di Pt_1
contributo per la paghetta delle figlie, la domanda non può essere accolta, dovendosi ritenere tale importo compreso nel contributo al mantenimento ordinario già versato dal . CP_1
4. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a VERUCCHIO in data 29/05/2004 tra nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2004, n. 3, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERUCCHIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dispone l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_2
presso la madre;
- Dispone che il padre possa frequentare la figlia liberamente nei fine settimana e durante le festività secondo il principio dell'alternanza;
- Dispone che versi ad con decorrenza CP_1 Parte_1
dalla pronuncia della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 mensili (di cui € 200,00 per ed € 100,00 per ), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1 Per_2
delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi