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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2638 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bisozzi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato ad [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Arcadi, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI 2
All'udienza cartolare del 27.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.09.2020, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che contraeva Parte_1
matrimonio in Allumiere (RM) il 18.10.1973 con e che dalla Controparte_1
loro unione nascevano i figli (21.08.1974), (26.12.1976) e Claudio Per_1 Per_2
(21.09.1984), venuta meno la comunione e materiale alle base della relazione affettiva, chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- che la fine della relazione era stata causata dall'incompatibilità caratteriale delle parti;
- che era stata costretta dal marito a lasciare la casa coniugale, di proprietà di entrambi al 50% ciascuno;
- che risiedeva in Allumiere (RM) presso l'abitazione della propria madre;
- che era titolare di una tabaccheria in Allumiere (RM);
- che il marito era pensionato ed era rimasto a vivere nella casa coniugale;
- che entrambe le parti erano economicamente autosufficienti;
- che i figli erano maggiorenni, economicamente autonomi e non più residenti nell'abitazione coniugale.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di autonomia economica delle parti e di 3
rientrate nella disponibilità della casa familiare in comproprietà con il marito.
Con memoria difensiva del 12.02.2021 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che nel mese di gennaio 2019 era stato colpito da un'ischemia celebrale;
- che durante la degenza ospedaliera la moglie si era disinteressata delle sue condizioni di salute;
- che la ricorrente si era allontanata spontaneamente dalla casa coniugale nel mese di febbraio del 2019;
- che percepiva una pensione dell'importo mensile di circa € 1.400,00;
- che la moglie aveva una maggiore capacità economica e patrimoniale;
- che la era proprietaria di diversi immobili, terreni e prodotti Pt_1
finanziari;
- che non aveva le possibilità economiche per liquidare la quota del 50% della casa coniugale alla moglie;
- che il trasferimento in un altro luogo avrebbe comportato spese per l'affitto di un'abitazione in cui vivere;
- che nel 1990 aveva donato alla a quota del 50% di una casa sita in Pt_1
Allumiere (RM) alla via Adolfo Mertel 64 e acquistata con i soldi di entrambi i coniugi.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione personale delle parti e chiedeva al Tribunale la pronuncia di addebito per colpa della moglie ed un assegno per il suo mantenimento di euro 1.000,00 al mese o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia.
All'udienza presidenziale del 23.02.2021 comparivano i coniugi personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, procedeva all'ascolto delle parti. Dato atto che non vi erano 4
ragioni d'urgenza per disporre un mantenimento a beneficio del resistente, percettore di pensione e che carenti erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, attesa l'autonomia dei figli altrove residenti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
In data 07.06.2021 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle pregresse istanze e difese. Con memoria integrativa depositata il
03.07.2021 la insisteva nel rigetto delle avverse domande e deduceva che Pt_1
era affetta da una patologia autoimmune denominata “Sindrome di Sjogren” e a ulteriori complicazioni legate a operazioni cui si era sottoposta nel passato, che nell'attività commerciale era aiutata dai tre figli ai quali corrispondeva dei sostegni economici, che il aveva avuto rapporti extraconiugali e che CP_1
non aveva riportato alcuna conseguenza neurologica dall'ischemia, tanto da guidare quotidianamente e praticare la caccia.
Con memoria del 27.07.2021 il resistente contestava le avverse deduzioni e insisteva nell'accoglimento delle domande di addebito della separazione e di mantenimento a carico della moglie per la maggiore capacità economica e reddituale della stessa.
All'esito dell'udienza del 16.09.2021 il Giudice, su richiesta dalla parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
In data 23.09.2021 veniva pubblicata sentenza parziale n. 954/2021 con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.I. per il prosieguo ed assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie e articolavano istanze istruttorie. 5
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali sui capitoli ammessi dal
Giudice ed alle udienze del 11.01.2023 e del 10.11.2023venivano escussi i testimoni.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ed onerava le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale necessaria ai fini della decisione.
Nelle date del 09/10.09.2024 i procuratori allegavano telematicamente la documentazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e all'udienza cartolare del
27.09.2024, il Giudice, lette le note con cui venivano precisate le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica con cui insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande. In particolare, la parte ricorrente deduceva che dal 2022 era pendente avanti all'intestato Tribunale il giudizio di divisione della casa coniugale, nonché
l'esistenza di abusi edilizi gravanti sulla stessa. Parte resistente deduceva il peggioramento delle proprie condizioni di salute e l'impossibilità di deambulare in maniera autonoma.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge, essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Sulla domanda di addebito della separazione di parte resistente
Il ha dedotto che a seguito di un'ischemia celebrale occorsagli CP_1 6
nel mese di gennaio 2019 la moglie aveva dimostrato un totale disinteresse nei suoi riguardi, privandolo del necessario supporto materiale e spirituale e che, una volta dimesso dall'Ospedale, la si era allontana senza apparente motivo Pt_1
dall'abitazione familiare, non facendovi più ritorno.
La ricorrente ha contesto la ricostruzione dei fatti indicati dal CP_1
ed ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione a suo carico, deducendo di essere andata via dalla casa coniugale solo mesi dopo l'attacco ischemico del marito per l'insanabile incompatibilità caratteriale delle parti,
l'infedeltà del marito e per litigi sempre più frequenti.
Giova in primo luogo rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre, in sostanza, dare la dimostrazione che la condotta lamentata si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte, la quale deve anche dimostrare che detti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il resistente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione a carico della moglie, imputandole la violazione dei doveri di mutua assistenza e coabitazione e attribuendole un atteggiamento di disinteresse pressoché immediato dopo i gravi problemi di salute patiti nel mese di gennaio del 2019. 7
Le parti hanno articolato istanze istruttorie sui fatti tra loro in contestazione ed il Giudice, ritenuti ammissibili i capitoli di prova formulati nei limiti indicati, ha disposto l'escussione testimoniale.
All'udienza del 11.01.2023 è stato quindi introdotto il figlio delle parti il quale in merito al rapporto coniugale ha dichiarato: “Mia Parte_2
madre e mio padre hanno fatto sempre una vita di insulti, commedie e fin quando c'eravamo noi tre figli in casa la situazione si riusciva a contenere e dopo che siamo andati via le questioni sono continuate e peggiorate. Noi abbiamo detto che non potevano fare questa vita perché litigavano tutti i giorni. Mia madre è andata via perché non poteva fare quella vita e dopo che
c'era stata un'ennesima lite.” … “Anche mio padre non poteva fare quella vita” … “erano liti molto accese, ed erano liti non solo verbali ma qualche volta anche fisiche”. “Secondo me la causa per cui mia madre è andata via di casa era per le liti”.
Anche il teste di parte resistente altro figlio della coppia, Testimone_1
ha confermato il risalente stato conflittuale dei coniugi: “Ormai da circa 10 anni la situazione era degenerata e non vi erano rapporti tra loro. Mia madre ha maturato astio ed odio nei confronti di mio padre nel corso degli anni”; analoga è stata la dichiarazione dal terzo figlio, il quale all'udienza del 10.11.2023 ha dichiarato: Persona_3
“Mia madre si è allontanata da casa perché era una storia finita ed i miei genitori non andavano d'accordo da anni e si era creata una situazione insostenibile per entrambe le parti”; con riguardo al periodo immediatamente successivo alla degenza ospedaliera del padre il teste ha poi dichiarato: “Mia madre non si è disinteressata. Confermo che non è mai andata a trovare mio padre in ospedale ma si è interessata per metterlo in contatto con un dottore”.
Alla luce dell'istruttoria espletata il Tribunale ritiene dunque che la richiesta di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie debba essere rigettata. Attese infatti le concordanti dichiarazioni dei figli in merito alla 8
dissoluzione del rapporto coniugale, il Collegio reputa che è nel tempo e durante la vita matrimoniale che è venuta progressivamente meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare l'allontanamento materiale e spirituale tra le stesse e culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sulla domanda di mantenimento di parte resistente
Il ha dedotto l'esistenza di una sperequazione economico- CP_1
patrimoniale tra le parti ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della moglie di euro 1.000,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
La ricorrente ha contestato la richiesta economica del marito deducendo che non vi è uno squilibrio economico tra le parti e che, al netto dei costi di gestione della tabaccheria, una parte degli utili è corrisposta ai figli che l'aiutano nell'attività per le sue precarie condizioni di salute.
Riguardo alle unità immobiliari di cui risulta titolare, la ha dedotto Pt_1
di essere proprietaria esclusiva di uno solo degli immobili indicati dal CP_1
detenendo per gli altri solo la quota ereditata di 1/3 e che anche la controparte era proprietaria di un altro immobile in Allumiere (RM); con la memoria di replica la a poi precisato che era venuta a mancare nel corso del giudizio Pt_1
la propria madre ed era quindi divenuta proprietaria esclusiva di due degli appartamenti di cui prima era nella titolarità pro quota.
Le parti hanno entrambe depositato aggiornata documentazione reddituale e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La ha dichiarato di gestire una ricevitoria tabaccheria in Allumiere CP_2 9
(RM) con un reddito lordo indicato nel modello redditi allegato, per l'anno di imposta 2020 di euro 52.116,00, per l'anno di imposta 2021 di euro 61.090,00 e per l'anno d'imposta 2022 di euro 63.409,00, nonché di avere le seguenti proprietà immobiliari: 50% con il resistente dell'immobile sito in Allumiere Via
Sant'Antonio 46/48 di 6 vani, attualmente adibito ad abitazione esclusiva dal piena proprietà dell'immobile sito in Allumiere Via Teodolfo Mertel CP_1
n. 64 di 4,5 vani, non produttivo di reddito;
piena proprietà di un magazzino ad uso della tabaccheria, sito in Allumiere P.zza Cardinale Mertel n. 30; piena proprietà dell'immobile sito in Allumiere Piazza Filippo Turati n. 15 di 4 vani, in attesa di locazione;
1/23 di terreno seminativo/pascolo non utilizzato;
Appartamento sito in Allumiere Piazza della Repubblica 14 piano primo adibito a propria abitazione.
La ha depositato gli estratti del conto corrente personale aperto CP_2
presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. con una giacenza attiva al 30.06.2024 di euro 22.194,41, ha dichiarato di essere cointestataria con il di Controparte_1
un conto bancario - i cui estratti conto sono stati depositati dalla controparte - nonché di essere titolare di una Polizza vita presso Poste Italiane.
Quanto all'attività commerciale di ricevitoria, gestita dalla ricorrente con l'ausilio dei figli, la circostanza è stata confermata in sede testimoniale. Il teste figlio della coppia, all'udienza del 11.01.2023 ha dichiarato: Parte_2
“Noi figli prendiamo 9 euro l'ora per il lavoro in tabaccheria ed a fine anno dopo aver pagato le tasse spartiamo il ricavato in base alle ore di lavoro svolte. Tutti e tre abbiamo anche un altro lavoro”.
Il ha dichiarato di percepire una pensione mensile di circa € CP_1
2.300,00 comprensiva di circa € 600,00 mensili a titolo di rendita INAIL esente ai fini del calcolo IRPEF e di essere proprietario delle seguenti unità immobiliari: 10
proprietà esclusiva di immobile ad uso magazzino sito in Allumiere alla via
Sant'Antonio n 11 di 123 mq;
proprietà al 50% con la ricorrente del villino sito in Allumiere alla via Sant'Antonio n. 48 e adibito a sua abitazione personale.
Il resistente ha inoltre depositato gli estratti del conto bancario di cui è titolare presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. con una giacenza attiva al
31.03.2024 di euro 18.490,39 e quelli del conto cointestato con la con Pt_1
indicato un saldo attivo al 31.03.2024 di euro 1.471,01.
Il resistente ha dichiarato, inoltre, di essere è titolare con la di un Pt_1
deposito titoli n. 3100/1008219 aperto presso Intesa San Paolo. S.p.A. della consistenza di € 11.089,68 in capitale azionario (di cui € 3.551,11 di titoli intestati a lui ed € 7.538,57 di titoli intestati alla nonché di € 39.826,04 in Pt_1
investimenti assicurativi a lui intestati e di essere inoltre di BTP Valore per un importo complessivo nominale di € 55.000,00 che generano cedole periodiche da 150,0 a 500,00 euro circa.
Infine, con le memorie conclusionali il resistente ha depositato documentazione medica – ammissibile, in quanto sopravvenuta e rilevante ai fini del giudizio – da cui risulta che lo stesso è stato valutato dalla Commissione
Medica dell'Inps per patologie sopravvenute al pancreas invalido con difficoltà di deambulazione.
Alla luce della documentazione in atti depositata e delle deduzioni svolte,
il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per l'erogazione in favore del resistente di un assegno di mantenimento. Il dispone infatti di CP_1
adeguate risorse economiche, finanziarie e patrimoniali che gli consentono di mantenere un tenore di vita soddisfacente analogo a quello goduto in costanza della convivenza coniugale ed è rimasto nella piena disponibilità dell'abitazione familiare di proprietà al 50% di ciascun coniuge. Inoltre, nonostante le patologie 11
mediche da cui risulta affetto – tenendo conto che anche la ricorrente ha documentato serie problematiche di salute – ha delle risorse economiche che consentono di sostenersi adeguatamente anche per sostenere le cure e terapie necessarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2638 del 2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale sullo statu emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione richiesta dalla parte resistente per le ragioni esposte in parte motiva;
2) rigetta la domanda di mantenimento di parte resistente per le causali esposte e per l'effetto dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) condanna alla refusione delle spese di lite alla parte Controparte_1
ricorrente che si liquidano in euro 5.200,00 oltre rimborso Parte_1
forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2638 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bisozzi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato ad [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Arcadi, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI 2
All'udienza cartolare del 27.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.09.2020, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che contraeva Parte_1
matrimonio in Allumiere (RM) il 18.10.1973 con e che dalla Controparte_1
loro unione nascevano i figli (21.08.1974), (26.12.1976) e Claudio Per_1 Per_2
(21.09.1984), venuta meno la comunione e materiale alle base della relazione affettiva, chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- che la fine della relazione era stata causata dall'incompatibilità caratteriale delle parti;
- che era stata costretta dal marito a lasciare la casa coniugale, di proprietà di entrambi al 50% ciascuno;
- che risiedeva in Allumiere (RM) presso l'abitazione della propria madre;
- che era titolare di una tabaccheria in Allumiere (RM);
- che il marito era pensionato ed era rimasto a vivere nella casa coniugale;
- che entrambe le parti erano economicamente autosufficienti;
- che i figli erano maggiorenni, economicamente autonomi e non più residenti nell'abitazione coniugale.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di autonomia economica delle parti e di 3
rientrate nella disponibilità della casa familiare in comproprietà con il marito.
Con memoria difensiva del 12.02.2021 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che nel mese di gennaio 2019 era stato colpito da un'ischemia celebrale;
- che durante la degenza ospedaliera la moglie si era disinteressata delle sue condizioni di salute;
- che la ricorrente si era allontanata spontaneamente dalla casa coniugale nel mese di febbraio del 2019;
- che percepiva una pensione dell'importo mensile di circa € 1.400,00;
- che la moglie aveva una maggiore capacità economica e patrimoniale;
- che la era proprietaria di diversi immobili, terreni e prodotti Pt_1
finanziari;
- che non aveva le possibilità economiche per liquidare la quota del 50% della casa coniugale alla moglie;
- che il trasferimento in un altro luogo avrebbe comportato spese per l'affitto di un'abitazione in cui vivere;
- che nel 1990 aveva donato alla a quota del 50% di una casa sita in Pt_1
Allumiere (RM) alla via Adolfo Mertel 64 e acquistata con i soldi di entrambi i coniugi.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione personale delle parti e chiedeva al Tribunale la pronuncia di addebito per colpa della moglie ed un assegno per il suo mantenimento di euro 1.000,00 al mese o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia.
All'udienza presidenziale del 23.02.2021 comparivano i coniugi personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, procedeva all'ascolto delle parti. Dato atto che non vi erano 4
ragioni d'urgenza per disporre un mantenimento a beneficio del resistente, percettore di pensione e che carenti erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, attesa l'autonomia dei figli altrove residenti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
In data 07.06.2021 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle pregresse istanze e difese. Con memoria integrativa depositata il
03.07.2021 la insisteva nel rigetto delle avverse domande e deduceva che Pt_1
era affetta da una patologia autoimmune denominata “Sindrome di Sjogren” e a ulteriori complicazioni legate a operazioni cui si era sottoposta nel passato, che nell'attività commerciale era aiutata dai tre figli ai quali corrispondeva dei sostegni economici, che il aveva avuto rapporti extraconiugali e che CP_1
non aveva riportato alcuna conseguenza neurologica dall'ischemia, tanto da guidare quotidianamente e praticare la caccia.
Con memoria del 27.07.2021 il resistente contestava le avverse deduzioni e insisteva nell'accoglimento delle domande di addebito della separazione e di mantenimento a carico della moglie per la maggiore capacità economica e reddituale della stessa.
All'esito dell'udienza del 16.09.2021 il Giudice, su richiesta dalla parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
In data 23.09.2021 veniva pubblicata sentenza parziale n. 954/2021 con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.I. per il prosieguo ed assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie e articolavano istanze istruttorie. 5
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali sui capitoli ammessi dal
Giudice ed alle udienze del 11.01.2023 e del 10.11.2023venivano escussi i testimoni.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ed onerava le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale necessaria ai fini della decisione.
Nelle date del 09/10.09.2024 i procuratori allegavano telematicamente la documentazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e all'udienza cartolare del
27.09.2024, il Giudice, lette le note con cui venivano precisate le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica con cui insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande. In particolare, la parte ricorrente deduceva che dal 2022 era pendente avanti all'intestato Tribunale il giudizio di divisione della casa coniugale, nonché
l'esistenza di abusi edilizi gravanti sulla stessa. Parte resistente deduceva il peggioramento delle proprie condizioni di salute e l'impossibilità di deambulare in maniera autonoma.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge, essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Sulla domanda di addebito della separazione di parte resistente
Il ha dedotto che a seguito di un'ischemia celebrale occorsagli CP_1 6
nel mese di gennaio 2019 la moglie aveva dimostrato un totale disinteresse nei suoi riguardi, privandolo del necessario supporto materiale e spirituale e che, una volta dimesso dall'Ospedale, la si era allontana senza apparente motivo Pt_1
dall'abitazione familiare, non facendovi più ritorno.
La ricorrente ha contesto la ricostruzione dei fatti indicati dal CP_1
ed ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione a suo carico, deducendo di essere andata via dalla casa coniugale solo mesi dopo l'attacco ischemico del marito per l'insanabile incompatibilità caratteriale delle parti,
l'infedeltà del marito e per litigi sempre più frequenti.
Giova in primo luogo rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre, in sostanza, dare la dimostrazione che la condotta lamentata si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte, la quale deve anche dimostrare che detti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il resistente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione a carico della moglie, imputandole la violazione dei doveri di mutua assistenza e coabitazione e attribuendole un atteggiamento di disinteresse pressoché immediato dopo i gravi problemi di salute patiti nel mese di gennaio del 2019. 7
Le parti hanno articolato istanze istruttorie sui fatti tra loro in contestazione ed il Giudice, ritenuti ammissibili i capitoli di prova formulati nei limiti indicati, ha disposto l'escussione testimoniale.
All'udienza del 11.01.2023 è stato quindi introdotto il figlio delle parti il quale in merito al rapporto coniugale ha dichiarato: “Mia Parte_2
madre e mio padre hanno fatto sempre una vita di insulti, commedie e fin quando c'eravamo noi tre figli in casa la situazione si riusciva a contenere e dopo che siamo andati via le questioni sono continuate e peggiorate. Noi abbiamo detto che non potevano fare questa vita perché litigavano tutti i giorni. Mia madre è andata via perché non poteva fare quella vita e dopo che
c'era stata un'ennesima lite.” … “Anche mio padre non poteva fare quella vita” … “erano liti molto accese, ed erano liti non solo verbali ma qualche volta anche fisiche”. “Secondo me la causa per cui mia madre è andata via di casa era per le liti”.
Anche il teste di parte resistente altro figlio della coppia, Testimone_1
ha confermato il risalente stato conflittuale dei coniugi: “Ormai da circa 10 anni la situazione era degenerata e non vi erano rapporti tra loro. Mia madre ha maturato astio ed odio nei confronti di mio padre nel corso degli anni”; analoga è stata la dichiarazione dal terzo figlio, il quale all'udienza del 10.11.2023 ha dichiarato: Persona_3
“Mia madre si è allontanata da casa perché era una storia finita ed i miei genitori non andavano d'accordo da anni e si era creata una situazione insostenibile per entrambe le parti”; con riguardo al periodo immediatamente successivo alla degenza ospedaliera del padre il teste ha poi dichiarato: “Mia madre non si è disinteressata. Confermo che non è mai andata a trovare mio padre in ospedale ma si è interessata per metterlo in contatto con un dottore”.
Alla luce dell'istruttoria espletata il Tribunale ritiene dunque che la richiesta di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie debba essere rigettata. Attese infatti le concordanti dichiarazioni dei figli in merito alla 8
dissoluzione del rapporto coniugale, il Collegio reputa che è nel tempo e durante la vita matrimoniale che è venuta progressivamente meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare l'allontanamento materiale e spirituale tra le stesse e culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sulla domanda di mantenimento di parte resistente
Il ha dedotto l'esistenza di una sperequazione economico- CP_1
patrimoniale tra le parti ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della moglie di euro 1.000,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
La ricorrente ha contestato la richiesta economica del marito deducendo che non vi è uno squilibrio economico tra le parti e che, al netto dei costi di gestione della tabaccheria, una parte degli utili è corrisposta ai figli che l'aiutano nell'attività per le sue precarie condizioni di salute.
Riguardo alle unità immobiliari di cui risulta titolare, la ha dedotto Pt_1
di essere proprietaria esclusiva di uno solo degli immobili indicati dal CP_1
detenendo per gli altri solo la quota ereditata di 1/3 e che anche la controparte era proprietaria di un altro immobile in Allumiere (RM); con la memoria di replica la a poi precisato che era venuta a mancare nel corso del giudizio Pt_1
la propria madre ed era quindi divenuta proprietaria esclusiva di due degli appartamenti di cui prima era nella titolarità pro quota.
Le parti hanno entrambe depositato aggiornata documentazione reddituale e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La ha dichiarato di gestire una ricevitoria tabaccheria in Allumiere CP_2 9
(RM) con un reddito lordo indicato nel modello redditi allegato, per l'anno di imposta 2020 di euro 52.116,00, per l'anno di imposta 2021 di euro 61.090,00 e per l'anno d'imposta 2022 di euro 63.409,00, nonché di avere le seguenti proprietà immobiliari: 50% con il resistente dell'immobile sito in Allumiere Via
Sant'Antonio 46/48 di 6 vani, attualmente adibito ad abitazione esclusiva dal piena proprietà dell'immobile sito in Allumiere Via Teodolfo Mertel CP_1
n. 64 di 4,5 vani, non produttivo di reddito;
piena proprietà di un magazzino ad uso della tabaccheria, sito in Allumiere P.zza Cardinale Mertel n. 30; piena proprietà dell'immobile sito in Allumiere Piazza Filippo Turati n. 15 di 4 vani, in attesa di locazione;
1/23 di terreno seminativo/pascolo non utilizzato;
Appartamento sito in Allumiere Piazza della Repubblica 14 piano primo adibito a propria abitazione.
La ha depositato gli estratti del conto corrente personale aperto CP_2
presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. con una giacenza attiva al 30.06.2024 di euro 22.194,41, ha dichiarato di essere cointestataria con il di Controparte_1
un conto bancario - i cui estratti conto sono stati depositati dalla controparte - nonché di essere titolare di una Polizza vita presso Poste Italiane.
Quanto all'attività commerciale di ricevitoria, gestita dalla ricorrente con l'ausilio dei figli, la circostanza è stata confermata in sede testimoniale. Il teste figlio della coppia, all'udienza del 11.01.2023 ha dichiarato: Parte_2
“Noi figli prendiamo 9 euro l'ora per il lavoro in tabaccheria ed a fine anno dopo aver pagato le tasse spartiamo il ricavato in base alle ore di lavoro svolte. Tutti e tre abbiamo anche un altro lavoro”.
Il ha dichiarato di percepire una pensione mensile di circa € CP_1
2.300,00 comprensiva di circa € 600,00 mensili a titolo di rendita INAIL esente ai fini del calcolo IRPEF e di essere proprietario delle seguenti unità immobiliari: 10
proprietà esclusiva di immobile ad uso magazzino sito in Allumiere alla via
Sant'Antonio n 11 di 123 mq;
proprietà al 50% con la ricorrente del villino sito in Allumiere alla via Sant'Antonio n. 48 e adibito a sua abitazione personale.
Il resistente ha inoltre depositato gli estratti del conto bancario di cui è titolare presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. con una giacenza attiva al
31.03.2024 di euro 18.490,39 e quelli del conto cointestato con la con Pt_1
indicato un saldo attivo al 31.03.2024 di euro 1.471,01.
Il resistente ha dichiarato, inoltre, di essere è titolare con la di un Pt_1
deposito titoli n. 3100/1008219 aperto presso Intesa San Paolo. S.p.A. della consistenza di € 11.089,68 in capitale azionario (di cui € 3.551,11 di titoli intestati a lui ed € 7.538,57 di titoli intestati alla nonché di € 39.826,04 in Pt_1
investimenti assicurativi a lui intestati e di essere inoltre di BTP Valore per un importo complessivo nominale di € 55.000,00 che generano cedole periodiche da 150,0 a 500,00 euro circa.
Infine, con le memorie conclusionali il resistente ha depositato documentazione medica – ammissibile, in quanto sopravvenuta e rilevante ai fini del giudizio – da cui risulta che lo stesso è stato valutato dalla Commissione
Medica dell'Inps per patologie sopravvenute al pancreas invalido con difficoltà di deambulazione.
Alla luce della documentazione in atti depositata e delle deduzioni svolte,
il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per l'erogazione in favore del resistente di un assegno di mantenimento. Il dispone infatti di CP_1
adeguate risorse economiche, finanziarie e patrimoniali che gli consentono di mantenere un tenore di vita soddisfacente analogo a quello goduto in costanza della convivenza coniugale ed è rimasto nella piena disponibilità dell'abitazione familiare di proprietà al 50% di ciascun coniuge. Inoltre, nonostante le patologie 11
mediche da cui risulta affetto – tenendo conto che anche la ricorrente ha documentato serie problematiche di salute – ha delle risorse economiche che consentono di sostenersi adeguatamente anche per sostenere le cure e terapie necessarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2638 del 2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale sullo statu emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione richiesta dalla parte resistente per le ragioni esposte in parte motiva;
2) rigetta la domanda di mantenimento di parte resistente per le causali esposte e per l'effetto dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) condanna alla refusione delle spese di lite alla parte Controparte_1
ricorrente che si liquidano in euro 5.200,00 oltre rimborso Parte_1
forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso 12