Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1990, n. 424
Articolo 1
Versione
23 gennaio 1991
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1991