Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica Giudice rel. DI TURSI
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5556 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso-Cessazione degli effetti civili del matrimonio".
TRA difeso e rappresentato dall'avv. Lucia Maria Teresa Parte 1
CASSANO
E
-resistente AC- Controparte_1
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
All'udienza del 20.05.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 il sig. Parte 2
conveniva in giudizio la sig.ra Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio in data 12.08.1989, in IA (VV), deducendo quanto segue:
che dall'unione era nato il figlio PE (21/09/1992), economicamente indipendente;
che egli ricorrente viveva dei proventi della pensione di invalidità (INV CIV) dell'importo di € 300,00 mensili e svolgeva lavoretti occasionali;
che con Sentenza del Tribunale di Taranto n. 717/2024, datata 01 03 2024 pubblicata in data 08.03.2024 - era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e per l'effetto, veniva ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della indicata sentenza.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente instava affinché questo Tribunale, pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che nulla venisse disposto a titolo di assegno per la sig.ra Controparte_1
Ritualmente notificato il summenzionato ricorso il resistente rimaneva AC.
All'udienza del 20.05.2025 il ricorrente si riportava al ricorso, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche ed il Giudice relatore delegato, emessi i provvedimenti provvisori, su istanza del ricorrente, lo invitava a precisare conclusioni riservandosi di riferire al collegio per la decisione senza i termini per il deposito di comparse conclusioni e repliche su rinuncia appunto della parte resistente.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n.
717/2024 pubblicata in data 08.03.2024, passata in cosa giudicata.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta che e' rimasta AC nell'odierno giudizio e sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 1.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne le eventuali questioni accessorie parte ricorrente ha precisato che il figlio PE nato il [...] (ultra-trentaduenne) e' maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed ha chiesto nelle sue conclusioni che nulla sia disposto a titolo di assegno per la sig.ra Parte 3
Dette deduzioni e conclusioni non risultano contrastate da alcuna deduzione o dato istruttorio di segno contrario dalla resistente AC ne' tantomeno e' emerso o e' stato documentato nel corso del giudizio alcuna modificazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi o della prole dalla data della separazione.
Sicche', l'assetto economico gia' adottato in sede di separazione in cui nulla era stato disposto a titolo di mantenimento per la D'Eredita' e per il figlio, appare rispecchiare la situazione personale delle parti ed appare in buona parte idonea a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dal ricorrente da parte della resistente AC , sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19.12.2024 da nei confronti di Parte 2
Controparte_1 così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.08.1989 in IA (VV) da Parte 2 nato a [...] il [...],
,
nata a [...] il [...], trascritto negli atti e Controparte 1 dello stato civile del Comune di IA (VV) dell'anno 1989 al n.14 parte II serie
A;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IA (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
22.05.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi